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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11.2.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3085 /2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. PIER LUIGI PANICI, dell'Avv. EMILIO Parte_1
FASA, dell'Avv. MATTEO PANICI, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MARIA GRAZIA EVANGELISTA, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha sempre osservato dal 22/05/2010 al
31/12/2021 (o dalle diverse date che dovessero risultare di giustizia) un orario di lavoro pari a 48 ore settimanali, come articolato in premessa e, per l'effetto;
2. Condannare , titolare dell'omonima ditta, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.133,66 (o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia)
a titolo di differenze sul TFR risultanti dal relativo conteggio, notificato unitamente al presente atto e che deve ritenersi parte integrante dello stesso”, oltre rivalutazione e interessi e con vittoria di spese.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha convenuto l'odierna resistente deducendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa presso il bar/tabaccheria da lei gestito, dal 22.5.2010 al 31.12.2021, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di barista ed inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi, formalizzato dall'assunzione e fino al 30.6.2016 come full-time pari a 40 ore settimanali, dalle 7.00 alle 13.30, e dal
1.7.2016 al 31.12.2021 come part-time pari a 20 ore settimanali (all.2).
2. La ricorrente ha dedotto che, contrariamente alle risultanze contrattuali, l'orario di lavoro osservato è sempre stato di almeno 48 ore settimanali, dalle 6.30 alle 14.30 per sei giorni a settimana con riposo il martedì, giorno di chiusura. Ha altresì dedotto di aver ricevuto, in aggiunta a quanto indicato nelle buste paga, ulteriori somme pari a circa 400/500 euro mensili fino ad arrivare a circa 1.100,00 euro mensili.
3. Chiede pertanto la condanna di controparte a corrisponderle le differenze maturate sul
TFR in ragione del maggiore orario svolto, per euro 7.133,66.
4. Si è costituita la resistente sostenendo che il rapporto si è sempre svolto in modo conforme alle previsioni contrattuali, di non dovere nulla alla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
6. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Va premesso che l'onere di allegazione e prova richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di lavoro straordinario, quindi nel caso di specie oltre le 40 ore riconducibili al full time in base al parametro contrattuale collettivo, è rigoroso, non potendo supplire allo stesso una valutazione equitativa del giudicante (ex multis, Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 16150/2018).
8. L'allegazione di parte, in tal senso, è sufficientemente dettagliata avendo la parte indicato precisamente l'orario di inizio e di fine delle proprie giornate lavorative, dalle 6.30 alle 14.30 per sei giorni a settimana.
9. Quanto alle prove assunte, tuttavia, non è emerso con sufficiente certezza lo svolgimento di tale orario, pari a 48 ore settimanali, ma è comunque emerso lo svolgimento per l'intero periodo di un orario full time.
10. La teste , cliente abituale del bar almeno dal 2015, ha riferito che la ricorrente Tes_1 lavorasse all'ora di pranzo, terminando il turno subito dopo, e ciò anche successivamente al luglio 2016
(data della modifica contrattuale che ha ridotto l'orario da 40 a 20 ore settimanali): “Successivamente sono diventata cliente del bar, perché dal 2015 sono volontaria della Croce Rossa che ha sede accanto al bar, che è quindi il nostro bar di riferimento, per colazioni e pranzi. […] sono diventata membro del consiglio direttivo all'inizio del 2018 o del 2019, non ricordo, quando la mia presenza era più assidua. […] La mattina c'era sempre lei, quando andavo a pranzo anche, ma dopo pranzo se ne andava, verso le 14.30. Conoscevo le altre dipendenti, una in particolare ha avuto problemi col papà, non ricordo il cognome, so che la l'ha sostituita in caso di necessità tornando anche il Per_1 Pt_1 pomeriggio. […] Che io ricordi l'orario che riferito non è mai cambiato, sempre almeno fino alle 14.30, salvo i possibili imprevisti che tutti abbiamo sul lavoro, non c'è stato alcun cambio che io ricordi, comunque quando io ero a pranzo lì la vedevo. Ricordo che il pomeriggio c'era l'altra collega, . Quanto al periodo 2011-2015, non sempre vedevo la Per_1 anche rientrare, se i miei turni coincidevano si, altrimenti se ero a lavoro era impossibile. Se facevo il turno del Pt_1 mattino avevamo più o meno gli stessi orari, uscivo verso le 13.30 o 14 dal lavoro quindi il tempo di rientrare a casa, circa 25 minuti di macchina, in quei casi ci vedevamo uscendo e anche rientrando, preciso che le nostre abitazioni sono villini unifamiliari, la mia abitazione e la sua sono divise solo da un muretto, i cancelli sono adiacenti, vediamo una nel giardino dell'altra e una la porta di casa dell'altra. Quando facevo il turno pomeridiano avevo tutt'altri orari, uscivo di casa alle 9 e rientravo verso le 19.30, non la vedevo uscire né rientrare”. Tale deposizione risulta attendibile, in quanto proveniente da soggetto scevro da qualsiasi interesse anche di fatto nell'esito del giudizio, a conoscenza diretta dei fatti, intrinsecamente coerente.
