Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Al procedimento per regolamento di competenza, retto da autonoma e specifica disciplina in base agli artt. 47 e 49 cod. proc. civ., non è applicabile l'art. 375 cod. proc. civ.. Conseguentemente, non è consentito alle parti di replicare alle conclusioni del Procuratore Generale e le memorie depositate devono essere dichiarate inammissibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI Di CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
D'NG QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato O. VERRECCHIA, difeso dall'avvocato MONTESANO CANCELLARA B. giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI EA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASILINA 1888, presso Adelio IA, difeso dall'avvocato GILDO IA, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 92/97 del Pretore di CASSINO, depositata il 17/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo con le quali si chiede:
che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari, in ordine alla domanda principale, la competenza del Pretore di Cassino, con le pronunce di legge. Fatto
Con atto 24/8/1996 D'EL LE conveniva in giudizio innanzi al pretore di Cassino BA RE chiedendo che venisse accertato che i nuovi manufatti (soprelevazione al primo piano e corpo di fabbrica aggiunto, al piano terraneo), realizzati dal convenuto lungo il confine, erano posti a distanza non legale, con conseguente condanna del BA ad arretrare tali manufatti e/o ad abbatterne le porzioni fino alla distanza legale di m. tre dal fabbricato di esso istante, nonché dallo soglia della finestra - veduta esistente in detto fabbricato.
Il convenuto costituitosi, sosteneva l'infondatezza della avverse pretese e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore ad abbattere le opere illegittimamente realizzate non a distanza regolamentare dal confine nonché al risarcimento dei danni. Il D'EL, alla prima udienza, dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande riconvenzionali che assumeva essere di valore indeterminato, sicché eccepiva, limitatamente ad esse, l'incompetenza del pretore adito il quale fissava udienza ex articolo 183 c.p.c. e, quindi con sentenza 17/6/1997, declinava la competenza per valore a favore del tribunale, in relazione a tutta a controversia, ritenendo che le domande riconvenzionali - oggettivamente connesse con la domanda principale essendo fondate sulla medesima situazione giuridica - esulavano dalla competenza pretorile. Inoltre, secondo il pretore, la domanda dell'attore era fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile per cui l'intera causa comprensiva di detta domanda e di quelle riconvenzionali doveva ritenersi di competenza del tribunale. Avverso la detta sentenza il D'EL ha proposto istanza di regolamento di competenza lamentando l'erronea declinatoria di competenza in ordine alla domanda principale.
BA RE ha resistito depositando memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c. Il P. G., nella sua requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento dell'istanza.
Il BA ha depositato memoria ex articoli 375 e 378 c.p.c. Diritto
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della memoria depositata da BA RE a norma dell'ultimo comma dell'articolo 375 c.p.c. Infatti, come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, poiché il procedimento di regolamento di competenza non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dal citato articolo 375 c.p.c, in quanto retto da un'autonoma e specifica disciplina, le conclusioni del Pubblico Ministero non devono essere comunicate alle parti e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive (sentenze 27/8/1997 n. 8097; 28/11/1994 n. 10114; 22/10/1994 n. 8686). L'istanza di regolamento è fondata.
Tra la domanda principale proposta dal D'EL e quelle riconvenzionali spiegate dal BA non esiste - come esattamente rilevato dal P.G. nella sua relazione scritta - l'identità di titolo richiesta dall'articolo 36 c.p.c. che è stata erroneamente ravvisata dal pretore il quale ha ritenuto le dette domande fondate "sulla medesima situazione giuridica, attenendo alla pretesa violazione delle distanze compiute dai contendenti". Occorre in proposito osservare che il BA, convenuto in giudizio ha contestato la giuridica esistenza del manufatto dell'attore (in quanto non censito nel N.C.E.U., ne' oggetto di licenza o concessione edilizia) e, con la domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna del D'EL ad eliminare la fossa settica nonché le opere abusivamente costruite non a distanza regolamentare. L'identità del titolo è stata quindi ravvisata dal pretore sulla sola base di un mero e labile riferimento all'identità della zona interessata dai manufatti realizzati dalle parti.
È appena il caso di rilevare, inoltre, che la questione dell'incompetenza nel valore è stata tempestivamente prospettata alla prima udienza di trattazione solo dal D'EL in relazione alle domande riconvenzionali mentre, con riferimento a quella principale, l'eccezione di incompetenza per valore non è stata sollevata alla detta prima udienza ne' dal BA che soltanto con la comparsa conclusionale ha chiesto la rimessione di "tutta" la causa al tribunale), ne', di ufficio dal pretore il quale si è limitato a fissare l'udienza ex articolo 1831 c.p.c. rilevando "una questione di competenza" (ossia quella segnalata dall'attore per le domande riconvenzionali) senza alcun specifico richiamo alla domanda principale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'istanza, deve dichiararsi la competenza per valore del pretore di Cassino limitatamente alla domanda principale proposta da D'EL LE.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del pretore di Cassino in odine alla domanda principale proposta da D'EL LE e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 17 Marzo 1999