Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 9715 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/12/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa
(art. 127-ter c.p.c.), ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. Messana Claudia) Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 20.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...] formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'adito Tribunale: 1) Accertare e dichiarare che tra e Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 1.11.2018 al 20.7.2022, con inquadramento del
1
Turismo - Pubblici Esercizi (Anpit);
2) Condannare la resistente al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente , Parte_1 della somma di € 22.656,77 come da specifica del conteggio sindacale unito al presente atto, che deve ritenersi parte integrante del ricorso, per i seguenti titoli: retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e relativi ratei, indennità per mancato godimento delle festività, ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, lavoro straordinario notturno, indennità per mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, oltreché per ogni altra voce eventualmente indicata nel conteggio allegato.
Rivalutazione ed interessi di legge ex art. 429 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre IVA
e accessori, da distrarre in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre alle spese forfettizzate nella misura del
15%”.
Non si costituiva in giudizio la parte resistente.
Istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletato l'interrogatorio formale, all'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1.In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione) …. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la
2 “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
È ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2.Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 22.656,77 per i seguenti titoli: retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e relativi ratei, indennità per mancato godimento delle festività, ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, lavoro straordinario notturno, indennità per mancato preavviso e trattamento di fine rapporto.
Tale domanda è stata avanzata sulla base dell'assunto di esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato nei termini di cui al ricorso, cioè dal 1.11.2018 al 20.07.2022 a nero ovvero con le società
Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_1
3.Orbene, le risultanze processuali hanno convinto il giudice che la domanda è parzialmente fondata, nei limiti di seguito specificati.
Muovendo dalla prova documentale, si rileva che sono in atti i contratti di lavoro conclusi dal signor con le diverse Parte_1 società menzionate, riferibili a rapporti di lavoro subordinato pur di natura speciale (lavoro intermittente, part-time).
È altresì in atti la comunicazione di dimissioni del ricorrente dalla società convenuta in data 20.07.2022 per giusta causa correlata alla mancata retribuzione nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022.
Transitando alla prova orale, si osserva quanto segue.
Il primo testimone escusso ha così deposto: “Sono Testimone_1 amico del ricorrente da molti anni. Mi è capitato nel periodo dal
2018 al 2022 di passare a salutare il ricorrente nella pasticceria in via Prenestina, e ciò poteva capitare un paio di volte alla settimana. Lo vedevo in divisa all'interno del laboratorio e l'ho
3 visto a volte fare dei dolci o cornetti mentre parlavamo. Passavo di lì in orari variabili, ma sapevo che il ricorrente lo trovavo la mattina. Mi trattenevo anche 15 minuti con lui. Lo sentivo che parlava coi colleghi sul lavoro da fare. Negli anni che ho indicato ho sempre visto il ricorrente fare le stesse cose, nello stesso posto” La seconda testimone escussa, ha così deposto: Testimone_2
“Io dal gennaio 2019 a fine luglio 2022 ho lavorato insieme al ricorrente del signor , della società Controparte_4 CP_1
Io ho lavorato stabilmente, con mansioni di banchista, in via
[...]
Prenestina, avevo un contratto regolare di apprendistato. Io quando iniziati, trovai già lì che lavorava il e svolgeva Parte_1 mansioni di pasticcere, sempre nella stessa sede. L'altro pasticciere era con identiche mansioni. Il Parte_2 ci dava ordini ed istruzioni sul lavoro, se lui non c'era CP_4 lo sostituivo io in questo, come responsabile del turno di mattina.
lavorava dalle
4.30 alle 14 circa, talvolta l'orario si Parte_1 allungava a seconda degli ordini, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a scalare, ma mai il fine settimana. All'inizio la società che gestiva l'esercizio era DA PA srl, intestata al e poi divenne la società che mi pare fosse CP_4 CP_1 intestata alla moglie del LA di TI. Per noi CP_4 lavoratori tutto rimase uguale. Siamo stati senza lavorare solo per la chiusura della pandemia, per il lockdown”. L'ultimo teste escusso, ha riferito quanto segue: Parte_2
“Io sono stato capo laboratorio dal maggio 2018 a novembre 2021 presso l'esercizio sito in via Prenestina. Ho lavorato per il titolare
, anche se la società è cambiata nel tempo, Controparte_4 almeno due volte. Io avevo un contratto regolare. era Parte_1 secondo pasticciere ed arrivò un poco dopo di me, almeno 6/7 mesi dopo e quando io andai via lui ancora lavorava ivi. Lavoravamo dalle 4 alle 13/13.30 tutti i giorni, tranne uno di riposo, mi pare il lunedi per il ricorrente. Il titolare si rapportava con me, CP_4 che per gli ordini e la produzione del laboratorio avevo la responsabilità. provvedeva ad autorizzare le ferie del CP_4 ricorrente, pagare stipendi, etc. Siamo stati chiusi 2 mesi e mezzo/tre durante la pandemia”.
4 4.Osserva il giudice che le dichiarazioni rese dai testimoni, nei termini sopra trascritti e con caratteri evidenziati dal giudice per i profili di maggiore interesse, forniscono significativi elementi confirmativi dell'assunto sostenuto in ricorso in ordine all'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1.11.2018 al 20.07.2022, con orario dalle ore 4:00 alle ore 12:00 per sei giorni a settimana e mansioni di pasticcere.
Dagli elementi citati, si evince altresì l'unitarietà del rapporto di lavoro del , essendosi accertato che l'attività lavorativa Parte_1 fu svolta dal medesimo sempre presso la medesima sede aziendale, cioè il laboratorio di via Prenestina 428, con continuità e con svolgimento sempre delle medesime mansioni in posizione di sottoposizione al potere datoriale esercitato dal sig. CP_4
Pertanto, la continuità dell'attività lavorativa svolta, nei termini indicati, dimostrando il carattere fittizio e simulato degli schemi negoziali formalmente adottati nel tempo, determina la responsabilità della resistente relativamente alle rivendicazioni riguardanti l'intero periodo di lavoro. Peraltro, risulta per tabulas l'unitarietà del gruppo economico che ha gestito nel tempo il laboratorio di via Prenestina 428, stante anche il rapporto di coniugio tra e LA Di TI (amministratori Controparte_4 delle società coinvolte) e, comunque, risulta la cessione in affitto dell'azienda, come risulta dalle visure prodotte e secondo le allegazioni di cui ai capi 15, 16 del ricorso, con ogni conseguente responsabilità della società convenuta in via esclusiva e diretta (ed anche ai sensi dell'art. 2112 c.c.).
Tutte le predette circostanze risultano ulteriormente corroborate dalla mancata presenza del legale rappresentante della convenuta all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale. Sul punto si ricorda, che, in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17719 del 6 agosto 2014).
5 Nel caso di specie, la mancata presenza della parte cui era stato deferito l'interrogatorio formale consente, ex art. 232 cpc, di ritenere dimostrati i fatti dedotti in ricorso alla luce delle ulteriori circostanze storiche dimostrate dalle altre fonti di prova (documenti e testi)
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010;
Cass. civ. n. 6181/2009).
5.Con specifico riguardo all'inquadramento del lavoratore
, poi, deve condividersi la prospettazione del ricorrente Parte_1 che ritiene che le proprie mansioni siano riconducibili al livello D1 del c.c.n.l. Turismo – Pubblici Esercizi (Anpit).
Tale conclusione si giustifica in primis sulla base di un ragionamento logico-presuntivo: deve rilevarsi, infatti, che il
, nel primo contratto concluso con la società Parte_1 era stato inquadrato al livello D1 e Parte_3 che, da quanto risulta dalle prove orali, ha sempre svolto le stesse mansioni nel corso degli anni. Pertanto, può ragionevolmente desumersi che, con l'acquisizione di una maggiore esperienza, il suo inquadramento non può essere regredito ad un livello inferiore.
Inoltre, come detto, anche dalla prova testimoniale è risultato che il ricorrente svolgesse attività di pasticcere, preparando direttamente e personalmente dolci o cornetti.
6.Transitando all'analisi dei singoli diritti di credito azionati, gli stessi risultano dimostrati nei relativi fatti costitutivi, trattandosi di istituti di fonte legale, fatta eccezione per festività non godute e permessi.
Infatti, tali diritti non sono risultati dimostrati come esistenti, in quanto i relativi fatti costituitivi, già allegati in maniera non specifica, comunque non si sono giovati di piena dimostrazione probatoria. Infatti, non è risultato dimostrato il lavoro durante le festività e la mancata fruizione dei permessi previsti.
Per il resto, tutte le pretese economiche avanzate sono risultate fondate.
7.Le risultanze numeriche di cui ai conteggi allegati al ricorso sono risultate fondate su corretti presupposti di fatto e risultano immuni da vizi o difetti e, pertanto, i relativi esiti contabili possono essere condivisi dal giudice.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati.
6 Conclusivamente, va accertato che tra e Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1 dal 1.11.2018 al 20.07.2022, con inquadramento del al Parte_1 livello D1 del c.c.n.l. Turismo – Pubblici Esercizi (Anpit) e, per conseguenza, la resistente deve essere condannata al pagamento di euro 19.849,1, oltre accessori di legge, ai sensi dell'art. 429 cpc.
8.Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta che tra e è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.11.2018 al
20.07.2022, con inquadramento del al livello D1 del Parte_1
c.c.n.l. Turismo – Pubblici Esercizi (Anpit) e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro
19.849,11, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2694,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 9.01.2025
Si comunichi
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Roberta Lomurno.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
7