Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi e Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Squadroni in Verona, piazza Bra' n. 1;
per l'annullamento
-della delibera del Consiglio Comunale di Verona n. 42/2021, approvata in data 28.07.2021 e avente il seguente oggetto “ Urbanistica/Piano Regolatore – Piano degli Interventi del Comune di Verona – Adozione della Variante 29 ai sensi dell'Art. 18, comma 8°, della L.R. n. 11/2004 ”;
-di ogni atto presupposto e conseguente inerente il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1°, lett. c, e 85, comma 9°, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
-con il ricorso in epigrafe il ricorrente, consigliere comunale del Comune di Verona e capo gruppo politico -OMISSIS- della -OMISSIS-, ha contestato la deliberazione in epigrafe, con cui il Comune di Verona ha adottato la variante n. 29 allo strumento urbanistico del Comune di Verona;
-l’impugnativa censura, attraverso la detta impugnativa, una presunta lesione dello ius ad officium dei consiglieri comunali di Verona tra i quali l’odierno ricorrente;
-il Comune di Verona si è costituito in resistenza al ricorso eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza;
-con ordinanza collegiale n. 617/2021 il Tribunale ha dato atto della rinuncia alla domanda di sospensiva;
-con dichiarazione depositata il 7 marzo 2025 il ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito, a seguito del perfezionamento dell’ iter di approvazione della variante urbanistica intervenuta nelle more del giudizio;
-all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
-l’impugnativa sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, secondo la dichiarazione in questo senso resa dal ricorrente cui l’Amministrazione nulla ha opposto;
-le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla definizione in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO