Rigetto
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/08/2025, n. 7033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7033 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07033/2025REG.PROV.COLL.
N. 02091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2025, proposto da:
Lega navale italiana, sezione di Frigole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11
contro
Regione Puglia, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da pec in registri di giustizia;
Comune di Lecce, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. 164 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Puglia e del comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025, l’avvocato Gianluigi Pellegrino per delega dell'avvocato Giovanni Pellegrino e l’avvocato Giuseppe Pecorilla per delega dell'avvocato Laura Astuto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Lega navale italiana, sezione di Frigole, ha impugnato la sentenza del Tar Puglia, sezione di Lecce, 3 febbraio 2025, n. 164, con cui è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento del provvedimento in data 5 maggio 2022 della regione Puglia, sezione demanio e patrimonio del dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture, di reiezione della domanda, formulata con nota 21 aprile 2022, di proroga della concessione annuale dei terreni di proprietà della regione stessa (ex Ersap – riforma fondiaria), censiti in catasto al fg. 83 p.lla 24 e al fg. 84 p.lla 10, recante l’autorizzazione al mantenimento della detenzione ai soli fini della tutela dominicale, nelle more del perfezionamento del trasferimento dei cespiti al comune di Lecce.
Si sono costituiti sia il comune di Lecce sia la regione Puglia, depositando successive memorie con cui hanno chiesto la reiezione dell’appello.
Alla camera di consiglio del 1 aprile 2025 la causa è stata rinviata al merito sull’accordo delle parti, con impegno da parte dell'amministrazione comunale a non portare ad esecuzione, nelle more, la sentenza di primo grado.
In vista della trattazione tutte le parti hanno depositato memorie conclusive.
L’appellante, con nota depositata in data 11 giugno 2025, ha chiesto un rinvio della causa avendo appreso che l’amministrazione comunale di Lecce ha redatto un progetto di rifunzionalizzazione dell’approdo di Frigole, la cui approvazione avverrà in variante alle scelte pianificatorie operate con la deliberazione consiliare n. 103 del 2022, la cui impugnazione è oggetto dell’appello connesso n. 2092 del 2025, determinando nel giudizio una probabile cessazione del contendere.
Le altre parti non hanno aderito all’istanza di rinvio; il difensore del comune di Lecce ha chiesto in udienza che la causa venga decisa.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione anche sulla richiesta di rinvio.
2. L’appellante detiene in forza di concessione alcuni terreni siti in Lecce, frazione di Frigole, collocati lungo il bacino di bonifica Acquatina in prossimità del canale di collegamento al mare.
Detta concessione è stata rinnovata nel corso degli anni dall’amministrazione regionale in favore della Lega navale, la quale ha anche manifestato la propria disponibilità ad acquistare l’area secondo la procedura prevista dall’art. 22 ter , comma 1, della legge regionale n. 4 del 2013, che consente alla regione di cedere a titolo oneroso agli attuali conduttori i terreni precedentemente appartenuti all’Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (Ersap).
A tale richiesta la regione ha dato riscontro invitandola a procedere alle operazioni di frazionamento catastale dei terreni oggetto della manifestazione di interesse.
In occasione dell’ultima richiesta di rinnovo della concessione per l’anno 2022 tuttavia la regione ha adottato il provvedimento prot. n. 108/0006811 del 5 maggio 2022, con il quale non ha accordato il rinnovo richiesto, limitandosi a consentire alla Lega navale di permanere nella « detenzione ai soli fini della tutela dominicale delle unità immobiliari ubicate in Lecce loc. Frigole fg. 83 p.lla 24 e fg. 84 p.lla 10, nelle more del perfezionamento del trasferimento dei cespiti al Comune di Lecce ”.
La decisione è stata motivata in ragione dell’intervenuto avvio del procedimento di cessione dell’area in favore del comune di Lecce nonché sul rilievo della presenza in loco di alcune opere abusive, delle quali, con il medesimo provvedimento, ha ingiunto la rimozione.
3. La sezione staccata di Lecce del Tar Puglia, dinanzi al quale tali atti sono stati impugnati, respinte le eccezioni preliminari, ha respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti, in sintesi osservando che il provvedimento è plurimotivato ma la parte lo ha contestato solo relativamente ad un capo di motivazione.
In ogni caso ha evidenziato che la scelta di concedere a privati un bene pubblico è connotata da ampia discrezionalità, non sindacabile in sede giurisdizionale se non in caso di manifesta irrazionalità o contraddittorietà, ovvero di errore o travisamento dei presupposti di fatto che nel caso di specie non ricorre, e che tale discrezionalità persiste anche in caso di richiesta di rinnovo di una concessione di carattere temporaneo e in scadenza, non vantando il concessionario uscente (in mancanza di diversa e specifica previsione) alcun diritto o aspettativa in relazione alla prosecuzione del rapporto.
4. Non condividendo la sentenza, l’appellante l’ha impugnata sostenendo, in estrema sintesi, che il Tar avrebbe errato nello statuire che non vi è stata impugnazione del capo del provvedimento che rileva la presenza di opere abusive e ne ordina la rimozione: a suo dire, questo sarebbe mera conseguenza del diniego del rinnovo della concessione per l’anno 2022.
Ripropone pertanto l’unica censura formulata in ricorso, ossia di difetto di motivazione del provvedimento, il quale non avrebbe spiegato perché nella cessione del bene sia stato preferito l’ente comunale alla concessionaria, nonostante questa avesse ottenuto una preliminare valutazione favorevole da parte della regione nel provvedimento di rinnovo della concessione per l’anno 2021.
5. Preliminarmente va respinta l’istanza di rinvio stante la non adesione delle altre parti: ciò anche tenuto conto che il progetto di rifunzionalizzazione dell’approdo di Frigole non preclude alla parte appellante di interloquire con il comune di Lecce per una possibile nuova concessione dell’area una volta che saranno eseguiti i lavori necessari.
6. Ciò posto, l’appello, che può essere deciso anche senza la (chiesta) previa riunione agli altri due appelli chiamati alla odierna udienza pubblica, è infondato.
L’appello, come il ricorso di primo grado, poggia sull’unica censura di difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento della regione Puglia prot. n. 108/0006811 del 5 maggio 2022, in quanto non spiegherebbe perché nella cessione del bene sia stato preferito l’ente comunale alla concessionaria, nonostante questa avesse ottenuto una preliminare valutazione favorevole da parte della regione, nel provvedimento di rinnovo della concessione per l’anno 2021.
6.1. Il motivo è infondato.
Dalla lettura del provvedimento impugnato in primo grado, peraltro costruito come elencazione di circostanze di fatto, risulta che il comune ha denegato il rinnovo richiesto limitandosi a notiziare la richiedente dell’esistenza di un procedimento, in stato ormai avanzato, finalizzato, ai sensi dell’art. 22 ter , comma 1, lett. a), della legge regionale n. 4 del 2013, alla cessione dei terreni in questione al comune di Lecce.
Oggetto del giudizio è il diniego di rinnovo della concessione che legittimamente e in modo sufficiente è motivato in ragione della imminente cessione dell’area al comune di Lecce.
Viceversa la motivazione della preferenza accordata dall’ente regionale alla cessione a titolo gratuito (comunque conforme al pertinente paradigma normativo) va eventualmente ricercata in un’altra sede, che esula dal thema decidendum .
La norma di legge regionale citata dispone al comma 1:
« I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale;
b) alienati agli attuali conduttori;
c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi;
d) affrancati dal riservato dominio;
e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione ».
Al comma 3, la norma in questione dispone che « Il trasferimento e l'alienazione sono disposti dalla Giunta regionale ».
Dunque è nella delibera di giunta che va ricercata la motivazione della scelta.
In ogni caso, come è agevole rilevare, la norma regionale offre un ventaglio di alternative senza tuttavia indicare requisiti o presupposti in presenza dei quali l’ente possa o debba preferire una delle suddette alternative.
Nel provvedimento si dà atto che il comune di Lecce « ha dichiarato la pubblica utilità dei beni suddetti ed approvato un progetto di valorizzazione ricadente sui terreni richiesti ».
Quindi si può già inferire che la motivazione della opzione prescelta va rinvenuta nella riportata proposizione, con cui la regione in sostanza ravvisa nelle finalità di interesse pubblico perseguite dal comune di Lecce le ragioni della decisione di cedere i beni al suddetto comune a titolo gratuito anziché alienarli all’attuale conduttore.
Né appare illogico o irragionevole che l’ente regionale preferisca (nell’ambito di alternative comunque conformi al paradigma normativo) la valorizzazione e rifunzionalizzazione di un’area per fini pubblici alla cessione della stessa per usi di tipo associativo.
6.2. A ciò deve aggiungersi che, come ha rilevato il Tar, il provvedimento poggia (sebbene nella già rilevata modalità espositiva) su un altro motivo, ossia sull’esistenza di opere abusive sull’area, la cui presenza è stata rilevata dal comune di Lecce in occasione del sopralluogo del 20 aprile 2022.
Osserva il Collegio che, diversamente da quanto opina l’appellante, quello testé riportato rappresenta un capo autonomo (quantunque sintetico) della motivazione, su cui non è stata formulata alcuna censura: l’unica consequenzialità rinvenibile è invero quella riguardante l’ordine di ripristino, che consegue infatti alla rilevata presenza in loco di opere abusive che vanno rimosse.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra tutte le parti in ragione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO