Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 329 / 2025
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel.
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 329/2025 V.G. avente ad oggetto: reclamo al collegio – Misure protettive
Promosso da
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BENVENUTO FEDERICO
RECLAMANTE contro rappresentata e difesa dagli Avv. Matteo Bartesaghi e Paolo Controparte_1
Bartesaghi;
, nella qualità di titolare/legale rappresentante dell'omonima ditta Parte_2 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Gribaldo
CONTROINTERESSATI COSTITUITI
***
Letto il reclamo ex artt. 19 comma 7 CCII e 669-terdecies c.p.c. proposto, con ricorso depositato in data 10.02.2025, da avverso il decreto con il quale il G.D. CP_2 respingeva la richiesta di proroga delle misure protettive presentata dalla società e le dichiarava cessate alla data del 08.01.2025; esaminata la comparsa di costituzione di e di CP_1 Controparte_3
;
[...] esaminate le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti per l'udienza figurata del 28.02.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. In data 02.08.2024, depositava istanza per l'avvio di una procedura di Pt_1 composizione negoziata della crisi chiedendo contestualmente la concessione, ai sensi dell'art. 18 CCII, delle misure protettive del patrimonio erga omnes. In data 08.08.2024, la
Camera di Commercio di Cuneo nominava quale esperto indipendente il dott. Persona_1 che accettava l'incarico in data 9.08.2024; nella medesima data, l'istanza di accesso e l'accettazione venivano pubblicate a Registro Imprese e chiedeva al Tribunale di CP_2
1
08.10.2024 per la durata di giorni 90 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento nel
Registro delle Imprese (e, quindi, sino al 7.01.2025).
2. Con ricorso 3.01.2025 depositava ricorso per la proroga delle misure protettive CP_2 per ulteriori 120 giorni, allegando i verbali degli incontri con i creditori in data 1 e 17.10.2024
e 7.11.2024; in data 15.01.2025 l'esperto esprimeva parere favorevole alla proroga delle misure protettive.
In data 22.01.2025 i precedenti difensori della società dichiaravano di rinunciare al mandato e chiedevano che ogni comunicazione fosse indirizzata al nuovo legale, avv. Benvenuto
Federico.
3. Con decreto 24.01.2025 il G.D. respingeva la richiesta di proroga delle misure protettive presentata da dichiarava le misure protettive, già confermate con Parte_1 provvedimento 8/10/2024, cessate alla data del 08/01/2025; mandava la Cancelleria a provvedere alla comunicazione ai sensi dell'art. 19, 7° comma, CCII;
dichiarava chiuso il procedimento.
3.1. Il G.D., dopo aver riportato le motivazioni della richiesta di proroga delle misure protettive, osservava:
- che il parere dell'esperto appariva contraddittorio atteso che, pur essendo sinteticamente positivo, dava contestualmente atto dell'assenza di trattative in corso per il raggiungimento di un accordo di risanamento e del mancato rispetto dei termini prefissati per la presentazione del piano (21.01.2025);
-che, in effetti, le trattative con il ceto creditorio per una soluzione concordata, inizialmente solo avviate, si erano immediatamente arrestate e allo stato erano del tutto inesistenti di tal che la risoluzione della crisi nei tempi prospettati appariva del tutto implausibile;
-che a parte la scarsa chiarezza, ragionevolezza e solidità della strategia di risanamento, che allo stato non si è nemmeno concretizzata un piano definitivo, l'intenzione di i Parte_1 cambiare i propri consulenti, con la conseguente necessità di nuove valutazioni e dell'elaborazione di nuove proposte ai creditori, oltre che rilevare sotto il profilo della violazione del dovere di correttezza a buona fede nelle trattative, non può non incidere sul requisito della proporzionalità tra il sacrificio imposto ai creditori e la asseritamente perseguita finalità di risanamento, portando ad uno sbilanciamento a disfavore dei creditori ed al una valutazione di non proporzionalità rispetto al pregiudizio arrecato al ceto creditorio
Riteneva quindi che la proroga delle misure protettive richieste non appariva effettivamente strumentale ad assicurare il buon esito delle trattive, allo stato inesistenti, e risultava sproporzionata rispetto al sacrificio imposto ai creditori.
4. La società ha proposto reclamo avverso tale decreto osservando che:
-nelle more della decisione sulla richiesta di proroga, si erano tenute riunioni con i creditori il
21.01.2025 nel corso delle quali gli stessi avevano manifestato la perdurante disponibilità a verificare il contenuto del piano di risanamento della società, manifestando consenso alla prosecuzione delle trattative;
2 -il parere dell'esperto non era contraddittorio, atteso che dava semplicemente atto che le trattative (anche one to one) erano momentaneamente sospese, ma giammai che fossero interrotte o assenti;
-l'avvicendamento dei professionisti che assistono la società era evento che non poteva pregiudicare la società, essendo manifestazione di legittima facoltà e privo di intenzione dilatoria;
-il mancato rispetto dei termini indicativi prospettati dalla società per la circolarizzazione del piano (10.01.2025) e per la riunione con i creditori per raccoglierne le posizioni (21.01.2025) non poteva considerarsi in senso negativo;
peraltro, l'incontro si era comunque tenuto ed era stato occasione per approfondire l'aspetto del privilegio artigiano rivendicato da molti creditori e impossibile da sciogliere e risolvere in quella sede, ma oggetto appunto di incontri separati con i singoli creditori;
-tale evenienza (sopravvenire di una questione giuridica fortemente impattante sul piano) unitamente alla pendenza di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, era fisiologica e non poteva leggersi con connotazione negativa;
-non vi era alcun pregiudizio per i creditori nella proroga delle misure protettive, atteso che anzi nel corso degli incontri del 21.01.2025 tutti avevano dato per scontato che le stesse perdurassero e tutti avevano concordato per la prosecuzione delle trattative.
5. Si costituiva il creditore (socia di e creditrice per effetto di CP_1 CP_2 lodo arbitrale della somma di euro 231.413,14) chiedendo il rigetto del reclamo, allegando l'assenza di un piano di risanamento in presenza di una situazione di decozione irreversibile e l'assenza di una giustificazione al sacrificio dei creditori chirografari.
5.1. Si costituiva altresì il creditore quale titolare di impresa individuale, il Parte_2 quale si rimetteva al Tribunale in ordine al reclamo;
evidenziava tuttavia che, pur avendo inoltrato alla , come richiesto, tutta la documentazione attestante il carattere di CP_2 impresa artigiana dell'attività svolta al fine di ottenere l'ammissione in via privilegiata ex art. 2751bis c.c., non aveva avuto ancora alcun riscontro e risultava tuttora inserita nell'elenco dei creditori chirografari.
6. Con decreto in data 4.03.2025 il collegio, rilevato che nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. della reclamante si dava atto di avere notificato il reclamo a “numerosissimi creditori come da notifiche in formato .eml” allegate alle note e che solo due creditori ( e CP_1 CP_4
si erano costituiti;
rilevato che alle note scritte non risultavano allegate le notifiche e che
[...] si erano costituiti solo i creditori e e non la CP_1 Parte_2 CP_4 invitava parte reclamante a depositare le ricevute di consegna delle Pec di notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza con trattazione scritta, riservando in esito la decisione. La reclamante vi provvedeva in data 9.03.2025.
***
1. Va premesso che aveva prospettato le seguenti linee guida del Progetto di CP_2
Piano
-Cessazione del ramo di azienda relativo alle attività edili inerenti il cd. “superbonus” e gli altri interventi oggetto di sovvenzione statale;
3 -Cessione (preceduta da un periodo di affitto cd. “ponte”) del ramo di azienda relativo alle attività edili con committenti pubblici e privati diversi dalle attività di cui al punto (i) a
[...]
o al diverso soggetto che dovesse essere individuato con offerta migliorativa CP_5 nell'ambito di una procedura di apertura al mercato, per un corrispettivo pari al debito di verso i dipendenti che saranno trasferiti con l'azienda, integralmente pagato Pt_1 mediante accollo liberatorio di detto debito verso i Dipendenti Trasferiti, in conformità all'offerta vincolante ricevuta;
-Rimborso parziale (con stralcio definitivo della parte non pagata) delle pregresse posizioni debitorie -diverse dal debito verso i Dipendenti Trasferiti- mediante utilizzo delle disponibilità di cassa e delle liquidità rinvenienti (i) dalla cessione dei crediti fiscali da superbonus presenti nel cassetto fiscale di e relativi a lavori regolarmente portati a termine nonché (ii) dal Pt_1 realizzo dei crediti commerciali;
-Finanza esterna proveniente da derivante dalla vendita di immobile di Controparte_5 proprietà di quella società valutato 785.000,00 (svalutato prudenzialmente a euro 588.750,00 secondo la versione del piano del 24.10.2024)
Con tale attivo la società si proponeva di proporre il seguente piano di soddisfacimento dei creditori:
(i) soddisfo integrale dei costi della procedura e delle prededuzioni in generale;
(ii) soddisfo integrale dei fondi rischi aventi natura privilegiata;
i fondi non utilizzati rappresenteranno un earn-out a favore dei creditori privilegiati che hanno garanzia pubblica (MCC - Sace);
(iii) soddisfo integrale dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 (professionisti);
(iv) soddisfo integrale, dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 (artigiani);
(v) soddisfo dei debiti finanziari assistiti da garanzia statale nella misura del 21,9%.
(vi) soddisfo dei debiti tributari nella misura del 50% con richiesta di transazione fiscale ex art. 63 CCII;
si precisa che la proposta prevede il pagamento del debito tributario in primo luogo con il credito Iva che maturerà a seguito dell'emissione delle relative parcelle da parte dei professionisti di cui al precedente punto (iii) e, per la parte residuale, da liquidità societarie;
(vii) Soddisfo dei debiti chirografari nella misura indicata del 14,04% mediante liquidità rinveniente pressoché in via esclusiva dall'attivo oggetto di apporto da parte di
Controparte_5
Il piano redatto il 24.10.2024 veniva presentato alla riunione del 7.11.2024 nella quale i creditori finanziari formulavano alcune ulteriori richieste di modifica/integrazione del Piano, di natura essenzialmente formale, al fine di poter presentare la proposta ai propri organi deliberanti;
la Società si riservava quindi di apportare al Piano le modifiche richieste (per le quali era necessaria un'integrazione dei dati da parte dei creditori medesimi), e di trasmettere il Piano modificato e la bozza degli accordi di ristrutturazione entro la fine del mese di novembre
Inoltre, la finalizzazione del Piano subiva un ritardo, anche per un tema insorto con riferimento al trattamento riservato all'Erario, in conseguenza della risposta n. 237/2024, fornita dall'Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello in ordine all'(in)utilizzabilità dei crediti fiscali 4 maturati nell'ambito dell'attività edilizia da cd. “superbonus” in presenza di debiti fiscali che ha obbligato la Società ad apportare una modifica (non sostanziale) al Piano, prevedendo il pagamento integrale dei debiti fiscali mediante compensazione con i crediti fiscali da
“superbonus”.
Il 30.12.2024 l'Esperto informava i creditori di quanto sopra, dando atto che il Piano nella sua versione definitiva sarebbe stato trasmesso ai creditori entro il 10.01.2025, unitamente alla indicazione del professionista individuato dalla Società per attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 57 CCII e alle bozze di proposta di accordo con le varie categorie di creditori individuate per l'accordo ad efficacia estesa ex art. 61 CCII e fissava un incontro conclusivo con i creditori per il 21.01.2025, al fine di comprendere il definitivo orientamento del ceto creditorio in ordine alla proposta formulata da ed Pt_1 eventualmente fornire chiarimenti e/o raccogliere proposte di modifica “di forma” degli accordi fermo il contenuto sostanziale dei medesimi, già ampiamente discusso tra le parti
2. In verità, poi, come osservato dal G.D. nel provvedimento reclamato, il 7.01.2025 la società comunicava all'esperto la sua decisione di cambiare non solo i difensori (che infatti rimettevano il mandato) ma anche i consulenti che la assistevano nella procedura di composizione negoziata, con la conseguenza che i dati confluiti nel piano di risanamento dovranno necessariamente essere rivisti al fine di una nuova proposta ai creditori. In particolare, l'incarico di assistere la società in questa procedura è stato affidato allo studio
RR Partners di Milano che sta vagliando i dati che gli sono stati trasmessi dai precedenti consulenti. Lo scrivente evidenzia inoltre che sono in corso trattative “one to one” con alcuni creditori per le quali non si è ancora raggiunta la definizione e che al momento sono state temporaneamente sospese (parere dell'esperto sulla richiesta di proroga).
E in effetti, nelle riunioni del 21.01.2025 non solo non avveniva alcun confronto con i creditori sul Piano definitivo -non presentato dalla società-, ma avveniva sostanzialmente che i nuovi professionisti si presentavano ai creditori, rappresentando la possibilità che l'originario piano subisse integrazioni, evidenziando la persistenza della questione circa il declassamento di alcuni creditori privilegiati al chirografo e circa -in generale- i criteri per il riconoscimento del privilegio artigiano e ammettendo di non poter indicare neppure tempistiche certe per la presentazione del piano definitivo: (i) verbale riunione creditori finanziari: L'avv. Federico
Benvenuto si presenta e dà atto di essere stato nominato quale nuovo advisor da parte dell'Istante, unitamente al Prof. Corrado RR. L'avv. Benvenuto precisa ai creditori finanziari intervenuti che l'originaria bozza di piano sarà oggetto di integrazioni da parte dei nuovi professionisti, quindi, alle ore 14:20, saluta i presenti per un impegno di udienza in
Tribunale. L'Avv. Villani chiede aggiornamenti in merito alle tempistiche e farà verifiche per valutare se i numeri relativi alla sua cliente dovranno essere, o meno, soggetti ad aggiornamento. L'avv. Zunino fa presente che attualmente non è possibile indicare tempistiche certe, anche in considerazione del fatto che i nuovi advisor hanno ricevuto da pochi giorni
l'incarico di assistere l'Istante. L'avv. Capria fa presente che sarà necessario ricevere il progetto di piano con congruo anticipo per consentire agli organi deliberanti di poter compiere le necessarie valutazioni ed esprimere le conseguenti determinazioni. L'avv. Antonio Donato fa presente che per Banca Aidexa, essendo subordinato il credito alla soddisfazione dell'immobile 5 di ci sarà necessità, laddove l'ipotesi di risanamento continuasse a prevedere tale CP_5 smobilizzo, di una perizia aggiornata al fine di agevolare il lavoro di tutti. Il Dr. fa Per_1 presente l'importanza di una conferma della proroga delle misure protettive in quanto solo così si potrà proseguire nel lavoro al riparo da azioni esecutive e cautelari. Al riguardo, conferma di aver rilasciato parere positivo in merito alla istanza di proroga depositata dai precedenti advisor dell'Istante. Il Dr. chiede quanto rispetto al progetto di piano Per_2 originario rimarrà inalterato sia per che per Eurotecenergia Srl, anch'essa Parte_1 debitrice del Banco BPM. L'avv. Zunino riferisce di non essere oggettivamente in grado, allo stato, di poter esprimere delle concrete valutazioni, in ragione di quanto già riferito precedentemente. (ii) verbale riunione creditori 1° gruppo: Comincia l'incontro e l'avv. Nicolò
Zunino conferma l'avvenuto avvicendamento negli advisor nominati dall'Istante, altresì rilevando come è possibile che il progetto di piano subisca integrazioni rispetto a quello originariamente circolarizzato. Essendo sorte alcune tematiche in tema di verifica dei crediti, specie con riferimento al riconoscimento del privilegio artigiano richiesto da alcuni soggetti,
l'avv. Nicolò Zunino ribadisce la necessità che i soggetti che si ritengano creditori delle Società, che non abbiano ancora provveduto in tal senso o abbiano inviato documentazione incompleta o parziale, provvedano a inoltrare la documentazione richiesta o a integrare quanto già eventualmente inviato, chiedendo all'Esperto di indicare/confermare l'indirizzo cui tali invii dovranno essere effettuati. […] L'Avv. Gribaldo per vuole precisazioni sul fatto Pt_2 che la sua cliente sia stata degradata al chirografo. Il dr. precisa come la questione è Per_1 ancora aperta e, quindi, debba essere valutata in maniera più approfondita, significando come la tematica relativa al declassamento al chirografo di crediti asseritamente vantati al privilegio sia tematica che andrà rivista anche perché è problematica comune ai più creditori e, quindi, andrà sicuramente uniformata laddove possibile anche nell'interesse di tutto il ceto creditorio, considerando tutte le componenti in gioco e considerando anche la necessità di assicurare la fattibilità del piano di risanamento. […] L'avv. Delfino chiede conferma che al momento
l'elenco creditori sia quello originariamente depositato. Il Dr. conferma che allo stato è Per_1 così e le fatture in continuità dovrebbero essere oggetto di regolare pagamento, salvo fisiologici ritardi. L'avv. Tavella chiede chiarimenti in merito alle tempistiche di invio del piano.
L'avv. Zunino dà atto che allo stato, dal momento che i nuovi advisor hanno da poco assunto
l'incarico di assistere l'Istante, non è possibile rispondere con precisione alla domanda. Quanto all'elenco creditori, si riserva di verificarlo unitamente agli altri professionisti. (iii) verbale riunione creditori 2° gruppo: L'avv. Benvenuto, nuovo advisor legale della società, conferma come si sia comunque voluto mantenere la riunione odierna nonostante l'incarico assunto soltanto nei giorni scorsi. Riferisce che la bozza di piano dell'Istante è in corso di necessaria integrazione, dando atto della pendenza del procedimento per la proroga delle misure protettive e del fatto che l'Esperto, al riguardo, abbia già dato parere positivo. […] Prende la parola l'avv. Schiavone per , la quale chiede come fare per poter completare la CP_6 verifica dei crediti. Il dr. ribadisce come il tema della verifica dei crediti abbia posto il Per_1 problema, ad esempio, della tematica del riconoscimento del privilegio artigiano: tale tematica andrà vagliata dai nuovi professionisti incaricati e, in conformità a quanto detto nel primo incontro odierno con altri creditori dell'Istante, ribadisce che la mail cui inviare la 6 precisazione del credito è fa, quindi, presente che il nuovo invio non è Email_1 necessario per i creditori che hanno già inviato la propria precisazione all'indirizzo mail indicato unitamente alla documentazione comprovante l'asserito privilegio che non potrà essere limitato all'invio della sola visura attestante l'iscrizione a registro imprese tra le imprese artigiane (ad esempio, senza alcuna pretesa di esaustività, tutti i documenti comprovanti la dimensione dell'azienda). Il dr. ribadisce l'importanza di ricevere le precisazioni del Per_1 credito perché chiaramente questo impatta sul lavoro dei professionisti di nuovo incarico e dell'attestatore. […] L'avv. Fecarotta chiede lumi sulle tempistiche del piano definitivo e l'avv.
Benvenuto fa presente che si cercherà di procedere al più presto, ma non prima di un paio di settimane, anche in considerazione della pendenza della richiesta di proroga delle misure protettive. Il dr. riferisce che i creditori riceveranno una comunicazione con la nuova Per_1 ipotesi di risanamento una volta che i nuovi professionisti riusciranno a mettere a disposizione la bozza integrata, ribadendo come nessuna tempistica in merito all'invio dei progetti deve considerarsi come vincolante anche in considerazione del fatto che le questioni, ad esempio in merito al riconoscimento del privilegio artigiano, richiedono certamente lo sviluppo di interlocuzioni tra le parti anche singolarmente. Il dr. chiede ai diversi rappresentanti Per_1 del ceto creditorio di prendere contatto con i nuovi professionisti, rappresentando la propria disponibilità a partecipare anche ai tavoli separati che dovessero intavolarsi tra le parti. Il Dr.
ricorda che, tra i creditori, è presente anche l'Agenza delle Entrate, significando come Per_1 la relativa questione sia molto delicata anche per la pendenza di un contenzioso tributario con
l'Ente che inevitabilmente impatterà sul piano definitivo che verrà circolarizzato, nelle modalità più opportune, ai creditori per verificare le risposte dei diversi creditori, anche finanziari. L'avv. Benvenuto ribadisce la propria disponibilità a confronti anche separati in merito alle tematiche che dovessero presentarsi sull'ampiezza dei relativi crediti e sul riconoscimento di eventuali privilegi, riservandosi ogni determinazione al riguardo anche e soprattutto all'esito delle verifiche che verranno via via condotte sulla documentazione che gli asseriti creditori faranno pervenire ai nuovi professionisti.
È evidente che, al di là della disponibilità dei creditori a proseguire la composizione negoziata, da ottobre 2024 non vi è stato alcun progresso per la definizione del piano di risanamento, essendo ancora presente la problematica dei privilegi artigiani e non risolto il contenzioso con
Agenzia delle Entrate.
E va detto che la questione sui presupposti per il riconoscimento del privilegio artigiano era
(ed è tuttora) assai rilevante, viste le diverse percentuali di soddisfacimento proposte per i privilegiati e per i chirografi.
Il piano, che già poteva apparire non definito (laddove, per esempio, l'apporto di finanza esterna da parte di dipende dalla liquidazione di un immobile e laddove la Controparte_5 offerta irrevocabile di acquisto non appare sostenuta da garanzia), anziché assumere carattere definitivo nel mese di gennaio, prospettato come decisivo, diventava soggetto a variazioni/integrazioni in conseguenza del nuovo esame da parte dei nuovi professionisti.
Che il piano fosse non definito emergeva già nella riunione del 7.11.2024 con gli istituti bancari e finanziari, laddove venivano richiesti chiarimenti in ordine alla finanza esterna messa a disposizione da ttraverso la cessione dell'immobile di sua proprietà e, CP_5
7 in particolare, cosa accadrebbe se fosse a sua volta insolvente; laddove i creditori CP_5 evidenziavano che il piano non era valutabile in quanto mancavano alcuni dati inerenti la valutazione del ramo d'azienda da trasferire a e la quantificazione del canone CP_5 di affitto di detto ramo, venendo precisato dal difensore della società che non era previsto alcun canone di affitto;
laddove veniva ammesso altresì che non era un'offerta vincolante di acquisto per i crediti fiscali, né per l'immobile di CP_5
Il cambio dei professionisti è certamente facoltà della società e nessuno vuole in sé censurare tale scelta, ma nei limiti in cui il subentro non causi uno stallo nella definizione del piano di risanamento comportando -come nel caso di specie- una ulteriore revisione dello stesso, la necessità di incontri one to one con singoli creditori per definire la natura (privilegiata o chirografaria) del loro credito, la assoluta incertezza circa i tempi per la presentazione del piano definitivo ai creditori, la posticipazione ulteriore della soluzione delle criticità evidenziate a novembre dalle Banche.
Ugualmente, appare fisiologico che nel corso della composizione negoziata si presentino profili critici che richiedono revisioni/correzioni/integrazioni del piano inizialmente prospettato;
tuttavia, è necessario che l'Impresa affronti con serietà e celerità tali profili per poter offrire ai creditori una prospettazione seria e definita in tempi ragionevoli, senza atteggiamenti dilatori e di temporeggiamento.
Non appare ultroneo sottolineare come la società avesse goduto delle misure protettive fin dalla iscrizione della relativa domanda (2.08.2024) laddove la conferma è stata concessa per la durata di 90 giorni dal decreto di conferma e quindi fino all'8.01.2025 (per complessivi cinque mesi, dunque).
3. Proprio tenuto conto di quanto accaduto nel corso degli incontri del 21.01.2025 (non preceduti dalla comunicazione del piano di risanamento aggiornato, come promesso), i motivi di reclamo appaiono infondati: (i) il consenso alla prosecuzione delle trattative nella composizione negoziata manifesta semplicemente la disponibilità dei creditori a conoscere il piano di risanamento definitivo sul quale esprimersi;
(ii) il parere dell'esperto era contraddittorio nella misura in cui, pur essendo positivo in ordine alla proroga delle misure protettive, doverosamente dava atto che l'avvicendamento dei professionisti aveva determinato una stasi nelle trattative, determinata dalla necessità dei nuovi incaricati di rivedere tutti i dati e contenuti del piano;
tale stasi è confermata dai verbali di cui sopra, dai quali emerge chiaramente che tutto risulta rimesso in discussione e che i problemi sulla qualificazione di alcuni crediti e sulla (in)utilizzabilità dei crediti fiscali maturati nell'attività legata al superbonus non solo non erano stati risolti, ma dovevano essere affrontati da capo dai nuovi professionisti;
(iii) il mancato rispetto dei termini prospettati dalla società per la circolarizzazione del piano (10.01.2025) è sicuramente aspetto che non incide sulla prosecuzione delle trattative con i creditori nell'ambito della negoziazione assistita, ma non può che assumere connotazione negativa nella valutazione sulla istanza di proroga delle misure protettive.
Appare pertanto corretta e condivisibile l'affermazione del G.D. secondo cui la decisione della società di sostituire integralmente la squadra dei consulenti (anche legali) e la decisione dei nuovi professionisti di effettuare nuove valutazioni in relazione a profili critici già manifestati 8 da tempo incide sul requisito della proporzionalità tra il sacrificio imposto ai creditori e la perseguita finalità di risanamento, rallentata e sottoposta a revisione proprio in pendenza della istanza per la proroga delle misure protettive.
***
Il reclamo va dunque respinto.
Le spese di lite del reclamo seguono la soccombenza e dunque quelle del creditore CP_1 che si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo sono poste a carico di parte
[...] ricorrente, mentre sono compensate tra e l'impresa individuale CP_2 [...]
che si è costituito ma si è rimesso alla decisione del Tribunale. Parte_2
Le spese sono liquidate (in base alle tariffe vigenti scaglione di valore indeterminato medio nella misura minima tenuto conto del grado di complessità delle questioni, per tre fasi, esclusa quella istruttoria) in complessivi euro 2.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA di legge, con distrazione in favore dei legali di parte reclamata che si sono dichiarati antistatari.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare in sede di reclamo, così provvede:
-respinge il reclamo proposto da CP_2
-dichiara compensate le spese di lite tra la reclamante e l'impresa individuale
[...]
; Parte_2
- condanna parte reclamante al rimborso, in favore di delle spese di lite del CP_1 reclamo, che liquida in complessivi euro 2.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA di legge se dovuta con distrazione in favore degli avvocati Matteo e Paolo Bartesaghi;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
Si comunichi.
Cuneo, 13/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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