TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3323/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo rappresentante e procuratore Parte_1 avv. CASCONE EMILIO da cui è difesa e rappresentata in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. CAPRIO EDMONDO presso il cui studio elettivamente domicilia
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 , parte opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. CP 07120229019764151000 notificata in data 18/10/2022, in relazione a tre avvisi di addebito emessi dall' ed CP_ aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi relativi agli anni dal 2011 al 2015. Eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito ex legge 335/95, essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale. Chiedeva, previo annullamento dell'intimazione di pagamento, dichiararsi la prescrizione e dichiararsi non dovute le somme indicate nei suddetti avvisi di addebito, con vittoria di spese. Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' , e, nel merito, contestava la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto.
All'udienza odierna all'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da sentenza.
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 7514/22, emessa l'08/03/22, premessa la ricostruzione della disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ha così disposto:
“Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame.
Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente
1 2
impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.”
“La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746)
o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”. La fattispecie decisa dalle Sezioni Unite è perfettamente sovrapponibile al caso di specie. CP Il ricorrente ha citato in giudizio l' senza citare l' ente impositore che ha Controparte_1 emesso gli avvisi di addebito. Non rileva che il ricorrente abbia impugnato l'intimazione di pagamento, perché egli ha sollevato solo ed unicamente una questione di merito, ovvero l'intervenuta prescrizione dei crediti CP indicati negli avvisi di addebito, e tale eccezione andava sollevata nei confronti dell' Pertanto, sulla scia di quanto rappresentato vi è il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il giudice 1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente, come costituita, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.800,00 in favore dell' , oltre accessori come per legge se dovuti, con Controparte_1 attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3323/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo rappresentante e procuratore Parte_1 avv. CASCONE EMILIO da cui è difesa e rappresentata in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. CAPRIO EDMONDO presso il cui studio elettivamente domicilia
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 , parte opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. CP 07120229019764151000 notificata in data 18/10/2022, in relazione a tre avvisi di addebito emessi dall' ed CP_ aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi relativi agli anni dal 2011 al 2015. Eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito ex legge 335/95, essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale. Chiedeva, previo annullamento dell'intimazione di pagamento, dichiararsi la prescrizione e dichiararsi non dovute le somme indicate nei suddetti avvisi di addebito, con vittoria di spese. Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' , e, nel merito, contestava la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto.
All'udienza odierna all'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da sentenza.
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 7514/22, emessa l'08/03/22, premessa la ricostruzione della disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ha così disposto:
“Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame.
Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente
1 2
impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.”
“La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746)
o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”. La fattispecie decisa dalle Sezioni Unite è perfettamente sovrapponibile al caso di specie. CP Il ricorrente ha citato in giudizio l' senza citare l' ente impositore che ha Controparte_1 emesso gli avvisi di addebito. Non rileva che il ricorrente abbia impugnato l'intimazione di pagamento, perché egli ha sollevato solo ed unicamente una questione di merito, ovvero l'intervenuta prescrizione dei crediti CP indicati negli avvisi di addebito, e tale eccezione andava sollevata nei confronti dell' Pertanto, sulla scia di quanto rappresentato vi è il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il giudice 1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente, come costituita, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.800,00 in favore dell' , oltre accessori come per legge se dovuti, con Controparte_1 attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti