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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2432/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2432/2024 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. PE- Parte_1 C.F._1 LOSI JENNIFER e dell'avv.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SARDI CRI- Controparte_1 P.IVA_1 NA e dell'avv. CENERINI SUSANNA ( Indirizzo Telemati- C.F._2 co;
HI LU ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3 CP_2
) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._4
CONVENUTO/I
In data 26 Giugno 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note depositate in pct del 6/17 Giugno 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente concludeva: in via istruttoria chiede emettersi ordine di esibizione docu- mentale ex art. 210 cpc nei confronti del e nei confronti di LP Spa Controparte_1
1 in ordine al documento “istanza di ospitalità” del Pace in favore del , Pt_1 Persona_1 protocollato in data antecedente al 2.01.2020; nel merito: – In via preliminare si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Determinazione co- munale n. 5754 del 1.07.2024 emessa dal – in via principale e nel meri- Controparte_1 to si chiede che venga dichiarata nulla/annullata/non produttiva di effetti la Determinazio- ne comunale n. 5754 del 1.07.2024 emessa dal . – si ripropone l'offerta Controparte_1 di ripagare tutti i danni causati dal , previa quantificazione degli importi necessari e Per_1 previa individuazione di personale a cui affidare l'incarico da parte del CP_1
Parte resistente concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione, rigettare integralmente la domanda di annullamento ex adverso formulata nei confronti delle determinazione dirigenziale n. 5754/2024, avente ad oggetto
“Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pub- blica di proprietà comunale posto in LI (…) , per danneggiamento all'alloggio (art.
38. c. 3, lett. E, LRT n. 2/2019)”, a firma del dirigente del
[...]
Comune Controparte_3 CP_4
, e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del predetto provvedimento;
con
[...] vittoria di spese, competenze e onorari”.
₪₪₪
In primis si evidenzia, in ordine all'imputabilità materiale del danneggiamento attribuita al signor quale ospite del ricorrente, che il signor non ha mai agito contro Per_1 Parte_1 lo stesso per contestare il danno subito all'alloggio, in atti non è dato rinvenire alcuna mis- siva di tal fatta, né tantomeno risulta che il ricorrente si sia mai attivato per intervenire tem- pestivamente al momento della sua verificazione, al fine di effettuare i ripristini necessari.
Non risultano, infatti denunce per i danni all'appartamento, né risulta essere mai stato co- municato a LP l'accaduto.
Emerge invece, dagli atti che, al Sig. fu concessa l'ospitalità nell'alloggio assegnato Per_1 al ricorrente in un periodo antecedente al fatto dannoso lamentato e, precisamente dal
24/05/2016 al 2/01/2020, doc. 8/10. La circostanza pertanto, non risulta provata.
Deve rilevarsi che LP venne a conoscenza del danneggiamento all'immobile, solo a causa di una perdita che era stata segnalata nell'appartamento sottostante, in data
2 12/04/2023, dopo un sopralluogo effettuato dal personale tecnico incaricato di risolvere un'infiltrazione verificatasi nell'unità immobiliare posta al piano sottostante . I tecnici eb- bero a segnalare che il predetto alloggio risultava compromesso e danneggiato in modo grave e rilevante (Doc. 1). Nella relazione trasmessa dai tecnici, in particolare, si legge:
“I locali cucina e bagno si presentano senza controsoffitto con a vista la struttura del tetto di copertura, pareti perimetrali e divisorie senza intonaco e in alcuni punti coperti da un intonaco grezzo. Pavimenti con rattoppi a cemento all'ingresso e in bagno, le aperture di accesso ai locali senza telaio e porte, colonne di scarico e canne fumarie a vista, poten- zialmente in materiale amianto. Impianto elettrico fatiscente con fili elettrici scoperti e so- spesi”. La documentazione fotografica in atti mostra l'appartamento gravemente danneg- giato anche nelle sue parti strutturali.
Ebbene a sua difesa il ricorrente ha sostenuto di essere uscito di casa per recarsi al lavoro
e di aver trovato l'alloggio distrutto al proprio rientro. Non è possibile pensare che in un sol giorno il abbia potuto provocare danni di tal fatta, addirittura strutturali! Trattasi Per_1 di danni avvenuti nel tempo ed ai quali non è mai seguita alcun segnalazione, denuncia e/o un qualche ripristino.
Nella denuncia nei confronti di il 14/01/2020, il signor ha conte- Persona_1 Parte_1 stato all'interessato solo episodi di minacce e non anche il danneggiamento all'alloggio
(Doc. 10). Non risultano, dunque, denunce per i danni all'appartamento, né risulta essere stato comunicato a LP l'accaduto.
Ora l'art.1587 c.c., evidenzia l'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso con- venuto e di mantenere integri gli elementi del godimento, sia riparando le degradazioni causate dal normale uso del bene, sia, in generale, custodendo e prendendosi cura di quest'ultimo al fine di prevenire eventuali pregiudizi allo stesso.
La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 1576 c.c., impone al condut- tore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria, comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell'originario stato di consistenza e conservazione, con l'ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall'uso della cosa in conformità del contratto. ( Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n.
9280). La domanda non può trovare accoglimento e, pertanto deve ritenersi valida ed effi-
3 cace la Determinazione comunale n. 5754 del 1.07.2024 emessa dal . Controparte_1
Rigettata ogni altra domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Dichiara valida la Determinazione comunale n. 5754 del 1.07.2024.
3) condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese processuali, che liquida per la fase di studio della controversia, in € 919,00; per la fase introduttiva del giudizio, in
€ 777,00; ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 2 luglio 2025 dal Tribunale di LI
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2432/2024 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. PE- Parte_1 C.F._1 LOSI JENNIFER e dell'avv.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SARDI CRI- Controparte_1 P.IVA_1 NA e dell'avv. CENERINI SUSANNA ( Indirizzo Telemati- C.F._2 co;
HI LU ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3 CP_2
) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._4
CONVENUTO/I
In data 26 Giugno 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note depositate in pct del 6/17 Giugno 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente concludeva: in via istruttoria chiede emettersi ordine di esibizione docu- mentale ex art. 210 cpc nei confronti del e nei confronti di LP Spa Controparte_1
1 in ordine al documento “istanza di ospitalità” del Pace in favore del , Pt_1 Persona_1 protocollato in data antecedente al 2.01.2020; nel merito: – In via preliminare si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Determinazione co- munale n. 5754 del 1.07.2024 emessa dal – in via principale e nel meri- Controparte_1 to si chiede che venga dichiarata nulla/annullata/non produttiva di effetti la Determinazio- ne comunale n. 5754 del 1.07.2024 emessa dal . – si ripropone l'offerta Controparte_1 di ripagare tutti i danni causati dal , previa quantificazione degli importi necessari e Per_1 previa individuazione di personale a cui affidare l'incarico da parte del CP_1
Parte resistente concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione, rigettare integralmente la domanda di annullamento ex adverso formulata nei confronti delle determinazione dirigenziale n. 5754/2024, avente ad oggetto
“Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pub- blica di proprietà comunale posto in LI (…) , per danneggiamento all'alloggio (art.
38. c. 3, lett. E, LRT n. 2/2019)”, a firma del dirigente del
[...]
Comune Controparte_3 CP_4
, e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del predetto provvedimento;
con
[...] vittoria di spese, competenze e onorari”.
₪₪₪
In primis si evidenzia, in ordine all'imputabilità materiale del danneggiamento attribuita al signor quale ospite del ricorrente, che il signor non ha mai agito contro Per_1 Parte_1 lo stesso per contestare il danno subito all'alloggio, in atti non è dato rinvenire alcuna mis- siva di tal fatta, né tantomeno risulta che il ricorrente si sia mai attivato per intervenire tem- pestivamente al momento della sua verificazione, al fine di effettuare i ripristini necessari.
Non risultano, infatti denunce per i danni all'appartamento, né risulta essere mai stato co- municato a LP l'accaduto.
Emerge invece, dagli atti che, al Sig. fu concessa l'ospitalità nell'alloggio assegnato Per_1 al ricorrente in un periodo antecedente al fatto dannoso lamentato e, precisamente dal
24/05/2016 al 2/01/2020, doc. 8/10. La circostanza pertanto, non risulta provata.
Deve rilevarsi che LP venne a conoscenza del danneggiamento all'immobile, solo a causa di una perdita che era stata segnalata nell'appartamento sottostante, in data
2 12/04/2023, dopo un sopralluogo effettuato dal personale tecnico incaricato di risolvere un'infiltrazione verificatasi nell'unità immobiliare posta al piano sottostante . I tecnici eb- bero a segnalare che il predetto alloggio risultava compromesso e danneggiato in modo grave e rilevante (Doc. 1). Nella relazione trasmessa dai tecnici, in particolare, si legge:
“I locali cucina e bagno si presentano senza controsoffitto con a vista la struttura del tetto di copertura, pareti perimetrali e divisorie senza intonaco e in alcuni punti coperti da un intonaco grezzo. Pavimenti con rattoppi a cemento all'ingresso e in bagno, le aperture di accesso ai locali senza telaio e porte, colonne di scarico e canne fumarie a vista, poten- zialmente in materiale amianto. Impianto elettrico fatiscente con fili elettrici scoperti e so- spesi”. La documentazione fotografica in atti mostra l'appartamento gravemente danneg- giato anche nelle sue parti strutturali.
Ebbene a sua difesa il ricorrente ha sostenuto di essere uscito di casa per recarsi al lavoro
e di aver trovato l'alloggio distrutto al proprio rientro. Non è possibile pensare che in un sol giorno il abbia potuto provocare danni di tal fatta, addirittura strutturali! Trattasi Per_1 di danni avvenuti nel tempo ed ai quali non è mai seguita alcun segnalazione, denuncia e/o un qualche ripristino.
Nella denuncia nei confronti di il 14/01/2020, il signor ha conte- Persona_1 Parte_1 stato all'interessato solo episodi di minacce e non anche il danneggiamento all'alloggio
(Doc. 10). Non risultano, dunque, denunce per i danni all'appartamento, né risulta essere stato comunicato a LP l'accaduto.
Ora l'art.1587 c.c., evidenzia l'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso con- venuto e di mantenere integri gli elementi del godimento, sia riparando le degradazioni causate dal normale uso del bene, sia, in generale, custodendo e prendendosi cura di quest'ultimo al fine di prevenire eventuali pregiudizi allo stesso.
La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 1576 c.c., impone al condut- tore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria, comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell'originario stato di consistenza e conservazione, con l'ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall'uso della cosa in conformità del contratto. ( Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n.
9280). La domanda non può trovare accoglimento e, pertanto deve ritenersi valida ed effi-
3 cace la Determinazione comunale n. 5754 del 1.07.2024 emessa dal . Controparte_1
Rigettata ogni altra domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Dichiara valida la Determinazione comunale n. 5754 del 1.07.2024.
3) condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese processuali, che liquida per la fase di studio della controversia, in € 919,00; per la fase introduttiva del giudizio, in
€ 777,00; ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 2 luglio 2025 dal Tribunale di LI
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
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