TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11.4.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 9788/2022 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Carlo Fusco
Domicilio eletto: Genova via Roma 2/42 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Carlo Iavicoli
Domicilio eletto: Genova via SS MO e PO 19/5 presso il difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI: entrambe le parti:
- Parte ricorrente come da note sostitutive di udienza depositate in data 19.12.2024
- Parte resistente come da note sostitutive di udienza depositate in data 13.12.2024
- Pubblico Ministero: come da intervento del 24.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in Genova, in data 6.9.1992, con
Controparte_1
- Che dall'unione sono nati tre figli ( PO in data 29.6.1994 economicamente
[...] indipendente;
MO in data 28.9.1999 impiegato ma non ancora del tutto indipendente;
in data 1.2.2001 studentessa ) PE
- Che i figli MO e abitano ancora con la madre nella casa coniugale PE
- Che la casa coniugale, di proprietà dei genitori della ricorrente, si trova in Genova
Salita Accinelli 32 int. 3 ed è detenuta in regime di comodato
- Che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale
- Di essere educatrice alle dipendenze del Comune di Genova, a tempo pieno a partire da luglio 2022 ( durante la convivenza matrimoniale lavorava invece per sole
27 ore settimanali ), percettrice di un reddito netto mensile di euro 1596, 31
- Di corrispondere euro 125, 00 al mese a Unipol per la pensione integrativa
- Di essere comproprietaria col marito di appartamento sito in Masone e di depositi, polizze e titoli per un controvalore di euro 160.988, 67 in cointestazione col marito, di euro 16.381, 39 in esclusiva
- Che il marito, laureato in scienze infermieristiche, è dirigente della Asl 3 di Genova, professore a contratto presso l'Università di Genova e percettore di redditi ulteriori a seguito di vari incarichi privati e pubblicazioni editoriali: dal 730/2022 risulta un reddito imponibile pari ad euro 90.252, 00.
- Che il marito, in aggiunta a quanto cointestato con la moglie, e titolare di depositi, polizze e titoli per euro 62.400, 19
- Che la separazione sarebbe da addebitare al marito per i seguenti motivi: “ oltre a continue sfuriate, anche in presenza di amici ed estranei, per i motivi più futili, silenzi improvvisi e prolungati, atteggiamenti di disprezzo nei confronti propri e dei figli, la ricorrente ha infatti dovuto subire, nel tempo, il sempre crescente atteggiamento di distacco da parte del dott. , la sua disaffezione, la mancanza di intimità, i suoi tradimenti;
di questi ultimi, in CP_1 particolare – ed è ciò che più ferisce la signora – sono a conoscenza tanto il di lei Pt_1
2 padre, quanto i propri figli, la famiglia del marito, amici comuni della coppia “.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia di separazione
- Assegno di mantenimento in proprio favore dell'importo di euro 1500, 00 mensile
- Ulteriore assegno mensile di euro 300, 00 per il mantenimento ordinario dei due figli e il cane o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente il marito o il padre ) si costituiva in Controparte_1 previsione della fase presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava in maniera specifica le ragioni di addebito allegate dalla moglie
- Allegava in particolare che egli si era allontanato dalla casa coniugale su invito della donna dopo che, senza alcun preavviso, la stessa le aveva comunicato a fine maggio 2022, a mezzo telefono, la propria volontà di separarsi
- Allegava che la decisione della moglie di separarsi è stata del tutto inaspettata: la vita coniugale era rodata da quasi trent'anni e si svolgeva in modo assolutamente normale: la stessa moglie nel maggio 2022 in occasione di una cena con i figli aveva proposto di organizzare un viaggio in un paese extraeuropeo per festeggiare i trent'anni di matrimonio.
- Allegava che anche il figlio MO sarebbe economicamente indipendente in quanto vincolato da contratto di apprendistato con CC PA e percettore di un reddito di 1200, 00 euro mensili PAlmati su dodici mensilità
- Allegava di essere percettore di uno stipendio pari ad euro 2.380, 00 netti, decurtato ad euro 2.045, 00 in ragione di conguagli fiscali, oltre che, a titolo provvisorio, di ulteriori indennità per varie cariche ricoperte.
Su tali presupposti:
- Si associava alla richiesta di separazione
- Chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento della moglie a titolo personale e a titolo di contributo al mantenimento dei figli MO e a fronte della PE propria disponibilità a provvedere al mantenimento diretto e indiretto, in via esclusiva, della figlia . PE
Con vittoria delle spese.
All'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente gli stessi confermavano nella sostanza le allegazioni di cui agli atti introduttivi
Con ordinanza 20.4.2023 il Presidente provvedendo in via provvisoria ed urgente:
- Autorizzava i coniugi a vivere separati
- Liquidava a favore della moglie assegno di mantenimento di euro 815, 00 mensili
- Poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie ulteriori euro CP_1
3 187, 00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia ( stimando il contributo in euro 431, 00 laddove la ragazza, impegnata all'estero in un corso Erasmus, fosse tornata a vivere con la madre ).
- Poneva a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie.
In sede di memoria integrativa la ricorrente, dando atto del ritorno della figlia PE presso l'abitazione della madre:
- Confermava la richiesta di addebito della separazione al marito
- Chiedeva la liquidazione a proprio favore di assegno di mantenimento nella misura stabilita con l'ordinanza presidenziale
- Chiedeva la liquidazione di assegno relativo al contributo ordinario della figlia di euro 431, 00 mensili
Con vittoria delle spese
In sede di memoria integrativa il resistente
- Chiedeva il rigetto della domanda di addebito della separazione
- Il rigetto della domanda di liquidazione di assegno di mantenimento in favore della moglie
- Si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento esclusivo della figlia per l'ipotesi in cui non fosse previsto assegno di mantenimento in favore PE della moglie
- In subordine chiedeva che fosse previsto assegno di mantenimento di euro 300, 00
a carico del genitore con cui la figlia deciderà di non convivere
- Spese straordinarie relative alla figlia da ripartirsi al 50% tra ciascun genitore
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc entrambe le parti confermavano le conclusioni già rassegnate con le memorie integrative
La causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria e quindi le parti precisavano le conclusioni, quanto al merito sostanzialmente confermando le precedenti, con note sostitutive di udienza.
La causa era quindi rimessa in decisione.
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto
4 cessata ormai da circa tre anni ed entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al presidente, hanno escluso la possibilità di riconciliazione: le circostanze allegate dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito, a prescindere dalla relativa rilevanza e dimostrazione, appaiono comunque significative del logoramento del rapporto di coppia.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Quanto alla richiesta di addebito va osservato in diritto che a norma dell'art. 151 comma secondo c.c. il giudice, laddove ne sia fatta domanda, può indicare il coniuge a cui la separazione sia addebitabile “ in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio “.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 22291/2024 ) è onere della parte richiedente l'addebito, in ovvia applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge e il rapporto di causalità tra tale violazione e la crisi coniugale.
La ricorrente ha allegato quali condotte fondanti la richiesta di addebito le “… a continue sfuriate, anche in presenza di amici ed estranei, per i motivi più futili, silenzi improvvisi e prolungati, atteggiamenti di disprezzo nei confronti propri e dei figli, la ricorrente ha infatti dovuto subire, nel tempo, il sempre crescente atteggiamento di distacco da parte del dott. , la sua disaffezione, la CP_1 mancanza di intimità, i suoi tradimenti;
di questi ultimi, in particolar ciò che più ferisce la signora – sono a conoscenza tanto il di lei padre, quanto i propri figli, la famiglia del marito, Pt_1 amici comuni della coppia “.
Ai sensi dell'art. 143 c.c. dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Sia pure in modo piuttosto generico parte ricorrente ha dunque allegato reiterate violazione del marito al dovere di fedeltà e, attraverso la indicazione di condotte quali le continue sfuriate e i silenzi improvvisati e prolungati, la violazione del dovere di assistenza morale..
Il resistente, pur a fronte della genericità dell'allegazione, ha sempre contestato specificamente le condotte allegate limitandosi a riconoscere che, nel corso di circa trent'anni di matrimonio, possono esservi stati, come normale, litigi e momenti di crisi.
Ora, quanto alle sfuriate e ad eventuali momenti di freddezza è praticamente impossibile distinguere tra condotte occasionate da situazioni di tensione generatesi in famiglia e condotte invece effettivamente e consapevolmente escludenti. Senza contare che la maggiore o minore loquacità dipende anche dal carattere della persona e non per questo un coniuge di poche parole deve necessariamente essere considerato inadempiente rispetto al dovere di assistenza morale.
Il ha comunque contestato le circostanze allegate né queste risultano CP_1 diversamente provate. E' appena il caso di precisare che le capitolazioni di prova con cui si è ritenuto di poterle dimostrare non sono state correttamente ammesse in considerazione del loro contenuto generico e valutativo e per la lontananza nel tempo degli episodi che si sarebbero voluti dimostrare ( che rilevanza può esservi tra comportamenti tenuti dal nel 1996 o nel 2003 ed una crisi matrimoniale CP_1 manifestatasi nel 2022 ).
5 Con riferimento invece ai tradimenti, a prescindere alla genericità di varie allegazioni ( che cosa si deve intendere per “ atteggiamenti intimi ? “ ), l'ultimo di questi, stando alle non dimostrate allegazioni, parrebbe risalire al 2019, cioè a tre anni prima rispetto alla richiesta di separazione;
è quindi di tutta evidenza che, in mancanza d'altro, anche se lo stesso fosse stato dimostrato, non potrebbe ritenersi dimostrata la sua efficienza causale rispetto ad una crisi matrimoniale manifestatasi tre anni più tardi.
La domanda di addebito va quindi rigettata.
Rilevato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di contribuzione al mantenimento del figlio MO, con ciò riconoscendone la sopravvenuta indipendenza economica, resta da valutare se la moglie abbia diritto alla liquidazione a proprio favore dell'assegno di mantenimento procedendo, in ipotesi, alla relativa quantificazione, e da quantificare la misura della contribuzione dei genitori al mantenimento della figlia , studentessa PE
e, quindi, come pacifico tra le parti, non ancora economicamente indipendente.
Ai sensi dell'art. 156 comma primo c.c. il giudice che pronuncia la separazione deve stabilire, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al proprio mantenimento, quando non disponga di adeguati redditi propri.
Nello specifico, posto che la separazione non è pacificamente addebitabile dalla moglie richiedente l'assegno, si tratta di vedere se ne sussistano i presupposti di ordine economico.
Ora, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 234/2025; Cass. Civ. n. 32349/2024 ), l'assegno di mantenimento, non ha mera natura alimentare, ma è finalizzato a consentire al coniuge debole la conservazione, durante il periodo della separazione, di un tenore di vita comparabile a quello goduto in costanza di convivenza matrimoniale: ciò sul presupposto che la separazione non fa venir meno il vincolo matrimoniale né, di conseguenza, i doveri scaturenti dal matrimonio.
Anche un coniuge che disponga di propri redditi, dunque, può avere diritto alla liquidazione dell'assegno di mantenimento quando i redditi percepiti non gli consentano il mantenimento di un tenore di vita comparabile a quello tenuto in costanza di convivenza matrimoniale.
Si tratta allora di ricostruire i redditi delle parti.
: dagli ultimi 730 disponibili risultano i seguenti redditi: Controparte_1 anno 2023: reddito imponibile euro 94.781, 00 – imposta netta euro 33.445, 00 – addizionale regionale Irpef euro 1969, 00 – imposta comunale euro 1059, 00 = reddito netto annuale euro 58.308, 00 anno 2022: reddito imponibile euro 101.104, 00 – imposta netta euro 35.863, 00 – addizionale regionale Irpef euro 2119, 00 – imposta comunale euro 1135, 00 = reddito netto annuale euro 61.987, 00 anno 2021: reddito imponibile euro 90.252, 00 – imposta netta euro 30.653, 00 – addizionale regionale Irpef euro 1863, 00 – imposta comunale euro 1313, 00 = reddito netto annuale euro 56.423, 00
6 il reddito medio netto su base triennale è quindi pari ad euro 58.906, 00
Il reddito medio netto mensile su base triennale PAlmato su dodici mensilità è pari ad euro 4.908, 00
Da tale importo occorre detrarre l'importo di euro 530, 00 mensili tra canone di locazione e spese condominiali e un ulteriore importo da stimarsi equativamente in euro 700, 00 mensili tra spese relative al proprio stretto mantenimento, utenze ed altre spese indispensabili.
Il reddito residuo ammonta pertanto ad euro 3.678, 00
: Parte_1 dal 730/2023 relativo all'esercizio 2022 risulta un reddito imponibile di euro 19.404, 00 da cui dedurre euro 1652, 00 a titolo di imposta netta, euro 264, 00 a titolo di addizionale regionale Irpef ed euro 194, 00 a titolo di imposta comunale per un reddito netto pari ad euro 17.294, 00. E quindi PAlmato su dodici mensilità ad euro 1441, 00
Dal 730/2024 relativo all'esercizio 2023 risulta un reddito imponibile di euro 35.252, 00; tale reddito, però, per euro 6520, 00 dipende dagli assegni di mantenimento corrisposti dal nel 2023; i redditi percepiti dalla in assenza di contribuzioni del marito, CP_1 Pt_1 ammontano a titolo di imponibile ad euro 28.732, 00 e quindi al netto, approssimativamente, ad euro 2000, 00 al mese PAlmati su dodici mensilità
Il reddito medio netto mensile su base biennale PAlmato su dodici mensilità è perciò pari ad euro 1720, 00
La non paga spese di locazione per cui da tale importo, così come fatto con Pt_1 riferimento al reddito del marito, si devono dedurre euro 700, 00, importo che, in via equitativa, si stima corrispondente alle spese relative al proprio stretto mantenimento, utenze e altre spese indispensabili.
Il reddito residuo ammonta ad euro 1020, 00 mensili
Così ricostruiti i redditi delle parti, è' evidente che vi sia una differenza molto significativa tra i due redditi risultando quello del marito superiore di oltre il triplo rispetto a quello della moglie
Va però rimarcato che i redditi del marito hanno subito un incremento durante la fase di separazione e che il reddito medio mensile calcolato dal Presidente era inferiore ( i redditi del del 2023 e 2022 sono, infatti, significativamente superiori a quelli del 2020 e CP_1
2019 ).
Il reddito da tenere in considerazione per stimare il tenore di vita della coppia è però quello degli anni della convivenza che il Presidente ha calcolato in euro 3731, 52 che ridotto per euro 530, 00 ( a titolo di locazione + spese condominiali ) e di euro 700, 00 a titolo di altre spese porta ad un residuo di euro 2501, 00.
La differenza tra il reddito del alla data della convivenza matrimoniale e quello CP_1 attuale della peraltro anch'esso significativamente migliorato rispetto alla data Pt_1 dell'ordinanza presidenziali ( a prescindere dall'assegno di mantenimento erogato dal marito ), sono tali da giustificare comunque la liquidazione di assegno di mantenimento in favore della moglie così da consentire alla donna di continuare a fruire, durante la fase della separazione, di un tenore di vita comparabile a quello della convivenza matrimoniale.
7 Ai fini della perequazione tra le due posizioni si stima equo calcolare la misura dell'assegno di mantenimento in euro 700, 00 mensili.
Le parti hanno dato atto del fatto, sia pure in sede di comparsa conclusionale, e tuttavia concordemente, che la figlia è tornata a vivere e a studiare in Spagna e che, dunque, quanto meno in attualità, non convive con i genitori.
Poiché dunque la madre non sta facendosi carico dell'ordinario mantenimento della figlia la domanda rivolta ad ottenere una contribuzione da parte del padre deve essere rigettata, né, in mancanza di una domanda della figlia in tal senso, può ordinarsi alle parti di provvedere al mantenimento diretto della ragazza quantificando i relativi importi ( cfr. Cass. Civ. n. 34100/2021 ). D'altra parte la questione sembra avere rilievo solamente teorico dato che entrambe le parti danno atto del fatto che la ragazza sta concretamente usufruendo del sostegno economico dei genitori, e del padre in particolare.
Per quanto concerne, invece, la ripartizione delle spese straordinarie relative alla figlia, si stima equo prevedere che i genitori, entrambi dotati di redditi adeguati, contribuiscano nella misura del 50% ciascuno.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e legati da Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con il rito concordatario in Genova in data 6.9.1992 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 635 parte II serie A anno 1992
) autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA la domanda di addebito della separazione
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 700,
00, con rivalutazione annuale Istat;
decorrenza nuova misura dalla data della sentenza.
RIGETTA la domanda della madre di liquidazione a proprio favore di assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli MO e PE
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia siano poste a carico di PE ciascun genitore nella misura del 50% con rinvio alla relativa disciplina di cui al verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di
Genova
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
8
9