TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/09/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
571 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei IGnori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonneeggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 557711 //22002255 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 3300..11..22002255 ee vveerrtteennttee ttrraa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROZZONI SERENA MARIA del foro di Bergamo RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti CONTE CP_1 C.F._2
MARIANGELA e GHISALBERTI LUCIA del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata per l'udienza del 4.9.25 tenutasi con modalità cartolare , che qui si intende richiamata.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 12 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 08/10/2001 nel Comune di
SCAFATI (SA); che dal matrimonio erano nati i figli (5.1.2010) e Per_1 Per_2
(10.10.2020), entrambi minori. Asseriva essere venuta meno ogni comunione
[...]
sentimentale tra i coniugi in particolare a seguito della confessione di un tradimento del marito nel 2007/2008 ed anche per la sensazione di disinteresse delle stesso a favore dei propri genitori, rilevando, peraltro , come da dopo la comunicazione al marito della sua volontà di separarsi questi avesse progressivamente aumentato comportamenti aggressivi nei suoi confronti. Si soffermava sui diversi lavori che il marito aveva svolto, senza una reale continuità e sui propri, oltre che sulla necessità di cure e assistenza particolare di cui necessitava il secondo figlio , affetto da “immunodeficienza comune variabile”.
Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di lei con conseguente assegnazione della casa coniugale, ipotizzava il diritto di visita del padre chiedendo un assegno di mantenimento di € 300,00 mensile a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ed il percepimento integrale dell'AU
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando sia la ricostruzione fattuale del ricorso sia la possibilità di riconoscere il collocamento dei figli a favore della madre. In fatto riportava le vicende che avevano caratterizzato gli inizi della vita matrimoniale, il dato per cui su imposizione della moglie aveva dovuto rinunciare a conseguire la laurea in Conservatorio e , di contro, di come la ricorrente si era potuto laureare anche grazie al lavoro e ai suoi sacrifici. Ricordava come il secondo figlio, affetto da “anemia emolitica autoimmune”, aveva avuto frequenti ricoveri e trasfusioni di sangue e avesse anche evitato da ultimo un'operazione di trapianto, non senza sottolineare come fosse lui a seguire il figlio negli ospedali anche a causa delle discussioni animati che la madre era solita avere con il personale ospedaliero. Negava
pagina 2 di 12 comportamenti autoritari ai danni della moglie, assumendo , di contro, come fosse proprio quest'ultima ad essere autoritaria nei suoi confronti. Dichiarava che la moglie, con una relazione extraconiugale con terzo, era spesso assente anche di sera tardi da casa e per questo riteneva di essere il principale riferimento per i figli . Dopo aver sottolineato la profonda differenza economica tra le parti – lui “operatore tecnico di cucina” con contratto di un anno a decorrere da gennaio 2025 e la ricorrente , laureata, con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di € 2000,00 netti – così concludeva: la pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento , in via principale, presso di lui con conseguente assegnazione della casa coniugale, in via subordinata , con assegnazione della casa ai minori e alternanza in essa dei due genitori, chiedeva un assegno di € 200,00 mensili a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, chedendo, da ultimo, anche l'esplicito divieto di introdurre nella casa coniugale un terzo ed esplicita previsione di sanzione ex art. 614bis cpc
All'esito della prima udienza di comparizione dell'11.6.25 il giudice deIGnato concedeva un rinvio alla luce di una possibile trattativa per giungere ad un accordo che veniva raggiunto con la nota depositata per l'udienza cartolare del 4.9.25 così che la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei due figli minori.
La richiesta della forma condivisa della responsabilità genitoriale rende superfluo l'audizione dei minori. Le scelte di tipo economico appaiono consone alle rispettive situazioni finanziarie delle parti che giustificano altresì la diversa misura dell'assegno in pagina 3 di 12 considerazione dell'esborso del canone di locazione nelle more della vendita della casa coniugale
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 132, parte CP_1
II°, serie A, registro del Comune di SCAFATI (SA), Atti di Matrimonio dell'anno
2001 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCAFATI (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) Affida i figli e ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4
con collocazione presso gli stessi e residenza anagrafica presso la madre;
per le questioni attinenti alla vita quotidiana dei figli minori e di minor rilevanza autorizza il coniuge, presso il quale i minori si troveranno, all'esercizio separato della responsabilità genitoriale, invece, le decisioni di maggior interesse per i figli Per_1
e relative in particolare, all'istruzione, educazione e salute degli Persona_2
stessi, vengono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli;
- 2) Le parti si impegnano a vendere la casa coniugale entro un anno dal 11.06.2025, al prezzo di mercato che risulterà dalla stima da esperirsi, e comunque a un prezzo pagina 4 di 12 minimo che verrà concordato con l'agente; se necessario, le parti si riservano di accordarsi successivamente per valutare la sistemazione di alcune problematiche minime con ripartizione della spesa al 50%, onde rendere maggiormente appetibile sul mercato l'immobile;
- 3) Assegnazione della casa coniugale, sita nel Comune di Fontanella (BG), via
MonIGnor Oscar Romeo n. 85, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno, alla IG.ra ivi compresi gli arredi e suppellettili Parte_1
in essa contenuti, che continuerà ad abitarvi con la prole fino alla vendita;
il marito reperirà un altro alloggio, da adibire ad abitazione propria e dei figli quando saranno collocati presso di lui, tenendo conto delle eIGenze anche scolastiche della prole e dovrà lasciare la casa coniugale entro il termine di 60 giorni decorrenti dal
11.06.2025; per i primi sei mesi da quando lascerà la casa coniugale, la IG.ra corrisponderà al IG. la somma di € 150,00 al mese a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al canone di locazione;
le spese relative alla casa e famigliari, durante la convivenza, saranno sostenute da ciascun coniuge con le proprie risorse;
fino a che vi sarà coabitazione i genitori dovranno collaborare nella gestione del figlio più piccolo (ad es. se il padre lavora la mattina sarà lui a ritirare il piccolo da scuola, se invece lavora il pomeriggio sarà la madre a ritiralo da scuola) e della casa;
- 4) Dispone che il padre potrà tenere con sé i figli minori, secondo il seguente schema, e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici/ricreativi dei minori:
- - Fine settimana alternati dalla giornata del venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopocena ore 21; per motivi lavorativi i fine settimana di competenza paterna, precisamente due fine settimana al mese, potranno anche essere non alternati;
- - nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna il padre potrà tenere con sé i figli un giorno dal pomeriggio alla sera dopo cena ovvero, se pagina 5 di 12 non ha il turno la mattina successiva, anche la notte con impegno a portare il piccolo all'asilo; nelle settimane che terminano con il fine settimana di Persona_2
competenza materna il padre potrà tenere con sé i figli tre giorni in settimana dal pomeriggio alla sera dopo cena ovvero, se non ha il turno la mattina successiva, anche la notte con impegno a portare il piccolo all'asilo; Persona_2
- - il padre preleverà i figli da scuola/grest/casa della madre o in altro luogo previamente concordato con quest'ultima e li riaccompagnerà a scuola/grest/casa della madre o in altro luogo previamente concordato;
- - dal momento che il padre lavora su turnazione, una settimana prima della fine di ogni mese il medesimo avrà cura di condividere e rendere partecipe la moglie dei turni del mese successivo, in modo da definire i giorni infrasettimanali e i fine settimana in cui gli è possibile esercitare il diritto di visita come sopra delineato;
- - previo congruo preavviso e accordo fra i genitori il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri;
- - il diritto di visita verrà comunque esercitato nel rispetto delle eIGenze, delle necessità dei minori e loro aspirazioni;
- - durante il periodo Natalizio i figli minori trascorreranno, ogni anno, metà del periodo feriale (coincidente con la sospensione dalle lezioni scolastiche) con un genitore e metà con l'altro, ad anni alterni;
precisamente, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro; per l'anno corrente il padre potrà tenere con sé i figli nel secondo periodo;
i minori trascorreranno Natale 2025 con la madre, l'anno successivo con il padre e così alternandosi di anno in anno;
- - i figli minori trascorreranno, ogni anno, con i genitori durante il periodo Pasquale tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua, sempre seguendo il criterio dell'alternanza; indicativamente, da giovedì antecedente il giorno di Pasqua alle ore pagina 6 di 12 16.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 16.00 del giorno di Pasqua al termine del periodo feriale (coincidente con la ripresa delle lezioni scolastiche); i minori trascorreranno il primo periodo di vacanze pasquali 2026 con il padre ed il secondo con la madre;
l'anno successivo si alterneranno e così via;
- - durante il periodo estivo i figli trascorreranno con i genitori quindici giorni, anche non consecutivi, precisando che la madre terrà con sé i figli sempre le due settimane centrali di agosto considerata la chiusura dell'azienda ove è occupata;
sarà data comunicazione delle ferie del IG. entro 15 maggio di ogni anno e così CP_1
anche da parte della moglie, ferme le due settimane centrali di agosto;
durante l'estate 2025 la IG.ra andrà ini vacanza con i figli dal 9 al 24 agosto, Pt_1
precisando che non andrà all'estero; il IG. comunicherà i giorni di ferie al CP_1
momento della sottoscrizione della nota d'udienza;
- - i ponti scolastici verranno alternati fra i genitori;
durante i ponti scolastici il genitore che ha con sé i figli potrà trascorrere vacanze con loro previo avviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima;
- - i minori trascorreranno il compleanno del papà e il 19 marzo con il padre, la festa della mamma e suo compleanno con la medesima;
i compleanni dei figli verranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni.
- Si precisa che al termine dei periodi feriale l'alternanza fra i genitori riprenderà come se fosse mai stata interrotta.
5) Dispone che il padre, IG. , corrisponderà alla madre, IG.ra CP_1 [...]
per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile dell'importo di € 150,00 Parte_1
per ciascun figlio (quindi euro 300,00 complessivi) entro il 10 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, fino alla vendita della casa coniugale;
dopo la vendita della casa famigliare il padre, IG. , CP_1
pagina 7 di 12 corrisponderà alla madre, IG.ra per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'assegno mensile dell'importo di euro 220,00 per ciascun figlio (quindi euro 440,00 complessivi) entro il 10 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
il IG. rovvederà al pagamento a mezzo di bonifico bancario CP_1
alle seguenti coordinate: IT04 Y056 9653 4200 0000 3591 X34.
6) Le spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore sarà tenuto a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 8 di 12 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una pagina 9 di 12 somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
pagina 10 di 12 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7) L'AUU sarà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
sino a che l'AUU non sarà suddiviso al 50% vi è l'impegno della moglie a versare metà dell'importo, attualmente percepito al 100%, al marito;
8) La IG.ra concede in prestito al IG. la somma di €. 5.000,00, importo Pt_1 CP_1
che verrà versato al momento della sottoscrizione da parte del IG. di un contratto CP_1
di locazione;
i termini di restituzione del suddetto prestito vengono così definiti: la IG.ra
, decorsi 6 mesi dal prestito, tratterrà mensilmente l'importo di € 150 dalla quota Pt_1
di A.U.U. per la prole spettante al IG. somme che saranno dalla medesima CP_1
trattenute in acconto sul maggior dovuto;
contestualmente al momento della vendita della casa coniugale il IG. salderà il debito nei confronti della IG.ra ; nella CP_1 Pt_1
denegata ipotesi di riduzione dell'importo attuale A.U.U. per la prole, con conseguente diminuzione della quota spettante al IG. in misura inferiore ad € 150 al mese, CP_1 pagina 11 di 12 quest'ultimo dovrà integrare il rimborso fino a concorrere alla restituzione mensile di €
150.
9) Le parti concordano che le contribuzioni economiche e il diritto di visita troveranno attuazione nel momento in cui il IG. avrà lasciato la casa coniugale nel termine CP_1
sopra esposto.
10) Spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di ConIGlio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 12 di 12
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei IGnori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonneeggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 557711 //22002255 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 3300..11..22002255 ee vveerrtteennttee ttrraa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROZZONI SERENA MARIA del foro di Bergamo RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti CONTE CP_1 C.F._2
MARIANGELA e GHISALBERTI LUCIA del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata per l'udienza del 4.9.25 tenutasi con modalità cartolare , che qui si intende richiamata.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 12 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 08/10/2001 nel Comune di
SCAFATI (SA); che dal matrimonio erano nati i figli (5.1.2010) e Per_1 Per_2
(10.10.2020), entrambi minori. Asseriva essere venuta meno ogni comunione
[...]
sentimentale tra i coniugi in particolare a seguito della confessione di un tradimento del marito nel 2007/2008 ed anche per la sensazione di disinteresse delle stesso a favore dei propri genitori, rilevando, peraltro , come da dopo la comunicazione al marito della sua volontà di separarsi questi avesse progressivamente aumentato comportamenti aggressivi nei suoi confronti. Si soffermava sui diversi lavori che il marito aveva svolto, senza una reale continuità e sui propri, oltre che sulla necessità di cure e assistenza particolare di cui necessitava il secondo figlio , affetto da “immunodeficienza comune variabile”.
Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di lei con conseguente assegnazione della casa coniugale, ipotizzava il diritto di visita del padre chiedendo un assegno di mantenimento di € 300,00 mensile a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ed il percepimento integrale dell'AU
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando sia la ricostruzione fattuale del ricorso sia la possibilità di riconoscere il collocamento dei figli a favore della madre. In fatto riportava le vicende che avevano caratterizzato gli inizi della vita matrimoniale, il dato per cui su imposizione della moglie aveva dovuto rinunciare a conseguire la laurea in Conservatorio e , di contro, di come la ricorrente si era potuto laureare anche grazie al lavoro e ai suoi sacrifici. Ricordava come il secondo figlio, affetto da “anemia emolitica autoimmune”, aveva avuto frequenti ricoveri e trasfusioni di sangue e avesse anche evitato da ultimo un'operazione di trapianto, non senza sottolineare come fosse lui a seguire il figlio negli ospedali anche a causa delle discussioni animati che la madre era solita avere con il personale ospedaliero. Negava
pagina 2 di 12 comportamenti autoritari ai danni della moglie, assumendo , di contro, come fosse proprio quest'ultima ad essere autoritaria nei suoi confronti. Dichiarava che la moglie, con una relazione extraconiugale con terzo, era spesso assente anche di sera tardi da casa e per questo riteneva di essere il principale riferimento per i figli . Dopo aver sottolineato la profonda differenza economica tra le parti – lui “operatore tecnico di cucina” con contratto di un anno a decorrere da gennaio 2025 e la ricorrente , laureata, con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di € 2000,00 netti – così concludeva: la pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento , in via principale, presso di lui con conseguente assegnazione della casa coniugale, in via subordinata , con assegnazione della casa ai minori e alternanza in essa dei due genitori, chiedeva un assegno di € 200,00 mensili a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, chedendo, da ultimo, anche l'esplicito divieto di introdurre nella casa coniugale un terzo ed esplicita previsione di sanzione ex art. 614bis cpc
All'esito della prima udienza di comparizione dell'11.6.25 il giudice deIGnato concedeva un rinvio alla luce di una possibile trattativa per giungere ad un accordo che veniva raggiunto con la nota depositata per l'udienza cartolare del 4.9.25 così che la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei due figli minori.
La richiesta della forma condivisa della responsabilità genitoriale rende superfluo l'audizione dei minori. Le scelte di tipo economico appaiono consone alle rispettive situazioni finanziarie delle parti che giustificano altresì la diversa misura dell'assegno in pagina 3 di 12 considerazione dell'esborso del canone di locazione nelle more della vendita della casa coniugale
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 132, parte CP_1
II°, serie A, registro del Comune di SCAFATI (SA), Atti di Matrimonio dell'anno
2001 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCAFATI (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) Affida i figli e ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4
con collocazione presso gli stessi e residenza anagrafica presso la madre;
per le questioni attinenti alla vita quotidiana dei figli minori e di minor rilevanza autorizza il coniuge, presso il quale i minori si troveranno, all'esercizio separato della responsabilità genitoriale, invece, le decisioni di maggior interesse per i figli Per_1
e relative in particolare, all'istruzione, educazione e salute degli Persona_2
stessi, vengono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli;
- 2) Le parti si impegnano a vendere la casa coniugale entro un anno dal 11.06.2025, al prezzo di mercato che risulterà dalla stima da esperirsi, e comunque a un prezzo pagina 4 di 12 minimo che verrà concordato con l'agente; se necessario, le parti si riservano di accordarsi successivamente per valutare la sistemazione di alcune problematiche minime con ripartizione della spesa al 50%, onde rendere maggiormente appetibile sul mercato l'immobile;
- 3) Assegnazione della casa coniugale, sita nel Comune di Fontanella (BG), via
MonIGnor Oscar Romeo n. 85, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno, alla IG.ra ivi compresi gli arredi e suppellettili Parte_1
in essa contenuti, che continuerà ad abitarvi con la prole fino alla vendita;
il marito reperirà un altro alloggio, da adibire ad abitazione propria e dei figli quando saranno collocati presso di lui, tenendo conto delle eIGenze anche scolastiche della prole e dovrà lasciare la casa coniugale entro il termine di 60 giorni decorrenti dal
11.06.2025; per i primi sei mesi da quando lascerà la casa coniugale, la IG.ra corrisponderà al IG. la somma di € 150,00 al mese a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al canone di locazione;
le spese relative alla casa e famigliari, durante la convivenza, saranno sostenute da ciascun coniuge con le proprie risorse;
fino a che vi sarà coabitazione i genitori dovranno collaborare nella gestione del figlio più piccolo (ad es. se il padre lavora la mattina sarà lui a ritirare il piccolo da scuola, se invece lavora il pomeriggio sarà la madre a ritiralo da scuola) e della casa;
- 4) Dispone che il padre potrà tenere con sé i figli minori, secondo il seguente schema, e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici/ricreativi dei minori:
- - Fine settimana alternati dalla giornata del venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopocena ore 21; per motivi lavorativi i fine settimana di competenza paterna, precisamente due fine settimana al mese, potranno anche essere non alternati;
- - nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna il padre potrà tenere con sé i figli un giorno dal pomeriggio alla sera dopo cena ovvero, se pagina 5 di 12 non ha il turno la mattina successiva, anche la notte con impegno a portare il piccolo all'asilo; nelle settimane che terminano con il fine settimana di Persona_2
competenza materna il padre potrà tenere con sé i figli tre giorni in settimana dal pomeriggio alla sera dopo cena ovvero, se non ha il turno la mattina successiva, anche la notte con impegno a portare il piccolo all'asilo; Persona_2
- - il padre preleverà i figli da scuola/grest/casa della madre o in altro luogo previamente concordato con quest'ultima e li riaccompagnerà a scuola/grest/casa della madre o in altro luogo previamente concordato;
- - dal momento che il padre lavora su turnazione, una settimana prima della fine di ogni mese il medesimo avrà cura di condividere e rendere partecipe la moglie dei turni del mese successivo, in modo da definire i giorni infrasettimanali e i fine settimana in cui gli è possibile esercitare il diritto di visita come sopra delineato;
- - previo congruo preavviso e accordo fra i genitori il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri;
- - il diritto di visita verrà comunque esercitato nel rispetto delle eIGenze, delle necessità dei minori e loro aspirazioni;
- - durante il periodo Natalizio i figli minori trascorreranno, ogni anno, metà del periodo feriale (coincidente con la sospensione dalle lezioni scolastiche) con un genitore e metà con l'altro, ad anni alterni;
precisamente, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro; per l'anno corrente il padre potrà tenere con sé i figli nel secondo periodo;
i minori trascorreranno Natale 2025 con la madre, l'anno successivo con il padre e così alternandosi di anno in anno;
- - i figli minori trascorreranno, ogni anno, con i genitori durante il periodo Pasquale tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua, sempre seguendo il criterio dell'alternanza; indicativamente, da giovedì antecedente il giorno di Pasqua alle ore pagina 6 di 12 16.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 16.00 del giorno di Pasqua al termine del periodo feriale (coincidente con la ripresa delle lezioni scolastiche); i minori trascorreranno il primo periodo di vacanze pasquali 2026 con il padre ed il secondo con la madre;
l'anno successivo si alterneranno e così via;
- - durante il periodo estivo i figli trascorreranno con i genitori quindici giorni, anche non consecutivi, precisando che la madre terrà con sé i figli sempre le due settimane centrali di agosto considerata la chiusura dell'azienda ove è occupata;
sarà data comunicazione delle ferie del IG. entro 15 maggio di ogni anno e così CP_1
anche da parte della moglie, ferme le due settimane centrali di agosto;
durante l'estate 2025 la IG.ra andrà ini vacanza con i figli dal 9 al 24 agosto, Pt_1
precisando che non andrà all'estero; il IG. comunicherà i giorni di ferie al CP_1
momento della sottoscrizione della nota d'udienza;
- - i ponti scolastici verranno alternati fra i genitori;
durante i ponti scolastici il genitore che ha con sé i figli potrà trascorrere vacanze con loro previo avviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima;
- - i minori trascorreranno il compleanno del papà e il 19 marzo con il padre, la festa della mamma e suo compleanno con la medesima;
i compleanni dei figli verranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni.
- Si precisa che al termine dei periodi feriale l'alternanza fra i genitori riprenderà come se fosse mai stata interrotta.
5) Dispone che il padre, IG. , corrisponderà alla madre, IG.ra CP_1 [...]
per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile dell'importo di € 150,00 Parte_1
per ciascun figlio (quindi euro 300,00 complessivi) entro il 10 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, fino alla vendita della casa coniugale;
dopo la vendita della casa famigliare il padre, IG. , CP_1
pagina 7 di 12 corrisponderà alla madre, IG.ra per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'assegno mensile dell'importo di euro 220,00 per ciascun figlio (quindi euro 440,00 complessivi) entro il 10 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
il IG. rovvederà al pagamento a mezzo di bonifico bancario CP_1
alle seguenti coordinate: IT04 Y056 9653 4200 0000 3591 X34.
6) Le spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore sarà tenuto a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 8 di 12 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una pagina 9 di 12 somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
pagina 10 di 12 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7) L'AUU sarà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
sino a che l'AUU non sarà suddiviso al 50% vi è l'impegno della moglie a versare metà dell'importo, attualmente percepito al 100%, al marito;
8) La IG.ra concede in prestito al IG. la somma di €. 5.000,00, importo Pt_1 CP_1
che verrà versato al momento della sottoscrizione da parte del IG. di un contratto CP_1
di locazione;
i termini di restituzione del suddetto prestito vengono così definiti: la IG.ra
, decorsi 6 mesi dal prestito, tratterrà mensilmente l'importo di € 150 dalla quota Pt_1
di A.U.U. per la prole spettante al IG. somme che saranno dalla medesima CP_1
trattenute in acconto sul maggior dovuto;
contestualmente al momento della vendita della casa coniugale il IG. salderà il debito nei confronti della IG.ra ; nella CP_1 Pt_1
denegata ipotesi di riduzione dell'importo attuale A.U.U. per la prole, con conseguente diminuzione della quota spettante al IG. in misura inferiore ad € 150 al mese, CP_1 pagina 11 di 12 quest'ultimo dovrà integrare il rimborso fino a concorrere alla restituzione mensile di €
150.
9) Le parti concordano che le contribuzioni economiche e il diritto di visita troveranno attuazione nel momento in cui il IG. avrà lasciato la casa coniugale nel termine CP_1
sopra esposto.
10) Spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di ConIGlio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 12 di 12