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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/10/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3020/2019 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Vespa e Claudia Vespa, Parte_1 presso lo studio delle quali in Napoli alla via Santa Brigida nr. 39 elettivamente domicilia, procure alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr.21, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, con il quale ai fini del presente giudizio elettivamente domicilia presso la sede provinciale dell' alla via Alcide CP_1
De Gasperi nr. 55 , procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2017 esponeva: Parte_1 - che, riconosciuta invalida al 100% con verbale di invalidità del 18.3.2015, con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis RGN 3406/15 depositata in data
17.6.2015 adiva il Tribunale di Torre Annunziata per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 e successive modificazioni con decorrenza dall'1.7.2013;
- che il giudice con decreto di omologa depositato il 7.6.2016 accertava la sussistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 con decorrenza dall'1.11.2015;
- che sulla scorta del suddetto decreto di omologa depositato il 7.6.2016, la ricorrente CP_ inviava all' la documentazione ai fini della fase concessoria per la prestazione di invalidità a mezzo formulazione del modello AP70 contenenti i dati utili che configurano i presupposti per la liquidazione della prestazione;
- che l' con modello TE08 del 29.7.2016 informava la Sig.ra del fatto che la Pt_1 richiesta era stata accolta e l'indennità di accompagnamento liquidata quale invalido totale categoria INCIV n. 07375154 con decorrenza dall'1.11.2015 e che però l'importo a titolo di arretrati non le sarebbe stato corrisposto con motivazione generica e provvedeva solo alla corresponsione dei ratei mensili;
- la ricorrente, avverso tale comunicazione, inviava un ricorso amministrativo in data CP_ 31.10.2016 ed il 15.9.2017 provvedeva anche ad inviare una pec all'Agenzia di
Castellammare di Stabia nella quale chiedeva spiegazioni e informazioni;
- che non aveva ricevuto alcuna spiegazione da pare dell'Istituto previdenziale e chiariva di non aver alcun debito e che, anzi, a ben vedere il modello TE08 del 29.7.2016 era errato al punto da far pensare ad un'omonimia;
- che sussistono i requisiti socio sanitari per poter percepire l'indennità di accompagnamento il tutto come da dichiarazione sostitutiva di notorietà del 27.10.2017;
- che, nonostante il decreto di omologa del 7.6.2016 con cui veniva accertato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1.11.2015, l' non provvedeva al pagamento degli arretrati per un ammontare CP_1 pari a Euro 5.626,04 oltre interessi.
L'istante chiedeva, quindi, al Tribunale adito di dichiarare il suo diritto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento ex lege 18/80, maturati e non riscossi, a far data dall'1.11.2015 al 30.10.2016, con vittoria di spese di lite del primo grado del giudizio con distrazione.
Pag. 2 di 5 Si costituiva l' che contestava il ricorso sostenendo che, coma da pec inoltrata il CP_1
21.9.2017, il credito derivante dal decreto di omologa n. 3406/15 era stato trattenuto in scomputo di debiti presenti sulla sede di Napoli e che la parte non aveva comunque assolto al proprio onere di allegazione degli elementi costitutivi del suo diritto. Eccepiva altresì
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto preteso nonché la decadenza processuale e sostanziale anche con riferimento al termine decadenziale di sei mesi di cui al DL 239/03.
Chiedeva, quindi, la chiamata in causa del e di rigettare Controparte_2 il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
CP_ Il Tribunale, rilevato che il provvedimento con cui l' recuperava l'indebito in oggetto era allegato in atti e provato, con sentenza n. 1091/2019 rigettava la domanda formulata da Pt_1
e compensava le spese di lite.
[...]
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12.11.2019 , propone appello avverso la sentenza in esame e contesta, anzitutto, la motivazione in quanto oggetto della Parte_1 controversia era la spettanza degli importi trattenuti dall'ente previdenziale e l'illegittimità dell'operazione contabile effettuata dallo stesso su una prestazione sulla quale non si era CP_ generato alcun debito, osservando che l' non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa non ricorrendo il requisito dell'identità del titolo tra le somme trattenute e quelle percepite non avendo origine i rispettivi crediti e debiti dal medesimo rapporto.
Deduceva, altresì, la violazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c. atteso che i documenti forniti dall'istituto previdenziale non erano idonei a chiarire la posizione debitoria CP_ della e, dunque, a provare il credito asseritamente vantato dall' Pt_1
Ribadiva che l'indebito di Euro 8.219,59 era relativo ad un'altra prestazione, di natura previdenziale e non assistenziale, e pertanto si sarebbe dovuta applicare la regola secondo la quale il recupero dell'indebito era necessariamente rateale e si operava sulla medesima pensione sulla quale si era formato. Osservava che si trattava, dunque, di compensazione in senso tecnico e che il giudicante avrebbe dovuto tenere conto del limite di cui all'art. 1246 c.c. con conseguente applicazione dell'art. 69 della L. n. 153/1969 che consentiva la pignorabilità delle CP_ pensioni per crediti verso l nella misura del limite del quinto. Contestava, infine, l'assenza CP_ di prova e la genericità delle allegazioni da parte dell' in ordine al quantum del credito CP_ vantato stante le trattenute già effettuate dall' sulla pensione EL0212318 in relazione all'indebito di 8.129,59 eccepito quale indebito in compensazione.
Pag. 3 di 5 CP_ Chiedeva, quindi, di dichiarare l'illegittimità dell'azione di recupero dell' ed il diritto della al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento rivendicati con vittoria delle Pt_1 spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l'Ente sostenendo che tutti i motivi relativi alla natura della CP_3 compensazione e all'obbligo di rispettare il limite di 1/5 dovevano essere ritualmente introdotti nel processo mediante specifiche eccezioni da formulare nel ricorso introduttivo e che, dunque, sono inammissibili nell'odierno gravame in quanto nuovi rispetto alla materia del contendere.
Conclude, quindi, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto con conferma delle statuizioni di primo grado.
Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, all'odierna udienza di discussione , all'esito della camera di consiglio, la Corte decide la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
L'odierna appellante tra il 2011 ed il 2015 ha goduto contemporaneamente sia del trattamento pensionistico cat. EL 00212318 proprio degli ex lavoratori del settore elettrico che dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art.1 comma 42 della legge nr.335/1995. Tale ultima disposizione precisa che “assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G”. Per l'effetto del contemporaneo godimento delle due prestazioni, sono maturati quattro indebiti , il primo di euro 6.234,85 del 30 settembre 2011; il secondo di euro 8.219,59 del 31.10.2013; il terzo di euro 3.027,96 del 20 dicembre 2014; il quarto di euro 1.425,13 del 6 novembre 2015. Il primo indebito è stato estinto ad agosto 2014; il secondo è stato estinto in parte con trattenute mensili di euro 161,16 dal mese di settembre 2014 al mese di settembre 2016. CP_ In data 29.07.2016 l' liquidava a favore di l'indennità di accompagnamento , Parte_1 prestazione nr.07375154 cat. Invalidi civili con decorrenza 01/11.2015 e con ratei liquidati sino al 31.08.2016 pari a complessivi euro 5.113,70.
Con lo statino paga del mese di maggio 2016 tale credito assistenziale , pari ad euro 5113,70, è CP_ stato compensato con euro 3.027,96 dell'indebito del 20 dicembre 2014; nonché con euro
1.425,13 del quarto indebito del 6 novembre 2015. Il residuo credito di euro 660,61 è stato compensato con il residuo indebito del 31.10.2013. Tale indebito è poi stato estinto con la rata di ottobre 2016.
Si deve sottolineare che l'odierna appellante non ha affatto contestato la sussistenza degli indebiti, come sopra individuati e riportati. In più il credito assistenziale per l'indennità di accompagnamento , a differenza di quello previdenziale, è pignorabile anche oltre i limiti di un
Pag. 4 di 5 quinto , a differenza delle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.545 comma 7 c.p.c.; per l'effetto, non esiste alcun divieto di legge, riconducibile all'art.1246 c.c., che vieti la compensazione legale tra debiti e crediti reciproci ai sensi dell'art.1243 comma primo c.c. come
è avvenuto nel caso di specie.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. l'appellante non è tenuta alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) dichiara l'appellante non tenuta alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 quater.
Napoli, addì 17.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3020/2019 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Vespa e Claudia Vespa, Parte_1 presso lo studio delle quali in Napoli alla via Santa Brigida nr. 39 elettivamente domicilia, procure alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr.21, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, con il quale ai fini del presente giudizio elettivamente domicilia presso la sede provinciale dell' alla via Alcide CP_1
De Gasperi nr. 55 , procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2017 esponeva: Parte_1 - che, riconosciuta invalida al 100% con verbale di invalidità del 18.3.2015, con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis RGN 3406/15 depositata in data
17.6.2015 adiva il Tribunale di Torre Annunziata per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 e successive modificazioni con decorrenza dall'1.7.2013;
- che il giudice con decreto di omologa depositato il 7.6.2016 accertava la sussistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 con decorrenza dall'1.11.2015;
- che sulla scorta del suddetto decreto di omologa depositato il 7.6.2016, la ricorrente CP_ inviava all' la documentazione ai fini della fase concessoria per la prestazione di invalidità a mezzo formulazione del modello AP70 contenenti i dati utili che configurano i presupposti per la liquidazione della prestazione;
- che l' con modello TE08 del 29.7.2016 informava la Sig.ra del fatto che la Pt_1 richiesta era stata accolta e l'indennità di accompagnamento liquidata quale invalido totale categoria INCIV n. 07375154 con decorrenza dall'1.11.2015 e che però l'importo a titolo di arretrati non le sarebbe stato corrisposto con motivazione generica e provvedeva solo alla corresponsione dei ratei mensili;
- la ricorrente, avverso tale comunicazione, inviava un ricorso amministrativo in data CP_ 31.10.2016 ed il 15.9.2017 provvedeva anche ad inviare una pec all'Agenzia di
Castellammare di Stabia nella quale chiedeva spiegazioni e informazioni;
- che non aveva ricevuto alcuna spiegazione da pare dell'Istituto previdenziale e chiariva di non aver alcun debito e che, anzi, a ben vedere il modello TE08 del 29.7.2016 era errato al punto da far pensare ad un'omonimia;
- che sussistono i requisiti socio sanitari per poter percepire l'indennità di accompagnamento il tutto come da dichiarazione sostitutiva di notorietà del 27.10.2017;
- che, nonostante il decreto di omologa del 7.6.2016 con cui veniva accertato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1.11.2015, l' non provvedeva al pagamento degli arretrati per un ammontare CP_1 pari a Euro 5.626,04 oltre interessi.
L'istante chiedeva, quindi, al Tribunale adito di dichiarare il suo diritto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento ex lege 18/80, maturati e non riscossi, a far data dall'1.11.2015 al 30.10.2016, con vittoria di spese di lite del primo grado del giudizio con distrazione.
Pag. 2 di 5 Si costituiva l' che contestava il ricorso sostenendo che, coma da pec inoltrata il CP_1
21.9.2017, il credito derivante dal decreto di omologa n. 3406/15 era stato trattenuto in scomputo di debiti presenti sulla sede di Napoli e che la parte non aveva comunque assolto al proprio onere di allegazione degli elementi costitutivi del suo diritto. Eccepiva altresì
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto preteso nonché la decadenza processuale e sostanziale anche con riferimento al termine decadenziale di sei mesi di cui al DL 239/03.
Chiedeva, quindi, la chiamata in causa del e di rigettare Controparte_2 il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
CP_ Il Tribunale, rilevato che il provvedimento con cui l' recuperava l'indebito in oggetto era allegato in atti e provato, con sentenza n. 1091/2019 rigettava la domanda formulata da Pt_1
e compensava le spese di lite.
[...]
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12.11.2019 , propone appello avverso la sentenza in esame e contesta, anzitutto, la motivazione in quanto oggetto della Parte_1 controversia era la spettanza degli importi trattenuti dall'ente previdenziale e l'illegittimità dell'operazione contabile effettuata dallo stesso su una prestazione sulla quale non si era CP_ generato alcun debito, osservando che l' non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa non ricorrendo il requisito dell'identità del titolo tra le somme trattenute e quelle percepite non avendo origine i rispettivi crediti e debiti dal medesimo rapporto.
Deduceva, altresì, la violazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c. atteso che i documenti forniti dall'istituto previdenziale non erano idonei a chiarire la posizione debitoria CP_ della e, dunque, a provare il credito asseritamente vantato dall' Pt_1
Ribadiva che l'indebito di Euro 8.219,59 era relativo ad un'altra prestazione, di natura previdenziale e non assistenziale, e pertanto si sarebbe dovuta applicare la regola secondo la quale il recupero dell'indebito era necessariamente rateale e si operava sulla medesima pensione sulla quale si era formato. Osservava che si trattava, dunque, di compensazione in senso tecnico e che il giudicante avrebbe dovuto tenere conto del limite di cui all'art. 1246 c.c. con conseguente applicazione dell'art. 69 della L. n. 153/1969 che consentiva la pignorabilità delle CP_ pensioni per crediti verso l nella misura del limite del quinto. Contestava, infine, l'assenza CP_ di prova e la genericità delle allegazioni da parte dell' in ordine al quantum del credito CP_ vantato stante le trattenute già effettuate dall' sulla pensione EL0212318 in relazione all'indebito di 8.129,59 eccepito quale indebito in compensazione.
Pag. 3 di 5 CP_ Chiedeva, quindi, di dichiarare l'illegittimità dell'azione di recupero dell' ed il diritto della al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento rivendicati con vittoria delle Pt_1 spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l'Ente sostenendo che tutti i motivi relativi alla natura della CP_3 compensazione e all'obbligo di rispettare il limite di 1/5 dovevano essere ritualmente introdotti nel processo mediante specifiche eccezioni da formulare nel ricorso introduttivo e che, dunque, sono inammissibili nell'odierno gravame in quanto nuovi rispetto alla materia del contendere.
Conclude, quindi, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto con conferma delle statuizioni di primo grado.
Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, all'odierna udienza di discussione , all'esito della camera di consiglio, la Corte decide la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
L'odierna appellante tra il 2011 ed il 2015 ha goduto contemporaneamente sia del trattamento pensionistico cat. EL 00212318 proprio degli ex lavoratori del settore elettrico che dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art.1 comma 42 della legge nr.335/1995. Tale ultima disposizione precisa che “assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G”. Per l'effetto del contemporaneo godimento delle due prestazioni, sono maturati quattro indebiti , il primo di euro 6.234,85 del 30 settembre 2011; il secondo di euro 8.219,59 del 31.10.2013; il terzo di euro 3.027,96 del 20 dicembre 2014; il quarto di euro 1.425,13 del 6 novembre 2015. Il primo indebito è stato estinto ad agosto 2014; il secondo è stato estinto in parte con trattenute mensili di euro 161,16 dal mese di settembre 2014 al mese di settembre 2016. CP_ In data 29.07.2016 l' liquidava a favore di l'indennità di accompagnamento , Parte_1 prestazione nr.07375154 cat. Invalidi civili con decorrenza 01/11.2015 e con ratei liquidati sino al 31.08.2016 pari a complessivi euro 5.113,70.
Con lo statino paga del mese di maggio 2016 tale credito assistenziale , pari ad euro 5113,70, è CP_ stato compensato con euro 3.027,96 dell'indebito del 20 dicembre 2014; nonché con euro
1.425,13 del quarto indebito del 6 novembre 2015. Il residuo credito di euro 660,61 è stato compensato con il residuo indebito del 31.10.2013. Tale indebito è poi stato estinto con la rata di ottobre 2016.
Si deve sottolineare che l'odierna appellante non ha affatto contestato la sussistenza degli indebiti, come sopra individuati e riportati. In più il credito assistenziale per l'indennità di accompagnamento , a differenza di quello previdenziale, è pignorabile anche oltre i limiti di un
Pag. 4 di 5 quinto , a differenza delle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.545 comma 7 c.p.c.; per l'effetto, non esiste alcun divieto di legge, riconducibile all'art.1246 c.c., che vieti la compensazione legale tra debiti e crediti reciproci ai sensi dell'art.1243 comma primo c.c. come
è avvenuto nel caso di specie.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. l'appellante non è tenuta alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) dichiara l'appellante non tenuta alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 quater.
Napoli, addì 17.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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