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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANTORO LAURA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIALE FRATTI 7 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliata presso la sede in
VIA ABBEVERATOIA 71/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, la qualifica di infortunio sul lavoro dell'evento traumatico avvenuto al sig. nel Giugno 2019 e, per Pt_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagamento CP_1 dell'indennità spettante al ricorrente, nella misura del 22%secondo le Tabelle della L. 38/00, ovvero nella misura maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà di giustizia, ovvero al risarcimento che il sig. Giudice riterrà più opportuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, ovvero dalla data precedente o successiva che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di CTU medico legale;
in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, la qualifica di malattia professionale dei fatti di causa e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, all'indennità spettante al ricorrente, nella misura del 22% secondo le Tabelle della L. 38/00, ovvero nella misura maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà di giustizia, ovvero al risarcimento che il sig. Giudice riterrà più opportuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, ovvero dalla data precedente o successiva che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di CTU medico legale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile.
In subordine:
Pag. 2 di 6 in ogni caso, quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU, qualora ammessa».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di di accertare l'origine professionale del carcinoma squamocellulare all'avampiede sinistro dalla quale è affetto e, per l'effetto, condannare a CP_1 erogare le prestazioni previste dalla legge per un danno biologico del 22%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente e del grado di invalidità da essa derivante.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema di indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
Pag. 3 di 6 b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Esaminati gli atti e i documenti di causa, sottoposto il ricorrente alla visita si può ritenere non documentato e non dimostrato che la patologia denominata “carcinoma squamocellulare in sede metatarsale sinistra insorta su focolaio di infezione cronica dei tessuti molli e, successivamente, dell'osso con conseguente amputazione transmetatarsale del piede sinistro”, da cui risulta affetto il ricorrente».
8. Il consulente ha innanzitutto dato atto delle caratteristiche della patologia da cui è affetto il ricorrente, spiegando che il carcinoma a cellule squamose è un tipo di cancro della pelle che si verifica più comunemente nelle zone del corpo esposte al sole, come il viso, il collo, le orecchie e le mani.
9. Il CTU ha poi ricapitolato le principali cause e fattori di rischio associati al carcinoma a cellule squamose:
- esposizione ai raggi ultravioletti, che danneggiano il DNA delle cellule della pelle, provocando mutazioni che possono portare alla formazione di tumori;
- pelle chiara, che, contenendo un minore quantitativo di melanina, è meno protetta dai danni dei raggi UV;
- storia di scottature solari, che possono causare alterazioni della struttura cellulare e contribuire alla formazione di tumori;
Pag. 4 di 6 - sistema immunitario compromesso, a causa di condizioni mediche o di assunzione di farmaci immunosoppressori;
- esposizione a sostanze chimiche, come l'arsenico o altri materiali chimici irritanti e cancerogeni utilizzati in alcuni processi industriali;
- precedente diagnosi di altre lesioni cutanee, come la cheratosi attinica;
- fattori genetici, come la sindrome di Xeroderma pigmentoso o una predisposizione genetica al carcinoma;
- esposizione prolungata alla luce di solarium, che può accelerare l'insorgenza di cancro della pelle;
- età avanzata, in quanto la pelle accumula danni nel tempo;
- fattori ambientali od occupazionali, come l'avere esercitato per un periodo prolungato un'occupazione che comporta l'esposizione a raggi UV intensi o a sostanze chimiche cancerogene;
- lesioni croniche o ulcere, che possono alterare la struttura cellulare e creare un ambiente favorevole alla crescita tumorale.
10. Vi sono poi alcune rare condizioni genetiche, come la sindrome di OR o la sindrome di ET, che possono aumentare il rischio di carcinoma a cellule squamose.
11. Il CTU ha evidenziato che la letteratura a supporto della genesi post-traumatica del carcinoma squamocellulare è estremamente scarsa a motivo della rarità di tale meccanismo patogenetico.
12. Per quanto, quindi, non possa essere escluso che il carcinoma del ricorrente si sia sviluppato in tale modo, non sussistono elementi sufficienti per ritenere dimostrato che sussista un nesso causale tra la lesione iniziale e l'evento asseritamente indicato come infortunio sul lavoro: ciò in particolare, in quanto non è soddisfatto il criterio cronologico, non essendo documentata l'insorgenza della lesione iniziale.
13. Soprattutto, poi, non risulta documentato che la lesione del piede sinistro certificata dal medico curante in data 12.8.19 sia stata riportata in occasione di
Pag. 5 di 6 lavoro, essendo stato semplicemente riportato dal ricorrente stesso che, “mentre procedeva lungo la pedana accusava una puntura sul metatarso”, che “lo stivale non presentava lesioni”, che “non era bucato” e che al momento dell'insorgenza del dolore da puntura avrebbe fatto una medicazione locale con successiva immediata ripresa del lavoro.
14. Come correttamente evidenziato dal CTU, risulta ingiustificato che il lavoratore, per una lesione asseritamente subita sul lavoro, non abbia informato il sanitario dell'anamnesi traumatologica e si sia rivolto unicamente al medico curante, inducendolo a stilare un certificato di malattia e non un certificato di apertura di infortunio sul lavoro.
15. In ragione della esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia di analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal consulente.
16.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
18. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in € 3.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 10/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANTORO LAURA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIALE FRATTI 7 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliata presso la sede in
VIA ABBEVERATOIA 71/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, la qualifica di infortunio sul lavoro dell'evento traumatico avvenuto al sig. nel Giugno 2019 e, per Pt_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagamento CP_1 dell'indennità spettante al ricorrente, nella misura del 22%secondo le Tabelle della L. 38/00, ovvero nella misura maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà di giustizia, ovvero al risarcimento che il sig. Giudice riterrà più opportuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, ovvero dalla data precedente o successiva che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di CTU medico legale;
in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, la qualifica di malattia professionale dei fatti di causa e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, all'indennità spettante al ricorrente, nella misura del 22% secondo le Tabelle della L. 38/00, ovvero nella misura maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà di giustizia, ovvero al risarcimento che il sig. Giudice riterrà più opportuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, ovvero dalla data precedente o successiva che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di CTU medico legale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile.
In subordine:
Pag. 2 di 6 in ogni caso, quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU, qualora ammessa».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di di accertare l'origine professionale del carcinoma squamocellulare all'avampiede sinistro dalla quale è affetto e, per l'effetto, condannare a CP_1 erogare le prestazioni previste dalla legge per un danno biologico del 22%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente e del grado di invalidità da essa derivante.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema di indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
Pag. 3 di 6 b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Esaminati gli atti e i documenti di causa, sottoposto il ricorrente alla visita si può ritenere non documentato e non dimostrato che la patologia denominata “carcinoma squamocellulare in sede metatarsale sinistra insorta su focolaio di infezione cronica dei tessuti molli e, successivamente, dell'osso con conseguente amputazione transmetatarsale del piede sinistro”, da cui risulta affetto il ricorrente».
8. Il consulente ha innanzitutto dato atto delle caratteristiche della patologia da cui è affetto il ricorrente, spiegando che il carcinoma a cellule squamose è un tipo di cancro della pelle che si verifica più comunemente nelle zone del corpo esposte al sole, come il viso, il collo, le orecchie e le mani.
9. Il CTU ha poi ricapitolato le principali cause e fattori di rischio associati al carcinoma a cellule squamose:
- esposizione ai raggi ultravioletti, che danneggiano il DNA delle cellule della pelle, provocando mutazioni che possono portare alla formazione di tumori;
- pelle chiara, che, contenendo un minore quantitativo di melanina, è meno protetta dai danni dei raggi UV;
- storia di scottature solari, che possono causare alterazioni della struttura cellulare e contribuire alla formazione di tumori;
Pag. 4 di 6 - sistema immunitario compromesso, a causa di condizioni mediche o di assunzione di farmaci immunosoppressori;
- esposizione a sostanze chimiche, come l'arsenico o altri materiali chimici irritanti e cancerogeni utilizzati in alcuni processi industriali;
- precedente diagnosi di altre lesioni cutanee, come la cheratosi attinica;
- fattori genetici, come la sindrome di Xeroderma pigmentoso o una predisposizione genetica al carcinoma;
- esposizione prolungata alla luce di solarium, che può accelerare l'insorgenza di cancro della pelle;
- età avanzata, in quanto la pelle accumula danni nel tempo;
- fattori ambientali od occupazionali, come l'avere esercitato per un periodo prolungato un'occupazione che comporta l'esposizione a raggi UV intensi o a sostanze chimiche cancerogene;
- lesioni croniche o ulcere, che possono alterare la struttura cellulare e creare un ambiente favorevole alla crescita tumorale.
10. Vi sono poi alcune rare condizioni genetiche, come la sindrome di OR o la sindrome di ET, che possono aumentare il rischio di carcinoma a cellule squamose.
11. Il CTU ha evidenziato che la letteratura a supporto della genesi post-traumatica del carcinoma squamocellulare è estremamente scarsa a motivo della rarità di tale meccanismo patogenetico.
12. Per quanto, quindi, non possa essere escluso che il carcinoma del ricorrente si sia sviluppato in tale modo, non sussistono elementi sufficienti per ritenere dimostrato che sussista un nesso causale tra la lesione iniziale e l'evento asseritamente indicato come infortunio sul lavoro: ciò in particolare, in quanto non è soddisfatto il criterio cronologico, non essendo documentata l'insorgenza della lesione iniziale.
13. Soprattutto, poi, non risulta documentato che la lesione del piede sinistro certificata dal medico curante in data 12.8.19 sia stata riportata in occasione di
Pag. 5 di 6 lavoro, essendo stato semplicemente riportato dal ricorrente stesso che, “mentre procedeva lungo la pedana accusava una puntura sul metatarso”, che “lo stivale non presentava lesioni”, che “non era bucato” e che al momento dell'insorgenza del dolore da puntura avrebbe fatto una medicazione locale con successiva immediata ripresa del lavoro.
14. Come correttamente evidenziato dal CTU, risulta ingiustificato che il lavoratore, per una lesione asseritamente subita sul lavoro, non abbia informato il sanitario dell'anamnesi traumatologica e si sia rivolto unicamente al medico curante, inducendolo a stilare un certificato di malattia e non un certificato di apertura di infortunio sul lavoro.
15. In ragione della esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia di analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal consulente.
16.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
18. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in € 3.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 10/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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