Articolo 8 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 marzo 1990
Art. 8. 1. All' articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all' articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 , le parole: "di cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "di quattro scrutatori".
Entrata in vigore il 23 marzo 1990