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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/10/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3823/2025 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott.ssa Francesca CAPUTO - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 22.10.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3823 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Tarantino, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Caterina Dorato, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 21.10.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti espresse a verbale di udienza. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito civile da e il Parte_1 CP_1 14.03.2013 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti all'udienza del 21.10.202 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, ossia: Inoltre, integravano l'intervenuto accordo con le seguenti condizioni:
1) La minore trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
2) Le festività saranno trascorse con i genitori in modo alternato;
3) In estate la minore trascorrerà due periodi consecutivi di 7 giorni con il padre da concordare con la madre entro il 30 maggio o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto.
4) La signora rinuncia ad eventuali domande di risarcimento danni derivanti dalle CP_1 condotte asseritamente costituenti violazione dei doveri matrimoniali. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi, della figlia minore (21.06.2013) e rispettose Per_1 del principio della bigenitorialità. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'esito conciliativo della controversia.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata in [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
- spese compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 22.10.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott.ssa Francesca CAPUTO - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 22.10.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3823 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Tarantino, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Caterina Dorato, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 21.10.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti espresse a verbale di udienza. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito civile da e il Parte_1 CP_1 14.03.2013 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti all'udienza del 21.10.202 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, ossia: Inoltre, integravano l'intervenuto accordo con le seguenti condizioni:
1) La minore trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
2) Le festività saranno trascorse con i genitori in modo alternato;
3) In estate la minore trascorrerà due periodi consecutivi di 7 giorni con il padre da concordare con la madre entro il 30 maggio o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto.
4) La signora rinuncia ad eventuali domande di risarcimento danni derivanti dalle CP_1 condotte asseritamente costituenti violazione dei doveri matrimoniali. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi, della figlia minore (21.06.2013) e rispettose Per_1 del principio della bigenitorialità. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'esito conciliativo della controversia.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata in [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
- spese compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 22.10.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE