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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 280/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 280/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre
2024, promossa da:
P. IV , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CP_1 P.IV_1
Gela al vico Catalano nr. 15 presso lo studio dell'Avv. Cinzia L. Siragusa (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IV_2 elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano, n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Arturo Vassallo (C.F. ), che la rappresenta e difende come da mandato a C.F._2 margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre 2024, all'esito della quale parte opponente, preliminarmente ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori, ed ha precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande già avanzate nei propri scritti difensivi;
parte opposta preliminarmente ha insistito nell'ammissione dei propri mezzi istruttori e, in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
le parti hanno, quindi, chiesto che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso l'atto di CP_1 precetto, notificatole in data 14 gennaio 2020, con il quale la ha ingiunto il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro 16.055,09 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza dei titoli stragiudiziali costituiti da due effetti cambiari rilasciati in data 19 maggio 2017 dalle con scadenza in data 30 novembre 2017 e 20 febbraio 2018. CP_1
A sostegno della propria opposizione, la società opponente ha dedotto:
1. l'insussistenza del rapporto in forza del quale sono stati emessi i titoli esecutivi stragiudiziali di cui all'atto di precetto (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'erronea quantificazione della somma di cui all'atto di precetto (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza del diritto ad agire esecutivamente di parte opposta.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e Controparte_2 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza emessa in data 28 settembre 2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli formulata da parte opponente ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno deposito memorie. Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di opposizione deve essere rigettato per non aver parte opponente fornito prova dell'inadempimento della società opposta, la quale, essendo in possesso del titolo cambiario, ha diritto ad agire esecutivamente per il soddisfacimento del credito ivi cristallizzato.
Premesso che, come da costante giurisprudenza, “Quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce - ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che - in relazione all'utilizzazione di una cambiale come promessa di pagamento - aveva ritenuto il giratario della medesima gravato dell'onere della prova del rapporto sottostante, in quanto il titolo era stato da lui azionato nei confronti di un soggetto diverso dal diretto girante)” (cfr. Cass. sez. 1, sent. nr.
13099/2008 – Rv. 603459), nel caso di specie considerato che è pacifico che i titoli di credito si riferiscano alla compravendita di un macchinario perfezionata tra le parti, deve osservarsi che la Pt_1
pagina 2 di 3 acquirente, odierna opponente, non ha fornito prova dell'inadempimento della venditrice, limitandosi ad addurre genericamente un malfunzionamento del macchinario, di cui era stato richiesto il cambio ben due anni dopo l'acquisto. A ciò si aggiunga comunque che tale denuncia dei vizi sarebbe avvenuta a mezzo email recapitata nel 2017, oltre il termine di legge decorrente dall'acquisto della cosa – genericamente datato nel corso del secondo semestre 2016.
Deve poi rilevarsi che la stessa parte opponente se da un lato ha contestato il rapporto su cui poggiano gli effetti cambiari dall'altro ha ammesso l'esposizione debitoria nei confronti della Controparte_2 come da estratto contabile versato in atti e non contestato;
anzi è la stessa società opponente ad affermare che dalla somma delle due cambiali di cui all'atto di precetto deve essere scomputato il bonifico effettuato pari ad euro 8.992,20. Ed effettivamente dall'esame dell'estratto contabile si evince che quanto richiesto nell'atto di precetto tiene conto dei bonifici effettuati dalla società opponente, sicché non è dato rinvenirsi alcun errore di quantificazione nelle somme precettate.
Per le ragioni dianzi esposte, l'opposizione non può ritenersi fondata e merita rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, complessità bassa e parametri minimi), nonché alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 460,00, per la fase introduttiva euro 389,00, per la fase istruttoria euro 840,00 e per la fase decisionale euro 851,00, e così complessivamente euro 2.540,00), da distrarsi al procuratore avv.
Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rapp.te p.t.,; CP_1
2) condanna in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento delle spese di lite nei CP_1 confronti di in persona del legale rapp.te p.t., che liquida nella Controparte_2 misura di euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IV e CPA come per legge, da distrarsi all'avv. Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
Gela, 30 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 280/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre
2024, promossa da:
P. IV , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CP_1 P.IV_1
Gela al vico Catalano nr. 15 presso lo studio dell'Avv. Cinzia L. Siragusa (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IV_2 elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano, n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Arturo Vassallo (C.F. ), che la rappresenta e difende come da mandato a C.F._2 margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre 2024, all'esito della quale parte opponente, preliminarmente ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori, ed ha precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande già avanzate nei propri scritti difensivi;
parte opposta preliminarmente ha insistito nell'ammissione dei propri mezzi istruttori e, in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
le parti hanno, quindi, chiesto che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso l'atto di CP_1 precetto, notificatole in data 14 gennaio 2020, con il quale la ha ingiunto il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro 16.055,09 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza dei titoli stragiudiziali costituiti da due effetti cambiari rilasciati in data 19 maggio 2017 dalle con scadenza in data 30 novembre 2017 e 20 febbraio 2018. CP_1
A sostegno della propria opposizione, la società opponente ha dedotto:
1. l'insussistenza del rapporto in forza del quale sono stati emessi i titoli esecutivi stragiudiziali di cui all'atto di precetto (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'erronea quantificazione della somma di cui all'atto di precetto (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza del diritto ad agire esecutivamente di parte opposta.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e Controparte_2 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza emessa in data 28 settembre 2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli formulata da parte opponente ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno deposito memorie. Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di opposizione deve essere rigettato per non aver parte opponente fornito prova dell'inadempimento della società opposta, la quale, essendo in possesso del titolo cambiario, ha diritto ad agire esecutivamente per il soddisfacimento del credito ivi cristallizzato.
Premesso che, come da costante giurisprudenza, “Quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce - ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che - in relazione all'utilizzazione di una cambiale come promessa di pagamento - aveva ritenuto il giratario della medesima gravato dell'onere della prova del rapporto sottostante, in quanto il titolo era stato da lui azionato nei confronti di un soggetto diverso dal diretto girante)” (cfr. Cass. sez. 1, sent. nr.
13099/2008 – Rv. 603459), nel caso di specie considerato che è pacifico che i titoli di credito si riferiscano alla compravendita di un macchinario perfezionata tra le parti, deve osservarsi che la Pt_1
pagina 2 di 3 acquirente, odierna opponente, non ha fornito prova dell'inadempimento della venditrice, limitandosi ad addurre genericamente un malfunzionamento del macchinario, di cui era stato richiesto il cambio ben due anni dopo l'acquisto. A ciò si aggiunga comunque che tale denuncia dei vizi sarebbe avvenuta a mezzo email recapitata nel 2017, oltre il termine di legge decorrente dall'acquisto della cosa – genericamente datato nel corso del secondo semestre 2016.
Deve poi rilevarsi che la stessa parte opponente se da un lato ha contestato il rapporto su cui poggiano gli effetti cambiari dall'altro ha ammesso l'esposizione debitoria nei confronti della Controparte_2 come da estratto contabile versato in atti e non contestato;
anzi è la stessa società opponente ad affermare che dalla somma delle due cambiali di cui all'atto di precetto deve essere scomputato il bonifico effettuato pari ad euro 8.992,20. Ed effettivamente dall'esame dell'estratto contabile si evince che quanto richiesto nell'atto di precetto tiene conto dei bonifici effettuati dalla società opponente, sicché non è dato rinvenirsi alcun errore di quantificazione nelle somme precettate.
Per le ragioni dianzi esposte, l'opposizione non può ritenersi fondata e merita rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, complessità bassa e parametri minimi), nonché alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 460,00, per la fase introduttiva euro 389,00, per la fase istruttoria euro 840,00 e per la fase decisionale euro 851,00, e così complessivamente euro 2.540,00), da distrarsi al procuratore avv.
Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rapp.te p.t.,; CP_1
2) condanna in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento delle spese di lite nei CP_1 confronti di in persona del legale rapp.te p.t., che liquida nella Controparte_2 misura di euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IV e CPA come per legge, da distrarsi all'avv. Arturo Vassallo dichiaratosi antistatario.
Gela, 30 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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