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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2023 promossa da:
OG SRL (C.F. 10166260967), con il patrocinio dell'avv. PARODI SILVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARODI SILVIA
OPPONENTE contro
ED SERVIZI SRL (C.F. 04208060378), con il patrocinio dell'avv. GALASSO ALDO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO, 92 41121 MODENA presso il difensore avv. GALASSO ALDO ANTONIO
OPPOSTA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega allegata al presente atto (All. A), dagli avv.ti Antonio Matera, C.F. MTR NTN 46R28
H579V, e Fabio Matera, C.F. [...], del Foro di Varese, ed elett. dom. come in atti
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come segue:
Opponente: Tutto ciò premesso, si insiste per la concessione di un ulteriore termine per la costituzione di un nuovo
Procuratore ed in via subordinata ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione per tutti i motivi già esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 10 Opposta:
ED Servizi SR chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi per il deposito telematico delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc., dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate ex adverso.
Precisa, come di seguito, le
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE A) differirsi ai sensi dell'art. 269 cpc la prima udienza di comparizione onde consentire la chiamata in causa di UnipolSai Ass.ni S.p.a, corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
B) concedersi la provvisoria esecuzione al decreto opposto non essendovi prova scritta alcuna sulla quale possa dirsi fondata l'opposizione NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE C) Respingersi l'opposizione così come proposta da LO SR ed ogni domanda, compresa quella in via riconvenzionale, ed eccezione avanzata in quanto del tutto infondate in fatto come in diritto, nei confronti di ED Servizi SR e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA:
D) Accertare e dichiarare per tutti motivi esposti in narrativa che ED Servizi SR è creditrice di
LO SR della somma di euro 6.724,91, oltre interessi di mora, o di quella maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l'opponente a versare detta somma alla società convenuta oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo. IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME
E) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti della società ED
Servizi S.r.l., anche solo in via parziale, condannare UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in 40128 Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, a manlevare l'odierna convenuta ED Servizi S.r.l., per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di parte attrice opponente;
F) liquidare le spese legali del presente giudizio, comprensive di competenze ed onorari oltre al 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, sostenute per la difesa giudiziale di ED
Servizi S.r.l. e, conseguentemente, ex art. 1917 III° comma c.c., condannare la UnipolSai Assicurazioni
Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a ED Servizi S.r.l. le spese legali sostenute da quest'ultima per resistere all'azione dell'attore LO SR;
G) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% rimborso spese generali ed accessori di legge sia del presente giudizio che del procedimento monitorio.
Terza chiamata:
La terza chiamata UnipolSai Assicurazioni Spa, nel richiamare e reiterare le deduzioni e contestazioni tutte di cui alle pregresse difese, da intendersi integralmente ritrascritte nel presente atto, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate ex adverso, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
pagina 2 di 10 GIUDICARE NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta da LO SR - attualmente Senpower Green SR - nei confronti di ED Servizi SR, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n° 2012/2022 del 29.11.2022 – R.G. n° 5481/2022 – emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, Sez. Terza Civ., in persona del G.U. dott. Carlo Barile, con conseguente condanna di LO
SR - attualmente Senpower Green SR - al pagamento in favore di ED Servizi SR di € 6.724,91, oltre spese già liquidate;
comunque sia, respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti di UnipolSai Assicurazioni Spa ché, siccome formulata, del tutto indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto.
Spese di lite rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato OG S.R.L. (ora SENPOWER GREEN S.R.L.) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2012/2022, n. 5481/2022 r.g., Tribunale di Busto
Arsizio, con il quale le era stato ingiunto di pagare all'opposta ED SERVIZI S.R.L. €6.724,91 oltre interessi e spese, a titolo di prestazioni di servizio svolte dall'opposta nei confronti dell'opponente.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo non conteneva i requisiti di cui agli artt. 638 e 125 c.p.c. Più precisamente, l'opposta non aveva indicato il rapporto contrattuale e la tipologia di prestazioni poste a fondamento dell'asserito credito.
Nel merito, in via principale, ha chiesto la revoca e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto delle pretese creditorie di parte attrice in quanto parte opposta non aveva assolto l'onere della prova a suo carico in ordine alla esistenza dell'asserito credito.
In via subordinata ha domandato una riduzione dell'importo ingiunto da parte opposta e, in ogni caso, la sua compensazione con l'importo dovutole a titolo risarcitorio dall'opposta.
In via riconvenzionale ha chiesto infatti, previo accertamento dell'inadempimento di ED
SERVIZI S.R.L. all'obbligazione professionale assunta, la sua condanna al risarcimento di €24.474,92, oltre interessi, di cui €20.863,46 a titolo di cartelle di pagamento e atti di intimazione di pagamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (docc. 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11), €3.000,00 per i futuri atti di intimazione di pagamento, cartelle di pagamento e ogni altra sanzione futura ed €611,46 di cui alla fattura n.
286/2021 emessa dal professionista incaricato da OG S.R.L. per sopperire alla mancata predisposizione del bilancio e al deposito presso la Camera di Commercio competente da parte di
ED S.R.L.
pagina 3 di 10 Si è costituita in giudizio ED SERVIZI S.R.L. chiedendo, in via preliminare, il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per essere autorizzata a chiamare in causa UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A.
e la concessione della provvisoria esecuzione non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta.
Nel merito in via principale ha chiesto il rigetto delle domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via subordinata ha chiesto, previo accertamento del credito dalla stessa vantato, la condanna dell'opponente al pagamento di €6.724,91, oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto la condanna di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. a manlevarla da quanto fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'opponente in ragione dell'emananda sentenza.
Ha chiesto, infine, la condanna di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ex art. 1917, comma III, c.c., al rimborso delle spese legali eventualmente sostenute.
Con decreto in data 1.6.2023 è stata autorizzata la citazione del terzo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A.
Si è costituita in giudizio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (ora UNIPOL ASSICURAZIONI
S.P.A.) chiedendo, attesa l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta da OG
S.R.L., il rigetto della domanda di manleva.
Ha domandato, inoltre, il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali formulata dall'opposta in quanto le spese sostenute dall'assicurato per le fasi di ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo esulano dalla garanzia assicurativa.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa l'opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono, rilevando preliminarmente che non vi era ragione per differire l'udienza di precisazione delle conclusioni per consentire all'opponente di munirsi di nuovo difensore, in seguito alla rinuncia al mandato di quello nominato, posto che tale rinuncia al mandato data al 6/11/2024 (vd. nota di rinvio dell'udienza), per cui l'opponente avrebbe avuto tutto il tempo per provvedere in tal senso in funzione dell'udienza fissata per il giorno 27/11/2024.
1. Sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto
pagina 4 di 10 L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo non conteneva i requisiti di cui agli artt. 638 e 125 c.p.c. in quanto l'opposta non avrebbe indicato il rapporto contrattuale e la tipologia di prestazioni poste a fondamento dell'asserito credito.
Al contrario il ricorso monitorio ha precisamente determinato la causa petendi, individuandola nelle prestazioni di servizio svolte dall'opposta nei confronti dell'opponente, peraltro analiticamente descritte nelle fatture allegate al suddetto ricorso (a titolo esemplificativo: “operazioni e deposito chiusura bilanci”, “competenze servizio cont. generale: canone periodo 01.11.2019-31.12.2019” ecc…), e il petitum, individuato nelle somme ancora dovute dall'opponente sulla base delle prestazioni eseguite dall'opposta.
Non sussiste, pertanto, alcuna incertezza circa gli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata.
2. Sul credito di ED SERVIZI S.R.L.
I criteri di riparto dell'onere della prova dell'azione ed eccezione sono previsti dagli artt. 1218 e 2697 cc, in ragione dei quali incombe a chi agisce per l'adempimento dimostrare il titolo da cui discende l'obbligo altrui ed allegare l'inadempimento totale o parziale di tale specifico obbligo e, ciò fatto, incombe al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, e tale onere si inverte quando il debitore a sua volta eccepisca un inadempimento qualificato, totale o parziale, di un determinato obbligo contrattuale, da parte dell'altro contraente, come chiarito dalla Corte di legittimità in sede nomofilattica con l'affermazione del principio cd della vicinanza della prova (Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Tale orientamento, peraltro, deve tenere conto della peculiarità del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che in quest'ultimo, ad una inversione dei ruoli processuali (il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione ed il creditore assume la veste di convenuto), non fa risconto una inversione dei ruoli sostanziali, restando l'opposto attore in senso sostanziale in quanto creditore.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire l'unica fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Ciò premesso, non è contestato che l'opposta abbia prestato i propri servizi in favore di parte opponente.
Piuttosto, l'opponente ha contestato l'importo di €6.724,91 di cui al decreto ingiuntivo n. 2012/2022, n.
5481/2022 r.g., Tribunale di Busto Arsizio, in quanto:
pagina 5 di 10 - il suddetto importo era stato erroneamente quantificato posto che gli accordi intercorsi tra le parti prevedevano la corresponsione annuale di un importo complessivo a forfait pari ad
€2.800,00, IVA inclusa (doc. 6 di parte opponente), e, pertanto, le attività indicate nelle fatture azionate dovevano considerarsi ricomprese nel suddetto importo (a titolo esemplificativo, buste paga, gestione dipendenti ecc…);
- l'opposta aveva continuato ad emettere fatture per l'anno 2020 nonostante fosse stata informata, in data 17.2.2020, della “sospensione dell'attività e chiusura delle tenute contabili e quant'altro al 31.12.2019, con conseguente riduzione dei vostri servizi (non sono state fatte più né alcuna registrazione né richiesta da parte ns.) respingendo quindi le fatture maturate per il periodo dal 01.01.2020, chiedendo note di credito delle stesse ed emissione di fatture corrette per i servizi da Voi effettivamente prestati” (cfr. doc. 2 di parte opponente);
- con riguardo alla fattura n. 436/999 risultavano conteggiate operazioni di deposito e chiusura bilancio che avrebbero dovuto essere ricomprese nel compenso annuale pattuito, oltre all'importo di euro 127,70, oltre IVA, per spese non meglio individuate e mai preventivamente comunicate all'opponente (docc. 2 e 6 di parte opposta);
- con riguardo alle fatture n. 1247/999 e n. 1988/999, relative all'anno 2020, ED S.R.L. aveva unilateralmente deciso di aumentare l'importo preteso a titolo di compenso, peraltro nel corso dell'anno in cui non c'era stata operatività aziendale anche a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid-19 (docc. 2 e 6).
A fronte di tali rilievi, parte opposta ha provato la corretta quantificazione dell'importo azionato in quanto:
- entrambi i testi escussi hanno confermato i corrispettivi esposti nelle fatture azionate. In particolare la teste LT, impiegata presso l'opposta, ha dichiarato di essere stata presente
“al primo incontro avuto con LO ove furono concordati i corrispettivi per il 2018 e per gli anni a seguire”.
La presenza della teste LT al suddetto incontro è confermata, peraltro, dalla stessa opponente (si veda, sul punto, l'e-mail di cui al doc. 2 di parte opponente: “Come già comunicato e per trasparenza, sia le chiusure risalenti al 2018 che le pattuizioni forfettarie di
Vs. compensi annuali sono state definite tramite accordi verbali con Vs. Dott. Fontana, in presenza altresì della sig.ra LT”);
- il documento prodotto da parte opponente a sostegno dell'onnicomprensività dell'importo di
€2.800,00 Iva inclusa (doc. 6 di parte opponente) previsto dalle parti “a forfait”, fa riferimento pagina 6 di 10 solo all'anno 2018 e, pertanto, non alle fatture azionate da parte opposta con il ricorso monitorio riguardanti, invece, prestazioni eseguite durante gli anni 2019, 2020 e 2021.
Più precisamente, nella e-mail allegata (doc. 6) si legge: “le chiusure risalenti al 2018 erano state concordate, anche con Vs. Dott. Fontana in appuntamento in data 21/01/2019, in un forfait di euro 2.800,00 IVA inclusa (data la gestione ed i costi sostenuti per il periodo erano stati eseguiti presso altro studio, come peraltro espostoVi)”;
- quanto alle fatture emesse durante l'anno 2020, non vi è prova di alcuna sospensione dell'attività dell'opponente relativa a tale anno. Più precisamente, nella e-mail prodotta da
OG S.R.L. (doc. 2) si fa riferimento ad una comunicazione telefonica volta a comunicare la suddetta sospensione. Sul punto, tuttavia, parte opponente non ha formulato alcun capitolo di prova;
- anche dalle fatture pagate in precedenza dall'opponente (docc.
2-6 di parte opposta), si evince che il corrispettivo pattuito tra le parti era superiore ad €2.800 e, più precisamente, si evincono pagamenti già sostenuti dall'opponente per €3.690.83.
Dunque l'opposta ha dato prova sufficiente del proprio credito sia nell'an che e nel quantum.
3. Sulla domanda riconvenzionale
LOGIKO S.R.L. ha chiesto, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento di
ED SERVIZI S.R.L. rispetto all'obbligazione professionale assunta, la sua condanna al risarcimento di €24.474,92, oltre interessi, di cui:
- €20.863,46 a titolo di cartelle di pagamento e atti di intimazione di pagamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (docc. 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11) e, più precisamente:
• €5.749,53 a titolo di atto di intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate
a causa di errori sulla dichiarazione modello 770/2020 imputabili, secondo l'opponente,
a ED S.r.l. in quanto “soggetto che ha trasmesso la dichiarazione” (doc. 4 di parte opponente, pag. 1);
• €10.442,20 a titolo di cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate a causa di errori sulla dichiarazione modello IVA 2020;
• cartella di pagamento n. 117 2021 00027956 19 000 per contributi previdenziali Inail
2019-2020 per l'importo complessivo di €145,52 (doc. 7).
• cartella di pagamento n. 117 2021 00048633 50 000 per liquidazione periodiche IVA anni 2019 per l'importo complessivo di €1.046,72 (doc. 8);
pagina 7 di 10 • cartella di pagamento n. 117 2021 000127586 46 000 per contributi previdenziali Inail anni 2019-2020-2021 per l'importo di €1.738,22 (doc. 9);
• cartella di pagamento n. 117 2022 00118918 10 000 per contributi previdenziali Inail anno 2022 per l'importo complessivo di €843,48 (doc. 10);
• cartella di pagamento n. 117 2022 00047327 29 000 per contributi previdenziali Inail anni 2021-2022 per l'importo complessivo di €897,79 (doc. 11);
- €3.000,00 per gli ulteriori atti di intimazione di pagamento, cartelle di pagamento e ogni altra sanzione futura;
- €611,46 di cui alla fattura n. 286/2021 emessa dal professionista incaricato da OG S.R.L. per sopperire alla mancata predisposizione del bilancio e al deposito presso la Camera di
Commercio competente da parte di ED S.R.L.
In via generale si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale in esame sono, di regola, obbligazioni di mezzi in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui e tenuto (cfr. Cass. 05-08-2013 n. 18612; Cass. 18-04-2011 n. 8863; Cass.
27-03-2006 n. 6967).
In particolare il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma, 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà (che non sussistono nel caso di specie).
Con riguardo, poi, alle singole cartelle, si rileva quanto segue.
Quanto alle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate (docc. 7, 9, 10 e 11 di parte opponente) imputabili, secondo quanto riferito dall'opponente, alla mancata chiusura, da parte di
ED S.r.l., delle posizioni Inail dei dipendenti di OG a seguito della sospensione dell'attività di quest'ultima a decorrere dal 31.12.2019, difetta il nesso causale tra l'inadempimento dedotto in capo all'opposta e il pregiudizio lamentato.
Sul punto, peraltro, come già rilevato, parte opponente non ha provato la dedotta cessazione dell'attività e neppure ha contestato la circostanza dedotta da parte opposta, ovvero la mancata chiusura pagina 8 di 10 della posizione assicurativa di OG S.R.L. dovuta alla presenza di due collaboratori ancora operativi (cfr pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Parimenti, non vi è prova della riconducibilità all'opposta né degli esborsi relativi alle cartelle di pagamento relative all'Iva (la quale peraltro ha prodotto le ricevute periodiche di presentazione Iva, docc. 18-22), e neppure di quelli relativi alla dichiarazione modello 770/2020.
Con riguardo all'IVA, in particolare, parte opposta ha allegato le ricevute periodiche di presentazione
IVA 2019 e 2020 (docc. n. 18-22) né parte opponente ha dedotto od allegato altro per chiarire e/o documentare l'addebito.
Quanto ad €611,46 (doc. 3 di parte opponente), deve in primo luogo rilevarsi che parte opponente si è limitata a produrre una fattura, come tale inidonea a provare l'effettivo esborso sostenuto e, in secondo luogo, che il deposito del suddetto bilancio non rientrava tra i compiti dell'opposta posto che il contratto era già stato risolto a seguito della diffida ad adempiere inoltrata da ED S.R.L. a
LOGIKO S.R.L. in data 24.5.2020 (doc. 1 di parte opposta).
E' invece inammissibile la richiesta di parte opponente della somma di €3.000 a titolo di “ulteriori atti di intimazione di pagamento, cartelle di pagamento e ogni altra sanzione che le verranno notificati”.
La giurisprudenza afferma, al riguardo, che “perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura
e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto” (Cass. n. 40120/2021).
Nel caso di specie si tratta di voci di danno che nell'attualità sono incerte in punto di verificazione, di responsabilità e di quantificazione.
4. Sulla domanda di manleva
Il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente vanifica l'esigenza della chiamata del terzo per manleva, resasi comunque necessaria per effetto dell'opposizione e riconducibile pertanto alla responsabilità dell'opponente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto quelle sostenute dall'opposta e dalla terza chiamata, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico dell'opponente come da dispositivo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando il decreto opposto;
2) rigetta tutte le altre domande svolte dall'opponente;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta e alla terza chiamata le spese di lite che si liquidano per ognuna di esse e per la presente fase giudiziale – ferme quelle già liquidate nella fase monitoria - in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2023 promossa da:
OG SRL (C.F. 10166260967), con il patrocinio dell'avv. PARODI SILVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARODI SILVIA
OPPONENTE contro
ED SERVIZI SRL (C.F. 04208060378), con il patrocinio dell'avv. GALASSO ALDO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO, 92 41121 MODENA presso il difensore avv. GALASSO ALDO ANTONIO
OPPOSTA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega allegata al presente atto (All. A), dagli avv.ti Antonio Matera, C.F. MTR NTN 46R28
H579V, e Fabio Matera, C.F. [...], del Foro di Varese, ed elett. dom. come in atti
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come segue:
Opponente: Tutto ciò premesso, si insiste per la concessione di un ulteriore termine per la costituzione di un nuovo
Procuratore ed in via subordinata ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione per tutti i motivi già esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 10 Opposta:
ED Servizi SR chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi per il deposito telematico delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc., dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate ex adverso.
Precisa, come di seguito, le
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE A) differirsi ai sensi dell'art. 269 cpc la prima udienza di comparizione onde consentire la chiamata in causa di UnipolSai Ass.ni S.p.a, corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
B) concedersi la provvisoria esecuzione al decreto opposto non essendovi prova scritta alcuna sulla quale possa dirsi fondata l'opposizione NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE C) Respingersi l'opposizione così come proposta da LO SR ed ogni domanda, compresa quella in via riconvenzionale, ed eccezione avanzata in quanto del tutto infondate in fatto come in diritto, nei confronti di ED Servizi SR e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto IN VIA SUBORDINATA:
D) Accertare e dichiarare per tutti motivi esposti in narrativa che ED Servizi SR è creditrice di
LO SR della somma di euro 6.724,91, oltre interessi di mora, o di quella maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l'opponente a versare detta somma alla società convenuta oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo. IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME
E) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti della società ED
Servizi S.r.l., anche solo in via parziale, condannare UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in 40128 Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, a manlevare l'odierna convenuta ED Servizi S.r.l., per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di parte attrice opponente;
F) liquidare le spese legali del presente giudizio, comprensive di competenze ed onorari oltre al 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, sostenute per la difesa giudiziale di ED
Servizi S.r.l. e, conseguentemente, ex art. 1917 III° comma c.c., condannare la UnipolSai Assicurazioni
Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a ED Servizi S.r.l. le spese legali sostenute da quest'ultima per resistere all'azione dell'attore LO SR;
G) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% rimborso spese generali ed accessori di legge sia del presente giudizio che del procedimento monitorio.
Terza chiamata:
La terza chiamata UnipolSai Assicurazioni Spa, nel richiamare e reiterare le deduzioni e contestazioni tutte di cui alle pregresse difese, da intendersi integralmente ritrascritte nel presente atto, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate ex adverso, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
pagina 2 di 10 GIUDICARE NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta da LO SR - attualmente Senpower Green SR - nei confronti di ED Servizi SR, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n° 2012/2022 del 29.11.2022 – R.G. n° 5481/2022 – emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, Sez. Terza Civ., in persona del G.U. dott. Carlo Barile, con conseguente condanna di LO
SR - attualmente Senpower Green SR - al pagamento in favore di ED Servizi SR di € 6.724,91, oltre spese già liquidate;
comunque sia, respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti di UnipolSai Assicurazioni Spa ché, siccome formulata, del tutto indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto.
Spese di lite rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato OG S.R.L. (ora SENPOWER GREEN S.R.L.) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2012/2022, n. 5481/2022 r.g., Tribunale di Busto
Arsizio, con il quale le era stato ingiunto di pagare all'opposta ED SERVIZI S.R.L. €6.724,91 oltre interessi e spese, a titolo di prestazioni di servizio svolte dall'opposta nei confronti dell'opponente.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo non conteneva i requisiti di cui agli artt. 638 e 125 c.p.c. Più precisamente, l'opposta non aveva indicato il rapporto contrattuale e la tipologia di prestazioni poste a fondamento dell'asserito credito.
Nel merito, in via principale, ha chiesto la revoca e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto delle pretese creditorie di parte attrice in quanto parte opposta non aveva assolto l'onere della prova a suo carico in ordine alla esistenza dell'asserito credito.
In via subordinata ha domandato una riduzione dell'importo ingiunto da parte opposta e, in ogni caso, la sua compensazione con l'importo dovutole a titolo risarcitorio dall'opposta.
In via riconvenzionale ha chiesto infatti, previo accertamento dell'inadempimento di ED
SERVIZI S.R.L. all'obbligazione professionale assunta, la sua condanna al risarcimento di €24.474,92, oltre interessi, di cui €20.863,46 a titolo di cartelle di pagamento e atti di intimazione di pagamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (docc. 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11), €3.000,00 per i futuri atti di intimazione di pagamento, cartelle di pagamento e ogni altra sanzione futura ed €611,46 di cui alla fattura n.
286/2021 emessa dal professionista incaricato da OG S.R.L. per sopperire alla mancata predisposizione del bilancio e al deposito presso la Camera di Commercio competente da parte di
ED S.R.L.
pagina 3 di 10 Si è costituita in giudizio ED SERVIZI S.R.L. chiedendo, in via preliminare, il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per essere autorizzata a chiamare in causa UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A.
e la concessione della provvisoria esecuzione non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta.
Nel merito in via principale ha chiesto il rigetto delle domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via subordinata ha chiesto, previo accertamento del credito dalla stessa vantato, la condanna dell'opponente al pagamento di €6.724,91, oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto la condanna di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. a manlevarla da quanto fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'opponente in ragione dell'emananda sentenza.
Ha chiesto, infine, la condanna di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ex art. 1917, comma III, c.c., al rimborso delle spese legali eventualmente sostenute.
Con decreto in data 1.6.2023 è stata autorizzata la citazione del terzo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A.
Si è costituita in giudizio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (ora UNIPOL ASSICURAZIONI
S.P.A.) chiedendo, attesa l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta da OG
S.R.L., il rigetto della domanda di manleva.
Ha domandato, inoltre, il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali formulata dall'opposta in quanto le spese sostenute dall'assicurato per le fasi di ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo esulano dalla garanzia assicurativa.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa l'opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono, rilevando preliminarmente che non vi era ragione per differire l'udienza di precisazione delle conclusioni per consentire all'opponente di munirsi di nuovo difensore, in seguito alla rinuncia al mandato di quello nominato, posto che tale rinuncia al mandato data al 6/11/2024 (vd. nota di rinvio dell'udienza), per cui l'opponente avrebbe avuto tutto il tempo per provvedere in tal senso in funzione dell'udienza fissata per il giorno 27/11/2024.
1. Sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto
pagina 4 di 10 L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo non conteneva i requisiti di cui agli artt. 638 e 125 c.p.c. in quanto l'opposta non avrebbe indicato il rapporto contrattuale e la tipologia di prestazioni poste a fondamento dell'asserito credito.
Al contrario il ricorso monitorio ha precisamente determinato la causa petendi, individuandola nelle prestazioni di servizio svolte dall'opposta nei confronti dell'opponente, peraltro analiticamente descritte nelle fatture allegate al suddetto ricorso (a titolo esemplificativo: “operazioni e deposito chiusura bilanci”, “competenze servizio cont. generale: canone periodo 01.11.2019-31.12.2019” ecc…), e il petitum, individuato nelle somme ancora dovute dall'opponente sulla base delle prestazioni eseguite dall'opposta.
Non sussiste, pertanto, alcuna incertezza circa gli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata.
2. Sul credito di ED SERVIZI S.R.L.
I criteri di riparto dell'onere della prova dell'azione ed eccezione sono previsti dagli artt. 1218 e 2697 cc, in ragione dei quali incombe a chi agisce per l'adempimento dimostrare il titolo da cui discende l'obbligo altrui ed allegare l'inadempimento totale o parziale di tale specifico obbligo e, ciò fatto, incombe al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, e tale onere si inverte quando il debitore a sua volta eccepisca un inadempimento qualificato, totale o parziale, di un determinato obbligo contrattuale, da parte dell'altro contraente, come chiarito dalla Corte di legittimità in sede nomofilattica con l'affermazione del principio cd della vicinanza della prova (Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Tale orientamento, peraltro, deve tenere conto della peculiarità del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che in quest'ultimo, ad una inversione dei ruoli processuali (il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione ed il creditore assume la veste di convenuto), non fa risconto una inversione dei ruoli sostanziali, restando l'opposto attore in senso sostanziale in quanto creditore.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire l'unica fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Ciò premesso, non è contestato che l'opposta abbia prestato i propri servizi in favore di parte opponente.
Piuttosto, l'opponente ha contestato l'importo di €6.724,91 di cui al decreto ingiuntivo n. 2012/2022, n.
5481/2022 r.g., Tribunale di Busto Arsizio, in quanto:
pagina 5 di 10 - il suddetto importo era stato erroneamente quantificato posto che gli accordi intercorsi tra le parti prevedevano la corresponsione annuale di un importo complessivo a forfait pari ad
€2.800,00, IVA inclusa (doc. 6 di parte opponente), e, pertanto, le attività indicate nelle fatture azionate dovevano considerarsi ricomprese nel suddetto importo (a titolo esemplificativo, buste paga, gestione dipendenti ecc…);
- l'opposta aveva continuato ad emettere fatture per l'anno 2020 nonostante fosse stata informata, in data 17.2.2020, della “sospensione dell'attività e chiusura delle tenute contabili e quant'altro al 31.12.2019, con conseguente riduzione dei vostri servizi (non sono state fatte più né alcuna registrazione né richiesta da parte ns.) respingendo quindi le fatture maturate per il periodo dal 01.01.2020, chiedendo note di credito delle stesse ed emissione di fatture corrette per i servizi da Voi effettivamente prestati” (cfr. doc. 2 di parte opponente);
- con riguardo alla fattura n. 436/999 risultavano conteggiate operazioni di deposito e chiusura bilancio che avrebbero dovuto essere ricomprese nel compenso annuale pattuito, oltre all'importo di euro 127,70, oltre IVA, per spese non meglio individuate e mai preventivamente comunicate all'opponente (docc. 2 e 6 di parte opposta);
- con riguardo alle fatture n. 1247/999 e n. 1988/999, relative all'anno 2020, ED S.R.L. aveva unilateralmente deciso di aumentare l'importo preteso a titolo di compenso, peraltro nel corso dell'anno in cui non c'era stata operatività aziendale anche a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid-19 (docc. 2 e 6).
A fronte di tali rilievi, parte opposta ha provato la corretta quantificazione dell'importo azionato in quanto:
- entrambi i testi escussi hanno confermato i corrispettivi esposti nelle fatture azionate. In particolare la teste LT, impiegata presso l'opposta, ha dichiarato di essere stata presente
“al primo incontro avuto con LO ove furono concordati i corrispettivi per il 2018 e per gli anni a seguire”.
La presenza della teste LT al suddetto incontro è confermata, peraltro, dalla stessa opponente (si veda, sul punto, l'e-mail di cui al doc. 2 di parte opponente: “Come già comunicato e per trasparenza, sia le chiusure risalenti al 2018 che le pattuizioni forfettarie di
Vs. compensi annuali sono state definite tramite accordi verbali con Vs. Dott. Fontana, in presenza altresì della sig.ra LT”);
- il documento prodotto da parte opponente a sostegno dell'onnicomprensività dell'importo di
€2.800,00 Iva inclusa (doc. 6 di parte opponente) previsto dalle parti “a forfait”, fa riferimento pagina 6 di 10 solo all'anno 2018 e, pertanto, non alle fatture azionate da parte opposta con il ricorso monitorio riguardanti, invece, prestazioni eseguite durante gli anni 2019, 2020 e 2021.
Più precisamente, nella e-mail allegata (doc. 6) si legge: “le chiusure risalenti al 2018 erano state concordate, anche con Vs. Dott. Fontana in appuntamento in data 21/01/2019, in un forfait di euro 2.800,00 IVA inclusa (data la gestione ed i costi sostenuti per il periodo erano stati eseguiti presso altro studio, come peraltro espostoVi)”;
- quanto alle fatture emesse durante l'anno 2020, non vi è prova di alcuna sospensione dell'attività dell'opponente relativa a tale anno. Più precisamente, nella e-mail prodotta da
OG S.R.L. (doc. 2) si fa riferimento ad una comunicazione telefonica volta a comunicare la suddetta sospensione. Sul punto, tuttavia, parte opponente non ha formulato alcun capitolo di prova;
- anche dalle fatture pagate in precedenza dall'opponente (docc.
2-6 di parte opposta), si evince che il corrispettivo pattuito tra le parti era superiore ad €2.800 e, più precisamente, si evincono pagamenti già sostenuti dall'opponente per €3.690.83.
Dunque l'opposta ha dato prova sufficiente del proprio credito sia nell'an che e nel quantum.
3. Sulla domanda riconvenzionale
LOGIKO S.R.L. ha chiesto, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento di
ED SERVIZI S.R.L. rispetto all'obbligazione professionale assunta, la sua condanna al risarcimento di €24.474,92, oltre interessi, di cui:
- €20.863,46 a titolo di cartelle di pagamento e atti di intimazione di pagamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (docc. 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11) e, più precisamente:
• €5.749,53 a titolo di atto di intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate
a causa di errori sulla dichiarazione modello 770/2020 imputabili, secondo l'opponente,
a ED S.r.l. in quanto “soggetto che ha trasmesso la dichiarazione” (doc. 4 di parte opponente, pag. 1);
• €10.442,20 a titolo di cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate a causa di errori sulla dichiarazione modello IVA 2020;
• cartella di pagamento n. 117 2021 00027956 19 000 per contributi previdenziali Inail
2019-2020 per l'importo complessivo di €145,52 (doc. 7).
• cartella di pagamento n. 117 2021 00048633 50 000 per liquidazione periodiche IVA anni 2019 per l'importo complessivo di €1.046,72 (doc. 8);
pagina 7 di 10 • cartella di pagamento n. 117 2021 000127586 46 000 per contributi previdenziali Inail anni 2019-2020-2021 per l'importo di €1.738,22 (doc. 9);
• cartella di pagamento n. 117 2022 00118918 10 000 per contributi previdenziali Inail anno 2022 per l'importo complessivo di €843,48 (doc. 10);
• cartella di pagamento n. 117 2022 00047327 29 000 per contributi previdenziali Inail anni 2021-2022 per l'importo complessivo di €897,79 (doc. 11);
- €3.000,00 per gli ulteriori atti di intimazione di pagamento, cartelle di pagamento e ogni altra sanzione futura;
- €611,46 di cui alla fattura n. 286/2021 emessa dal professionista incaricato da OG S.R.L. per sopperire alla mancata predisposizione del bilancio e al deposito presso la Camera di
Commercio competente da parte di ED S.R.L.
In via generale si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale in esame sono, di regola, obbligazioni di mezzi in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui e tenuto (cfr. Cass. 05-08-2013 n. 18612; Cass. 18-04-2011 n. 8863; Cass.
27-03-2006 n. 6967).
In particolare il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma, 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà (che non sussistono nel caso di specie).
Con riguardo, poi, alle singole cartelle, si rileva quanto segue.
Quanto alle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate (docc. 7, 9, 10 e 11 di parte opponente) imputabili, secondo quanto riferito dall'opponente, alla mancata chiusura, da parte di
ED S.r.l., delle posizioni Inail dei dipendenti di OG a seguito della sospensione dell'attività di quest'ultima a decorrere dal 31.12.2019, difetta il nesso causale tra l'inadempimento dedotto in capo all'opposta e il pregiudizio lamentato.
Sul punto, peraltro, come già rilevato, parte opponente non ha provato la dedotta cessazione dell'attività e neppure ha contestato la circostanza dedotta da parte opposta, ovvero la mancata chiusura pagina 8 di 10 della posizione assicurativa di OG S.R.L. dovuta alla presenza di due collaboratori ancora operativi (cfr pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Parimenti, non vi è prova della riconducibilità all'opposta né degli esborsi relativi alle cartelle di pagamento relative all'Iva (la quale peraltro ha prodotto le ricevute periodiche di presentazione Iva, docc. 18-22), e neppure di quelli relativi alla dichiarazione modello 770/2020.
Con riguardo all'IVA, in particolare, parte opposta ha allegato le ricevute periodiche di presentazione
IVA 2019 e 2020 (docc. n. 18-22) né parte opponente ha dedotto od allegato altro per chiarire e/o documentare l'addebito.
Quanto ad €611,46 (doc. 3 di parte opponente), deve in primo luogo rilevarsi che parte opponente si è limitata a produrre una fattura, come tale inidonea a provare l'effettivo esborso sostenuto e, in secondo luogo, che il deposito del suddetto bilancio non rientrava tra i compiti dell'opposta posto che il contratto era già stato risolto a seguito della diffida ad adempiere inoltrata da ED S.R.L. a
LOGIKO S.R.L. in data 24.5.2020 (doc. 1 di parte opposta).
E' invece inammissibile la richiesta di parte opponente della somma di €3.000 a titolo di “ulteriori atti di intimazione di pagamento, cartelle di pagamento e ogni altra sanzione che le verranno notificati”.
La giurisprudenza afferma, al riguardo, che “perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura
e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto” (Cass. n. 40120/2021).
Nel caso di specie si tratta di voci di danno che nell'attualità sono incerte in punto di verificazione, di responsabilità e di quantificazione.
4. Sulla domanda di manleva
Il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente vanifica l'esigenza della chiamata del terzo per manleva, resasi comunque necessaria per effetto dell'opposizione e riconducibile pertanto alla responsabilità dell'opponente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto quelle sostenute dall'opposta e dalla terza chiamata, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico dell'opponente come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando il decreto opposto;
2) rigetta tutte le altre domande svolte dall'opponente;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta e alla terza chiamata le spese di lite che si liquidano per ognuna di esse e per la presente fase giudiziale – ferme quelle già liquidate nella fase monitoria - in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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