Art. 1.
I contributi costanti per 35 anni, previsti dall' articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 , vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646 , la misura del contributo e' elevata all'8 per cento.
I contributi costanti per 35 anni, previsti dall' articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 , vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646 , la misura del contributo e' elevata all'8 per cento.