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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 233/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 233/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , quale difensore di sé stesso ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c., elett.te domiciliato presso il suo studio, sito in Aversa, alla Via Ettore Corcioni, n.
7
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), non costituita, CP_1 C.F._2
- RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I,
9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già
dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. , quale procuratore di sé stesso, deduceva: - di Parte_1
essere stato nominato difensore di ufficio di nell'ambito del procedimento CP_1
penale recante n. 3142/2022 R.G.N.R., nel giudizio direttissimo a suo carico per i delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 385 commi 1 e 3 c.p., come emerso dal verbale di udienza del
19.08.2022; - che al termine dell'incarico professionale, la resistente veniva messa in mora con missiva del 27.07.2023; - che, in particolare, veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1560,00, oltre alle spese generali nella misura del 15% e della Cassa previdenza avvocati nella misura del 4%, il tutto per un totale di euro 1865,76 ; - di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29/09/2025 la causa veniva discussa oralmente e questo giudice riservava il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal novellato art. 281 sexies, ult.
co., c.p.c..
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti non essendo state formulate richieste istruttorie.
Come anticipato, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va richiamata l'ordinanza del 08/11/2024 con la quale, previa riqualificazione della domanda in questa sede proposta, tendente alla liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale, si è precisato come la stessa non sia soggetta alla disciplina del procedimento di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 -
applicabile alle sole controversie di cui all'articolo 28 della legge n. 794/1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento semplificato di cognizione sempre innanzi al
Tribunale in composizione monocratica (Cass. civ., sez. II, 29/04/2024, n. 11376; Cass. civ.,
sez. II, 20/01/2023, n. 1812; Cass. civ., sez. VI, 11/03/2021, n. 6817).
Più nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha infatti definitivamente chiarito che l'ambito di applicazione del procedimento speciale di cui al richiamato art. 14 è
espressamente limitato ai soli giudizi civili (Cass. SS. UU. 4485/2018); ne deriva perciò che tale rimedio non è utilizzabile per la liquidazione dei compensi per prestazioni svolte in processi amministrativi (Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2133) o penali (Cass. civ., Sez.
II, ord. 6 agosto 2019 n. 21015), per i quali, quindi, il recupero degli onorari è assicurato dall'ordinario giudizio di cognizione e dal procedimento monitorio, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (da ultimo, Cass. civ., n. 26431/2025). Fatta questa precisazione, nella fattispecie in esame si verte in materia di responsabilità
contrattuale, vertendosi nella fattispecie di liquidazione del compenso al difensore di ufficio di imputato (non irreperibile) insolvente, sicché l'attore deve dimostrare la sussistenza del credito, nel caso di specie, documentando l'effettivo svolgimento dell'attività professionale della quale pretende il compenso, e allegando l'inadempimento della controparte. Parte
convenuta, il debitore, deve eccepire e provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Orbene, l'attore ha pienamente fornito la prova circa il conferimento degli incarichi professionali e l'attività svolta in favore del convenuto, nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolta , producendo i relativi atti. CP_1
Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal verbale di udienza del 19.08.2022 emerge che, effettivamente, il difensore venne nominato quale difensore d'ufficio di nel giudizio direttissimo a suo carico e che, al termine CP_1
dell'udienza, venne applicata a carico della predetta la misura custodiale con rinvio in prosieguo.
Vi è dunque la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv. Parte_1
in favore del .
[...] CP_1
Con atto del 23.07.2023 ricevuto il 27.07.2023 l'avv. ha Parte_1
richiesto alla il pagamento del proprio onorario invano. CP_1
Va detto che, per quanto emerso in atti, risulta ristretta nella Casa CP_1
circondariale di BOLLATE (MI) sino al termine della pena, fissata per il 27/05/2026 e dunque, per quanto interessa in questa sede, non è irreperibile.
In questa sede, il Tribunale si limita a quantificare il compenso per l'attività
professionale svolta dall'attore in favore del convenuto.
Sussistono, dunque, i presupposti del conferimento dell'incarico, dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e della conclusione del giudizio, onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. può trovare accoglimento, onde tenuto Parte_1
conto del giudizio patrocinato dal difensore (con il rito direttissimo) e avuto riguardo alla sua
(scarsa) complessità ed alla attività difensiva concretamente espletata dal legale, facendo applicazione (avuto riguardo al tempo di cessazione dell'incarico) del D.M. n. 55 del 2014,
devono essere riconosciuti i compensi relativi alle fasi di studio e istruttoria (relativamente alla tabella “convalida dell'arresto”), computate nei valori medi e con esclusione di quella decisoria (atteso che il difensore ha presenziato ad una sola udienza e non vi è prova che egli abbia partecipato anche alla successiva udienza di rinvio) e deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di euro 851,00.
Nella fattispecie, conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma di euro
851,00, oltre spese generali (15% sul compenso) e CAP, per un totale quindi di euro 1.017,80.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione sino a 1.100,00. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da Parte_1
quest'ultimo prestata in favore di nel giudizio indicato in CP_1
motivazione, la complessiva somma di euro 1.017,80, comprensiva di accessori;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
, della somma indicata al capo che precede;
[...] 3. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €
[...]
462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cpa
come per legge.
Aversa, 03/10/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 233/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , quale difensore di sé stesso ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c., elett.te domiciliato presso il suo studio, sito in Aversa, alla Via Ettore Corcioni, n.
7
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), non costituita, CP_1 C.F._2
- RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I,
9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già
dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. , quale procuratore di sé stesso, deduceva: - di Parte_1
essere stato nominato difensore di ufficio di nell'ambito del procedimento CP_1
penale recante n. 3142/2022 R.G.N.R., nel giudizio direttissimo a suo carico per i delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 385 commi 1 e 3 c.p., come emerso dal verbale di udienza del
19.08.2022; - che al termine dell'incarico professionale, la resistente veniva messa in mora con missiva del 27.07.2023; - che, in particolare, veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1560,00, oltre alle spese generali nella misura del 15% e della Cassa previdenza avvocati nella misura del 4%, il tutto per un totale di euro 1865,76 ; - di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29/09/2025 la causa veniva discussa oralmente e questo giudice riservava il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal novellato art. 281 sexies, ult.
co., c.p.c..
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti non essendo state formulate richieste istruttorie.
Come anticipato, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va richiamata l'ordinanza del 08/11/2024 con la quale, previa riqualificazione della domanda in questa sede proposta, tendente alla liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale, si è precisato come la stessa non sia soggetta alla disciplina del procedimento di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 -
applicabile alle sole controversie di cui all'articolo 28 della legge n. 794/1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento semplificato di cognizione sempre innanzi al
Tribunale in composizione monocratica (Cass. civ., sez. II, 29/04/2024, n. 11376; Cass. civ.,
sez. II, 20/01/2023, n. 1812; Cass. civ., sez. VI, 11/03/2021, n. 6817).
Più nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha infatti definitivamente chiarito che l'ambito di applicazione del procedimento speciale di cui al richiamato art. 14 è
espressamente limitato ai soli giudizi civili (Cass. SS. UU. 4485/2018); ne deriva perciò che tale rimedio non è utilizzabile per la liquidazione dei compensi per prestazioni svolte in processi amministrativi (Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2133) o penali (Cass. civ., Sez.
II, ord. 6 agosto 2019 n. 21015), per i quali, quindi, il recupero degli onorari è assicurato dall'ordinario giudizio di cognizione e dal procedimento monitorio, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (da ultimo, Cass. civ., n. 26431/2025). Fatta questa precisazione, nella fattispecie in esame si verte in materia di responsabilità
contrattuale, vertendosi nella fattispecie di liquidazione del compenso al difensore di ufficio di imputato (non irreperibile) insolvente, sicché l'attore deve dimostrare la sussistenza del credito, nel caso di specie, documentando l'effettivo svolgimento dell'attività professionale della quale pretende il compenso, e allegando l'inadempimento della controparte. Parte
convenuta, il debitore, deve eccepire e provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Orbene, l'attore ha pienamente fornito la prova circa il conferimento degli incarichi professionali e l'attività svolta in favore del convenuto, nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolta , producendo i relativi atti. CP_1
Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal verbale di udienza del 19.08.2022 emerge che, effettivamente, il difensore venne nominato quale difensore d'ufficio di nel giudizio direttissimo a suo carico e che, al termine CP_1
dell'udienza, venne applicata a carico della predetta la misura custodiale con rinvio in prosieguo.
Vi è dunque la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv. Parte_1
in favore del .
[...] CP_1
Con atto del 23.07.2023 ricevuto il 27.07.2023 l'avv. ha Parte_1
richiesto alla il pagamento del proprio onorario invano. CP_1
Va detto che, per quanto emerso in atti, risulta ristretta nella Casa CP_1
circondariale di BOLLATE (MI) sino al termine della pena, fissata per il 27/05/2026 e dunque, per quanto interessa in questa sede, non è irreperibile.
In questa sede, il Tribunale si limita a quantificare il compenso per l'attività
professionale svolta dall'attore in favore del convenuto.
Sussistono, dunque, i presupposti del conferimento dell'incarico, dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e della conclusione del giudizio, onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. può trovare accoglimento, onde tenuto Parte_1
conto del giudizio patrocinato dal difensore (con il rito direttissimo) e avuto riguardo alla sua
(scarsa) complessità ed alla attività difensiva concretamente espletata dal legale, facendo applicazione (avuto riguardo al tempo di cessazione dell'incarico) del D.M. n. 55 del 2014,
devono essere riconosciuti i compensi relativi alle fasi di studio e istruttoria (relativamente alla tabella “convalida dell'arresto”), computate nei valori medi e con esclusione di quella decisoria (atteso che il difensore ha presenziato ad una sola udienza e non vi è prova che egli abbia partecipato anche alla successiva udienza di rinvio) e deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di euro 851,00.
Nella fattispecie, conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma di euro
851,00, oltre spese generali (15% sul compenso) e CAP, per un totale quindi di euro 1.017,80.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione sino a 1.100,00. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da Parte_1
quest'ultimo prestata in favore di nel giudizio indicato in CP_1
motivazione, la complessiva somma di euro 1.017,80, comprensiva di accessori;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
, della somma indicata al capo che precede;
[...] 3. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €
[...]
462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cpa
come per legge.
Aversa, 03/10/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )