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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3302/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto lesione personale - risarcimento dei danni e pendente TRA
(C.F. ) nato Napoli il 23.11.1967, in proprio e n.q. di amministratore Parte_1 C.F._1
, rapp.to, assistito e difeso dall'avv. Luca Marocco ed Controparte_1 P.IVA_1 insieme allo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli, alla Piazza Bovio, 8, giusta procura in atti;
ATTORE E nato ad [...] l'[...] e residente in [...] – c.f. Controparte_2 [...]
rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana MIELE ( ) del Foro di Napoli C.F._2 C.F._3
Nord e Andrea Cammisa ( ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata in Caivano CodiceFiscale_4 (NA) alla via Colanton Fio alce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Na per essere Controparte_2 delle lesioni subite da parte del sig. e la seconda per il danno patrimoniale conseguente all'impossibilità CP_2 del sig. n. q. di amministratore della di poter attendere agli interessi della società CP_2 Controparte_1 stessa. Assumeva parte attrice che: in data 10 ottobre 2018 verso le ore 9:30 ca. si trovava in Napoli alla via Stadera al fine di espletare le consuete operazioni bancarie presso cui è correntista, per tali ragioni recava con sé una valigetta contenente titoli e denaro contante;
improvvisamente in prossimità di via Scirocco, veniva affiancato e bloccato da una motocicletta nera, di grossa cilindrata, con a bordo due individui che indossavano il casco integrale;
temendo una rapina, il sig. nascose la valigetta sotto il sedile ma nel frattempo uno Pt_1 dei due “malintenzionati” scese dalla motocic andendo una sbarra lo colpì più volte;
nonostante ciò, il sig. riuscì a sfilare il casco ad uno dei due aggressori e riconobbe il sig. col quale Pt_1 Controparte_2 aveva avuto pregressi rapporti di lavoro ed al quale aveva dato in prestito una somma di danaro che il CP_2 stava scontando mensilmente mediante il pagamento degli effetti cambiari;
durante la furia “omicida”, a detta del Giardino, il inveì contro il Giardino affermando che non avrebbe più continuato ad onorare il debito CP_2 contratto anni addietro;
all'aggressione perpetrata nei confronti dell'attore assistettero “provvidenzialmente” tre suoi dipendenti che si trovavano a passare per “caso” la detta via Scirocco;
in particolare, il sig.
[...]
che per primo sopraggiunse sulla scena del crimine nonché i due nipoti gemelli CP_3 Parte_2
i quali “da lontano” videro la scena;
a seguito delle percosse, il sig. Parte_1 Pt_1
“a terra privo di sensi” (pag. 2 punto 8) ed i suoi dipendenti nonché nipoti sigg. e , Parte_2 Pt_1 prontamente condussero il sig. “ancora privo di conoscenza e ricoperto di sangue” al P.O. San Giovanni Pt_1
Bosco di Napoli ove i sanitari d i diagnosticarono “trauma cranico con flc parietale ed occipitale, trauma contusivo polso e mano, contusioni multiple al fianco ed alla schiena”. Tanto esposto l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione dell'evento e per tutti i danni subiti dal sig. , per i Controparte_2 Parte_1 fatti sopra descritti, e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi conseguenti alle lesioni subite dal sig. comprensivi di danno biologico, morale ed esistenziale, Parte_1 danno da reato e punitivo, nonché delle spese mediche sostenute da quantificarsi, almeno nell'importo di € 373.811,00, oltre i danni di ordine patrimoniale, anche in termini di perdita di chance de della Controparte_1 quale è stato amministratore unico. In ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa maggiorate da contributo spese forfettarie (15%) oltre oneri fiscali e CPA con attribuzione”. Con comparsa depositata in data 10.6.2019 (per l'udienza in citazione dell'1.7.2019) si costituiva in giudizio il sig. impugnando e contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito in fatto come in diritto;
CP_2 segnatamente il convenuto deduceva che < penale in corso, cui fa più volte riferimento parte attrice, è non soltanto a carico del sig. ex art.582 c.p. CP_2 ma anche a carico dell'istante sig. ex art. 371 bis c.p. per aver reso dichiarazioni false come Parte_1 da documento in atti della Procura resso il Tribunale di Napoli a firma del P.M., dott. Salvatore PRISCO. L'atto di citazione si fonda su quella stessa ricostruzione dei fatti per i quali il P.M., dott. Prisco ha notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p. di chiusura delle indagini per il procedimento RGNR 29094/2018. L'evento lesioni in sé è realmente accaduto in data 10.10.2018 ed è questa l'unica cosa corrispondente alla realtà, tutto il resto del racconto corrisponde a pura fantasia creata ad hoc per danneggiare e quanto più possibile il convenuto sig. . In primis il luogo dell'evento non è Napoli ma Afragola presso il Centro Commerciale CP_2
Le Porte di Napoli, e non Napoli. Le cause dell'evento per cui è causa sono però da rinvenirsi in un antefatto specifico che purtroppo ancora oggi costituisce una ferita profonda per il sig. . Ed invero, a seguito della CP_2 denuncia sporta dall'istante, il sig. veniva convocato dall'Auto ssere sentito su quanto CP_2 denunciato dal sig. in data 12.10.2018 presso la stazione dei CC di Napoli S. Pietro a Patierno. Parte_1
Il sig. riferiva all'Autorità Giudiziaria che il sig. era amico di vecchia data della famiglia CP_2 Parte_1 della moglie e che nel tempo si era creato anche un rapporto di lavoro con lo stesso. In un periodo storico un po' difficoltoso e con il matrimonio alle porte, il sig. chiese ed ottenne, proprio in virtù dei buoni rapporti, CP_2 dal sig. , un prestito in danaro al quale ha fatto sempre fronte, onorando puntualmente il Parte_1 pagamento mensile degli effetti cambiari. Certamente, l'interesse mostrato dal rispetto alle difficoltà Pt_1 economiche in cui si trovava il , all'epoca del prestito, rese lo stesso particolarmente grato al CP_2 CP_2
ma non fino al punto oi spinto il sig. il quale rivols ttenzioni verso la moglie Pt_1 Pt_1 del tradendo quella fiducia e quella stima che il aveva riposto in lui. Ebbene si! Dietro la CP_2 CP_2
“tentata rapina”, il “tentato omicidio” non vi è altro che una triste storia di comprensibile rabbia, posto che il soggetto che fino a quel momento si era mostrato generoso e comprensivo verso un amico in realtà ricalcava un copione già visto. Il , cominciò a circuire la moglie del fino a quando, dopo tante Parte_1 CP_2 lusinghe, purtroppo la signora cedette intrattenendo una relazione per due anni con il sig. . CP_2 Pt_1
Tale relazione è durata fino a quando, la sig.ra , resasi conto del pregiudizio che stava arrecando al
CP_2 suo nucleo familiare e venendo intimorita dalle continue invettive da parte del , che minacciava di far Pt_1 arrivare la notizia in qualche modo al marito, sig. , decise di parlarne col costo anche di perderlo
CP_2 definitivamente. Al contrario di quanto possa pensarsi, il sig. innamorato della moglie e della famiglia
CP_2 che con lei aveva creato, col timore di destabilizzare i figli, ancora piccoli, con una separazione, decise non solo di rimanere a fianco della moglie nonostante tutto, ma di affrontare “l'amico” sig. per dirgli di lasciare in Pt_1 pace la moglie ora che ormai era venuta fuori tutta l'incresciosa vicenda. Fu così ante un appuntamento che la moglie chiese al Giardino, all'incontro del 10.10.2018 si recò anche il sig. . Il sig. non
CP_2 Pt_1 appena vide il sig. , col suo solito fare minaccioso e spavaldo, cominciò ad offenderlo nella maniera più
CP_2 becera, mortifican tutti i punti di vista, come uomo e come marito, la provocazione fu tale che il sig.
perse la sua calma ed aggredì il , il quale non subì assolutamente passivamente la situazione CP_2 Pt_1 ma anzi reagì e ne nacque una colluttazione nella quale intervennero altri soggetti richiamati dalle grida della moglie del . I vigilanti che intervennero per separare i due litiganti hanno dichiarato all'Autorità CP_2
Giudiziaria te in sede penale che oltre loro non c'era nessun'altro e che dopo la lite il sig. si Pt_1 mise in macchina ed andò via. Il sig. , durante il litigio e la colluttazione avvertì il che Pt_1 CP_2 gliel'avrebbe fatta pagare molto cara ed è così che letteralmente si è inventato tutta un'altra storia a cominciare dal luogo dell'evento alle conseguenze, ai testi presenti sul fatto, sigg. , e Parte_2 Parte_1
, i quali “testi” hanno sostenuto la tesi fantasiosa dell'ista a CP_3 e per la quale si aprirà certamente un procedimento a loro carico. Il venir meno del castello di bugie organizzato dal trascina con sé inesorabilmente anche le false dichiarazioni dei testi che si basano sulla tesi del Pt_1
. Parte_1 sto il convenuto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1. In via principale e nel merito, rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi indicati in parte narrativa.
2. In via riconvenzionale e nel merito, accertati tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dal sig. in conseguenza della vicenda Controparte_2 in atti, condannare il sig. al pagamento a titolo di Parte_1 Controparte_2 risarcimento danni non patrimoniali subiti e subendi - della somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
3. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. Concessi, su richiesta, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata l'istruttoria anche a mezzo di CTU medico- legale per l'accertamento del nesso di causalità e la quantificazione dei danni, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024, la causa, ritenuta matura, veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul merito della domanda. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In via preliminare si rileva che l'odierno convenuto veniva condannato in sede penale (cfr. sentenza n, 1156 del 15.7.2019 resa dal GUP Tribunale di Napoli in atti) alla pena concordata di anni 1 di reclusione (sospesa) per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p. Alla sentenza di condanna a seguito di patteggiamento è stata attribuita dalla giurisprudenza di legittimità diversa efficacia probatoria:
1. secondo un primo orientamento la sentenza di patteggiamento sottende un'ammissione di colpevolezza e, in ragione di ciò, determini un'inversione dell'onere della prova, in ambito civile;
pertanto, spetta al convenuto dimostrare l'inesistenza dei fatti ascrittigli con il capo di imputazione e non all'attore provarne l'esistenza. La sentenza penale rappresenta un elemento di prova per il giudice civile, il quale può discostarsene solo spiegando le ragioni per le quali l'imputato ha ammesso la sua responsabilità ed il giudice penale gli ha prestato fede (Così Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del 18/12/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del 02/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016; Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013; Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, , con l'avvertenza che in queste ultime due occasioni la questione venne decisa dalle Sezioni Unite ratione materiae, e non perchè fosse stato loro devoluto il problema oggi in esame);
2. per il secondo orientamento, dissimilmente dal primo, la sentenza di patteggiamento è un elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice civile, escludendo qualsiasi forma di inversione dell'onere probatorio. Tale lettura si fonda sul dato normativo;
infatti, dal combinato disposto degli artt. 444 e 445 c. 1 bis c.p.p. emerge come la sentenza di patteggiamento sia equiparata ad una pronuncia di condanna, ma non dispieghi efficacia in ambito civile o amministrativo. Ne consegue che le risultanze del processo penale non siano vincolanti, ma possano essere liberamente valutate dal giudice di merito (così Corte Cass. Sez. II, sent. 6 dicembre 2011 n. 26250. “Nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003);
3. infine, un terzo orientamento adotta un'interpretazione strettamente letterale dell'art.444 c.p.p., escludendo che la sentenza di patteggiamento costituisca un'ammissione di responsabilità e negando qualsiasi efficacia probatoria o vincolante nel giudizio civile (Nello stesso senso, Sez. 1 -, Sentenza n. 27835 del 22/11/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 7196 del 29/03/2006; Sez. L, Sentenza n. 6047 del 16/04/2003; Sez. 3, Sentenza n. 15572 del 11/12/2000; Sez. 3, Sentenza n. 6218 del 15/05/2000; Sez. L, Sentenza n. 9976 del 08/10/1998). Ebbene, tanto premesso, ritiene questo Giudice di aderire al secondo dei detti orientamenti secondo cui la sentenza di patteggiamento non ha efficacia vincolante, ma rappresenta un fatto storico, da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie, giacché è idonea a rivestire un'efficacia indiziaria (così di recente anche Cassazione civile, sez. III, sentenza 30/07/2018 n° 20170). Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, si rileva che, pur dovendo ritenere che il fatto si sia svolto in un luogo e con modalità diverse rispetto a quanto esposto dal nell'atto introduttivo, in ogni Parte_1 caso può ritenersi provato che lo stesso abbia subìto un'aggressione dal causa di lesioni Controparte_2 personali come accertato in sede di CTU. A tale conclusione deve giungersi avuto riguardo non solo a quanto riportato nella citata sentenza di condanna ma, soprattutto, a quanto dichiarato dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione (ove si legge testualmente “L'evento lesioni in sé è realmente accaduto in data 10.10.2018 ed è questa l'unica cosa corrispondente alla realtà, tutto il resto del racconto corrisponde a pura fantasia creata ad hoc per danneggiare e quanto più possibile il convenuto sig. . In primis il luogo dell'evento non è Napoli ma Afragola presso CP_2 il Centro Commerciale Le Porte di Napoli, e non Napoli. Le cause dell'evento per cui è causa sono però da rinvenirsi in un antefatto specifico che purtroppo ancora oggi costituisce una ferita profonda per il sig. . CP_2
Fu così che mediante un appuntamento che la moglie chiese al Giardino, all'incontro del 10.10.2018 si recò anche il sig. . Il sig. non appena vide il sig. , col suo solito fare minaccioso e spavaldo, CP_2 Pt_1 CP_2 cominciò ad offenderlo nella maniera più becera, mortificandolo sotto tutti i punti di vista, come uomo e come marito, la provocazione fu tale che il sig. perse la sua calma ed aggredì il , il quale non subì CP_2 Pt_1 assolutamente passivamente la situazione ma anzi reagì e ne nacque una colluttazione nella quale intervennero altri soggetti richiamati dalle grida della moglie del ”) che riconosce di avere aggredito il , sia CP_2 Pt_1 pure paventando una condotta di provocazione dello stesso (non provata e comunque rilevante al più Pt_1 in sede penale) e la reazione difensiva/offensiva dello stesso ai suoi danni. Al quadro probatorio delineato si aggiungono le dichiarazioni rese dal testimone (presente ai fatti) _1
, escusso all'udienza del 3.5.2022, il quale, sia pure con qualche imprecisione e/o diffe
[...] alle dichiarazioni rese in sede di S.I.T., ha sostanzialmente confermato il fatto dell'aggressione ai danni del dichiarando: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stato presente;
all'epoca dei fatti Pt_1
2018-2019 lavoravo presso il Centro Commerciale RU sito ad Afragola come addetto alla sicurezza dipendente della DU;
ero guardia giurata non armata;
era di mattina, verso le 8.00-8.15, CP_4 stava per aprire ilo centro commerciale;
io mi trovavo giù ai garage sotteranei;
stavo insieme a parlare con il Sig. (detto che era addetto alle pulizie;
ho visto scendere giù ai box un'auto utilitaria Persona_1 CP_5 piccola di colore scuro, non ricordo di preciso il modello, e subito dopo una Giulietta rossa se non sbaglio;
preciso di avere reso dichiarazioni in sede di SIT e dichiarazioni quale teste in sede dibattimentale dinanzi al tribunale di Napoli per questo giudizio;
i due veicoli hanno parcheggiato a circa 70/80 mt da noi;
è scesa una ragazza che conduceva il veicolo utilitario ed era sola in macchina;
la ragazza è scesa dalla macchina e subito dopo è sceso un signore dalla Giulietta che pure stava da solo;
nel momento in cui si sono avvicinati all'improvviso, da dietro un tendone posto in quanto stavano eseguendo dei lavori, è uscito un signore che aveva una mazza da baseball in mano;
io avevo già notato questo signore la mattina perché lo avevo visto dalle telecamere;
aveva una busta in mano ma poi l'ho perso di vista;
non mi sono stupito in quanto lì sotto c'è il mercatino dell'usato e spesso ci sono persone che aspettano fuori l'apertura dello stesso;
il signore dopo essere uscito dal tendone è corso verso di loro e ha colpito il signore che stava con la donna;
ho sentito gridare la ragazza che chiedeva “AIUTO, AIUTO”; gli uomini non dicevano nulla;
lo ha colpito in testa;
non so quanti colpi gli ha dato;
è stato più di un colpo;
il soggetto aggredito non ha reagito;
io mi sono avvicinato per dividerli;
il ha tirato l'aggressore; dopo l'aggressore si è messo in macchina con la ragazza che si è messa al lato Per_1 non sono riuscito a percepire i motivi del litigio;
io penso che la ragazza fosse la moglie, la fidanzata dell'aggressore ma non so;
l'aggredito aveva il volto pieno di sangue che fuoriusciva dalla testa;
poi dopo sono usciti e ci sono le telecamere ed il video dell'aggressione; in ogni caso confermo le dichiarazioni rese in sede di S.I.T.” L'evento lesioni ed il nesso di causalità rispetto al fatto risultano poi confermate dal nominato CTU il quale, all'esito delle indagini espletate, ha dichiarato che: “Il signor a seguito della aggressione del Parte_1
10 ottobre 2018 riportò un trauma cranico con ferite lacero contuse al cuoio capelluto e contusioni multiple per il corpo. I postumi della lesione sono rappresentati da - Postumi di trauma cranico con esiti cicatriziali di ferite lacero contuse del cuoio capelluto con una sindrome da stress post traumatica. In conseguenza delle lesioni accertate, sono residuati postumi permanenti produttivi di un esclusivo danno biologico permanente valutabile nella misura del 6% (sei punti percentuali), attribuiti con criterio analogico-proporzionale. Sono conseguite una invalidità temporanea parziale ITT di giorni 10 (dieci) e una ITP valutabile al 50% di 30 (trenta) giorni ed una ITP valutabile al 25% per ulteriori 30 (trenta) giorni. Risultano documentate spese per euro 304,00 (euro trecentoquattro/00)”. L'obbligo risarcitorio nasce dalla previsione di cui all'art. 185 c.p. secondo cui “Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”; nondimeno, ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole o chi per lui (artt. 2047 e ss.) al risarcimento. Circa la quantificazione del danno si evidenzia quanto segue. Con riferimento al danno non patrimoniale, questo Giudice condivide i risultati cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, e li fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con cui sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto. Non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico (danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sè e per sè considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore uomo e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - comprensivo del danno del danno estetico. Tale tipo di danno deve essere liquidato con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). In particolare, per quanto riguarda la gravità delle lesioni, non vi è dubbio che l'incidenza dei postumi sulla vita del soggetto (in tutte le sue esplicazioni, lavorative, ricreative, socio- culturali, ecc.) cresce in progressione geometrica, e non solo aritmetica, rispetto al grado di invalidità permanente (in sostanza, ogni punto aggiuntivo di invalidità provoca una compromissione sempre maggiore dell'integrità psico-fisica). L'incidenza, inoltre, è certamente maggiore, complessivamente, quando il danneggiato è in giovane età, in quanto, se è vero che in questi casi il soggetto ha una più elevata capacità di compensare le funzioni perdute o mortificate, è altrettanto vero che la compromissione si protrae per un periodo più lungo, comprendendo anche gli anni di vita che di solito sono, sotto ogni profilo, i più ricchi ed i più dinamici. Facendo applicazione dei criteri in vigore per la liquidazione del danno biologico (Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024 ritenute, dalla III Sez. civ. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.12408 del 07-06-2011, come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza. Il ragionamento della Corte muove da una analisi di un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto connotati inaccettabili: dalla osservazione della giurisprudenza di merito, infatti, emergono "marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica - e, a favore dei congiunti, da morte - ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione", ma tali disparità, osserva la Corte, incidendo sui fondamentali diritti della persona, non solo viola il principio fondamentale di eguaglianza, ma fa venir meno anche la fiducia dei cittadini nella giustizia, e "lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose - anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping" - o resistenze strumentali". Da qui la necessità di assumere un unico parametro di valutazione su tutto il territorio nazionale, considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, anche se ad oggi non si è dato corso a tale proposito e attualmente mancano riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100%. A tale omissione ha sopperito la Corte di Cassazione, che, al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto - che contempla anche l'art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno - ha inteso fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia, assumendo a parametro le tabelle lombarde. Alla stregua di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto "La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative - come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto"; nei medesimi termini si esprime, peraltro, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte nella sentenza n. 20895/2015 e n. 2167/2016 nella quale la Cassazione ha rammentato che "in assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali" la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine "di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Le Tabelle di Milano, per gli recano i parametri maggiormente idonei a consentire di Parte_3 tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare - o quantomeno ridurre – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento;
il giudice, nella sua valutazione equitativa, può discostarsene, ma deve motivare sul punto, altrimenti è sarà ritenuta incongrua la "motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire ") si ritiene equo riconoscere, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per spese mediche documentate, la complessiva somma di €. 14.889,50 (di cui €. 10.848,00 a titolo di danno biologico considerata l'età della vittima all'epoca del fatto – anni 50– nonché la sofferenza patita con un aumento del punto percentuale del 25% - ed €. 3.737,50 a titolo di danno da invalidità temporanea ed €. 304,00 per spese mediche documentate). Si è ritenuto riconoscere un incremento per la sofferenza patita in quanto, se è vero che il danno da lesione della salute ha natura omnicomprensiva (tale opinione, da tempo condivisa dalla giurisprudenza assolutamente unanime della Corte di Cassazione, cfr., ex plurimis,Cassazione 2005/16225, 1995/2932, 1996/3686, 1996/3727, è stata confermata dall'autorità delle Sezioni Unite - Cass. S.U. 2008/26972) è anche vero che Il Giudice deve tener conto di tutti gli aspetti in cui lo stesso si esplica e, quindi, avuto riguardo al danno da capacità lavorativa generica, il danno estetico e il danno alla vita di relazione;
tutti aspetti che, nel caso di specie, sono stati gravemente compromessi dalle lesioni riportate. Invero, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma riconosciuta e calcolata Parte_1 ualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT e, quindi, anno per anno fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della pronunzia della presente ordinanza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030). Non può, invece, trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di occasioni di guadagno (perdita di chances) la quale richiede la prova rigorosa – nel caso di specie non raggiunta – non solo delle occasioni perdute ma, soprattutto, l'effettiva possibilità di conseguirle laddove il fatto non si fosse verificato;
invero, con specifico riferimento al caso di specie, non vi è alcuna prova che laddove il avesse partecipato alle gare pubblicate avrebbe in concreto avuto la possibilità di aggiudicarsele Pt_1 la rebbe stato piuttosto necessario valutare l'offerta (economica e tecnica) che avrebbe avanzato rispetto a quelle che in concreto hanno avuto successo con l'aggiudicazione; peraltro, alcuna prova risulta raggiunta in termini di contrazione dei guadagni riferibili all'attività d'impresa. Neanche può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico (sub specie di danno psichico) siccome non provata dall'allegazione di documentazione medica e/o sanitaria ovvero del danno da lesione della dignità e del decoro per assoluto difetto di allegazione prima che di prova con conseguente preclusione del ricorso alla valutazione equitativa. La reciproca soccombenza, la circostanza che l'attore abbia prospettato una dinamica diversa del fatto rispetto a quella realmente accaduta, l'offesa arrecata al a seguito dell'instaurazione di una relazione CP_2 extraconiugale con la di lui coniuge integrano gravi motivi tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n 3302/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie parzialmente la domanda;
per l'effetto:
2. condanna al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Controparte_2 Parte_1
14.889,50 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del fatto e fino al momento del deposito della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
3. condanna, altresì, al pagamento, in favore di , degli interessi al saggio Controparte_2 Parte_1 legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_2
5. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU. Così deciso in Aversa, il 15.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo