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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 01/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3705 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Parte_1 C.F._1
Vigliotti
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: invalidità civile – incremento al milione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2025, e notificato il successivo 17.4.2025, Parte_1
– premesso di essere titolare di pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/71, a
[...] decorrere dall'1.1.2010 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir condannare CP_ l' al pagamento della somma di euro 4.191,85, quale liquidata dall'Ente con modello
TE08 del 2.7.2024, a titolo di maggiorazione prevista dall'art. 38 L. n. 448/2001 (c.d.
“aumento al milione”).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, deducendo che la prestazione CP_2 era stata nelle more pagata ed invocando, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, all'udienza dell'1.10.2025 – uditi i procuratori delle parti – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., depositata telematicamente all'esito della camera di consiglio.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-4) – che l' abbia liquidato la prestazione giudizialmente rivendicata, corrispondendo il relativo CP_2 importo con il rateo di maggio 2025.
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' stante il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, quale evincibile dal pagamento della prestazione in epoca successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00), con distrazione in favore dell'avv. Stella Vigliotti, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3705/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stella Vigliotti, dichiaratasi antistatataria.
Foggia, 1.10.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 01/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3705 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Parte_1 C.F._1
Vigliotti
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: invalidità civile – incremento al milione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2025, e notificato il successivo 17.4.2025, Parte_1
– premesso di essere titolare di pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/71, a
[...] decorrere dall'1.1.2010 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir condannare CP_ l' al pagamento della somma di euro 4.191,85, quale liquidata dall'Ente con modello
TE08 del 2.7.2024, a titolo di maggiorazione prevista dall'art. 38 L. n. 448/2001 (c.d.
“aumento al milione”).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, deducendo che la prestazione CP_2 era stata nelle more pagata ed invocando, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, all'udienza dell'1.10.2025 – uditi i procuratori delle parti – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., depositata telematicamente all'esito della camera di consiglio.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-4) – che l' abbia liquidato la prestazione giudizialmente rivendicata, corrispondendo il relativo CP_2 importo con il rateo di maggio 2025.
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' stante il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, quale evincibile dal pagamento della prestazione in epoca successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00), con distrazione in favore dell'avv. Stella Vigliotti, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3705/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stella Vigliotti, dichiaratasi antistatataria.
Foggia, 1.10.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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