TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 20145 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.NAPOLANO MARCO presso il cui studio in Napoli Controparte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Convenuta contumace avente ad Oggetto: retribuzioni e TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente premesso che ha lavorato come pasticciere alle dipendenze della società senza un regolare Controparte_2 contratto di lavoro dal giorno 01.10.2018 al giorno 10.07.2019; durante tutto il rapporto di lavoro e sotto le direttive del datore di lavoro si occupava di svolgere lavori di pasticceria all'interno del laboratorio del sito in Napoli alla Via G. Cesare n. 100; che le mansioni svolte dal CP_2 ricorrente con continuità sotto le direttive del datore di lavoro erano quelle di occuparsi nella selezione e ricerca degli ingredienti, amalgama, impasto, fusione e miscela degli ingredienti per creme, torte, ripieni ecc, cotture dei dolci nelle diverse modalità e decorazione e allestimento del dolce;
Per tutto il rapporto di lavoro, sotto le direttive del datore di lavoro, ha lavorato per tutto il periodo suindicato 6 giorni su 7 dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Ha sempre lavorato di domenica;
Per tutto il rapporto di lavoro e per la prestazione lavorativa effettuata il ricorrente ha percepito da parte del datore di lavoro la sola somma di € 1.400,00 al mese;
che il ricorrente in data 10.07.2019 veniva licenziato oralmente dal datore di lavoro senza giusta causa e senza alcun preavviso.;il ricorrente non ha mai percepito alcunché
a titolo di TFR che conseguentemente, in virtù delle mansioni svolte, il ricorrente può essere qualificato come da CCNL del Turismo – Confcommercio con la qualifica di operario Livello 3 Settore Pubblici
Esercizi, e pertanto ha diritto al pagamento delle differenze retributive, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva di preavviso e TFR per la somma totale di € 14.249,99 comprensiva di interessi e rivalutazione;
Che il ricorrente, in virtù dell'assoluta illegittimità del licenziamento anche con riferimento ai motivi per cui è stato adottato, ha diritto al risarcimento di cui all'art. 8 L.604/1966, nella misura massima di calcolo.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto
In via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente per i periodi di cui in premessa, le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle stabilite dal CCNL Settore
Turismo – Confcommercio Pubblici Esercizi Operaio Livello 3; Condannare la resistente in persona dell'amm. L. p.t. a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario e TFR ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 12.431,22 o quella che riterrà più equa e giusta in corso di giudizio, comprensiva di interessi e rivalutazione come per legge
Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 1.818,77; con vittoria dei spese.
Parte resistente non si costituiva in giudizio
Venivano escussi i testi e espletata la ctu la causa era decisa con sentenza ex art 429 cpc
La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue
L'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, con le modalità indicate in ricorso alle dipendenze della parte resistente e sulla base di un certo orario di lavoro.
Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n.
4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato
è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa)
Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Da ultimo, va chiarito che sul piano propriamente processuale, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa
La domanda relativa alla richiesta di risarcimento per licenziamento è nulla in quanto generica e non formulata con riferimento specifico alla allegazione puntuale della risoluzioen del rapporto di lavoro
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare , invece hanno dichiarato:” Ho conosciuto perché mi recavo alla cornetteria di Via Giulio Cesare prima di andare a ballare con gli amici. CP_1
Attualmente non lavoro né studio. Per esempio mi sono recata con presso questo bar Parte_1 Persona_1
. Passavamo per questa cornetteria perché poi andavamo nei locali di Napoli vicino Fuorigrotta. Il ricorrente lavorava a volte al banco a volte a laboratorio e visto che era di abbiamo fatto amicizia. L'ho visto lavorare da ottobre Per_2
2018, penso abbia lavorato per un annetto perché dall'estate 2019 non l'ho più visto. Il ricorrente faceva il pasticciere.
Andavo al bar verso mezzanotte prima di andare a ballare andavo spesso anche dopo che andavamo a ballare verso le 6 e mezza 7. “
Il secondo teste escusso ha dichiarato CP Io lo accompagnavo al lavoro talvolta dal 2018 al 2019 pressom il bar a Fuorigrotta .
Il signor era pasticciere. Lo accompagnavo tra le 21 e le 22 a lavorare. Mi sono recato in questo bar, CP_1 accompagnandolo, quando a lui si rompeva l'auto.Io sono il marito della sorella del ricorrente.Io sono in pensione dal
2015 e facevo il fabbro.Io mi prendevo anche un caffè e mi fumavo una sigaretta a questo bar quando lo accompagnavo.Era un bar piccolo con ingresso normale.Sono entrato 2 o 3 volte.Mi pare che il ricorrente avesse un giorno di riposo a settimana ma poi lavorava tutta la settimana per sei giorni.L'unica cosa che so relativamente alla fine del rapporto di lavoro , riferitami dal ricorrente, è che il datore gli disse di andarsene e gli diede solo la paga settimanale.Il ricorrente prendeva 350 -400 euro alla settimana.L'ho visto portare i cornetti dal laboratorio al bar mentre aspettavo e fumavo una sigaretta. L'ho visto sistemare i cornetti al bar .Qualche volta sono andato a prenderlo anche di mattina alle
5, 30-6.00.
Nel caso di specie la prova testi ha invece consentito di provare che il ricorrente ha lavorato per la parte resistente con rapporto di lavoro tipo subordinato a tempo indeterminato, svolto lavorando dal giorno 01.10.2018 al giorno 10.07.2019 per 6 giorni a settimana dalle 22 alle 6 , con mansione inquadrabile nel livello di inquadramento quarto , come pasticciere , percependo la somma di 1400,00 euro a mese.
La ctu espletata ha consentito di accertare che al ricorrente spetta la somma netta di euro
11.560,59 così composti:
- € 9.964,00 a titolo di differenze retributive
- € 1.596,59 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando
Accoglie la domanda e accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti secondo le modalità indicate in parte motiva e condanna il in persona Controparte_3 del legale rappresentante pt al pagamento in favore del ricorrente , per le causali di cui al ricorso, della somma netta di euro 11.560,59 così composti:
- € 9.964,00 a titolo di differenze retributive
- € 1.596,59 a titolo di trattamento di fine rapporto. Contr Condanna altresì il TICO al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria CP_3 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2650,00 oltre iva e cpa secondo legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Pone le spese di ctu a carico delle parti in solido come da separato decreto
Napoli, 13.3.2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 20145 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.NAPOLANO MARCO presso il cui studio in Napoli Controparte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Convenuta contumace avente ad Oggetto: retribuzioni e TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente premesso che ha lavorato come pasticciere alle dipendenze della società senza un regolare Controparte_2 contratto di lavoro dal giorno 01.10.2018 al giorno 10.07.2019; durante tutto il rapporto di lavoro e sotto le direttive del datore di lavoro si occupava di svolgere lavori di pasticceria all'interno del laboratorio del sito in Napoli alla Via G. Cesare n. 100; che le mansioni svolte dal CP_2 ricorrente con continuità sotto le direttive del datore di lavoro erano quelle di occuparsi nella selezione e ricerca degli ingredienti, amalgama, impasto, fusione e miscela degli ingredienti per creme, torte, ripieni ecc, cotture dei dolci nelle diverse modalità e decorazione e allestimento del dolce;
Per tutto il rapporto di lavoro, sotto le direttive del datore di lavoro, ha lavorato per tutto il periodo suindicato 6 giorni su 7 dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Ha sempre lavorato di domenica;
Per tutto il rapporto di lavoro e per la prestazione lavorativa effettuata il ricorrente ha percepito da parte del datore di lavoro la sola somma di € 1.400,00 al mese;
che il ricorrente in data 10.07.2019 veniva licenziato oralmente dal datore di lavoro senza giusta causa e senza alcun preavviso.;il ricorrente non ha mai percepito alcunché
a titolo di TFR che conseguentemente, in virtù delle mansioni svolte, il ricorrente può essere qualificato come da CCNL del Turismo – Confcommercio con la qualifica di operario Livello 3 Settore Pubblici
Esercizi, e pertanto ha diritto al pagamento delle differenze retributive, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva di preavviso e TFR per la somma totale di € 14.249,99 comprensiva di interessi e rivalutazione;
Che il ricorrente, in virtù dell'assoluta illegittimità del licenziamento anche con riferimento ai motivi per cui è stato adottato, ha diritto al risarcimento di cui all'art. 8 L.604/1966, nella misura massima di calcolo.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto
In via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente per i periodi di cui in premessa, le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle stabilite dal CCNL Settore
Turismo – Confcommercio Pubblici Esercizi Operaio Livello 3; Condannare la resistente in persona dell'amm. L. p.t. a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario e TFR ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 12.431,22 o quella che riterrà più equa e giusta in corso di giudizio, comprensiva di interessi e rivalutazione come per legge
Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 1.818,77; con vittoria dei spese.
Parte resistente non si costituiva in giudizio
Venivano escussi i testi e espletata la ctu la causa era decisa con sentenza ex art 429 cpc
La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue
L'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, con le modalità indicate in ricorso alle dipendenze della parte resistente e sulla base di un certo orario di lavoro.
Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n.
4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato
è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa)
Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Da ultimo, va chiarito che sul piano propriamente processuale, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa
La domanda relativa alla richiesta di risarcimento per licenziamento è nulla in quanto generica e non formulata con riferimento specifico alla allegazione puntuale della risoluzioen del rapporto di lavoro
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare , invece hanno dichiarato:” Ho conosciuto perché mi recavo alla cornetteria di Via Giulio Cesare prima di andare a ballare con gli amici. CP_1
Attualmente non lavoro né studio. Per esempio mi sono recata con presso questo bar Parte_1 Persona_1
. Passavamo per questa cornetteria perché poi andavamo nei locali di Napoli vicino Fuorigrotta. Il ricorrente lavorava a volte al banco a volte a laboratorio e visto che era di abbiamo fatto amicizia. L'ho visto lavorare da ottobre Per_2
2018, penso abbia lavorato per un annetto perché dall'estate 2019 non l'ho più visto. Il ricorrente faceva il pasticciere.
Andavo al bar verso mezzanotte prima di andare a ballare andavo spesso anche dopo che andavamo a ballare verso le 6 e mezza 7. “
Il secondo teste escusso ha dichiarato CP Io lo accompagnavo al lavoro talvolta dal 2018 al 2019 pressom il bar a Fuorigrotta .
Il signor era pasticciere. Lo accompagnavo tra le 21 e le 22 a lavorare. Mi sono recato in questo bar, CP_1 accompagnandolo, quando a lui si rompeva l'auto.Io sono il marito della sorella del ricorrente.Io sono in pensione dal
2015 e facevo il fabbro.Io mi prendevo anche un caffè e mi fumavo una sigaretta a questo bar quando lo accompagnavo.Era un bar piccolo con ingresso normale.Sono entrato 2 o 3 volte.Mi pare che il ricorrente avesse un giorno di riposo a settimana ma poi lavorava tutta la settimana per sei giorni.L'unica cosa che so relativamente alla fine del rapporto di lavoro , riferitami dal ricorrente, è che il datore gli disse di andarsene e gli diede solo la paga settimanale.Il ricorrente prendeva 350 -400 euro alla settimana.L'ho visto portare i cornetti dal laboratorio al bar mentre aspettavo e fumavo una sigaretta. L'ho visto sistemare i cornetti al bar .Qualche volta sono andato a prenderlo anche di mattina alle
5, 30-6.00.
Nel caso di specie la prova testi ha invece consentito di provare che il ricorrente ha lavorato per la parte resistente con rapporto di lavoro tipo subordinato a tempo indeterminato, svolto lavorando dal giorno 01.10.2018 al giorno 10.07.2019 per 6 giorni a settimana dalle 22 alle 6 , con mansione inquadrabile nel livello di inquadramento quarto , come pasticciere , percependo la somma di 1400,00 euro a mese.
La ctu espletata ha consentito di accertare che al ricorrente spetta la somma netta di euro
11.560,59 così composti:
- € 9.964,00 a titolo di differenze retributive
- € 1.596,59 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando
Accoglie la domanda e accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti secondo le modalità indicate in parte motiva e condanna il in persona Controparte_3 del legale rappresentante pt al pagamento in favore del ricorrente , per le causali di cui al ricorso, della somma netta di euro 11.560,59 così composti:
- € 9.964,00 a titolo di differenze retributive
- € 1.596,59 a titolo di trattamento di fine rapporto. Contr Condanna altresì il TICO al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria CP_3 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2650,00 oltre iva e cpa secondo legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Pone le spese di ctu a carico delle parti in solido come da separato decreto
Napoli, 13.3.2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)