Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giorno 27 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 1422/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Antonio Maiella, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ
contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Lucio Tramontano, per delega avv.
Antonio Maiella,
il quale precisa le conclusioni, riportandosi all'atto di appello, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
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***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1., ha citato in giudizio l' CP_1 Controparte_3
e la dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace
[...] Controparte_2
di mediante, con atto di citazione notificato il 27.11.2019. CP_2
L'oggetto dell'opposizione riguardava la cartella di pagamento n.
071201101476798, per la somma di euro 420,14, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate nel 2009, della quale l'opponente sosteneva di essere venuto a conoscenza a mezzo di rilascio dell'estratto di ruolo, atteso che non vi era stata valida notificazione né dei verbali di accertamento, né
della cartella esattoriale. L'attore deduceva, altresì, che, anche ammettendo l'avvenuta regolare notifica di detti documenti, fosse comunque decorso il termine prescrizionale di cinque anni ex art. 28 della L. 689/81.
In via preliminare, il giudice adìto, con sentenza n. 31581/22,
pubblicata il 18.10.2022, ha rilevato la legittimazione passiva dei convenuti,
la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente e, dunque,
l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
Nel merito, ha accolto la domanda attorea in quanto, pur riconoscendo la validità e la regolarità delle notificazioni, delle quali il concessionario ha fornito adeguata documentazione, ha ritenuto prescritto il diritto di credito,
atteso che la notificazione della cartella è stata eseguita in data 29.5.2013 e che l'atto di instaurazione del giudizio è stato notificato in data 27.11.2019.
Pagina 2 di 8 Avverso suddetta pronuncia, ha proposto appello l'
[...]
la quale, sostenendo l'inammissibilità e Parte_1
l'improponibilità dell'impugnazione di estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, nonché il mancato decorso del termine prescrizionale, ha domandato il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in diritto ed in fatto,
con condanna dell'attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
e la benché ritualmente citati, CP_1 Controparte_2
sono rimasti contumaci, come dichiarato all'esito dell'udienza tenuta il
14.11.23.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato con il D. Lgs. n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone: "L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a
ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto
dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d)
Pagina 3 di 8 nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f)
nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pagina 4 di 8 Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella nonché dei verbali di accertamento, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c.
IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione appare inammissibile.
Pagina 5 di 8 Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data delle presunte notificazioni delle cartelle, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti
Pagina 6 di 8 esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Tale situazione sussiste, ad esempio, nel caso di istanza di sgravio in sede amministrativa non accolta.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che, anteriormente all'instaurazione del giudizio, sia stata proposta alcuna istanza di sgravio in sede amministrativa da parte dell'attore, che infatti non ha dedotto tale circostanza nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né in appello,
né è dato ricavare aliunde una situazione d'incertezza nella quale possa sostanziarsi l'interesse ad agire.
Ne consegue che non se ne ravvisa la sussistenza e che, pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda si appalesa inammissibile.
4. In definitiva, l'appello va rigettato.
5. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 CP_1 CP_2
Pagina 7 di 8 avverso la sentenza n. 31581/22, emessa dal Giudice di Pace di CP_2
con citazione notificata il 9.1.23, disattesa ogni contraria istanza, CP_2
così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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