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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14248 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 15.10.2025
R.G. 26600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IA IA De EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26600 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., quarto comma tra nato il [...] a [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso - giusta procura in atti - dall'Avv. DR Ruocco, e C.F._1 domiciliato presso il suo Studio in Foggia, Via Lustro n. 29
Attore/Opponente
la società con sede legale in Roma, Viale Alexandre Controparte_1 Gustave Eiffel n. 15, 00148, in persona della procuratrice speciale, Avv. CP_2 rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F.
) e NC DR AN (C.F.: ), del Foro di C.F._2 C.F._3 Milano, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via Dante n. 9
Convenuta/Opposta
Oggetto: Nullità parziale di contratto di carta di credito
CONCLUSIONI Per l'attore/opponente:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la convenuta/opposta:
IN VIA PRELIMINARE
• accertare e dichiarare la parziale prescrizione della domanda attorea di restituzione delle somme pagate a titolo di interessi con riferimento al periodo che va dall'emissione della CARTA e sino al 20 gennaio 2015;
IN VIA PRINCIPALE
• respingere tutte le domande formulate dal nei confronti di Pt_2 Controparte_1 poiché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
FATTO
1.1 Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 19 giugno 2024, il Sig. Parte_1 chiedeva la dichiarazione di nullità ex art. 117, 1 comma, T.U.B. e artt. 1346 e 1418, 2 comma, c.c. della clausola relativa alla pattuizione degli interessi del contratto di credito cd. revolving stipulato con la in data 28 novembre 2002 e la Controparte_1 sostituzione di detta clausola con il disposto di cui all'art. 117, 7 comma, lett. a), T.U.B.
1.2 In particolare, il ricorrente lamentava che nel contratto di credito cd. revolving stipulato tra le parti mancava la determinazione espressa del tasso di interessi e che neppure erano forniti criteri sufficientemente chiari e oggettivi utili per determinarne l'an e il quantum. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza dell'oggetto della stessa (artt. 1346 e 1418, 2 comma, c.c.) e/o assenza del requisito necessario della forma scritta sugli elementi essenziali del contratto (artt. 117, 1 comma, T.U.B. e 1418, 2 comma, c.c.).
1.3 Di conseguenza, chiedeva l'accertamento negativo della debenza da parte del ricorrente all degli interessi connessi al fido oggetto del contratto Controparte_1 eccedenti il tasso legale risultante dalla sostituzione ex lege della clausola del contratto originario, dichiarata nulla, con il disposto di cui all'art. 117, 7 comma, lett. a), Pt_3
Commentato [MOU1]: A me pare che chieda questo e non - come sostiene invece pa rsa di risposta - la condanna della alla Controparte_1 restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi eccedenti il tasso legale risultante dalla sostituzione ex lege della clausola dichiara nulla.
1.4 Inoltre, il ricorrente specificava che il ricorso in oggetto sarebbe procedibile anche in assenza dell'esperimento di un previo tentativo di mediazione, non applicandosi al contratto di credito cd. revolving la disciplina di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che prevede la mediazione obbligatoria per i contratti bancari. Infatti, ad avviso del ricorrente tale norma, limitando il diritto di agire di cui all'art. 24, 1 comma, Cost,. sarebbe soggetta a interpretazione restrittiva e, pertanto, si applicherebbe solo ai contratti bancari tipici, ossia i contratti espressamente disciplinati nel T.U.B. e non anche ai contratti di credito al consumo non previsti dal T.U.B. stipulabili tra il cliente e qualsiasi intermediario finanziario. Commentato [MOU2]: Esiste effettivamente una giurisprudenza di merito che esclude i contratti di credito a ntratti bancari tipici cui si applica la 2.1 Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 9 giugno 2025, la
Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese, eccependo:
CP_1 Tuttavia, le argomentazioni di questa giurisprudenza non mi convincono particolarmente. Però anche a voler sostenere a) in via preliminare, la prescrizione dell'eventuale diritto di credito del ricorrente in che questo contratto rientrava nella mediazione obbligatoria, a non avendo controparte eccepito nulla a relazione alle somme dovute all'intermediario finanziario a titolo di interessi in base al riguardo, la carenza della condizioni di procedibilità era contratto originario eccedenti il tasso legale di cui all'art. 117, 7 comma, lett. a), T.U.B., rilevabile dal giudice di ufficio solo entro la prima udienza. con riferimento al periodo antecedente al 20 gennaio 2015; b) nel merito, la carenza di prova da parte del ricorrente in merito alle lacune informative relative al tasso di interesse praticato nel contratto di credito cd. revolving stipulato tra le parti.
2.2 Specificava, inoltre, la parte resistente che il contratto in questione sarebbe qualificabile come contratto avente ad oggetto una carta di credito “ad opzione” (circostanza non contestata dal ricorrente), le cui condizioni contrattuali sarebbero indicate all'interno del Regolamento Generale Carte di Credito ad Opzione Controparte_1
3. Il procedimento proseguiva con l'udienza cartolare del 19 giugno 2025 sostituita da note a trattazione scritta. Con ordinanza del …. il giudice procedente, ritenendo la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva posta in decisione previa trattazione orale all'udienza del …..
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto un contratto di credito cd. revolving associato a carta di credito ad opzione, di cui il ricorrente lamenta la nullità parziale in relazione alla clausola di pattuizione degli interessi.
2.1 Il contratto di credito cd. revolving – o rotativo – è un contratto bancario di credito al consumo in forza del quale un intermediario finanziario mette a disposizione al cliente, a titolo oneroso, una somma di denaro utilizzabile in una o più soluzioni. Il contratto è caratterizzato da flessibilità, dal momento che l'ammontare dei fondi messi a disposizione si reintegra in misura corrispondente alle rate che il cliente versa all'intermediario a titolo di rimborso del capitale sulla base di un piano d'ammortamento predeterminato. Questo finanziamento a carattere rotativo può essere associato a una carta di credito. In tal caso, la carta costituisce il veicolo principale per la fruizione del fido e, quando la carta di credito è “a opzione”, l'importo speso può essere rimborsato, a scelta del correntista, sia in un'unica soluzione con addebito differito a una data successiva e senza interessi (cd. rimborso “a saldo”), che in più rate, con l'applicazione di interessi in base a un piano di rimborso concordato (cd. rimborso “a rate”).
2.2 Nel caso in esame, il contratto appare costituito da un unico modulo bancario, nominato
“Richiesta Carta Gold Credit American Express”, recante la sola sottoscrizione del ricorrente (cd. contratto mono-firma). Questa circostanza – peraltro non contestata dal ricorrente – non appare idonea a determinare difetto della forma scritta ad substantiam, avendo la giurisprudenza espressamente statuito che “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma;
potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Cassazione, sez. I, ordinanza n. 28500 del 12/10/2023).
3.1 Tanto premesso, la questione nel caso di specie verte sull'onere della prova. In assenza della produzione dell'intera documentazione inerente al contratto, non risulta, infatti, provata la carenza indicazioni circa gli interessi applicati ai rimborsi rateali relativi al contratto di credito al consumo in oggetto.
3.2 Quanto all'individuazione del soggetto su cui grava il rischio della carenza della prova, si rileva che in materia bancaria si applica la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo la quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Dunque, la prova spetta in prima battuta all'attore o ricorrente, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto.
3.3 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 33009 del 13-12-2019).
3.4 Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo sottoscritto separatamente la sezione del modulo bancario in cui si dà conto dell'avvenuta consegna di una copia del contratto al cliente (all. 1 del ricorso), non ha fornito prova idonea atta a sorreggere la domanda di declaratoria della nullità parziale del contratto, poiché mancano le pagine del contratto successive alla prima nella quale sembrerebbero essere inseriti gli elementi volti all'individuazione degli interessi. Infatti, sul modulo si fa riferimento a “condizioni di gestione ed emissione della Carta sul Par retro indicate” e il cliente Sig. , oggi ricorrente, risulta aver approvato specificatamente l'art. 7 (Interessi) del Regolamento Generale Carte di Credito ad Controparte_4 che la banca afferma essere stato incluso nel materiale contrattuale consegnato al ricorrente.
3.5 Pertanto, in assenza delle pagine del modulo contrattuale cui pure si fa riferimento nella prima pagina dell'allegato 1 al ricorso, la prova circa la carenza di elementi idonei a determinare il tasso di interesse applicato ai rimborsi del contratto in questione non risulta raggiunta.
3.6 Né potrebbe - nel caso di specie - tale difetto di prova essere colmato d'ufficio dal giudice procedente. Infatti, nel giudizio ordinario vale la regola generale in materia di onere probatorio di cui all'art. 115, 1 comma, c.c., il quale prevede che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Dunque, nel processo civile a giurisdizione soggettiva, i poteri officiosi del giudice civile sono molto ristretti e si limitano alle ipotesi espressamente previste dalla legge. In materia di documentazione bancaria si applica l'art. 210, 1 comma, c.p.c., che dispone espressamente che: “[…] il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo”.
3.7 In assenza di un'esplicita istanza istruttoria del ricorrente in tal senso, non potrebbe il giudice procedere alla ricerca della documentazione relativa al contratto di credito al consumo sottoscritto tra il ricorrente e l A ciò si aggiunga che Controparte_1 l'intermediario finanziario ha chiaramente specificato nella comparsa di risposta di non avere Par documentazione ulteriore rispetto a quella già trasmessa al Sig. (allegata da quest'ultimo al ricorso), essendo trascorsi più di dieci anni dalla sottoscrizione del contratto.
3.8 Quest'ultima circostanza, peraltro, non comporta alcuna conseguenza negativa per la banca posto che l'art. 119, 4 comma, T.U.B. prevede che “il cliente […] ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
3.9 Sull'applicabilità di questa norma al contratto quadro stipulato tra il cliente e l'intermediario finanziario, si segnala che la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “in forza della norma generale di cui all'art. 1375 c.c., secondo la quale i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, non [può] ritenersi compreso tra gli obblighi a carico della banca anche quello di consegnare copia di qualunque contratto concluso con il cliente, in qualunque momento e tutte le volte in cui, durante lo svolgimento del rapporto, questi lo richieda, per i seguenti motivi:
- in primo luogo l'obbligo in questione è già stato disciplinato in modo specifico dal legislatore con la suddetta norma di cui all'art. 117 c. 1 D.Lvo 385/1993 e con la norma di cui all'art. 119 D.Lvo 385/1993, […] norme che hanno regolamentato il diritto in questione senza prevedere l'obbligo a carico della banca di consegnare copia del contratto in qualunque momento il cliente ne faccia richiesta e tutte le volte che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui non alleghi neppure di non aver ricevuto il suo esemplare al momento della conclusione;
- in secondo luogo, tenuto conto che l'esecuzione secondo buona fede si configura come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, deve ritenersi che non può farsi carico ad una sola delle parti, ed in particolare solo alla banca, l'onere di custodire l'esemplare del contratto che risulta essere stato in possesso di ciascuna delle due, le quali quindi, sono entrambe tenute, esercitando il minimo di diligenza richiesta, a conservare il suddetto documento, anche al fine di esercitare i diritti dallo stesso derivanti, senza che ad una sola delle due possa essere consentito qualunque comportamento negligente ritenendo di poter sempre far conto sul comportamento diligente della controparte;
- in terzo luogo, benché l'art. 119 D.Lvo 385/1993, nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale, si riferisca a “copia della documentazione inerente a singole operazioni”, tuttavia, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti. In conclusione, quindi, la Corte ritiene che il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso tra le parti, qualora non alleghi la mancata consegna di un esemplare dello stesso al momento della stipulazione e sempre che, in tal caso, la banca non eccepisca l'intervenuta prescrizione decennale, trova il suo fondamento esclusivamente nella disposizione di cui all'art. 119 c. 4 D.Lvo 385/1993, la quale però prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 271/2023).
3.10 In conclusione, si condivide la valutazione effettuata da recente giurisprudenza di merito in un caso analogo relativo a un contratto di carta di credito cd. revolving, laddove si è affermato che “la parte ricorrente non ha depositato tutta la documentazione contrattuale necessaria,
[…] limitandosi alla mera contestazione teorica e generica […], venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica” (Tribunale di Campobasso, sentenza n. 245/2025).
3.11 Pertanto, si rigetta il ricorso per carenza di prova ex art. 2697 c.c. da parte del ricorrente circa le circostanze che avrebbero comportato la declaratoria di nullità parziale del contratto.
4. Infine, non merita di essere esaminata l'eccezione sulla prescrizione del diritto di credito alla restituzione delle somme. Ciò, in primis, perchè si rigetta nel merito per carenza di prova la domanda tesa alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente alla pattuizione di interessi cui la domanda restitutoria degli interessi pagati in eccedenza sarebbe stata subordinata. In secundis, ad abundantiam, perché in ogni caso – a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente nella comparsa di risposta – nel caso di specie il ricorrente non fa valere espressamente nel ricorso alcun diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi superiori al tasso legale di cui all'art. 117, 7 comma, T.U.B. Infatti, a ben vedere, il ricorso contiene la sola domanda tesa alla declaratoria di nullità del contratto, nonché al connesso accertamento negativo della debenza da parte del ricorrente all degli interessi eccedenti il tasso legale risultante dalla Controparte_1 sostituzione ex lege della clausola nulla. Non viene, invece, espressamente richiesta la restituzione della somma indebitamente pagata e, difatti, non vi è alcun riferimento che consenta di individuare somme specifiche già pagate a titolo di interessi di cui si chieda la restituzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e, in ragione della limitata complessità delle questioni trattate, sono liquidate considerando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona della Giudice IA IA De EN, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: Par
- rigetta il ricorso proposto dal Sig. ;
- condanna la parte attorea al pagamento in favore di elle spese Controparte_1 di lite che liquida in complessivi euro 1.700, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 15 ottobre 2025
Il Giudice
IA IA De EN
Provvedimento redatto con la con la collaborazione della Dott.ssa Micol Bruno, Magistrato ordinario in tirocinio.
R.G. 26600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IA IA De EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26600 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., quarto comma tra nato il [...] a [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso - giusta procura in atti - dall'Avv. DR Ruocco, e C.F._1 domiciliato presso il suo Studio in Foggia, Via Lustro n. 29
Attore/Opponente
la società con sede legale in Roma, Viale Alexandre Controparte_1 Gustave Eiffel n. 15, 00148, in persona della procuratrice speciale, Avv. CP_2 rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F.
) e NC DR AN (C.F.: ), del Foro di C.F._2 C.F._3 Milano, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via Dante n. 9
Convenuta/Opposta
Oggetto: Nullità parziale di contratto di carta di credito
CONCLUSIONI Per l'attore/opponente:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la convenuta/opposta:
IN VIA PRELIMINARE
• accertare e dichiarare la parziale prescrizione della domanda attorea di restituzione delle somme pagate a titolo di interessi con riferimento al periodo che va dall'emissione della CARTA e sino al 20 gennaio 2015;
IN VIA PRINCIPALE
• respingere tutte le domande formulate dal nei confronti di Pt_2 Controparte_1 poiché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
FATTO
1.1 Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 19 giugno 2024, il Sig. Parte_1 chiedeva la dichiarazione di nullità ex art. 117, 1 comma, T.U.B. e artt. 1346 e 1418, 2 comma, c.c. della clausola relativa alla pattuizione degli interessi del contratto di credito cd. revolving stipulato con la in data 28 novembre 2002 e la Controparte_1 sostituzione di detta clausola con il disposto di cui all'art. 117, 7 comma, lett. a), T.U.B.
1.2 In particolare, il ricorrente lamentava che nel contratto di credito cd. revolving stipulato tra le parti mancava la determinazione espressa del tasso di interessi e che neppure erano forniti criteri sufficientemente chiari e oggettivi utili per determinarne l'an e il quantum. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza dell'oggetto della stessa (artt. 1346 e 1418, 2 comma, c.c.) e/o assenza del requisito necessario della forma scritta sugli elementi essenziali del contratto (artt. 117, 1 comma, T.U.B. e 1418, 2 comma, c.c.).
1.3 Di conseguenza, chiedeva l'accertamento negativo della debenza da parte del ricorrente all degli interessi connessi al fido oggetto del contratto Controparte_1 eccedenti il tasso legale risultante dalla sostituzione ex lege della clausola del contratto originario, dichiarata nulla, con il disposto di cui all'art. 117, 7 comma, lett. a), Pt_3
Commentato [MOU1]: A me pare che chieda questo e non - come sostiene invece pa rsa di risposta - la condanna della alla Controparte_1 restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi eccedenti il tasso legale risultante dalla sostituzione ex lege della clausola dichiara nulla.
1.4 Inoltre, il ricorrente specificava che il ricorso in oggetto sarebbe procedibile anche in assenza dell'esperimento di un previo tentativo di mediazione, non applicandosi al contratto di credito cd. revolving la disciplina di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che prevede la mediazione obbligatoria per i contratti bancari. Infatti, ad avviso del ricorrente tale norma, limitando il diritto di agire di cui all'art. 24, 1 comma, Cost,. sarebbe soggetta a interpretazione restrittiva e, pertanto, si applicherebbe solo ai contratti bancari tipici, ossia i contratti espressamente disciplinati nel T.U.B. e non anche ai contratti di credito al consumo non previsti dal T.U.B. stipulabili tra il cliente e qualsiasi intermediario finanziario. Commentato [MOU2]: Esiste effettivamente una giurisprudenza di merito che esclude i contratti di credito a ntratti bancari tipici cui si applica la 2.1 Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 9 giugno 2025, la
Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese, eccependo:
CP_1 Tuttavia, le argomentazioni di questa giurisprudenza non mi convincono particolarmente. Però anche a voler sostenere a) in via preliminare, la prescrizione dell'eventuale diritto di credito del ricorrente in che questo contratto rientrava nella mediazione obbligatoria, a non avendo controparte eccepito nulla a relazione alle somme dovute all'intermediario finanziario a titolo di interessi in base al riguardo, la carenza della condizioni di procedibilità era contratto originario eccedenti il tasso legale di cui all'art. 117, 7 comma, lett. a), T.U.B., rilevabile dal giudice di ufficio solo entro la prima udienza. con riferimento al periodo antecedente al 20 gennaio 2015; b) nel merito, la carenza di prova da parte del ricorrente in merito alle lacune informative relative al tasso di interesse praticato nel contratto di credito cd. revolving stipulato tra le parti.
2.2 Specificava, inoltre, la parte resistente che il contratto in questione sarebbe qualificabile come contratto avente ad oggetto una carta di credito “ad opzione” (circostanza non contestata dal ricorrente), le cui condizioni contrattuali sarebbero indicate all'interno del Regolamento Generale Carte di Credito ad Opzione Controparte_1
3. Il procedimento proseguiva con l'udienza cartolare del 19 giugno 2025 sostituita da note a trattazione scritta. Con ordinanza del …. il giudice procedente, ritenendo la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva posta in decisione previa trattazione orale all'udienza del …..
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto un contratto di credito cd. revolving associato a carta di credito ad opzione, di cui il ricorrente lamenta la nullità parziale in relazione alla clausola di pattuizione degli interessi.
2.1 Il contratto di credito cd. revolving – o rotativo – è un contratto bancario di credito al consumo in forza del quale un intermediario finanziario mette a disposizione al cliente, a titolo oneroso, una somma di denaro utilizzabile in una o più soluzioni. Il contratto è caratterizzato da flessibilità, dal momento che l'ammontare dei fondi messi a disposizione si reintegra in misura corrispondente alle rate che il cliente versa all'intermediario a titolo di rimborso del capitale sulla base di un piano d'ammortamento predeterminato. Questo finanziamento a carattere rotativo può essere associato a una carta di credito. In tal caso, la carta costituisce il veicolo principale per la fruizione del fido e, quando la carta di credito è “a opzione”, l'importo speso può essere rimborsato, a scelta del correntista, sia in un'unica soluzione con addebito differito a una data successiva e senza interessi (cd. rimborso “a saldo”), che in più rate, con l'applicazione di interessi in base a un piano di rimborso concordato (cd. rimborso “a rate”).
2.2 Nel caso in esame, il contratto appare costituito da un unico modulo bancario, nominato
“Richiesta Carta Gold Credit American Express”, recante la sola sottoscrizione del ricorrente (cd. contratto mono-firma). Questa circostanza – peraltro non contestata dal ricorrente – non appare idonea a determinare difetto della forma scritta ad substantiam, avendo la giurisprudenza espressamente statuito che “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma;
potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Cassazione, sez. I, ordinanza n. 28500 del 12/10/2023).
3.1 Tanto premesso, la questione nel caso di specie verte sull'onere della prova. In assenza della produzione dell'intera documentazione inerente al contratto, non risulta, infatti, provata la carenza indicazioni circa gli interessi applicati ai rimborsi rateali relativi al contratto di credito al consumo in oggetto.
3.2 Quanto all'individuazione del soggetto su cui grava il rischio della carenza della prova, si rileva che in materia bancaria si applica la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo la quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Dunque, la prova spetta in prima battuta all'attore o ricorrente, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto.
3.3 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 33009 del 13-12-2019).
3.4 Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo sottoscritto separatamente la sezione del modulo bancario in cui si dà conto dell'avvenuta consegna di una copia del contratto al cliente (all. 1 del ricorso), non ha fornito prova idonea atta a sorreggere la domanda di declaratoria della nullità parziale del contratto, poiché mancano le pagine del contratto successive alla prima nella quale sembrerebbero essere inseriti gli elementi volti all'individuazione degli interessi. Infatti, sul modulo si fa riferimento a “condizioni di gestione ed emissione della Carta sul Par retro indicate” e il cliente Sig. , oggi ricorrente, risulta aver approvato specificatamente l'art. 7 (Interessi) del Regolamento Generale Carte di Credito ad Controparte_4 che la banca afferma essere stato incluso nel materiale contrattuale consegnato al ricorrente.
3.5 Pertanto, in assenza delle pagine del modulo contrattuale cui pure si fa riferimento nella prima pagina dell'allegato 1 al ricorso, la prova circa la carenza di elementi idonei a determinare il tasso di interesse applicato ai rimborsi del contratto in questione non risulta raggiunta.
3.6 Né potrebbe - nel caso di specie - tale difetto di prova essere colmato d'ufficio dal giudice procedente. Infatti, nel giudizio ordinario vale la regola generale in materia di onere probatorio di cui all'art. 115, 1 comma, c.c., il quale prevede che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Dunque, nel processo civile a giurisdizione soggettiva, i poteri officiosi del giudice civile sono molto ristretti e si limitano alle ipotesi espressamente previste dalla legge. In materia di documentazione bancaria si applica l'art. 210, 1 comma, c.p.c., che dispone espressamente che: “[…] il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo”.
3.7 In assenza di un'esplicita istanza istruttoria del ricorrente in tal senso, non potrebbe il giudice procedere alla ricerca della documentazione relativa al contratto di credito al consumo sottoscritto tra il ricorrente e l A ciò si aggiunga che Controparte_1 l'intermediario finanziario ha chiaramente specificato nella comparsa di risposta di non avere Par documentazione ulteriore rispetto a quella già trasmessa al Sig. (allegata da quest'ultimo al ricorso), essendo trascorsi più di dieci anni dalla sottoscrizione del contratto.
3.8 Quest'ultima circostanza, peraltro, non comporta alcuna conseguenza negativa per la banca posto che l'art. 119, 4 comma, T.U.B. prevede che “il cliente […] ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
3.9 Sull'applicabilità di questa norma al contratto quadro stipulato tra il cliente e l'intermediario finanziario, si segnala che la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “in forza della norma generale di cui all'art. 1375 c.c., secondo la quale i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, non [può] ritenersi compreso tra gli obblighi a carico della banca anche quello di consegnare copia di qualunque contratto concluso con il cliente, in qualunque momento e tutte le volte in cui, durante lo svolgimento del rapporto, questi lo richieda, per i seguenti motivi:
- in primo luogo l'obbligo in questione è già stato disciplinato in modo specifico dal legislatore con la suddetta norma di cui all'art. 117 c. 1 D.Lvo 385/1993 e con la norma di cui all'art. 119 D.Lvo 385/1993, […] norme che hanno regolamentato il diritto in questione senza prevedere l'obbligo a carico della banca di consegnare copia del contratto in qualunque momento il cliente ne faccia richiesta e tutte le volte che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui non alleghi neppure di non aver ricevuto il suo esemplare al momento della conclusione;
- in secondo luogo, tenuto conto che l'esecuzione secondo buona fede si configura come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, deve ritenersi che non può farsi carico ad una sola delle parti, ed in particolare solo alla banca, l'onere di custodire l'esemplare del contratto che risulta essere stato in possesso di ciascuna delle due, le quali quindi, sono entrambe tenute, esercitando il minimo di diligenza richiesta, a conservare il suddetto documento, anche al fine di esercitare i diritti dallo stesso derivanti, senza che ad una sola delle due possa essere consentito qualunque comportamento negligente ritenendo di poter sempre far conto sul comportamento diligente della controparte;
- in terzo luogo, benché l'art. 119 D.Lvo 385/1993, nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale, si riferisca a “copia della documentazione inerente a singole operazioni”, tuttavia, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti. In conclusione, quindi, la Corte ritiene che il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso tra le parti, qualora non alleghi la mancata consegna di un esemplare dello stesso al momento della stipulazione e sempre che, in tal caso, la banca non eccepisca l'intervenuta prescrizione decennale, trova il suo fondamento esclusivamente nella disposizione di cui all'art. 119 c. 4 D.Lvo 385/1993, la quale però prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 271/2023).
3.10 In conclusione, si condivide la valutazione effettuata da recente giurisprudenza di merito in un caso analogo relativo a un contratto di carta di credito cd. revolving, laddove si è affermato che “la parte ricorrente non ha depositato tutta la documentazione contrattuale necessaria,
[…] limitandosi alla mera contestazione teorica e generica […], venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica” (Tribunale di Campobasso, sentenza n. 245/2025).
3.11 Pertanto, si rigetta il ricorso per carenza di prova ex art. 2697 c.c. da parte del ricorrente circa le circostanze che avrebbero comportato la declaratoria di nullità parziale del contratto.
4. Infine, non merita di essere esaminata l'eccezione sulla prescrizione del diritto di credito alla restituzione delle somme. Ciò, in primis, perchè si rigetta nel merito per carenza di prova la domanda tesa alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente alla pattuizione di interessi cui la domanda restitutoria degli interessi pagati in eccedenza sarebbe stata subordinata. In secundis, ad abundantiam, perché in ogni caso – a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente nella comparsa di risposta – nel caso di specie il ricorrente non fa valere espressamente nel ricorso alcun diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi superiori al tasso legale di cui all'art. 117, 7 comma, T.U.B. Infatti, a ben vedere, il ricorso contiene la sola domanda tesa alla declaratoria di nullità del contratto, nonché al connesso accertamento negativo della debenza da parte del ricorrente all degli interessi eccedenti il tasso legale risultante dalla Controparte_1 sostituzione ex lege della clausola nulla. Non viene, invece, espressamente richiesta la restituzione della somma indebitamente pagata e, difatti, non vi è alcun riferimento che consenta di individuare somme specifiche già pagate a titolo di interessi di cui si chieda la restituzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e, in ragione della limitata complessità delle questioni trattate, sono liquidate considerando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona della Giudice IA IA De EN, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: Par
- rigetta il ricorso proposto dal Sig. ;
- condanna la parte attorea al pagamento in favore di elle spese Controparte_1 di lite che liquida in complessivi euro 1.700, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 15 ottobre 2025
Il Giudice
IA IA De EN
Provvedimento redatto con la con la collaborazione della Dott.ssa Micol Bruno, Magistrato ordinario in tirocinio.