11. La presenza della ricorrente all'ora di pranzo è testimoniata anche dalla teste Tes_2 sua volta cliente abituale, ha dichiarato di aver visto la ricorrente anche in tarda mattinata dopo il luglio
2016: “Nel periodo tra il 2016 al 2019 frequentavo comunque il bar, come lo frequento anche adesso. Lo frequentavo comunque più volte a settimana, per colazione, per un caffè con le amiche, per le sigarette. Dal 2019 al 2020 ho lavorato presso un magazzino e cominciavo la mattina alle 7.00 e passavo prima al bar a fare colazione, lavoravo 5 volte a settimana dal lunedì al venerdì e prima passavo a fare colazione al bar, verso le 6.45. Ci trovavo e a volte , Pt_1 CP_1 stavano quasi sempre loro la mattina, praticamente sempre insieme. Staccavo alle 12 ed abitando a Guidonia capitava che ci ripassavo, e la la trovavo sempre al bar, ma se andavo nel tardo pomeriggio, alle 17 o 18 ci trovavo quasi Pt_1 sempre […] la mattina di norma la trovavo come ho riferito, anche alle 12.00; negli orari intermedi, quando Per_1 capitavo alle 15.00, mi è capitato di trovarla.”.
12. Il teste di parte resistente, cliente abituale del bar, ha dichiarato di non aver Tes_3 mai visto la ricorrente prima delle 7 del mattino, mentre ha dichiarato che dall'estate 2016 non avrebbe più visto la ricorrente al bar dopo le 11. Le dichiarazioni del teste, tuttavia, risultano meno attendibili di quelle già richiamate in quanto, con riferimento al mutamento di orario e al periodo, il teste è estremamente preciso (“Si tratta all'incirca dell'estate del 2016”) e sente il dovere di chiarire con un riferimento personale le ragioni di un ricordo così nitido in relazione ad un fatto altrimenti irrilevante, facendo tuttavia riferimento a circostanze della propria vita del tutto avulse dagli orari di frequentazione del bar, così da rendere artificioso e poco credibile il collegamento (“me lo ricordo perché in quel periodo abbiamo concepito la mia ultima figlia”). Allo stesso modo non risulta pienamente attendibile il teste che ha chiaramente riferito di non aver visto la ricorrente all'apertura del bar ma solo in un Tes_4 momento successivo, alle domande del giudicante ha risposto riferendosi ad una frequentazione del bar di norma all'apertura oppure nel pomeriggio, e soltanto ad una specifica sollecitazione dell'avvocato di parte resistente ha dichiarato “Per un periodo di tempo, nell'ultimo periodo, mi pare che sia scattato da un agosto, mi pare 2016, non lavorava più fino alle 13.30 ma fino alle 10.00, 10.30 o 11.00”, con una precisione relativa al periodo ed all'orario sulla quale il teste viene chiamato a fornire spiegazioni e risponde, in termini questa volta non particolarmente precisi ed in senso non pienamente conforme con le proprie precedenti dichiarazioni: “Lo so perché ci passavo sempre, ma non so riferire orari esatti, il pomeriggio non la trovavo.
che io sappia ha mantenuto sempre lo stesso orario. Quando passavo non c'era più ma . ADR. La Per_1 Pt_1 CP_1 mia frequenza di passaggio nel locale in questa fascia oraria non era precisa, o a chiamata oppure se non avevo fatto in tempo a passarci la mattina e ci passavo durante la giornata, se avevo una chiamata più importante invertivo l'ordine, andavo da in un altro momento”. CP_1
13. A fronte della rilevata inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, deve ritenersi provato quanto affermato dai testi di parte ricorrente, invece coerenti e scevre da profili di inattendibilità. Le risultanze acquisite, globalmente valutate in relazione all'attendibilità intrinseca delle deposizioni assunte, dimostrano che la ricorrente, diversamente da quanto formalizzato in contratto, ha mantenuto per tutto il periodo un orario di lavoro full time che andava dal mattino fino all'ora di pranzo, quando subentrava nel turno la collega di nome Per_1
14. Ad avvalorare in senso decisivo tale lettura dell'esito dell'istruttoria è la considerazione che, in base alle allegazioni delle parti ed alle dichiarazioni di tutti e quattro i testi escussi, il bar lavorava su colazioni, pranzi, aperitivi, sicché l'esigenza di personale era costante in tutte le ore della giornata. Di conseguenza, la presenza di due lavoratrici che, alternandosi, affiancassero la titolare tendenzialmente per l'intero orario di apertura al pubblico appare altamente verosimile (in particolare teste “Di Tes_3 norma erano in due, e una delle due bariste”). La resistente, del resto, non ha chiarito le ragioni per cui a CP_1 far data dall'estate 2016 si sarebbe resa opportuna una riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente, peraltro proprio in concomitanza con l'orario del pranzo, verosimilmente più lavorato, dovendosi ritenere invariato l'orario dell'altra dipendente secondo quanto traspare dalle allegazioni della resistente e dell'esito complessivo dell'istruttoria (teste “Quando andavo invece nel tardo pomeriggio trovavo Tes_3 sempre ”; teste “Oltre a ci lavorava che vedevo sempre nei pomeriggi, so che Per_1 Tes_5 Pt_1 Persona_2 lei attacca verso le 13 o 13.30, è anche un'amica o insomma una conoscente, andavo anche per salutarla. c'è con CP_1
il pomeriggio, sta in cassa, c'è quasi sempre”). Parimenti significativo è che la resistente non abbia Per_1 chiamato a testimoniare l'altra barista, scelta invece comprensibile in capo alla ricorrente Per_1 considerato il perdurare del rapporto di ella con la resistente (cfr. deposizione teste . Tes_5
15. È quindi provato che il rapporto di lavoro tra le parti si sia svolto secondo un orario full time per l'intero periodo coperto dai contratti in atti.
16. Conseguentemente, spettano alla ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito a titolo di TFR e quanto spettante a tale titolo in ragione dell'articolazione oraria emersa dall'istruttoria, per l'intera durata del rapporto, ossia dal 22.5.2010 al 31.12.2021, incontestate le mansioni di barista ed inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi. 17. Il calcolo delle spettanze è stato chiesto alla stessa parte ricorrente, invitata a depositare conteggi alternativi, da cui risulta che sono dovute alla ricorrente differenze sul TFR per totali euro
5.282,82, già rivalutati. Con riguardo a tali conteggi, parte resistente ha eccepito che la parte ricorrente non avrebbe scomputato gli anticipi ricevuti in relazione all'annualità in cui gli stessi sono effettivamente stati percepiti, bensì alla fine sulle somme già rivalutate, e produce autonomo conteggio nel quale le somme già versate sono portate in detrazione al momento del versamento, da cui risultano differenze sul TFR in favore della lavoratrice per euro 4.004,87, già rivalutati.
18. Il conteggio di parte resistente appare corretto, a fronte della pacifica percezione di anticipi sul TFR il cui importo e la cui data di pagamento sono allegate e documentate dalla stessa ricorrente, sono per il resto conformi a quelli di controparte e possono quindi essere posti a base della decisione in quanto basati sui parametri correttamente individuati alla stregua delle risultanze contrattuali individuali e collettive in atti, nonché conformi ai criteri dettati da questo giudicante nell'ordinanza del 22.11.2024.
19. Su dette somme spettano alla ricorrente l'ulteriore rivalutazione e gli interessi dalla spettanza al saldo, come per legge.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, assumendo come parametro di riferimento il valore accertato e non quello indicato in domanda, a fronte dell'accoglimento soltanto parziale di questa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3085 /2022 r.g.:
- Accerta che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 22.5.2010 al 31.12.2021 si è svolto secondo un orario di lavoro full time,
- Condanna la resistente a pagare alla ricorrente le differenze sul TFR conseguenti, quantificate in euro 4.004,87, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al pagamento,
- Condanna per l'effetto la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 2.626,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 11.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11.2.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3085 /2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. PIER LUIGI PANICI, dell'Avv. EMILIO Parte_1
FASA, dell'Avv. MATTEO PANICI, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MARIA GRAZIA EVANGELISTA, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha sempre osservato dal 22/05/2010 al
31/12/2021 (o dalle diverse date che dovessero risultare di giustizia) un orario di lavoro pari a 48 ore settimanali, come articolato in premessa e, per l'effetto;
2. Condannare , titolare dell'omonima ditta, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.133,66 (o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia)
a titolo di differenze sul TFR risultanti dal relativo conteggio, notificato unitamente al presente atto e che deve ritenersi parte integrante dello stesso”, oltre rivalutazione e interessi e con vittoria di spese.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha convenuto l'odierna resistente deducendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa presso il bar/tabaccheria da lei gestito, dal 22.5.2010 al 31.12.2021, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di barista ed inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi, formalizzato dall'assunzione e fino al 30.6.2016 come full-time pari a 40 ore settimanali, dalle 7.00 alle 13.30, e dal
1.7.2016 al 31.12.2021 come part-time pari a 20 ore settimanali (all.2).
2. La ricorrente ha dedotto che, contrariamente alle risultanze contrattuali, l'orario di lavoro osservato è sempre stato di almeno 48 ore settimanali, dalle 6.30 alle 14.30 per sei giorni a settimana con riposo il martedì, giorno di chiusura. Ha altresì dedotto di aver ricevuto, in aggiunta a quanto indicato nelle buste paga, ulteriori somme pari a circa 400/500 euro mensili fino ad arrivare a circa 1.100,00 euro mensili.
3. Chiede pertanto la condanna di controparte a corrisponderle le differenze maturate sul
TFR in ragione del maggiore orario svolto, per euro 7.133,66.
4. Si è costituita la resistente sostenendo che il rapporto si è sempre svolto in modo conforme alle previsioni contrattuali, di non dovere nulla alla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
6. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Va premesso che l'onere di allegazione e prova richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di lavoro straordinario, quindi nel caso di specie oltre le 40 ore riconducibili al full time in base al parametro contrattuale collettivo, è rigoroso, non potendo supplire allo stesso una valutazione equitativa del giudicante (ex multis, Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 16150/2018).
8. L'allegazione di parte, in tal senso, è sufficientemente dettagliata avendo la parte indicato precisamente l'orario di inizio e di fine delle proprie giornate lavorative, dalle 6.30 alle 14.30 per sei giorni a settimana.
9. Quanto alle prove assunte, tuttavia, non è emerso con sufficiente certezza lo svolgimento di tale orario, pari a 48 ore settimanali, ma è comunque emerso lo svolgimento per l'intero periodo di un orario full time.
10. La teste , cliente abituale del bar almeno dal 2015, ha riferito che la ricorrente Tes_1 lavorasse all'ora di pranzo, terminando il turno subito dopo, e ciò anche successivamente al luglio 2016
(data della modifica contrattuale che ha ridotto l'orario da 40 a 20 ore settimanali): “Successivamente sono diventata cliente del bar, perché dal 2015 sono volontaria della Croce Rossa che ha sede accanto al bar, che è quindi il nostro bar di riferimento, per colazioni e pranzi. […] sono diventata membro del consiglio direttivo all'inizio del 2018 o del 2019, non ricordo, quando la mia presenza era più assidua. […] La mattina c'era sempre lei, quando andavo a pranzo anche, ma dopo pranzo se ne andava, verso le 14.30. Conoscevo le altre dipendenti, una in particolare ha avuto problemi col papà, non ricordo il cognome, so che la l'ha sostituita in caso di necessità tornando anche il Per_1 Pt_1 pomeriggio. […] Che io ricordi l'orario che riferito non è mai cambiato, sempre almeno fino alle 14.30, salvo i possibili imprevisti che tutti abbiamo sul lavoro, non c'è stato alcun cambio che io ricordi, comunque quando io ero a pranzo lì la vedevo. Ricordo che il pomeriggio c'era l'altra collega, . Quanto al periodo 2011-2015, non sempre vedevo la Per_1 anche rientrare, se i miei turni coincidevano si, altrimenti se ero a lavoro era impossibile. Se facevo il turno del Pt_1 mattino avevamo più o meno gli stessi orari, uscivo verso le 13.30 o 14 dal lavoro quindi il tempo di rientrare a casa, circa 25 minuti di macchina, in quei casi ci vedevamo uscendo e anche rientrando, preciso che le nostre abitazioni sono villini unifamiliari, la mia abitazione e la sua sono divise solo da un muretto, i cancelli sono adiacenti, vediamo una nel giardino dell'altra e una la porta di casa dell'altra. Quando facevo il turno pomeridiano avevo tutt'altri orari, uscivo di casa alle 9 e rientravo verso le 19.30, non la vedevo uscire né rientrare”. Tale deposizione risulta attendibile, in quanto proveniente da soggetto scevro da qualsiasi interesse anche di fatto nell'esito del giudizio, a conoscenza diretta dei fatti, intrinsecamente coerente.
11. La presenza della ricorrente all'ora di pranzo è testimoniata anche dalla teste Tes_2 sua volta cliente abituale, ha dichiarato di aver visto la ricorrente anche in tarda mattinata dopo il luglio
2016: “Nel periodo tra il 2016 al 2019 frequentavo comunque il bar, come lo frequento anche adesso. Lo frequentavo comunque più volte a settimana, per colazione, per un caffè con le amiche, per le sigarette. Dal 2019 al 2020 ho lavorato presso un magazzino e cominciavo la mattina alle 7.00 e passavo prima al bar a fare colazione, lavoravo 5 volte a settimana dal lunedì al venerdì e prima passavo a fare colazione al bar, verso le 6.45. Ci trovavo e a volte , Pt_1 CP_1 stavano quasi sempre loro la mattina, praticamente sempre insieme. Staccavo alle 12 ed abitando a Guidonia capitava che ci ripassavo, e la la trovavo sempre al bar, ma se andavo nel tardo pomeriggio, alle 17 o 18 ci trovavo quasi Pt_1 sempre […] la mattina di norma la trovavo come ho riferito, anche alle 12.00; negli orari intermedi, quando Per_1 capitavo alle 15.00, mi è capitato di trovarla.”.
12. Il teste di parte resistente, cliente abituale del bar, ha dichiarato di non aver Tes_3 mai visto la ricorrente prima delle 7 del mattino, mentre ha dichiarato che dall'estate 2016 non avrebbe più visto la ricorrente al bar dopo le 11. Le dichiarazioni del teste, tuttavia, risultano meno attendibili di quelle già richiamate in quanto, con riferimento al mutamento di orario e al periodo, il teste è estremamente preciso (“Si tratta all'incirca dell'estate del 2016”) e sente il dovere di chiarire con un riferimento personale le ragioni di un ricordo così nitido in relazione ad un fatto altrimenti irrilevante, facendo tuttavia riferimento a circostanze della propria vita del tutto avulse dagli orari di frequentazione del bar, così da rendere artificioso e poco credibile il collegamento (“me lo ricordo perché in quel periodo abbiamo concepito la mia ultima figlia”). Allo stesso modo non risulta pienamente attendibile il teste che ha chiaramente riferito di non aver visto la ricorrente all'apertura del bar ma solo in un Tes_4 momento successivo, alle domande del giudicante ha risposto riferendosi ad una frequentazione del bar di norma all'apertura oppure nel pomeriggio, e soltanto ad una specifica sollecitazione dell'avvocato di parte resistente ha dichiarato “Per un periodo di tempo, nell'ultimo periodo, mi pare che sia scattato da un agosto, mi pare 2016, non lavorava più fino alle 13.30 ma fino alle 10.00, 10.30 o 11.00”, con una precisione relativa al periodo ed all'orario sulla quale il teste viene chiamato a fornire spiegazioni e risponde, in termini questa volta non particolarmente precisi ed in senso non pienamente conforme con le proprie precedenti dichiarazioni: “Lo so perché ci passavo sempre, ma non so riferire orari esatti, il pomeriggio non la trovavo.
che io sappia ha mantenuto sempre lo stesso orario. Quando passavo non c'era più ma . ADR. La Per_1 Pt_1 CP_1 mia frequenza di passaggio nel locale in questa fascia oraria non era precisa, o a chiamata oppure se non avevo fatto in tempo a passarci la mattina e ci passavo durante la giornata, se avevo una chiamata più importante invertivo l'ordine, andavo da in un altro momento”. CP_1
13. A fronte della rilevata inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, deve ritenersi provato quanto affermato dai testi di parte ricorrente, invece coerenti e scevre da profili di inattendibilità. Le risultanze acquisite, globalmente valutate in relazione all'attendibilità intrinseca delle deposizioni assunte, dimostrano che la ricorrente, diversamente da quanto formalizzato in contratto, ha mantenuto per tutto il periodo un orario di lavoro full time che andava dal mattino fino all'ora di pranzo, quando subentrava nel turno la collega di nome Per_1
14. Ad avvalorare in senso decisivo tale lettura dell'esito dell'istruttoria è la considerazione che, in base alle allegazioni delle parti ed alle dichiarazioni di tutti e quattro i testi escussi, il bar lavorava su colazioni, pranzi, aperitivi, sicché l'esigenza di personale era costante in tutte le ore della giornata. Di conseguenza, la presenza di due lavoratrici che, alternandosi, affiancassero la titolare tendenzialmente per l'intero orario di apertura al pubblico appare altamente verosimile (in particolare teste “Di Tes_3 norma erano in due, e una delle due bariste”). La resistente, del resto, non ha chiarito le ragioni per cui a CP_1 far data dall'estate 2016 si sarebbe resa opportuna una riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente, peraltro proprio in concomitanza con l'orario del pranzo, verosimilmente più lavorato, dovendosi ritenere invariato l'orario dell'altra dipendente secondo quanto traspare dalle allegazioni della resistente e dell'esito complessivo dell'istruttoria (teste “Quando andavo invece nel tardo pomeriggio trovavo Tes_3 sempre ”; teste “Oltre a ci lavorava che vedevo sempre nei pomeriggi, so che Per_1 Tes_5 Pt_1 Persona_2 lei attacca verso le 13 o 13.30, è anche un'amica o insomma una conoscente, andavo anche per salutarla. c'è con CP_1
il pomeriggio, sta in cassa, c'è quasi sempre”). Parimenti significativo è che la resistente non abbia Per_1 chiamato a testimoniare l'altra barista, scelta invece comprensibile in capo alla ricorrente Per_1 considerato il perdurare del rapporto di ella con la resistente (cfr. deposizione teste . Tes_5
15. È quindi provato che il rapporto di lavoro tra le parti si sia svolto secondo un orario full time per l'intero periodo coperto dai contratti in atti.
16. Conseguentemente, spettano alla ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito a titolo di TFR e quanto spettante a tale titolo in ragione dell'articolazione oraria emersa dall'istruttoria, per l'intera durata del rapporto, ossia dal 22.5.2010 al 31.12.2021, incontestate le mansioni di barista ed inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi. 17. Il calcolo delle spettanze è stato chiesto alla stessa parte ricorrente, invitata a depositare conteggi alternativi, da cui risulta che sono dovute alla ricorrente differenze sul TFR per totali euro
5.282,82, già rivalutati. Con riguardo a tali conteggi, parte resistente ha eccepito che la parte ricorrente non avrebbe scomputato gli anticipi ricevuti in relazione all'annualità in cui gli stessi sono effettivamente stati percepiti, bensì alla fine sulle somme già rivalutate, e produce autonomo conteggio nel quale le somme già versate sono portate in detrazione al momento del versamento, da cui risultano differenze sul TFR in favore della lavoratrice per euro 4.004,87, già rivalutati.
18. Il conteggio di parte resistente appare corretto, a fronte della pacifica percezione di anticipi sul TFR il cui importo e la cui data di pagamento sono allegate e documentate dalla stessa ricorrente, sono per il resto conformi a quelli di controparte e possono quindi essere posti a base della decisione in quanto basati sui parametri correttamente individuati alla stregua delle risultanze contrattuali individuali e collettive in atti, nonché conformi ai criteri dettati da questo giudicante nell'ordinanza del 22.11.2024.
19. Su dette somme spettano alla ricorrente l'ulteriore rivalutazione e gli interessi dalla spettanza al saldo, come per legge.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, assumendo come parametro di riferimento il valore accertato e non quello indicato in domanda, a fronte dell'accoglimento soltanto parziale di questa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3085 /2022 r.g.:
- Accerta che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 22.5.2010 al 31.12.2021 si è svolto secondo un orario di lavoro full time,
- Condanna la resistente a pagare alla ricorrente le differenze sul TFR conseguenti, quantificate in euro 4.004,87, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al pagamento,
- Condanna per l'effetto la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 2.626,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 11.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni