Sentenza 17 febbraio 1986
Massime • 1
Nell'ambito del rapporto di utenza telefonica, l'emissione della relativa bolletta non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della periodica somministrazione, ma costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente - onde ottenerne il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze - le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, prevista dall'art. 1428 cod. civ. per gli Atti di natura negoziale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/1986, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1986 |
Testo completo
Nell'ambito del rapporto di utenza telefonica, l'emissione della relativa bolletta non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della periodica somministrazione, ma costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente - onde ottenerne il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze - le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, prevista dall'art. 1428 cod. civ. per gli Atti di natura negoziale.*