Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA RS UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Cerved Credit Parte_1 P.IVA_1
Management s.p.a. elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Giulio Rossetti e Alessandro Bianco che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) CP_4 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_5 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gianfranco Cecchini che li rappresenta e difende per mandato in atti. ( C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATI
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso di ( in persona della mandataria Controparte_6 [...]
) il Tribunale di Latina emetteva decreto ingiuntivo n. 1437/2014 Controparte_7 nei confronti di e dei garanti ( in base a fideiussione omnibus del venticinque Controparte_1 luglio 2008 ) , , e la somma Controparte_2 CP_4 Controparte_3 Controparte_5 era di € 207.653,30 oltre interessi e spese in relazione al saldo passivo, alla data del cinque marzo 2014, del conto corrente 400600707 ( già 26774/58 ) acceso il quindici gennaio 2008.
Il nove/undici settembre 2014 il decreto era notificato agli ingiunti.
Questi ultimi proponevano opposizione con atto notificato presso la sede della creditrice il sedici ottobre 2014 e iscritto a ruolo ( r.g. 6293/2014 ).
Con provvedimento del dieci marzo 2015 in sede di prima udienza il Giudice Istruttore autorizzava il rinnovo della notifica che veniva effettuata il venticinque luglio 2015 presso il difensore indicato nel ricorso monitorio.
Gli ingiunti sostenevano l'insufficienza ai fini della difesa dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, l'applicazione di interessi usurari, commissioni e spese non dovuti.
Il primo marzo 2016 si costituiva in persona della mandataria Controparte_6 [...] eccependo la tardività dell'opposizione, l'improcedibilità per Controparte_8 mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione, l'infondatezza nel merito.
Il ventisette febbraio 2017 interveniva quale cessionaria in persona della Parte_1 mandataria Cerved Credit Management s.p.a..
Il Tribunale, espletata ctu, con sentenza 301/2021 così disponeva : “revoca il decreto ingiuntivo n. 1437/2014; condanna , , Parte_2 Controparte_5 [...]
, e , in solido, al pagamento in favore di Cerved CP_2 CP_4 Controparte_3
Credit Management spa, quale mandataria di di € 63.440,15, oltre Parte_1 interessi convenzionali dal 05.03.2014 al saldo;
rigetta le ulteriori domande;
pone le spese
2 della CTU a carico di Cerved Credit Management spa, quale mandataria di Parte_1
condanna Cerved Credit Management spa, quale mandataria d
[...] Parte_1
al rimborso delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in € 10.000,00
[...] per compensi oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : “Accertare e dichiarare Parte_1 la tardività dell'opposizione proposta dalla soc nonché dai Controparte_1 signori , , e, (quali garanti CP_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 della detta società), avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1437/2014 emesso dal Tribunale di
Latina e, di conseguenza, dichiarare la stessa inammissibile con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo n. 1437/14 ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Accertare e dichiarare la legittimità degli interessi debitori pattuiti al momento della sottoscrizione del contratto costitutivo del rapporto di conto corrente oggetto di causa e, in ogni caso, escludere la natura usuraria degli stessi e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Condannare la soc.
nonché i signori , , Controparte_1 CP_4 Controparte_5 [...]
e, , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo CP_2 Controparte_3 grado di giudizio in favore della comparente società; Condannare la soc Controparte_1
nonché i signori , , e,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”. CP_3
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Corte all'esito dell'udienza del diciassette febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
Si sostiene l'erroneità della sentenza laddove è stata ritenuta tempestiva l'opposizione; il
Tribunale avrebbe sbagliato, dando rilevanza all'atto notificato alla parte creditrice personalmente e non presso il difensore domiciliatario e concedendo termine per il rinnovo della notifica presso quest'ultimo. 3 Il motivo è infondato.
La notifica effettuata personalmente alla parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo ( nella fattispecie presso la sede legale ) non è viziata da inesistenza ma da nullità per cui ben può essere disposto il rinnovo della stessa senza che ciò comporti la definitività del provvedimento monitorio.
Come infatti a tale proposito condivisibilmente affermato da Cass. 22113/2015 e dalla giurisprudenza ivi richiamata “… La notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità, non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso...”.
Secondo motivo di appello
Si afferma che il Tribunale avrebbe errato riconoscendo l'usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto in quanto nei calcoli elaborati sarebbe stata sempre conteggiata a tali fini la cms
“laddove invece quest'ultima, per il periodo anteriore al primo gennaio 2010, giammai sarebbe dovuta essere considerata nel calcolo del TEG tenuto conto che la stessa, sino a quale momento, non è mai stata inclusa nelle rilevazioni trimestrali effettuate da Bankit…”.
In subordine si sostiene che non sarebbero stati utilizzati i criteri stabiliti da Cass. SS.UU.
16303/2018.
Il motivo è infondato.
Il contratto è stato stipulato antecedentemente al primo gennaio 2010 ed esattamente il quindici gennaio 2008 per cui non era ancora entrato in vigore il d.l. 185/2008 art. 2 bis convertito in l. 2/2009 che ha fornito una prima disciplina del calcolo delle cms ai fini della soglia usuraria;
il rapporto è poi proseguito anche dopo gennaio 2010 per chiudersi nel
2014.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per quanto riguarda fattispecie analoghe, hanno stabilito con sentenza 16303/2018 l'applicabilità del c.d. calcolo del margine indicato da
Banca d'Italia con comunicazione n. 1166966 del due dicembre 2005.
4 Non vi sono motivi per discostarsi da detto principio che è stato espressamente applicato dal CTU nel conteggio ritenuto corretto dal Tribunale.
Il risultato del calcolo (che ha portato ad individuare l'usurarietà del tasso debitore pattuito)
e quindi la correttezza matematica non è stata contestata né è stata fatta oggetto di impugnazione come anche l'adozione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB a seguito dell'usurarietà, ritenuta corretta dal Giudice di primo grado e la cui statuizione sul punto deve di conseguenza essere confermata.
Terzo motivo
Condanna alle spese.
Il Tribunale ha statuito che l'appellante, in cui favore è stata emessa direttamente la condanna al pagamento del minore importo accertato, dovesse pagare le spese di ctu e quelle di primo grado “ secondo soccombenza”.
impugna il capo di decisione sostenendo l'erronea applicazione del principio di Parte_1 cui all'art. 91 c.p.c. essendo comunque soccombenti gli appellati.
Il motivo è fondato.
Per valutare chi è soccombente occorre verificare la statuizione giudiziale che nel caso di specie è di condanna a carico della correntista e dei fideiussori in solido anche se per un importo minore rispetto a quello richiesto con il decreto ingiuntivo.
Il creditore poi ha comunque dovuto adire le vie giudiziali per far valere il proprio diritto.
Atteso quanto detto gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese di primo grado secondo lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, con i valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate. Le spese di CTU sono secondo soccombenza definitivamente poste a carico degli appellati ( in solido fra le parti in favore del CTU ).
Le spese del presente grado sono parzialmente compensate ( per tre quarti ) per la soccombenza reciproca e in quanto la statuizione oggetto di riforma era errata per chiara violazione di legge in materia di spese di lite.
5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto,
Condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 in solido a pagare a le spese di primo grado liquidate in
[...] Parte_1 complessivi € 4.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA. Pone definitivamente a carico di , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 le spese di ctu ( in solido tra tutte le parti in favore di quest'ultimo ).
[...]
Compensa per tre quarti le spese del presente grado liquidate per l'intero in complessivi
€5.100,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA: condanna gli appellati a pagare all'appellante un quarto di detto importo.
Roma, diciassette febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA RS UN de Courtelary
6