Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951.