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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3673/2022 di R.G. avente ad oggetto: contratto bancario.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Pierluigi Aliperta, in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
C.F., P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto
Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Persona_1
Racc. 14918), domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'01.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
per sentire dichiarare la nullità dei solleciti di pagamento, in quanto mai notificati, con conseguente revoca/cancellazione/annullamento della segnalazione effettuata presso la centrale rischi.
Gli attori chiedevano, inoltre, di essere rimessi in termini, onde poter effettuare i pagamenti rimasti insoluti in esecuzione del contratto di mutuo intercorso tra le parti.
Gli attori deducevano di aver stipulato un contratto di mutuo edilizio in data 06.12.2010 con la e il signor CP_1 Parte_1
deduceva di essere, altresì, titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto presso la filiale di San Giuseppe Vesuviano (NA) della stessa banca, conto sul quale venivano addebitate le rate del mutuo.
I sig.ri deducevano di aver appreso, solo in data 10.12.2020, a Pt_1
seguito di comunicazione da parte di che il nominativo Controparte_1
del signor era stato segnalato “a sofferenza”. Parte_1
Gli attori ritenevano illegittima tale segnalazione, in quanto non preceduta dal preavviso prescritto dall'art. 125, comma 3, T.U.B. e dell'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, in particolare per il fatto che detto preavviso - così come tutte le precedenti comunicazioni inviate dalla banca, nel tempo - non sarebbe mai giunto a conoscenza dei destinatari in ragione della loro mutata residenza.
Gli attori ritenevano, altresì, illegittima la decadenza dal beneficio del termine comunicata da in data 21.07.2020, per difetto dei CP_1
presupposti e comunque perché mai entrata nella sfera di conoscibilità dei destinatari.
In definitiva, gli attori censuravano il comportamento della banca convenuta, in quanto contrario agli obblighi di correttezza e trasparenza,
anche in ordine al blocco del conto corrente di addebito delle rate del mutuo derivante da pignoramento promosso dal creditore di parte attrice. Si costituiva in giudizio che eccepiva la legittimità della Controparte_1
segnalazione effettuata presso la centrale rischi, in quanto avvenuta successivamente alla lettera con cui aveva comunicato agli CP_1
attori la decadenza dal beneficio del termine, nonché aveva preavvisato che tale passaggio a sofferenza avrebbe comportato la segnalazione alla
Centrale Rischi Banca d'Italia.
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, la segnalazione era seguita a un protratto inadempimento dei signori relativo al mancato Pt_1
pagamento delle rate del mutuo stipulato nel 2010 ed era stata effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla legge.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si rileva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dagli attori debba essere rigettata, in quanto infondata.
In primo luogo, va vagliata la liceità del contegno assunto dalla banca convenuta, che, secondo quanto sostenuto dagli attori, avrebbe effettuato la segnalazione alla centrale rischi senza rispettare la procedura normativa prevista, con particolare riferimento al mancato recapito dei solleciti di pagamento.
Come stabilito dalla normativa in materia, invero, la segnalazione alla centrale rischi è illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso,
previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve avvertire il cliente, prima di procedere alla segnalazione.
Sul punto, il Garante della privacy, con provvedimento interpretativo del
26.10.2017, n. 438, ha condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e ha ritenuto che: “al fine di
rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la
conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei "Sic", i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di
dimostrare l´effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Tale lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in
materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che:
- trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore contenzioso tra le parti, è necessario,
anche in ragione delle conseguenze che l'iscrizione nei " comporta per l'interessato, che gli operatori creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e
l'effettività della ricezione;
- il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento
dei dati personali ai sensi dell´art. 11 del Codice, ha lo scopo di consentire all'interessato -venuto a conoscenza dell'imminente segnalazione del suo nominativo
nei " - di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata”.
Sulla base delle coordinate ermeneutiche delineate, dunque, va affermato che la segnalazione alla centrale rischi deve essere effettuata dopo l'avvenuta ricezione da parte del debitore del relativo avviso e non prima.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, il preavviso di segnalazione è stato effettuato in data 21.07.2020, a causa della morosità per ventidue rate insolute e non pagate, per un totale di euro 18.562,79,
oltre interessi di mora pari a euro 417,42, con lettera raccomandata A/R, regolarmente inoltrata e restituita al mittente, con cui è stata comunicata,
inoltre, la decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 3 – prod. convenuta).
Inoltre, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, in data 21.10.2020, la posizione era stata classificata a “crediti in sofferenza” (doc. 4 – prod.
convenuta), previo invio del preavviso (doc. 5 – prod. convenuta).
Tale situazione di morosità originava dal mancato pagamento delle rate di ammortamento fin dal 2017, i cui solleciti di pagamento (cfr. doc. 6 – prod. convenuta) sono stati regolarmente inoltrati dalla banca agli attori all'indirizzo fornito all'apertura del contratto di mutuo. Tale statuizione ha carattere assorbente rispetto alla valutazione del merito del contegno assunto dalla banca, che ha agito, come è evidente, nel rispetto della normativa in materia e, dunque, rispettando gli obblighi di correttezza e trasparenza.
Invero, trattandosi di mutuo ipotecario si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha definito l'ambito di operatività delle comunicazioni bancarie “… la mancata comunicazione preventiva rende la segnalazione illegittima
se è a carico del consumatore e inrelazione a operazioni di credito al consumo suscettibili di rientrare nell'alveo dell'art. 125 citato: solo questo ilperimetro entro il
quale l'intermediario o istituto bancario può essere condannato alla cancellazione della segnalazione” (Cass. Civ., 25/05/2021, n. 14382).
Nel caso di specie il mutuo ipotecario non rientrerebbe nell'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 125 T.U.B. che, invece, si riferisce al solo credito al consumo. Su tale aspetto, l'art. 122 comma 1 lett. e) precisa che sono esclusi dall'ambito di applicazione del capo II “i finanziamenti
destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.
Inoltre il presupposto della segnalazione conseguente al protratto inadempimento degli attori non risulta contestato.
In ogni caso, va evidenziato che la banca ha provveduto a inviare le comunicazioni al domicilio di corrispondenza risultante dal contratto di conto corrente e, pertanto, non è a essa imputabile la mancata ricezione da parte del cliente, in mancanza di una rituale comunicazione di rettifica dell'indirizzo.
É vero che grava sull'intermediario l'onere di provare, anche per presunzioni, l'avvenuta ricezione della comunicazione di preavviso, è altrettanto ovvio che sia onere del cliente segnalare ogni variazione anagrafica, e soprattutto quelle relative alla residenza o al domicilio cui sia possibile inviare le comunicazioni, sì da consentire all'intermediario di instaurare un canale di comunicazione efficace, in ossequio ai generali principi di leale collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto. A tale ultimo riguardo, nel caso di specie, non risultano comunicazioni che rendano nota all'intermediario l'intervenuta variazione.
Peraltro, sul piano probatorio, è consolidato orientamento quello per cui la ricezione del preavviso va ritenuta provata ove l'intermediario dimostri che si è perfezionata la compiuta giacenza (Cass. n.
36397/2022), come nel caso di specie.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la richiesta di rimessione in termini per poter dare esecuzione al pagamento delle rate del mutuo concesso, considerata la legittimità della risoluzione unilaterale esercitata dalla banca, conseguente al mancato pagamento di 22 rate scadute (cfr. prod. convenuta – missiva del 21.07.2020).
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, la domanda formulata dagli attori deve essere rigettata, in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3673/2022, così provvede:
- rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i sig.ri Pt_1
e al pagamento delle spese di lite del presente
[...] Parte_2
giudizio, che vengono liquidate in euro 5.310,70 per compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 01.07.2025
Il Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3673/2022 di R.G. avente ad oggetto: contratto bancario.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Pierluigi Aliperta, in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
C.F., P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto
Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Persona_1
Racc. 14918), domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'01.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
per sentire dichiarare la nullità dei solleciti di pagamento, in quanto mai notificati, con conseguente revoca/cancellazione/annullamento della segnalazione effettuata presso la centrale rischi.
Gli attori chiedevano, inoltre, di essere rimessi in termini, onde poter effettuare i pagamenti rimasti insoluti in esecuzione del contratto di mutuo intercorso tra le parti.
Gli attori deducevano di aver stipulato un contratto di mutuo edilizio in data 06.12.2010 con la e il signor CP_1 Parte_1
deduceva di essere, altresì, titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto presso la filiale di San Giuseppe Vesuviano (NA) della stessa banca, conto sul quale venivano addebitate le rate del mutuo.
I sig.ri deducevano di aver appreso, solo in data 10.12.2020, a Pt_1
seguito di comunicazione da parte di che il nominativo Controparte_1
del signor era stato segnalato “a sofferenza”. Parte_1
Gli attori ritenevano illegittima tale segnalazione, in quanto non preceduta dal preavviso prescritto dall'art. 125, comma 3, T.U.B. e dell'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, in particolare per il fatto che detto preavviso - così come tutte le precedenti comunicazioni inviate dalla banca, nel tempo - non sarebbe mai giunto a conoscenza dei destinatari in ragione della loro mutata residenza.
Gli attori ritenevano, altresì, illegittima la decadenza dal beneficio del termine comunicata da in data 21.07.2020, per difetto dei CP_1
presupposti e comunque perché mai entrata nella sfera di conoscibilità dei destinatari.
In definitiva, gli attori censuravano il comportamento della banca convenuta, in quanto contrario agli obblighi di correttezza e trasparenza,
anche in ordine al blocco del conto corrente di addebito delle rate del mutuo derivante da pignoramento promosso dal creditore di parte attrice. Si costituiva in giudizio che eccepiva la legittimità della Controparte_1
segnalazione effettuata presso la centrale rischi, in quanto avvenuta successivamente alla lettera con cui aveva comunicato agli CP_1
attori la decadenza dal beneficio del termine, nonché aveva preavvisato che tale passaggio a sofferenza avrebbe comportato la segnalazione alla
Centrale Rischi Banca d'Italia.
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, la segnalazione era seguita a un protratto inadempimento dei signori relativo al mancato Pt_1
pagamento delle rate del mutuo stipulato nel 2010 ed era stata effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla legge.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si rileva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dagli attori debba essere rigettata, in quanto infondata.
In primo luogo, va vagliata la liceità del contegno assunto dalla banca convenuta, che, secondo quanto sostenuto dagli attori, avrebbe effettuato la segnalazione alla centrale rischi senza rispettare la procedura normativa prevista, con particolare riferimento al mancato recapito dei solleciti di pagamento.
Come stabilito dalla normativa in materia, invero, la segnalazione alla centrale rischi è illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso,
previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve avvertire il cliente, prima di procedere alla segnalazione.
Sul punto, il Garante della privacy, con provvedimento interpretativo del
26.10.2017, n. 438, ha condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e ha ritenuto che: “al fine di
rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la
conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei "Sic", i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di
dimostrare l´effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Tale lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in
materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che:
- trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore contenzioso tra le parti, è necessario,
anche in ragione delle conseguenze che l'iscrizione nei " comporta per l'interessato, che gli operatori creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e
l'effettività della ricezione;
- il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento
dei dati personali ai sensi dell´art. 11 del Codice, ha lo scopo di consentire all'interessato -venuto a conoscenza dell'imminente segnalazione del suo nominativo
nei " - di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata”.
