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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6460/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6460/2021
Oggi all'udienza del 28 maggio 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 6460 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promossa da
pagina 1 di 6 nata a [...] il [...], C.F. e ivi residente Parte_1 C.F._1 nella via Damiano Macaluso n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Di Stefano, C.F.
, casella di posta elettronica certificata ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore, in Palermo nella via Nicolò Garzilli n. 2/o, giusta procura allegata in atti
- Opponente-
Contro
GIÀ ), Controparte_1 Controparte_2
(nel prosieguo “ ) società con socio unico soggetta ad attività di direzione e CP_2 coordinamento di avente sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, CP_2 capitale sociale di Euro 10.000.000,00 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , in persona del Presidente del ConSIlio di P.IVA_1
Amministrazione Dott. , avvalendosi dei poteri lui conferiti con deliberazione Controparte_3 del ConSIlio di Amministrazione del 12 Aprile 2017 , e per essa Deloitte Finance Process Solutions S.r.l., con sede in LA, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA , in persona del suo Amministratore Delegato e P.IVA_2
Rappresentante legale Dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la Controparte_4 rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito Notaio di Roma, Repertorio n. 56297, Persona_1
Raccolta n. 28412, registrata a Roma il 27 marzo 2018 al n. 4361 Serie 1/T (allegata al fascicolo monitorio quale doc. n. 1), rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito Notaio di LA, Repertorio n. 31.995, Raccolta n. Persona_2
10.142, registrata in LA il 04 Maggio 2018 al n. 17770 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, C.F. , del Foro di LA (allegata al fascicolo C.F._3 monitorio quale doc. n. 2), nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Davide Gabriele , C.F. , sito in TRAPANI, VIA VOLTURNO N. 2 91100 C.F._4
(TP) Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 2 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_5
persona del legale, rapp. p.t., così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 590/2021 emesso dal Tribunale di Palermo, il 06/02/2021;
2) condanna in persona del legale rapp. p.t. al pagamento Controparte_6 delle spese del presente giudizio che liquida in € 1700,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 590/2021 emesso dal Tribunale di Palermo, il 06/02/2021, veniva ingiunto alla SI.ra , il pagamento della somma di € 5.414,50, oltre interessi e Parte_1
spese, in favore del a titolo per la fornitura di energia Controparte_1 elettrica.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, assumendo in primo luogo l'assenza di prova del credito poichè emesso sulla base di un estratto autentico delle scritture contabili e dalle lettere di diffida inviate;
eccepiva , poi, che dalla lettera di diffida più della metà delle fatture indicate faceva riferimento a periodi per i quali risultava maturata la prescrizione quinquennale (fatture con data di scadenza precedente al 01.03.2018) ovvero biennale (fatture con data di scadenza successiva all' 01.03.2018) come previsto dalle delibere n. 97/2018, n. 264/2018 e n. 569/2018, con le quali l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), contestava , poi, gli importi richiesti ritenendoli elevati e, comunque non provati con la fatturazione emessa. Chiedeva la revoca del decreto opposto.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel CP_7
contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
In corso di causa, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, istruita con l'acquisizione della documentazione depositata , precisate infine le conclusioni come da note conclusive depositate da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.
In via preliminare, rileva che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appare parzialmente fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Parte opposta agisce nel presente giudizio per il pagamento delle fatture dettagliatamente elencate in senso alla comparsa di costituzione, con allegandovi la produzione delle stesse unitamente alle lettere di diffida dell'11.9.2020, ricevute dalla in data 30.9.2020. Pt_1
Ora , dall'esame delle predetta documentazione si evince che le fatture azionate in via Cont monitoria da attiene ad un periodo di tempo tra settembre 2012 e gennaio 2020; è noto che, in materia di contratti di somministrazione con erogazione continuativa e pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e il cui dies a quo non può che coincidere con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data dei consumi, e non già da quella di fatturazione (in tal modo opinando, infatti, il creditore potrebbe unilateralmente, semplicemente non emettendo la fattura, o emettendo fatture con cadenza posticipata, procrastinare a suo piacimento unilaterale e discrezionale la durata del diritto, vanificando le disposizioni in materia di prescrizione, inderogabili per legge).
Orbene, a fronte di un credito relativo al periodo settembre 2012 – 2020, si osserva che l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale di cui parte opposta ha dato contezza agli atti del presente giudizio è rappresentato dalla diffida di pagamento del 30.9.2020, indirizzata a parte opponente, della quale risulta valida prova di invio e di ricezione da parte del destinatario e, per altro mai contestata.
Da ciò ne consegue che, a fronte di un valido atto interruttivo del settembre 2020, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale per tutti i crediti relativi al periodo anteriore al settembre 2015.
pagina 4 di 6 Risultano, pertanto, prescritti i crediti portati dalle fatture Nr 0826372030100241 del
31/01/2014 euro 85,27 ; 0826372030100241 29/07/2015 78,24 €; 0826372030100242 26/09/2012
150,89 €; 0826372030100242 29/03/2014 81,90 €; 0826372030100242 29/09/2015 79,04 €;
026372030100243 29/11/2012 134,57 € ; 0826372030100243 29/05/2014 68,69
€;0826372030100243 30/11/2015 78,73 €; 0826372030100244 31/01/2013 137,54 €;
0826372030100244 29/07/2014 68,83 €; 0826372030100245 29/03/2013 130,43 €;
0826372030100245 29/09/2014 68,74 €; 0826372030100246 29/05/2013 92,51
€;0826372030100246 01/12/2014 74,83 €;0826372030100247 29/07/2013 92,85
€;0826372030100247 30/01/2015 75,99 €; 0826372030100248 30/09/2013 144,11 €;
0826372030100248 30/03/2015 76,01 €; 0826372030100249 29/05/2015 76,96 €.
Deve , parimenti, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione biennale per le fatture
(0826372030100247 30/01/2018 77,60 €; 0826372030100248 30/03/2018 74,25 €;
0826372030100249 31/05/2018 74,87 €; 30/07/2018 72,09 €) emesse PartitaIVA_3
successivamente al primo marzo 2018 e, che secondo la legge di bilancio 2018 ( art. 1 comma
4) ne ha disposto la riduzione della originaria prescrizione quinquennale a biennale (cfr lettera di diffida settembre 2020)
Passando , poi, all'esame del merito delle restanti fatture , devono essere applicate le regole della distribuzione fra le parti dell'onere della prova, che nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Nella specie, la società opposta ha prodotto, a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, l'estratto notarile delle scritture contabili, contenente l'indicazione delle fatture commerciali relative alla fornitura di energia elettrica , quindi, ha fornito prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo. Quanto alla efficacia probatoria della documentazione prodotta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve invece rilevarsi che la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al pagina 5 di 6 fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore sicché, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, grava in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde e di provare il titolo contrattuale nonchè, ove sia specificamente contestato anche il quantum, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra il dato fornito da questo e quello trascritto nella bolletta o nella fattura (si vedano ex plurimis in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale: Corte di cassazione n. 1823 del 1969, Corte di cassazione n. 3261 del 1979, Corte di cassazione n. 9593 del 2004, Corte di cassazione n. 15383 del 2010, Corte di cassazione n. 20802 del 2011 e Corte di cassazione n. 17050 del 2011, e in tema di valore probatorio della bolletta:. Corte di cassazione n. 947 del 1986, Corte di cassazione n. 8901 del
1997, Corte di cassazione n. 17041 del 2002 ;Cass. 2004\10213)-
In assenza della certificazione inerente le letture e i consumi reali dell'opponente ed in presenza delle sole fatture, non può che revocarsi il decreto monitorio, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
Così deciso in Palermo 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6460/2021
Oggi all'udienza del 28 maggio 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 6460 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promossa da
pagina 1 di 6 nata a [...] il [...], C.F. e ivi residente Parte_1 C.F._1 nella via Damiano Macaluso n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Di Stefano, C.F.
, casella di posta elettronica certificata ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore, in Palermo nella via Nicolò Garzilli n. 2/o, giusta procura allegata in atti
- Opponente-
Contro
GIÀ ), Controparte_1 Controparte_2
(nel prosieguo “ ) società con socio unico soggetta ad attività di direzione e CP_2 coordinamento di avente sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, CP_2 capitale sociale di Euro 10.000.000,00 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , in persona del Presidente del ConSIlio di P.IVA_1
Amministrazione Dott. , avvalendosi dei poteri lui conferiti con deliberazione Controparte_3 del ConSIlio di Amministrazione del 12 Aprile 2017 , e per essa Deloitte Finance Process Solutions S.r.l., con sede in LA, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA , in persona del suo Amministratore Delegato e P.IVA_2
Rappresentante legale Dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la Controparte_4 rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito Notaio di Roma, Repertorio n. 56297, Persona_1
Raccolta n. 28412, registrata a Roma il 27 marzo 2018 al n. 4361 Serie 1/T (allegata al fascicolo monitorio quale doc. n. 1), rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito Notaio di LA, Repertorio n. 31.995, Raccolta n. Persona_2
10.142, registrata in LA il 04 Maggio 2018 al n. 17770 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, C.F. , del Foro di LA (allegata al fascicolo C.F._3 monitorio quale doc. n. 2), nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Davide Gabriele , C.F. , sito in TRAPANI, VIA VOLTURNO N. 2 91100 C.F._4
(TP) Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 2 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_5
persona del legale, rapp. p.t., così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 590/2021 emesso dal Tribunale di Palermo, il 06/02/2021;
2) condanna in persona del legale rapp. p.t. al pagamento Controparte_6 delle spese del presente giudizio che liquida in € 1700,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 590/2021 emesso dal Tribunale di Palermo, il 06/02/2021, veniva ingiunto alla SI.ra , il pagamento della somma di € 5.414,50, oltre interessi e Parte_1
spese, in favore del a titolo per la fornitura di energia Controparte_1 elettrica.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, assumendo in primo luogo l'assenza di prova del credito poichè emesso sulla base di un estratto autentico delle scritture contabili e dalle lettere di diffida inviate;
eccepiva , poi, che dalla lettera di diffida più della metà delle fatture indicate faceva riferimento a periodi per i quali risultava maturata la prescrizione quinquennale (fatture con data di scadenza precedente al 01.03.2018) ovvero biennale (fatture con data di scadenza successiva all' 01.03.2018) come previsto dalle delibere n. 97/2018, n. 264/2018 e n. 569/2018, con le quali l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), contestava , poi, gli importi richiesti ritenendoli elevati e, comunque non provati con la fatturazione emessa. Chiedeva la revoca del decreto opposto.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel CP_7
contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
In corso di causa, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, istruita con l'acquisizione della documentazione depositata , precisate infine le conclusioni come da note conclusive depositate da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.
In via preliminare, rileva che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appare parzialmente fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Parte opposta agisce nel presente giudizio per il pagamento delle fatture dettagliatamente elencate in senso alla comparsa di costituzione, con allegandovi la produzione delle stesse unitamente alle lettere di diffida dell'11.9.2020, ricevute dalla in data 30.9.2020. Pt_1
Ora , dall'esame delle predetta documentazione si evince che le fatture azionate in via Cont monitoria da attiene ad un periodo di tempo tra settembre 2012 e gennaio 2020; è noto che, in materia di contratti di somministrazione con erogazione continuativa e pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e il cui dies a quo non può che coincidere con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data dei consumi, e non già da quella di fatturazione (in tal modo opinando, infatti, il creditore potrebbe unilateralmente, semplicemente non emettendo la fattura, o emettendo fatture con cadenza posticipata, procrastinare a suo piacimento unilaterale e discrezionale la durata del diritto, vanificando le disposizioni in materia di prescrizione, inderogabili per legge).
Orbene, a fronte di un credito relativo al periodo settembre 2012 – 2020, si osserva che l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale di cui parte opposta ha dato contezza agli atti del presente giudizio è rappresentato dalla diffida di pagamento del 30.9.2020, indirizzata a parte opponente, della quale risulta valida prova di invio e di ricezione da parte del destinatario e, per altro mai contestata.
Da ciò ne consegue che, a fronte di un valido atto interruttivo del settembre 2020, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale per tutti i crediti relativi al periodo anteriore al settembre 2015.
pagina 4 di 6 Risultano, pertanto, prescritti i crediti portati dalle fatture Nr 0826372030100241 del
31/01/2014 euro 85,27 ; 0826372030100241 29/07/2015 78,24 €; 0826372030100242 26/09/2012
150,89 €; 0826372030100242 29/03/2014 81,90 €; 0826372030100242 29/09/2015 79,04 €;
026372030100243 29/11/2012 134,57 € ; 0826372030100243 29/05/2014 68,69
€;0826372030100243 30/11/2015 78,73 €; 0826372030100244 31/01/2013 137,54 €;
0826372030100244 29/07/2014 68,83 €; 0826372030100245 29/03/2013 130,43 €;
0826372030100245 29/09/2014 68,74 €; 0826372030100246 29/05/2013 92,51
€;0826372030100246 01/12/2014 74,83 €;0826372030100247 29/07/2013 92,85
€;0826372030100247 30/01/2015 75,99 €; 0826372030100248 30/09/2013 144,11 €;
0826372030100248 30/03/2015 76,01 €; 0826372030100249 29/05/2015 76,96 €.
Deve , parimenti, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione biennale per le fatture
(0826372030100247 30/01/2018 77,60 €; 0826372030100248 30/03/2018 74,25 €;
0826372030100249 31/05/2018 74,87 €; 30/07/2018 72,09 €) emesse PartitaIVA_3
successivamente al primo marzo 2018 e, che secondo la legge di bilancio 2018 ( art. 1 comma
4) ne ha disposto la riduzione della originaria prescrizione quinquennale a biennale (cfr lettera di diffida settembre 2020)
Passando , poi, all'esame del merito delle restanti fatture , devono essere applicate le regole della distribuzione fra le parti dell'onere della prova, che nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Nella specie, la società opposta ha prodotto, a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, l'estratto notarile delle scritture contabili, contenente l'indicazione delle fatture commerciali relative alla fornitura di energia elettrica , quindi, ha fornito prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo. Quanto alla efficacia probatoria della documentazione prodotta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve invece rilevarsi che la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al pagina 5 di 6 fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore sicché, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, grava in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde e di provare il titolo contrattuale nonchè, ove sia specificamente contestato anche il quantum, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra il dato fornito da questo e quello trascritto nella bolletta o nella fattura (si vedano ex plurimis in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale: Corte di cassazione n. 1823 del 1969, Corte di cassazione n. 3261 del 1979, Corte di cassazione n. 9593 del 2004, Corte di cassazione n. 15383 del 2010, Corte di cassazione n. 20802 del 2011 e Corte di cassazione n. 17050 del 2011, e in tema di valore probatorio della bolletta:. Corte di cassazione n. 947 del 1986, Corte di cassazione n. 8901 del
1997, Corte di cassazione n. 17041 del 2002 ;Cass. 2004\10213)-
In assenza della certificazione inerente le letture e i consumi reali dell'opponente ed in presenza delle sole fatture, non può che revocarsi il decreto monitorio, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
Così deciso in Palermo 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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