Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G n. 1552/2022 + 1642/2022 + 1552-1/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 cui sono stati riuniti i procedimenti n. 1552-1 e 1642 dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 2.1.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Capua alla via Parte_1 C.F._1
Fuori Porta Roma, 14 Pal. presso lo studio dell'avvocato Fabiola Iannuzzi che lo rappresenta Pt_2
e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in S. Maria Controparte_1 C.F._2
Capua Vetere alla via Convenuto delle Grazie, 2 presso lo studio del'avvocato Bruno Pozzuoli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c.p. (cfr. ordinanza del 2 gennaio 2025 comunicata il
10.1.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 10-2-2022 e ritualmente notificato, il ricorrente (nato a [...] il [...]) premesso di avere contratto matrimonio in UC in data 28 giugno 2014 con la resistente (nata a Caserta i1 28.5.1983), in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione è nata una figlia -
(nata a [...] l'[...]) - deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ER1
divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
In particolare deduceva che la unione coniugale era entrata in crisi a causa del carattere violento ed aggressivo della moglie nonché delle continue ingerenze nel menage familiare da parte della famiglia di origine della stessa, i cui componenti, conviventi con la coppia nello stesso stabile, erano soliti offenderlo con appellativi denigratori senza che la resistente proferisse parola .
Esponeva che la situazione era precipitava il 2.1.2022 allorché, in occasione di una normale discussione tra coniugi, la resistente si scagliava contro di lui brandendo un coltello e, minacciandolo di morte, gli intimava di lasciare la casa coniugale nonché di essere stato aggredito fisicamente dai genitori e dal fratello della stessa, accorsi in suo aiuto.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito alla moglie;
l'affido esclusivo della figlia con residenza preferenziale presso di sé; disciplina del diritto di visita per il non collocatario;
l' assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva della resistente, alla stessa con tutti gli arredi e suppellettili;
un assegno a carico della moglie quale contributo al mantenimento della figlia nella misura di €. 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di mantenimento della resistente essendo economicamente indipendente ed avendo un titolo di studio elevato e specializzato;
il risarcimento dei danni nella misura di € 30,000,00; un monitoraggio da parte dei SS;
la condanna alle spese, con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, deduceva che il marito, nel corso degli anni, aveva assunto comportamenti violenti (sia in senso fisico che psicologico) nei suoi confronti.
In particolare precisava di essere stata aggredita il giorno 2.1.2022 dal coniuge, il quale, dopo averla provocata, pronunciando frasi ingiuriose nei confronti dei suoi familiari, le scagliava contro una sedia di legno e aggrediva fisicamente la madre e il fratello che erano accorsi in suo aiuto.
Chiedeva, pertanto, a sua volta la separazione con addebito al marito;
la riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva del procedimento con quello recante n. RG. 1642 del 2022, promosso nei confronti del marito;
l'affido esclusivo della minore in via principale e in via subordinata l'affido condiviso, in entrambi i casi con residenza privilegiata presso di sé;
l'assegnazione della casa familiare, sita in UC, alla via Michelangelo Buonarroti,2, con il mobilio presente;
una somma a carico del ricorrente quale contributo per il mantenimento mensile della figlia minore dell' importo di euro 750,00 ed un assegno per sé di € 500,00 o quello maggiore
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o che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese;
il 70% delle spese straordinarie sia mediche, sia di studio, sia di altra natura;
il diritto di visita del padre con la figlia minore attraverso incontri protetti in ambienti protetto, anche attraverso l'ausilio dei S.S. del comune di UC;
il risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di € 50,000,00 per sé e per la figlia;
la condanna alle spese di lite. ER1
All'udienza presidenziale del 25-5-2022, dopo un rinvio per legittimo impedimento della resistente, entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa Lamonica) il quale, ascoltate le parti, alla luce delle richieste avanzate da entrambi i genitori di affido esclusivo della figlia, chiedeva l'acquisizione tramite i Servizi sociali competenti per territorio di relazioni in merito al contesto ambientale nel quale vive la minore, alle sue condizioni abitative e di vita nonché sul rapporto della minore con entrambi i genitori;
chiedeva alla Procura la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti penali tra le parti;
infine rinviava per l'esame delle relazioni e la statuizione dei provvedimenti provvisori al 27.7.2022 (cfr. ordinanza del 24.6.2022).
Con ordinanza del 9.8.2022 il Presidente f.f. disponeva, nell'interesse della figlia minore (nata ER1
a Caserta l' 1 .7.2015), il monitoraggio del complessivo nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di UC (essendo ivi residente la minore con la madre alla via M. Buonarroti n. 2) e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 5.9.2022.
Con ordinanza del 20.9.2022 il Presidente f.f., riunito il presente procedimento con il procedimento recante n. R.G. n. 1642/22 (avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa dalla nei CP_1 confronti dell' ), acquisite le relazioni dei servizi sociali competenti, così provvedeva in via Pt_1
provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava la figlia minore ad entrambi i genitori in forma condivisa con residenza privilegiata presso la madre;
riguardo al diritto/dovere di visita del padre alla figlia minore, prevedeva incontri per almeno due pomeriggi a settimana esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di UC, competenti in ragione della residenza della minore, secondo orari e con modalità da concordarsi con i Servizi Sociali;
disponeva il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare della minore da parte dei S.S. di UC;
demandava altresì ai Servizi Sociali, vista la disponibilità manifestata da entrambe le parti all'udienza del 5.9.2022, di attivare in loro favore percorsi di sostegno alla genitorialità, inizialmente in via disgiunta e poi eventualmente in modalità congiunta, con onere di relazionare;
assegnava, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare, sita in UC, alla via Michelangelo Buonarroti, 2, alla resistente che l'abiterà unitamente alla figlia minore;
poneva a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere in favore di il complessivo assegno mensile di euro 750,00 ( di Controparte_1
cui euro 500,00 per il mantenimento della figlia minore ed euro 250,00 per il mantenimento della
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moglie), da rivalutare annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT;
disponeva che l'assegno fosse corrisposto alla entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante CP_1
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie per la minore al 50%, come da
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019; infine nominava se stesso giudice istruttore e rinviava al 15.2.2023.
Con memoria integrativa il ricorrente chiedeva di predisporre accertamenti per il tramite della Polizia
Tributaria sui conti della intera famiglia la nomina di un curatore speciale per la minore;
CP_1
autorizzarsi gli incontri tra padre e figlia anche in struttura alternativa ai S.S. di UC;
per il resto si riportava alle conclusioni rassegnate in precedenza.
Con istanza del 16.11.2023 il ricorrente depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo la modifica delle modalità di visita della figlia , adducendo delle difficoltà con il personale dei Servizi sociali ER1
a cui era stato demandato l'organizzazione degli incontri con la figlia;
veniva, pertanto, aperto il sub procedimento recante n. R.G 1552-1/2022.
Con comparsa di costituzione nel procedimento principale la resistente si riportava alle conclusioni già rassegnate.
Con comparsa di costituzione nel procedimento n. R.G. 1552-1/22 la resistente chiedeva la conferma degli incontri tra padre e figlia presso i S.S competenti territorialmente di UC, nelle more sospesi atteso che il ricorrente registrava gli incontri che avvenivano con la figlia.
All'udienza del 17.2.2023 il Giudice istruttore concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c.; onerava le stesse del deposito della documentazione reddituale e rinviava al
7.11.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova (cfr. ordinanza del 18.3.2023).
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 17.2.2023 nell'ambito del subprocedimento
1552-1/2022 il Giudice istruttore autorizzava il ricorrente a depositare la relazione relativa al percorso di sostegno alla genitorialità svolto presso uno psicoterapeuta privato rinviando al 14.4.2023.
All'udienza del 14.4.2023 il Giudice istruttore disponeva il prosieguo degli incontri tra il ricorrente e la minore per come previsti in sede presidenziale (ossia per almeno due pomeriggi a settimana ER1
alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di UC, competenti in ragione della residenza della minore); invitava i Servizi Sociali ad organizzare gli incontri in ambienti confortevoli ed accoglienti, anche al di fuori degli uffici ( es: parchi pubblici), con onere di relazionare;
disponeva, altresì, il prosieguo del monitoraggio, già disposto con ordinanza presidenziale, con cadenza settimanale del nucleo familiare della minore, , da parte dei Servizi Sociali competenti, con ER1
onere di relazionare;
nominava CT (nella persona della dott.ssa. Del Prete Piera) rinviando al
20.6.2023.
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In data 24 maggio 2023 si costituiva, per parte resistente, in sede di memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine, l'avv. Bruno Pozzuoli, in sostituzione del precedente difensore.
In data 15.6.2023 nell'ambito del subprocedimento (RG. 1552-1/2022) si costituiva con comparsa di costituzione, in sostituzione del precedente difensore l'avv. Bruno Pozzuoli, il quale si riportava a tutto quanto in precedenza dedotto, prodotto ed eccepito.
All'udienza dell'11.10.2023 il Giudice istruttore (dott.ssa Sequino), nel procedimento (RG. 1552-22) revocato dall'incarico il precedente CT, a seguito di sua rinuncia, nominava in sostituzione la dott.ssa rinviando per il conferimento dell'incarico all'8.11.2023 Persona_2
Ammesso ed espletato lo interrogatorio formale della resistente, depositata la relazione tecnica, espletata la prova orale, all'udienza del 24.4 2024 il Giudice istruttore (dott.ssa Sequino) invitava i
SS competenti per territorio a predisporre in favore dei genitori un percorso di supporto alla genitorialità; prevedeva che gli incontri tra padre e figlia avvenissero con le modalità concordate in sede di CT;
invitava i genitori a far intraprendere alla minore un percorso psicologico;
ER1
disponeva la riunione del procedimento n. 1552-1/2022 RG al procedimento n. 1552/2022 RG e rinviava all'udienza del 27.9.2024.
All'udienza del 27.9.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.12.2024.
All'udienza del 20 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa sulle conclusioni in epigrafe rassegnate era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza (cfr. ordinanza del 2/10 gennaio 2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
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“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez.
I, sentenza n. 14840/2006).
Nella vicenda in esame, la resistente ha attribuito al marito la responsabilità dell'intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, atteso che costui, con la sua indole violenta ed aggressiva in uno all'uso smisurato di farmaci si era reso responsabile di episodi di violenza psicologica e fisica, anche in presenza della figlia minore.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente sostanzialmente la predetta si fonda sulla dedotta invadenza dei familiari della resistente nel menage familiare e sul carattere violento ed aggressivo della coniuge.
Orbene, si rileva che i fatti dedotti a sostegno di entrambe le domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, non essendo stata accertata la sussistenza di condotte violente delle parti né l'ingerenza dei familiari di parte resistente nel menage familiare.
In particolare il teste di parte ricorrente ( escusso all'udienza del 24 aprile Testimone_1
2024) ha riferito: “Io non ho mai assistito ad aggressioni verbali di lui verso la moglie e neanche verso la bambina. Non ho mai neanche sentito di aggressioni fisiche ai danni della moglie da parte di mio cognato. Parimenti il teste di parte resistente (escusso all'udienza del 24 Testimone_2
aprile 2024) ha riferito: Ho assistito soltanto a qualche litigio verbale ma cose di ordinaria amministrazione………Nessuno dei due è mai stato violento ………. In mia presenza si era sempre comportato bene anzi io ero fiero di essere suo cognato.”
In merito all'episodio accaduto il 2.1.2022, che coinvolge, comunque, i familiari dei coniugi, nessuno dei testi escussi era presente al momento dell'accadimento, essendo tutti intervenuti successivamente ed avendo fornito, in ogni caso, una ricostruzione diametralmente opposta di quanto accaduto.
In particolare il teste di parte ricorrente ( , escusso all'udienza del 27.3.2024) ha, Testimone_3 riferito : ………..ricordo che il 2 gennaio 2022 ero in auto con mia moglie e mia figlia e mi arriva una telefonata dalla madre della resistente che mi chiede di andare a casa di mio fratello altrimenti la situazione finiva male. Dopo qualche secondo mi arriva una seconda telefonata questa volte era proprio la resistente che diceva “vieni a prendere tuto fratello altrimenti te lo scannano”. Lascio mia moglie e mia figlia da casa e corro a casa di mio fratello Arrivato lì non sento nulla. Si affaccia mio fratello che mi fa salire in casa. Lo trovo in stato confusionale e gonfio in volto. Lui mi dice che aveva avuto un litigio e che il fratello della moglie ed i suoceri erano entrati in casa con le chiavi e
l'avevano aggredito. Provo a chiamare ma squilla il telefono a casa Chiamo la madre di ER3
e mi risponde proprio . Le chiedo spiegazioni e di salire per capire la situazione ER3 ER3
Lei non vuole salire dicendo che aveva paura. Io richiedo di salire ma lei non vuole dicendo che
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“mio fratello aveva fatto il pazzo”. Il telefono era a viva voce Sentendo questa cosa mia, mio fratello dice “sei stata tu ad aggredirmi con un coltello” e lei rispose “l'ho fatto perché temevo che tu mi volessi picchiare, l'ho fatto per difendermi. Lei dice sei stato tu che hai gridato e lui rispose sono stati i tuoi a salire e che mi hanno menato. Quella sera e le seguenti mio fratello venne a dormire a casa mia. Mio fratello è uno buono, tanto che dopo due giorni chiamò la moglie per riappacificarsi, voleva comprare una casa e far andare avanti la famiglia. Voleva prendere la casa lontano da lì.
Oltre questo episodio non ho mai assistito a liti ma solo a telefonate di in cui diceva se a ER3 tuo fratello la situazione non sta bene lo cacciamo fuori”
Il teste di parte resistente ( , escusso all'udienza del 24.4.2024) ha, invece, riferito: Testimone_2
“ Sono a conoscenza dell'episodio del 2 gennaio 2021, sentii un rumore fortissimo. Ero al terzo piano con la mia fidanzata. Scesi giù. mi incrociai per le scale con i miei genitori. Ho sentito ER4
una richiesta di aiuto di . Mia mamma aveva le chiavi di casa. non si riusciva ad aprire ER3 perché c'erano le chiavi dietro, cosa rara perché di solito la porta non aveva le chiavi dietro. La bambina andava spesso dalla nonna cioè mia madre. E' un palazzo familiare. Abitano la coppia, i miei ed io con la mia fidanzata. Dopo 30 secondi venne ad aprirci. Era spaventata, in tilt ER3 non proferiva parole. ha aggredito mia madre non l' ha presa in viso ma sulla spalla ed è Pt_1
cascata. Poi ha aggredito me, ho avuto un pugno sulla mandibola sinistra. Mio padre è riuscito a frapporsi e trattenere Lì ho visto una sedia spaccata a terra quindi ho associato al rumore. Pt_1
ER C'erano oggetti rotti e bottiglie. Ho visto ed dietro di me ed ho detto a tutti Persona_5
di andare via. Alla lite era presente anche la bambina nel senso che la bambina era dietro di me con
ER
. Poi ha portato al terzo piano;
io con i miei genitori ed siano andati ER4 ER4 ER3
al primo piano ove vivono i miei genitori. voleva per forza entrare. Decidemmo allora di Pt_1 chiamare il 'fratello ossa il sig. con cui lui ha sempre avuto un buon rapporto. venne;
Tes_3 Tes_3 sono stati un po' a casa di e poi sono scesi. Dalle telecamere abbiamo aspettato che ER3
andasse via. aveva una valigia e la custodia della chitarra. Aveva con sé anche Pt_1 Pt_1
un pezzo della sedia rotta. Quando poi salimmo la casa era in ordine e pulita. Era stato tutto messo in ordine;
non ricordo coltelli fortunatamente. La mattina dopo io rimasi a casa con mia sorella che era in uno stato d'ansia telefonò sia i miei genitori che ossia la cognata di mamma. Pt_1 Pt_3
fu avvisata e successivamente rispose. le chiese di rientrare in casa per chiarire ER3 Pt_1
e risolvere. Mia sorella disse che era ancora sotto schock per l' episodio e chiese del tempo. Lui voleva fare pace stesso quella mattina e lui disse che sarebbe andato dall'avvocato per denunciare me e la sua famiglia in caso di mancata riappacificazione. Non sono a conoscenza di altri tentativi di riappacificazione. non ha ricevuto alcun pugno o altra cosa da nessuno dei miei familiari Pt_1
.
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Il Collegio evidenzia inoltre che le denunce-querele depositate dai soggetti coinvolti in tale vicenda si sono concluse con l'archiviazione da parte del GIP.
Dalla stessa prospettazione di parte ricorrente e resistente(entrambi rappresentano un'unione coniugale in crisi fin dall'inizio del matrimonio) oltre che dalla risultanze istruttorie non è emersa in maniera chiara, precisa e dettagliata la violazione dei doveri coniugali da parte dell'uno o dell'altra, piuttosto una conflittualità determinata da una irriducibile incomprensione, incompatibilità di intenti che non consentiva una serena convivenza familiare.
In definitiva non sono state provate le specifiche condotte poste in essere dalle parti in violazione dei doveri coniugali eziologicamente collegabili alla frattura della coppia.
La separazione va, pertanto, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] l'[...]). ER1
Relativamente all'affidamento della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Nel caso di specie, il Collegio osserva che le risultanze processuali non consentono di esprimere un
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giudizio negativo sulla idoneità genitoriale di entrambe le parti che possa giustificare l'accoglimento della domanda di affido esclusivo avanzata inizialmente da entrambi.
In particolare, nella consulenza (a firma della dott.ssa disposta nell'ambio del Persona_2
subprocedimento ( RG. 1552-1-/2022) si legge: Non si sono riscontrati difficoltà relazionali e comunicativi nella diade padre/figlia ed è evidente che vi sia una piena volontà e piacevolezza di incontrare il padre da parte della piccola . Nei confronti della figura paterna, la bambina ER6
si è mostrata molto affezionata, desiderosa di incontrarla senza manifestare mai opposizione e rifiuto…….. Si esclude sicuramente la caratteristica di aggressività e di violenza nella personalità dell' che tende più alla passività e alla accettazione” Pt_1
E' emersa, altresì, una buona relazione tra la minore ed entrambi i genitori che hanno dimostrato di essere attenti ai suoi bisogni e la stessa ha mostrato di essere molto legata ad entrambi. ER1
Ancora in merito alla capacità genitoriale delle parti ed allo stato emotivo e psicofisico della minore si legge:” Durante le operazioni peritali, si è verificato un totale cambio di direzione degli atteggiamenti degli ex coniugi, si è assistito ad una piena volontà degli ex coniugi di venirsi incontro
ER e di affrontare tematiche relative alla loro genitorialità e al benessere della piccola ”
Il ctu non ha rilevato alcuna inidoneità del padre o della madre prendendo atto del progressivo rasserenamento della minore a fronte di una distensione dei rapporti tra genitori, finalmente capaci di dialogare e collaborare nell'interesse della minore giungendo, persino, a condividere momenti insieme, risultato non scontato considerata la forte tensione ed il clima conflittuale avvertiti all'inizio del percorso.
Ciò è confermato, altresì, nella relazione aggiornata (depositata il 6 maggio scorso) nella quale si legge “nell'ottica della tutela e promozione del superiore interesse della minore, gli incontri protetti non avrebbero più ragione di continuare in virtù del miglioramento delle capacità comunicative della
ER coppia genitoriale da una parte e l'insofferenza maturata da in quattro anni di incontri dall'altra”
Aderendo alle conclusioni del CT (allo stato attuale, si può indicare l'affidamento condiviso della
ER minore , con collocazione presso la madre ) ed alla luce dell'istruttoria Controparte_1 espletata deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore , come disposto in ER1
sede presidenziale.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza della minore , ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, come suggerito dal consulente tecnico e anche in ragione della situazione consolidatasi fin dalla separazione di fatto tra i genitori.
Relativamente al diritto -dovere di frequentazione del padre con la figlia, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alla minore di intrattenere rapporti equilibrati con
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entrambe le figure genitoriali;
occorre, tuttavia, tener conto di quanto emerso dalla richiamata relazione aggiornata dei servizi sociali per cui si dispone che gli incontri tra padre e figlia non avvengano più in ambiente protetto ma siano regolamentati, come già avviene, in linea con quanto suggerito dal CT, che ha determinato un percorso graduale (il padre già sta incontrando la minore anche fuori dall'ambiente protetto ossia visite a casa dei nonni paterni).
Si prevede, pertanto, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 17.00 alle ore 20.00; inizialmente a settimane alterne il padre potrà prelevare il sabato pomeriggio dopo la fine del corso di catechismo fino alle 21.00; ER1
a settimane alterne il padre potrà prelevare la domenica dalle 10.00 alle 20.00; successivamente ER1
il primo, il terzo ed il quinto week end del mese dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis;
la festività del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del primo novembre e dell' 8 dicembre (per le festività l'orario è da intendersi dalle ore 10 alle ore 20); per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
la festa del papà; la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente, il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui la minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
In virtù delle difficoltà evidenziate (cfr. comparsa conclusionale di parte resistente) si suggerisce la prosecuzione del percorso intrapreso, di supporto alla genitorialità, teso, a continuare il processo di cambiamento, di adeguata comunicazione e di recupero per entrambi di funzioni genitoriali adeguate, con monitoraggio per un periodo di almeno 12 mesi, atteso che entrambi vanno sollecitati ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell'altro e ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria.
Si suggerisce, altresì, l'attivazione in favore della minore di un sostegno psicologico a frequenza settimanale con l'obiettivo di alleggerire la minore dal carico emotivo.
Non meritano, invece, accoglimento le richieste avanzate ex art 709 ter c.p.c..
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] l'[...]) ER1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza della minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della figlia, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti della figlia, il Collegio
10 R.G n. 1552/2022 + 1642/2022 + 1552-1/2022
evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 10), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Nel caso specifico il ricorrente è tenente colonnello dell'Esercito italiano in forza presso il comando divisione Aqui in Capua, con una retribuzione mensile di €. 3.116,00; risultano redditi per il 2022 pari a €. 69.842,21 (CUD 2023); pari ad €. 68.637,59 per il 2021 ( CUD 2022); pari ad € 59.523,20 per il 2020 (CUD 2021); vive con i genitori a Capua;
è proprietario di un appartamento a Roma, non locato;
ha la disponibilità di altro immobile in Capua;
è titolare di conto corrente con saldo con giacenza media anno 2022 di €.40.487,64; anno 2021 €36.146,21, anno 2020 €.29.991,93; dispone di un'auto, mentre la resistente è laureata in psicologia;
non lavora e non ha mai lavorato ( interrogatorio formale reso all'udienza del 27.3.2024); è proprietaria della casa familiare in cui abita con la figlia;
è
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proprietaria di un locale commerciale con pertinenze in S. Arpino;
ha dichiarato di essere titolare di conto corrente con saldo al 26.3.2024 di €.103,79; di un libretto di risparmio cointestato con giacenza media anno 2021 €.13.166,04, estinto nel 2023; di n. 2 BTP con scadenza 09/2046 di €.20.500,00; dispone di un'auto ( autocertificazione in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, a carico del padre, la somma mensile di euro 700,00- da corrispondere alla entro il giorno 5 di ciascun CP_1
mese-, somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019-
Nulla va disposto, invece, per il mantenimento della resistente, avendo la stessa rinunciato alla domanda in corso di causa.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
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Tanto premesso, essendo la genitore collocatario della figlia minore, la domanda di CP_1
assegnazione della casa familiare -sita in UC alla via Michelangelo Buonarroti 2- va accolta.
Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda avanzata in tale sede non è ammissibile.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, l'' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004). Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento del danno con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870)
Ne consegue che è inammissibile in questa sede la domanda avanzata da parte ricorrente mentre parte resistente ha abbandonato la domanda in corso di causa.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
I compensi spettanti al difensore della resistente -ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del 24.5.2022 prot. n. 755/22- saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) ;
[...] Controparte_1
b) rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
c) Dispone l'affidamento della figlia minore (nata a [...] l' 1.7.2015.) ad entrambi i ER1
genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
d) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
e) Invita i SS competenti per territorio a predisporre in favore dei genitori un percorso di supporto alla genitorialità in maniera individuale , in quanto teso, a continuare il processo di cambiamento, di adeguata comunicazione e di recupero per entrambi di funzioni genitoriali adeguate, con monitoraggio per un periodo di almeno 12 mesi, atteso che entrambi vanno sollecitati ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell'altro e ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria. Dispone che i SS competenti per territorio indichino alla Procura Minori con solerzia ogni provvedimento idoneo ed opportuno nell'interesse della minore;
f) Suggerisce l'attivazione di un sostegno psicologico a frequenza settimanale per la minore per i motivi indicati in premessa. ER1
g) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in UC, alla via Michelangelo
Buonarroti, 2- alla resistente che l'abiterà unitamente alla figlia minore;
h) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e Parte_1 Controparte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 700,00 (settecento,00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (nata a [...] l'[...]), oltre il 50% delle spese ER1
mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
i) Nulla stabilisce a titolo di mantenimento in favore della resistente avendo la stessa rinunciato nel corso del giudizio alla domanda;
14 R.G n. 1552/2022 + 1642/2022 + 1552-1/2022
j) Dichiara inammissibile, in tale sede, la domanda avanzata dal ricorrente di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 40 c.p.c.;
k) Pone definitivamente a carico delle parti le spese di CT liquidate con separato decreto del
3.7.2024;
l) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UC per l'annotazione (atto n. 14, parte II , Serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
m) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai SS di UC
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 28 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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