Sulla base delle coordinate ermeneutiche delineate, dunque, va affermato che la segnalazione alla centrale rischi deve essere effettuata dopo l'avvenuta ricezione da parte del debitore del relativo avviso e non prima.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, il preavviso di segnalazione è stato effettuato in data 21.07.2020, a causa della morosità per ventidue rate insolute e non pagate, per un totale di euro 18.562,79,
oltre interessi di mora pari a euro 417,42, con lettera raccomandata A/R, regolarmente inoltrata e restituita al mittente, con cui è stata comunicata,
inoltre, la decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 3 – prod. convenuta).
Inoltre, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, in data 21.10.2020, la posizione era stata classificata a “crediti in sofferenza” (doc. 4 – prod.
convenuta), previo invio del preavviso (doc. 5 – prod. convenuta).
Tale situazione di morosità originava dal mancato pagamento delle rate di ammortamento fin dal 2017, i cui solleciti di pagamento (cfr. doc. 6 – prod. convenuta) sono stati regolarmente inoltrati dalla banca agli attori all'indirizzo fornito all'apertura del contratto di mutuo. Tale statuizione ha carattere assorbente rispetto alla valutazione del merito del contegno assunto dalla banca, che ha agito, come è evidente, nel rispetto della normativa in materia e, dunque, rispettando gli obblighi di correttezza e trasparenza.
Invero, trattandosi di mutuo ipotecario si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha definito l'ambito di operatività delle comunicazioni bancarie “… la mancata comunicazione preventiva rende la segnalazione illegittima
se è a carico del consumatore e inrelazione a operazioni di credito al consumo suscettibili di rientrare nell'alveo dell'art. 125 citato: solo questo ilperimetro entro il
quale l'intermediario o istituto bancario può essere condannato alla cancellazione della segnalazione” (Cass. Civ., 25/05/2021, n. 14382).
Nel caso di specie il mutuo ipotecario non rientrerebbe nell'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 125 T.U.B. che, invece, si riferisce al solo credito al consumo. Su tale aspetto, l'art. 122 comma 1 lett. e) precisa che sono esclusi dall'ambito di applicazione del capo II “i finanziamenti
destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.
Inoltre il presupposto della segnalazione conseguente al protratto inadempimento degli attori non risulta contestato.
In ogni caso, va evidenziato che la banca ha provveduto a inviare le comunicazioni al domicilio di corrispondenza risultante dal contratto di conto corrente e, pertanto, non è a essa imputabile la mancata ricezione da parte del cliente, in mancanza di una rituale comunicazione di rettifica dell'indirizzo.
É vero che grava sull'intermediario l'onere di provare, anche per presunzioni, l'avvenuta ricezione della comunicazione di preavviso, è altrettanto ovvio che sia onere del cliente segnalare ogni variazione anagrafica, e soprattutto quelle relative alla residenza o al domicilio cui sia possibile inviare le comunicazioni, sì da consentire all'intermediario di instaurare un canale di comunicazione efficace, in ossequio ai generali principi di leale collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto. A tale ultimo riguardo, nel caso di specie, non risultano comunicazioni che rendano nota all'intermediario l'intervenuta variazione.
Peraltro, sul piano probatorio, è consolidato orientamento quello per cui la ricezione del preavviso va ritenuta provata ove l'intermediario dimostri che si è perfezionata la compiuta giacenza (Cass. n.
36397/2022), come nel caso di specie.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la richiesta di rimessione in termini per poter dare esecuzione al pagamento delle rate del mutuo concesso, considerata la legittimità della risoluzione unilaterale esercitata dalla banca, conseguente al mancato pagamento di 22 rate scadute (cfr. prod. convenuta – missiva del 21.07.2020).
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, la domanda formulata dagli attori deve essere rigettata, in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3673/2022, così provvede:
- rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i sig.ri Pt_1
e al pagamento delle spese di lite del presente
[...] Parte_2
giudizio, che vengono liquidate in euro 5.310,70 per compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 01.07.2025
Il Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura