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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 1842/2025, promossa con ricorso depositato il 09/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Pierpaolo Fusco;
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Gabriele Carrà;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello (VA), in data 11 luglio
1998 (anno 1998 atto n. 29 parte II serie A); con i seguenti figli: nato Persona_1
a Varese il 07.02.2006 e nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/05/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa ed abitazione nel reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in Persona_2 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso la residenza materna.
3) Salvo diverso e miglior accordo assunto dai genitori nell'interesse del figlio Per_
tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e dell'attività scolastiche ed extrascolastiche, il Sig : a) trascorrerà con il figlio un fine settimana Parte_2
, alternato, dalle ore 19.00 circa del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica;
b) nella settimana, il cui week end non sarà trascorso con il figlio , terrà con sè Per_
il mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 7.30 del giorno successivo accompagnandolo a scuola;
d) in occasione del periodo estivo , trascorrerà con il figlio un periodo continuativo di giorni 15 nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori circa i rispettivi periodi entro il 30 di maggio di ogni anno;
d) il Per_ figlio trascorrerà le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno alternate di anno in anno con la madre o il padre ed altrettanto per le festività
Pasquali, alternate di anno in anno le giornate di domenica e lunedì di Pasqua e così a seguire , con decorrenza dalla prossima Pasqua 2025 che verrà trascorsa con la madre
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 300,00 Persona_1 ciascuno(per un totale di € 600,00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese. Il predetto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici pagina 2 di 5 Istat-Foi a decorrere dal mese di febbraio 2026 . Il sig , con la Parte_2 medesima modalità ed entro il giorno 30 di ogni mese , provvederà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche etc, mensili cosi come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Varese, preventivate, concordate e corrisposte a seguito di esibizione di relativa documentazione giustificativa.
5) I Sigri e prevedono che l'assegno unico e universale per Parte_1 Parte_2 entrambi i figli a carico verrà percepito dalla madre, per l'intero importo spettante per legge, provvedendo a darne comunicazione all'INPS.
6) Il sig si impegna a rinunciare , senza alcun corrispettivo, al Parte_2 diritto di usufrutto sull'immobile corrente in Castronno alle Vie Roma n. 28 /g e
Videtti n.6 catastalmente così identificato : Catasto Fabbricati Comune di
Castronno foglio 7 via Roma snc, mappale 1.851, sub 26, piano 2/S1, categoria
A/3 , classe 4 vani 2,5 RC € 154,94; foglio 7 Via Videtti snc, mappale 1.851, sub.
39, piano T, categoria C/6, classe 7 mq 13 RC 24,17 , di cui all'atto notarile del
20.07.2006 a firma del Notaio Dr di Gallarate N. 94064 Persona_3
Repertorio N. 9188 Raccolta. La predetta rinuncia avverrà in favore della GR
, già nuda proprietaria dell'immobile sopra indicato, a Parte_1 mezzo atto pubblico redatto da un Notaio a scelta della sig.ra i cui costi Parte_1 ed oneri saranno a carico della stessa, la quale provvederà a dare comunicazione della data fissata con anticipo di 15 giorni. A tal fine il sg provvederà a Parte_2 fornire al notaio rogante tutta la documentazione necessaria.
7) I sig.ri e si dichiarano tra loro reciprocamente autosufficienti Parte_1 Parte_2 sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento, avendo tra l'altro già definito ogni altro rapporto patrimoniale tra gli stessi
8) I sig.ri e sin da ora si danno reciproco assenso ad ottenere Parte_1 Parte_2
e/o rinnovare per il figlio il passaporto o documento identificativo Persona_2 equipollente valido anche per l'espatrio.
9) Spese e competenze del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti, senza vincolo di solidarietà professionale per i rispettivi difensori.
pagina 3 di 5 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 20/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile
(6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/07/2025).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2 nato a ARCISATE (VA) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in Brunello (VA) in data 11.07.1998 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Brunello (anno 1998 atto n. 29 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 4 di 5 4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 1842/2025, promossa con ricorso depositato il 09/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Pierpaolo Fusco;
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Gabriele Carrà;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello (VA), in data 11 luglio
1998 (anno 1998 atto n. 29 parte II serie A); con i seguenti figli: nato Persona_1
a Varese il 07.02.2006 e nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/05/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa ed abitazione nel reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in Persona_2 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso la residenza materna.
3) Salvo diverso e miglior accordo assunto dai genitori nell'interesse del figlio Per_
tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e dell'attività scolastiche ed extrascolastiche, il Sig : a) trascorrerà con il figlio un fine settimana Parte_2
, alternato, dalle ore 19.00 circa del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica;
b) nella settimana, il cui week end non sarà trascorso con il figlio , terrà con sè Per_
il mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 7.30 del giorno successivo accompagnandolo a scuola;
d) in occasione del periodo estivo , trascorrerà con il figlio un periodo continuativo di giorni 15 nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori circa i rispettivi periodi entro il 30 di maggio di ogni anno;
d) il Per_ figlio trascorrerà le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno alternate di anno in anno con la madre o il padre ed altrettanto per le festività
Pasquali, alternate di anno in anno le giornate di domenica e lunedì di Pasqua e così a seguire , con decorrenza dalla prossima Pasqua 2025 che verrà trascorsa con la madre
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 300,00 Persona_1 ciascuno(per un totale di € 600,00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese. Il predetto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici pagina 2 di 5 Istat-Foi a decorrere dal mese di febbraio 2026 . Il sig , con la Parte_2 medesima modalità ed entro il giorno 30 di ogni mese , provvederà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche etc, mensili cosi come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Varese, preventivate, concordate e corrisposte a seguito di esibizione di relativa documentazione giustificativa.
5) I Sigri e prevedono che l'assegno unico e universale per Parte_1 Parte_2 entrambi i figli a carico verrà percepito dalla madre, per l'intero importo spettante per legge, provvedendo a darne comunicazione all'INPS.
6) Il sig si impegna a rinunciare , senza alcun corrispettivo, al Parte_2 diritto di usufrutto sull'immobile corrente in Castronno alle Vie Roma n. 28 /g e
Videtti n.6 catastalmente così identificato : Catasto Fabbricati Comune di
Castronno foglio 7 via Roma snc, mappale 1.851, sub 26, piano 2/S1, categoria
A/3 , classe 4 vani 2,5 RC € 154,94; foglio 7 Via Videtti snc, mappale 1.851, sub.
39, piano T, categoria C/6, classe 7 mq 13 RC 24,17 , di cui all'atto notarile del
20.07.2006 a firma del Notaio Dr di Gallarate N. 94064 Persona_3
Repertorio N. 9188 Raccolta. La predetta rinuncia avverrà in favore della GR
, già nuda proprietaria dell'immobile sopra indicato, a Parte_1 mezzo atto pubblico redatto da un Notaio a scelta della sig.ra i cui costi Parte_1 ed oneri saranno a carico della stessa, la quale provvederà a dare comunicazione della data fissata con anticipo di 15 giorni. A tal fine il sg provvederà a Parte_2 fornire al notaio rogante tutta la documentazione necessaria.
7) I sig.ri e si dichiarano tra loro reciprocamente autosufficienti Parte_1 Parte_2 sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento, avendo tra l'altro già definito ogni altro rapporto patrimoniale tra gli stessi
8) I sig.ri e sin da ora si danno reciproco assenso ad ottenere Parte_1 Parte_2
e/o rinnovare per il figlio il passaporto o documento identificativo Persona_2 equipollente valido anche per l'espatrio.
9) Spese e competenze del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti, senza vincolo di solidarietà professionale per i rispettivi difensori.
pagina 3 di 5 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 20/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile
(6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/07/2025).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2 nato a ARCISATE (VA) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in Brunello (VA) in data 11.07.1998 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Brunello (anno 1998 atto n. 29 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 4 di 5 4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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