Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28809/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28809/2022 promossa da:
(p.iva ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e Legale rappresentante pro tempore signor , corrente Controparte_2 in Cancello Arnone (Ce) alla Via Lott. Gallo, n 112, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Libera PELUSO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso la C.F._1 cancelleria Civile del Tribunale di Milano, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro in persona della sua Amministratrice unica con sede CP_3 Controparte_4 in Milano, via Paris Bordone 13 rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Marighella e Valentino Bruno Piana, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Paris Bordone n° 13, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: mediazione
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Affinchè l'On.le Tribunale adito voglia così giudicare:
a) in via preliminare, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 8990/2022 siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto per difetto dei requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.;
b) nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 8990/2022 siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
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Con il favore delle spese da attribuirsi al sottoscritto difensore per anticipo fattone. parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: Respinta ogni avversa istanza, confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti nelle nostre difese e conseguentemente condannare l'attrice opponente al pagamento delle somme monitoriamente richieste Controparte_1 pari ad € 7.686,00 a titolo provvigionale o in subordine a quelle somme maggiori o minori che appariranno di giustizia il tutto con interessi di mora.
Spese, competenze ed onorari interamente rifusi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto n. 8990/2022 emesso dal CP_3
Tribunale di Milano in data 1.6.2022 con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di euro 7.686,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso mediatorio ex art. 1755 c.c. L'opponente eccepiva: - il difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. non avendo la fattura commerciale efficacia probatoria dell'esistenza del credito;
- l'infondatezza nel merito della domanda, in quanto la proposta di locazione fatta dalla non era stata accettata nel termine pattuito dalla proprietaria dell'immobile CP_1
VE s.r.l. e dunque nessun vincolo contrattuale era sorto tra e Controparte_1 la società proprietaria dell'immobile VE s.r.l., ed inoltre in quanto il testo del contratto conteneva clausole non concordate. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ovvero in subordine la riduzione del quantum, vinte le spese.
In data 3.11.2022 si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex CP_3 adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto e vittoria delle spese del giudizio.
Alla prima udienza del 25.11.2022 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2024 il Tribunale assegnava i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva agenzia immobiliare, ha chiesto il pagamento del compenso provvigionale ex CP_3 art. 1755 c.c. allegando che in data 30.9.2021 suo tramite, aveva Controparte_1
pagina 2 di 6 avanzato una proposta irrevocabile per la locazione di una porzione di un immobile sito in Milano, via Della Spiga n° 42, di proprietà della società VE s.r.l. Il canone di locazione, oltre alle spese condominiali, era stato pattuito in euro 42.000,00 annui.
[...] faceva richiesta affinché la locazione fosse di natura commerciale con CP_1 possibilità di adibirne una quota a foresteria. Chiedeva che l'immobile già visitato e piaciuto fosse imbiancato ex novo. ha poi allegato di aver riferito la proposta alla CP_3 proprietà che la accettava immediatamente e forniva bozza del contratto di locazione, con perfezionamento dell'accordo, e di conseguenza diritto al compenso per il mediatore. Tuttavia, successivamente, dichiarava di non essere più interessata Controparte_1 alla locazione e non dava corso agli impegni assunti né nei confronti della proprietà dell'immobile né nei confronti del mediatore. si è costituita in giudizio sostenendo che il vincolo contrattuale tra le Controparte_1 parti, conduttore e locatore, non si fosse perfezionato, attesa la mancata accettazione della proposta nel termine convenuto, e inoltre perché in ogni caso la bozza contrattuale elaborata dalla proprietà dell'immobile non rispecchiava le condizioni di cui alla proposta, contenendo clausole non concordate. ha contestato le difese della parte opponente, allegando di avere in data 4.10.21 alle CP_3 ore 13.17 comunicato via mail alla la formale accettazione della Controparte_1 proposta da parte della proprietà dell'immobile; ha inoltre replicato alle difese della affermando che il contratto trasmesso era una bozza, ogni clausola poteva essere CP_1 discussa ed in ogni caso le clausole apposte altro non erano che quelle d'uso. Dalla documentazione in atti si evince che tramite faceva Controparte_1 CP_3 proposta di locazione in data 30.9.2021 a VE, proprietaria dell'immobile. Detta proposta era irrevocabile sino al 4.10.2021. Parte opponente sostiene di non aver ricevuto comunicazione dell'accettazione della proposta nel termine concordato del 4.10.2021 - con conseguente perdita di efficacia della proposta – non essendo a lei mai pervenuta la mail semplice (non inviata tramite posta elettronica certificata) del 4.10.2021 con cui la creditrice sostiene di avere informato tempestivamente l'attrice della avvenuta accettazione della proposta. Parte opposta ha prodotto sub doc. 5 monitorio un documento contenente uno scambio di comunicazioni tra le parti, ovvero la asserita comunicazione dell'accettazione della proposta in data 4.10.2021 ed il reinoltro di detta comunicazione avvenuta con mail in data 13.10.2021. La mail del 4.10.2021 con cui, nel termine fissato, comunicava a CP_3 Controparte_1
l'accettazione della proposta è la seguente:
pagina 3 di 6 Il reinoltro del 13.10.2021 è il seguente:
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Appare del tutto evidente come le due mail differiscano graficamente in molti elementi. Nella prima mail del 4.10.2021 si ha la seguente successione: mittente, oggetto, data, destinatario e ccn nel reinoltro si ha: mittente, data, destinatario, oggetto Persona_1
(e peraltro nessuno ccn). Anche il testo del messaggio presenta delle difformità: nella prima mail la frase “unitamente ai dati” è sulla medesima riga, diversamente nella seconda mail di reinoltro. Quanto osservato ingenera dubbi sulla genuinità delle mail allegate (come da subito fatto rilevare dal Tribunale), le quali peraltro non sono fornite di alcuna prova dell'invio e della ricezione. Parte opposta non ha mai offerto alcuna spiegazione circa la discrasia grafica e parte opponente ha sempre sostenuto di non aver ricevuto la mail del 4.10.2021.
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Considerato che
trattasi di mail semplici, ossia non inviate tramite posta elettronica certificata, considerato che appare di tutta evidenza la differenza grafica tra le due mail (circostanza che ha reso del tutto superflua l'ammissione di una CTU sul punto), deve dunque ritenersi che non è stata data prova da parte dell'opposta della tempestiva comunicazione a dell'accettazione della proposta da parte della Controparte_1 proprietà, con conseguente inefficacia della proposta per decorso del termine di accettazione. In definitiva, non avendo parte opposta dato prova della tempestiva accettazione della proposta da parte della VE e dunque della conclusione dell'affare, la pretesa creditoria non risulta fondata. L'opposizione deve dunque essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
- Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che, ex DM 2014/55, liquida in euro 2.335,20, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge, e oltre CU, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 30.5.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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