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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 589 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 589/2021 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo PETRONI, come da procura in atti RICORRENTE E
nata il [...] a [...] con l'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._2
VALENTINI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.04.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario celebrato in Carbognano (VT) in data 04/08/2007,
[...] sultante dal registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbognano dell'anno 2007, Parte 2, Serie A, n. 2 (all. n.1). A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo, in particolare nella fase di merito instaurata a seguito dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc:
Le parti rappresentano di avere raggiunto il seguente accordo e precisano in tal senso le proprie conclusioni: 1. affidare i figli minori ed congiuntamente ai genitori con permanenza presso la Per_1 Per_2 madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 2. Affidare la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre sig.ra Persona_3 [...]
(nata a [...] il [...]), alla quale vengono altresì riservate le decisioni di CP_1 maggiore interesse per la figlia in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
3 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Parte_1
Euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (euro 150,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico universale e l'indennità relativa alla figli saranno Persona_4 percepiti per intero dalla madr Controparte_1
4. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Dichiara la separazione personale tra nato il [...] a [...] Parte_1
(RI) e nata a VITERBO il [...] in [...] al matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Carbognano (VT) in data 04/08/2007, come da registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbognano dell'anno 2007, Parte 2, Serie A, n. 2, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09/04/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 589/2021 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo PETRONI, come da procura in atti RICORRENTE E
nata il [...] a [...] con l'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._2
VALENTINI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.04.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario celebrato in Carbognano (VT) in data 04/08/2007,
[...] sultante dal registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbognano dell'anno 2007, Parte 2, Serie A, n. 2 (all. n.1). A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo, in particolare nella fase di merito instaurata a seguito dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc:
Le parti rappresentano di avere raggiunto il seguente accordo e precisano in tal senso le proprie conclusioni: 1. affidare i figli minori ed congiuntamente ai genitori con permanenza presso la Per_1 Per_2 madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 2. Affidare la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre sig.ra Persona_3 [...]
(nata a [...] il [...]), alla quale vengono altresì riservate le decisioni di CP_1 maggiore interesse per la figlia in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
3 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Parte_1
Euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (euro 150,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico universale e l'indennità relativa alla figli saranno Persona_4 percepiti per intero dalla madr Controparte_1
4. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Dichiara la separazione personale tra nato il [...] a [...] Parte_1
(RI) e nata a VITERBO il [...] in [...] al matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Carbognano (VT) in data 04/08/2007, come da registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbognano dell'anno 2007, Parte 2, Serie A, n. 2, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09/04/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco