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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5608/2022 R.G.A.C.C, trattenuta in decisione il 30.04.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Fusco 104, presso lo studio dell'avvocato
Federico Antignani, con l'avvocato Luca Costantini (c.f. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti - APPELLANTE PRINCIPALE-
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Simonetta
Rotondi (c.f. ) e presso l'avvocato Gianfranco Ciccodicola (c.f. C.F._4
), che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._5
APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3
[...]
-APPELLATE CONTUMACI-
OGGETTO: appello principale di e appello incidentale di Parte_1
avverso la sentenza n. 1154/2022, resa tra le parti, dal Tribunale Controparte_4
r.g. n. 1 Ordinario di Cassino, il 18.08.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G.
2295/2017 promosso da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
, – accertamento o
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
costituzione di servitù -
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio, dinnanzi il primo Giudice, Controparte_1 Parte_2
, e per
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<< (…) - in via principale, accertare l'esistenza della servitù di passaggio, pedonale e
carrabile, sulla stradina sita nel Comune di Broccostella di proprietà esclusiva del IG.
per un tratto, sito sul fondo distinto al foglio 13 mappale Parte_2
554 del Catasto Terreni, ed in comproprietà per un altro tratto tra il IG.
[...]
, sul fondo distinto al foglio 13 mappale 1167 del Catasto Parte_2
Terreni, e la IG.ra , sui fondi distinti al foglio 13 mappale Controparte_2
1150 del Catasto Terreni e mappali 207/1, 207/2 e 1146/3 del Catasto Fabbricati, e la
IG.ra , sul fondo di cui al foglio 13 mappale 1146/1 del Catasto Controparte_3
Fabbricati, nonché la IG.ra , sul fondo di cui foglio 13 mappale Controparte_3
1146/2 del Catasto Fabbricati, a favore del fondo di proprietà del IG. CP
, distinto al foglio 13 mappale 554 del Catasto Fabbricati del Comune di
[...]
Broccostella (FR); per l'effetto, condannare il IG. a Parte_2
rimuovere la sbarra posta sul tratto di strada di sua proprietà che impedisce il legittimo passaggio del IG. , o, in alternativa, a consegnare a quest'ultimo le Controparte_1
chiavi del lucchetto provvedendo alla installazione di un campanello con citofono da collegare all'interno del fabbricato sempre di quest'ultimo; condannare altresì il IG.
al risarcimento dei danni causati al IG. Parte_2 CP
per il mancato utilizzo del suo immobile, a partire dal 13.10.2015 e sino alla
[...]
rimozione della sbarra od alla consegna delle chiavi del lucchetto, nella misura che
sarà determinata in corso di causa o nella misura di giustizia di cui all'art. 1226 c.c.; : in via subordinata, costituire la servitù di passaggio sulla stradina sita nel Comune di
Broccostella di proprietà esclusiva del IG. per un tratto, Parte_2
sito sul fondo distinto al foglio 13 mappale 554 del Catasto Terreni, ed in comproprietà
r.g. n. 2 per un altro tratto tra il IG. , sul fondo distinto al foglio Parte_2
13 mappale 1167 del Catasto Terreni, e la IG.ra , sui fondi Controparte_2
distinti al foglio Mappale 1150 del Catasto Terreni e mappali 207/1, 207/2 1146/3 del
Catasto Fabbricati, e la IG.ra , sul fondo di cui al foglio 13 mappale Parte_3
1146/1 del Catasto Fabbricati, nonché la IG.ra , sul fondo di cui Controparte_3
foglio 13 mappale 1146/2 del Catasto Fabbricati, a favore del fondo di proprietà del
IG. , distinto al foglio 13 mappale 554 del Catasto Fabbricati del Controparte_1
Comune di Broccostella (FR), stabilendo l'ammontare dell'indennità spettante al IG.
ed ai IGg.ri , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
ed ordinando al IG. di consegnare al Controparte_3 Parte_2
IG. le chiavi del lucchetto della sbarra posta sulla strada di sua Controparte_1
proprietà o comunque di rimuovere ogni ostacolo al passaggio pedonale e carrabile di quest'ultimo per il raggiungimento del proprio fondo. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi di lite”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allega: Controparte_1
- Per decreto n. 222/14, Rep. 2788/14, del 01.12.14, emesso dal Giudice delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cassino nella procedura esecutiva n.
72/2005, promossa da nei confronti di Parte_4 Controparte_5
, di aver acquistato la proprietà del fabbricato urbano in corso di
[...]
costruzione e della relativa corte esclusiva, ubicati nel Comune di Broccostella
(Fr), identificati al Catasto Fabbricati, al Foglio 13, mappale 157.
- Nel mancato rilascio spontaneo da parte dell'esecutata, di essere stato immesso nel possesso di detto immobile solo il 26.05.2016, accedendo eccezionalmente altrove.
- L'accesso all'immobile in data 13.10.2015, nel corso del procedimento di esecuzione forzata, è stato impedito dalla presenza di una sbarra nei pressi dell'abitazione di proprietà di , fratello Parte_2 dell'esecutata.
- Sulla stradina interessata dalla apposizione di detta sbarra, era stata costituita, a favore di detto immobile, una servitù di passaggio, contestualmente alla divisione del terreno intervenuta, tra e le di lui sorelle (tra cui Parte_2
l'esecutata), per atto in data 25.10.1972 a rogito del notaio con il quale le Per_1
parti hanno convenuto che tutte le quote di proprietà dei germani condividenti, inclusa quella attribuita alla esecutata e acquistata dal avrebbero CP
r.g. n. 3 conservato il diritto di accesso attraverso l'esistente “viottolo”, così come praticato fino ad allora.
- Con raccomandata del 06.06.2016, di aver invitato a rimuovere Parte_2 la sbarra apposta a detto “viottolo” e preclusiva dell'accesso all'immobile acquistato, invito rimasto senza riscontro.
- Di aver avviato, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria anche nei confronti di , e Controparte_2 Controparte_3 CP_3
(comproprietari, con , del primo tratto di detta strada,
[...] Parte_2 quello che partendo dall'imbocco da Via Traversa V Destra Stella, giunge alla sbarra di cui sopra, dalla quale parte il tratto di strada che insiste sulla proprietà del solo e raggiunge la proprietà del . Pt_2 CP
Con comparsa depositata il 15.02.2018, si costituisce;
Parte_2
resiste alle domande e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) in via preliminare accogliere la sollevata eccezione di improcedibilità del
giudizio e adottare i più opportuni provvedimenti in rito;
2. in via principale dichiarare il difetto in capo all'attore della legittimazione attiva a promuovere il presente giudizio;
3. in subordine, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Cassino con il numero
4012/217 r.g.; 4. nel merito, previo svolgimento dei più opportuni accertamenti, rigettare le domande formulate dal nei confronti del in quanto infondate, sia CP Pt_2
nella ricostruzione delle circostanze di fatto che nelle deduzioni in diritto.
5. con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno delle riportate conclusioni, il convenuto eccepisce il difetto di legittimazione attiva di (l'immobile sarebbe di proprietà di , Controparte_1 Controparte_6
donato successivamente ai propri nipoti, fratelli per atto a rogito del notaio Per_2
Per_
) e chiede la sospensione del giudizio, pendendo il giudizio, introdotto dal di CP impugnazione di detto atto di donazione;
oppone che il “viottolo”, indicato nell'atto a rogito del notaio e richiamato dal non corrisponde alla strada che conduce Per_1 CP al fabbricato di proprietà di che detto atto notarile non regola l'accesso alla Pt_2
proprietà del e che dai pubblici registri non risulta la invocata servitù di transito. CP
All'udienza di prima comparizione del 15.02.2018, viene dato atto del verbale negativo di mediazione allegato da parte attrice e vengono concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
r.g. n. 4 Espletata la prova testimoniale e c.t.u. (“Letti gli atti difensivi ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, riferisca il Ctu, dopo aver ispezionato e descritto i luoghi di causa attraverso quale percorso/i pedonale /i e/o carrabile/i è possibile accedere al fondo con sovrastante fabbricato acquistato all'asta dal sig. e distinto al foglio Controparte_1
13 mappale 157 del catasto fabbricati, del Comune di Broccostella, Via traversa V
Destra Stella snc”), la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) accoglie la domanda e, per l'effetto, b) accerta e dichiara l'esistenza della
servitù di passaggio sulla stradina sita nel Comune di Broccostella (FR) in comproprietà tra i IGg.ri e e nel tratto Pt_2 CP_2 Controparte_3 CP_3
iniziale, e di proprietà del solo IG. nel tratto finale, a favore del fondo acquistato Pt_2 all'asta dall'attore giusto decreto di trasferimento n. 222/14, Rep. 2788/14, del
01.12.14, emesso dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cassino nella procedura esecutiva n. 72/2005;c) ordina al IG. la immediata rimozione Pt_2
della sbarra -posta sul tratto di strada di proprietà di quest'ultimo, che impedisce il passaggio dello stesso IG. o, in alternativa, la consegna delle relative chiavi CP all'attore; d) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
e) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- Il procedimento di mediazione obbligatoria, come documentato in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. n. 1, è stato espletato.
- è legittimato ad agire, come da documentazione in atti, e non Controparte_1 ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c.
- La istruttoria dimostra che sulla stradina privata, nel tratto iniziale, in comproprietà dei i convenuti tutti e, nel tratto finale, di proprietà del solo Pt_2
per atto a rogito del notaio in data 25.10.1987, è costituita, in favore Per_1 dell'immobile poi acquistato dal una servitù di passaggio. Nell'atto, CP
infatti, è specificatamente indicato che tutte le quote dei germani, compresa quindi quella di , della quale faceva parte Controparte_5
l'immobile acquistato dal conservano il diritto di accesso attraverso CP
l'esistente viottolo, così come praticato fino al rogito. Su tale stradina, il ha Pt_2 apposto una sbarra che impedisce il transito verso l'immobile acquistato dal
CP
r.g. n.
5 - Come da c.t.u., tale stradina era l'unico percorso esistente per accedere all'immobile acquistato dal (non vi sono altri percorsi attraverso i quali CP poter esercitare tale passaggio e fino a ottobre 2016 “esisteva un percorso carrabile che attraverso la stradina privata che si snoda dalla via comunale”, ossia quella in comproprietà tra i e e Pt_2 CP_2 Controparte_3 CP_3 nel tratto iniziale, e di proprietà del solo nel tratto finale- “e raggiungeva Pt_2 il fabbricato di parte attrice, …tale percorso era continuo e non interrotto da alcun ostacolo”.
- Dalla documentazione fotografica in atti (depositata da parte attrice e acquisita dal c.t.u., l'ultima del 30.10.2016), emerge l'esistenza di detto percorso, non più presente al momento del sopralluogo nel novembre 2018 (la stradina privata si interrompeva al fabbricato del e il terreno antistante l'immobile acquistato Pt_2 all'asta e situato posteriormente alla proprietà del era interessato da lavori Pt_2
di aratura).
- Detto percorso, senza ostacoli e non indicato nella mappa catastale, come da c.t.u., non può che essere il “viottolo” indicato nell'atto a rogito del notaio che nel corso del tempo ha assunto le caratteristiche di una stradina larga Per_1
oggi in media 2,50 metri, non essendo stata individuata, dal c.t.u., alcuna traccia evidente e visibile di altro percorso battuto.
- La presenza di detto percorso è confermata anche dal teste di parte attrice, il dott. custode nella procedura esecutiva contro Testimone_1 [...]
, che all'udienza del 18.04.2019 ha riferito di aver percorso, nel Controparte_5
2014, detta stradina che “arrivava a circa 10 metri dall'immobile”.
- La domanda di risarcimento dei danni proposta dal per il mancato utilizzo CP dell'immobile a partire dal 13.10.2015 non è fondata non essendo indicati e dimostrati neppure elementi concreti per la liquidazione del danno in via equitativa.
- Spese di lite compensate “per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali”.
- Spese di c.t.u., liquidate in atti, per la natura della lite e i rapporti tra le parti in causa, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, essendo, comunque, la consulenza tecnica atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.
r.g. n. 6 Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_2
<< (…):
1.in via preliminare accogliere la sollevata eccezione di improcedibilità del giudizio e adottare i più opportuni provvedimenti in rito;
2.in subordine, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Cassino con il numero 4012/2017 r.g.;3.nel
merito rigettare le domande formulate dal nei confronti del in quanto CP Pt_2
infondate, sia nella ricostruzione delle circostanze di fatto che nelle deduzioni in diritto.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto che era ed è rimasto antistatario>>.
Con comparsa depositata il 02.10.2023, rassegna le seguenti Controparte_1
conclusioni.
<< (…) - rigettare in via preliminare, in via subordinata e nel merito l'appello proposto dal IG. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in parziale riforma della Pt_2 sentenza n. 1154/2022, pubblicata il 18.08.2022 e emessa dal Tribunale di Cassino (…)
a definizione del procedimento con R. G. n. 2295/2017, condannare il IG.
[...]
al risarcimento dei danni causati al IG. Parte_2 Controparte_1 per il mancato utilizzo dell'immobile dallo stesso acquistato all'asta, a partire dal
13.10.2015 e sino alla rimozione della sbarra od alla consegna delle chiavi del lucchetto, nella misura che sarà determinata in corso di causa o nella misura di giustizia di cui all'art. 1226 c.c.; - sempre in parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite.”. In via istruttoria si reitera la richiesta, laddove
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita lo ritenesse necessario, di ammissione di una CTU per la quantificazione dei danni per il mancato utilizzo dell'immobile acquistato all'asta dal IG. Luigi Donato>>. CP
Motivi dell'appello principale.
1) Vi si censura la decisione nella parte in cui respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, ritenendo esperito il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria. A tal fine, il sostiene che la mediazione ha Pt_2
avuto ad oggetto la sola domanda principale e non la domanda subordinata di costituzione della servitù di passaggio. Conclude per la improcedibilità della domanda.
r.g. n. 7 2) Vi si censura la decisione nella parte in cui respinge la istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio introdotto dal per CP
l'impugnazione della donazione dell'immobile acquistato dal dal CP
che lo avrebbe usucapito, ai nipoti. CP_6
3) Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta la esistenza della servitù. A
tal fine, il sostiene che, se come allega il il fondo è intercluso, questi Pt_2 CP
non può aver esercitato alcun possesso sulla strada;
non esiste alcuna strada sul terreno del deducente sulla quale esercitare un diritto di passaggio, come confermato dai testi e dal c.t.u. (“allo stato attuale non presenta alcun percorso carrabile visibile e pertanto risulta intercluso a tale tipologia di accesso”); il viottolo indicato nell'atto a rogito del notaio in data 25.10.1972 non Per_1
corrisponde alla stradina privata che conduce al fabbricato di proprietà di Pt_2 il diritto di accesso riportato nell'atto a rogito del notaio ha natura di Per_1
diritto personale di godimento, non è stato regolato e non risulta dai pubblici registri;
non si rinvengono sui luoghi di causa opere visibili della sussistenza di una servitù di passaggio;
sul fondo del deducente non c'è e non c'è mai stata nessuna strada.; la consulenza ha irritualmente acquisito la documentazione fotografica.
Due, i motivi di appello incidentale.
1) Rubricato: “Sulla richiesta di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'immobile. violazione art. 1226 c.c.”. censura la Controparte_1
decisione nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'immobile acquistato all'asta a partire dal 13.10.2015. A tal fine richiama la perizia di stima dei danni allegato “c” della memoria ex art. 183
VI comma n. 2 cpc e la richiesta di una c.t.u. per la quantificazione del danno, configurabile in re ipsa e liquidabile per presunzioni semplici.
2) Rubricato: “Sulla condanna alle spese. violazione art. 92 c.p.c.”. CP
censura la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite,
[...] compensate con motivazione apparente e in violazione dell'art. 91 c.p.c.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Thema decidendum
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non r.g. n. 8 esaminate in quanto assorbite), ma deve, tuttavia, riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo.
A tal fine non è sufficiente un generico richiamo alle domande o eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, inquanto tale generico richiamo è inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. n. 33649 del 01/12/2023).
La domanda subordinata di per la costituzione della servitù Controparte_1 di passaggio, non esaminata in sentenza (in ragione dell'accoglimento della domanda di principale di accertamento della servitù di passaggio, pedonale e carrabile costituita per atto a rogito del notaio di cui alle premesse in Per_1
fatto) deve ritenersi rinunciata.
Con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, CP
si limita ad utilizzare una formula generica (“(…) Si costituisce …
[...]
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed indiritto, riportandosi anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. a tutte le difese ed eccezioni già proposte nel primo grado di giudizio oltre che a tutta la documentazione ivi prodotta, e chiedendo l'integrale rigetto del proposto appello. (…)).
Gli argomenti difensivi complessivamente proposti in comparsa non sono riferibili alla domanda subordinata che neppure è specificamente richiamata, al di là della riportata generica formula e non sono indicativi della persistenza dell'interesse alla decisione sulla domanda subordinata.
Nello specifico.
Nel capitolo della comparsa rubricato: “SULLA LEGITTIMITÀ DEL
RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO”, il limita a svolgere argomenti sulla procedibilità della domanda;
CP
sull'estensione, della mediazione stragiudiziale, anche ai soggetti diversi dal e sui tentativi di una definizione bonaria della lite in cui si è speso. Pt_2
Nel capitolo della comparsa rubricato:” SULLA LEGITTIMITÀ DEL
RIGETTO DELLE ECCEZIONI DI SOSPENSIONE DI GIUDIZIO EX ART.
295 C.P.C.”., il si limita a svolgere argomenti sulla insussistenza dei CP
presupposti per l'invocata sospensione del giudizio.
r.g. n. 9 Nel capitolo della comparsa rubricato:” SULLA LEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA NEL MERITO”. il si limita a sostenere la correttezza della CP
decisione nella parte in cui accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio su quello che è l'unico percorso esistente per raggiungere il bene acquistato dal il percorso indicato nell'atto a rogito del notaio A tal CP Per_1
fine richiama le dichiarazioni testimoniali;
l'accertamento del CTU in ordine al fatto che fino all'ottobre 2016 l'accesso al fondo poteva avvenire solo attraverso questa unica strada presente sui luoghi, non essendo mai esistiti in passato e oggi percorsi diversi per esercitare tale passaggio e non essendovi tracce visibili di un diverso percorso nonché la mancata rappresentazione, da parte del c.t.u. del giudizio di esecuzione, della interclusione del fondo pur avendo acquisito d'ufficio anche i documenti non prodotti dalle parti, tutti argomenti diretti esclusivamente a contrastare le censure dell'appellante principale. Svolge, altresì, argomenti a sostegno delle due censure incidentali proposte e, con le conclusioni di merito riportate, si limita a chiedere il rigetto dell'appello incidentale l'accoglimento dei due motivi di appello incidentale.
Ciò detto, il mero richiamo all'art. 346 c.p.c. e agli atti di primo grado (sopra riportato integralmente) concretizza una formula di stile inidonea a manifestare la volontà di riproporre la domanda subordinata, che, ripetesi, deve ritenersi rinunciata.
Motivo di appello principale sub 2).
Non ha pregio.
Non ricorre ipotesi di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.
I due giudizi non si svolgono tra le stesse parti e la definizione del presente giudizio non subisce la influenza della decisione del giudizio indicato come pregiudiziale, né il titolo dedotto come legittimante all'azione è oggetto del giudizio pregiudiziale.
Motivo di appello principale sub 3).
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente , una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù, riceve l'immobile con il peso di cui è
r.g. n. 10 gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo ( Cass. n. 12798 del 14/05/2019).
La servitù volontariamente costituita, tuttavia, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. n. 21501 del
31/08/2018).
In caso di mancata trascrizione del relativo atto costitutivo, la servitù è inopponibile agli aventi causa, a titolo particolare, del proprietario del fondo servente, che abbiano acquistato in base ad un titolo regolarmente trascritto e sempre che la servitù non sia stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà, senza peraltro che, in quest'ultimo caso, ai fini di detta opponibilità, sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l'atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile , ricorrenti negli atti notarili.
Qualora un atto notarile relativo ad un fondo contenga plurime convenzioni, nel concreto donazione del terreno dalla madre ai tre figli;
divisione del terreno tra i figli e previsione di una servitù di passaggio, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto ( Cass. n. 28694 del 16/10/2023).
Nel concreto non vi è prova che la costituzione della servitù sia stata trascritta e da c.t.u. risulta che non è riportata nelle mappe catastali.
ha acquistato (all'asta e nel corso di una procedura esecutiva Controparte_1
a carico di il fondo con sovrastante fabbricato Controparte_5
distinto al foglio 13 mappale 157 del catasto fabbricati del Comune di
Broccostella, via traversa V Destra Stella;
il decreto di trasferimento dell'immobile emesso in sede esecutiva non contiene alcuna menzione della servitù.
r.g. n. 11 L'immobile, parte di un più ampio compendio, è pervenuto, anche per donazione da , ai tre germani, , e Persona_4 Per_5 CP_5
e per divisione tra loro, a . Parte_2 CP_5
L'atto a rogito del notaio in data 25.10.1972 n.rep. 24823 contiene Per_1
plurime convenzioni, tra cui dette donazione e divisione, anche relative all'immobile oggetto del presente giudizio.
La servitù convenzionale, non riportata nel decreto di trasferimento in sede esecutiva e costituita con titolo non trascritto, anche a volerla ritenere azionabile dal e in astratto opponibile a , parte del negozio con il quale Pt_2 Parte_2
la servitù è stata costituita, non è opponibile a , Controparte_2 CP_3
e che non sono parti del negozio di costituzione della
[...] Controparte_3 servitù e sulle cui modalità di acquisto dell'immobile servito, nulla è allegato in giudizio ( inter vivos o mortis causa, da soggetto parte della convenzione o da soggetto diverso), trattandosi di circostanze tutte rilevanti ai fini della opponibilità del titolo negoziale.
Ciò detto, l'appello di deve essere accolto e la domanda Parte_1 di per l'accertamento della servitù in oggetto deve essere Controparte_1
respinta.
Resta assorbita la valutazione dei due motivi di appello incidentale.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: inferiore a euro 1.100,00 per stessa prospettazione dell'appellante; compensi medi, esclusa, per il giudizio di appello, la fase istruttoria, che non c'è stata).
Spese di c.t.u.
Liquidate in atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
r.g. n. 12 Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di Parte_1
e sull'appello incidentale di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_4
1154/2022, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Cassino, il 18.08.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 2295/2017 promosso da nei Controparte_1
confronti di , , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Controparte_3
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande di . Controparte_1
- Condanna a rifondere, a , le Controparte_1 Parte_2
spese di lite che liquida, per il primo grado, in euro 662,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Luca Costantini, difensore dichiaratosi antistatario;
per il grado di appello in euro 494,00 per compensi e euro 64,00 per spese vive oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per legge e distrae in favore dell'avv. Luca
Costantini, difensore dichiaratosi antistatario.
- Le spese di c.t.u. si pongono a carico di . Controparte_1
Roma, 09.07.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 13