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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5109/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Fermo (FM) il 13.12.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Torre San Patrizio (FM) contrada Santa Maria D'Ete n. 9 con l'Avv. Anna Maria Catalini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo (FM) Via dell'Università n. 6;
e
2) Parte_2
Nato a Macerata (MC) il 25.05.1967 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Torre San Patrizio (FM), contrada Santa Maria D'Ete n. 9, con l'Avv. Anna Maria Catalini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo (FM) Via dell'Università n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.04.1998 in Torre San Patrizio (FM)
(anno 1998 atto n. 1 parte II serie A Uff. 1) optando per il regime della separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data 21.10.2021 omologato con decreto del 24.01.2022 pagina 1 di 2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti si dà atto che i coniugi si riconoscono pari dignità economica lavorando entrambi, la sig.ra come Parte_1 dipendente in ambito privatistico ed il sig. è titolare di un'azienda agricola;
i Parte_2 coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre San Patrizio (FM) in data 18.04.1998 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara la compensazione delle spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre San Patrizio (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Fermo (FM) il 13.12.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Torre San Patrizio (FM) contrada Santa Maria D'Ete n. 9 con l'Avv. Anna Maria Catalini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo (FM) Via dell'Università n. 6;
e
2) Parte_2
Nato a Macerata (MC) il 25.05.1967 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Torre San Patrizio (FM), contrada Santa Maria D'Ete n. 9, con l'Avv. Anna Maria Catalini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo (FM) Via dell'Università n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.04.1998 in Torre San Patrizio (FM)
(anno 1998 atto n. 1 parte II serie A Uff. 1) optando per il regime della separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data 21.10.2021 omologato con decreto del 24.01.2022 pagina 1 di 2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti si dà atto che i coniugi si riconoscono pari dignità economica lavorando entrambi, la sig.ra come Parte_1 dipendente in ambito privatistico ed il sig. è titolare di un'azienda agricola;
i Parte_2 coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre San Patrizio (FM) in data 18.04.1998 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara la compensazione delle spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre San Patrizio (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 2 di 2