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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356 /2025
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 356 /2025 promossa congiuntamente da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Laura Di Pietro;
RICORRENTI
OGGETTO: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le Parti ricorrenti congiuntamente: voglia accogliere e omologare le seguenti condizioni in modifica della sentenza n. 1059/2017 resa dal Tribunale di Prato il 20.12.2017 e pubblicata il 21.12.2017 nel procedimento iscritto al n. 3097/2017 RG.: Affidamento dei figli e mantenimento - Le figlie minori e sono affidate in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, mantenendo la residenza nell'abitazione allo stesso assegnata e sita in Prato alla Via Fra Bartolomeo n. 175. - La madre avrà facoltà di tenere con sè le figlie minori ogni volta che lo riterrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle stesse. Inoltre la madre terrà le minori presso la propria pagina 1 di 7 abitazione a fine settimana alterni;
le festività natalizie ad anni alterni;
le festività pasquali ad anni alterni. Durane il periodo di vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé le figlie per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori e compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie. - I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni e capacità. - Il mantenimento ordinario delle figlie minori è posto a carico esclusivo del padre, anche in ragione dell'attribuzione in proprietà della casa coniugale, mentre resteranno a carico di entrambe i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che, qualora superiori ad €
100,00 dovranno essere previamente concordate. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso previa esibizione del relativo documento fiscale. Definizione dei rapporti economici e patrimoniali A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti la sig.ra si impegna a trasferire mediante atto notarile a favore Parte_1
del Sig. , entro trenta giorni dalla data di omologa delle presenti condizioni, Parte_2
la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in
Comune di Prato, vìa Fra' Bartolomeo n. 175, scala "A", e più precisamente: a) appartamento per civile abitazione al piano quarto del predetto fabbricato, interno n. 11, più precisamente trattasi del primo appartamento a sinistra per chi esce dall'ascensore condominiale, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere matrimoniali ed una singola, due bagni, un piccolo ripostiglio, oltre ad ampio terrazzo con affaccio sulla via Fra' Bartolomeo ed un altro terrazzo accessibile da una delle due camere matrimoniali. Confini: detta via, parti comuni, proprietà , proprietà salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Parte_3 Pt_4
Comune di Prato quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 99, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale euro 668,81, dati derivanti dalla planimetria depositata in data 17 febbraio 1971, protocollo n. 178.086; b) vano ad uso autorimessa al piano interrato del fabbricato suddetto, accessibile a mezzo di una rampa condominiale che si diparte dalla via Fra' Bartolomeo e tramite due rampe condominiali che si dipartono dal viale Montegrappa, più precisamente trattasi di quello identificato con il numero interno 40. Confini: parti comuni per più lati, proprietà (o CP_1
suoi aventi causa), proprietà (o suoi aventi causa), salvo se altri. Al Catasto CP_2
Fabbricati del Comune di Prato quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52,
pagina 2 di 7 particella 144, subalterno 134, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 30, rendita catastale euro 195,22, dati derivanti dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione n.
6948.1/2010 presentata in data 7 dicembre 2010 all'Agenzia del Territorio di Prato, protocollo n. PO0132174. È inoltre compresa la quota di comproprietà pari a dieci virgola ottantasette millesimi (10,87/1.000) sulle parti condominiali del fabbricato, ai sensi dell'articolo 1.117 del codice civile, fra le quali in particolare l'alloggio del portiere posto al secondo piano (terzo fuori terra), a destra di chi sale le scale, nel corpo di fabbrica distinto con il civico 175 della via Fra' Bartolomeo, ed i lastrici solari di copertura del fabbricato.
L'alloggio del portiere risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 92, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4, rendita catastale euro 382,18. I diritti oggetto del trasferimento sono derivati da atto a ministero del
Notaio del 15.02.2018 n. rep. 31551, registrato presso l'Agenzia delle Persona_3
Entrate di Prato il 21.02.2018 al n. 1943, serie 1 T e trascritto a Prato il 21.02.2018 al n. 1339
R.P.. Allo scopo di garantire l'equilibrio economico degli accordi, il Sig. Parte_2
sarà tenuto a estinguere, secondo il normale corso di scadenze, il mutuo ipotecario acceso con la . Inoltre il Sig. si impegna a trasferire, entro Controparte_3 Parte_2
l'anno 2050, la nuda proprietà degli immobili sopra descritti in favore delle figlie Persona_2
e nella misura del 50% ciascuna, mantenendo in proprio favore
[...] Persona_1
l'usufrutto a vita sui predetti immobili. I coniugi dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche essendo economicamente autosifficienti. Autorizzazione espatrio Entrambi i coniugi esprimo reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.03.2025, le parti hanno adito il Tribunale di Prato per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1059/2017, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto in Prato, in data 04.09.2004, e dal quale sono nate, il 24.08.09, le figlie e Per_1 Per_2
Le parti hanno dedotto che nel frattempo sono mutate sia le necessità della prole che le condizioni personali dei ricorrenti.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
pagina 3 di 7 Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine alle modifiche della sentenza di divorzio riguardo l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , il Per_1 Per_2
Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto dell'età delle stesse, delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori, perché appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
a) omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativo alla modifica di quanto stabilito in sede di divorzio dalla sentenza del Tribunale di Prato n. 1059/2017 alle condizioni che di seguito si trascrivono:
- Le figlie minori e sono affidate in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, mantenendo la residenza nell'abitazione allo stesso assegnata e sita in Prato alla Via Fra
Bartolomeo n. 175.
- La madre avrà facoltà di tenere con sé le figlie minori ogni volta che lo riterrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle stesse. Inoltre la madre terrà le minori presso la propria abitazione a fine settimana alterni;
le pagina 4 di 7 festività natalizie ad anni alterni;
le festività pasquali ad anni alterni. Durane il periodo di vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé le figlie per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori e compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie.
- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni e capacità.
- Il mantenimento ordinario delle figlie minori è posto a carico esclusivo del padre, anche in ragione dell'attribuzione in proprietà della casa coniugale, mentre resteranno a carico di entrambe i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che, qualora superiori ad € 100,00 dovranno essere previamente concordate. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso previa esibizione del relativo documento fiscale.
b) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
- A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti la sig.ra si impegna a trasferire mediante atto notarile a favore Parte_1
del Sig. , entro trenta giorni dalla data di omologa delle presenti Parte_2
condizioni, la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Prato, vìa Fra' Bartolomeo n. 175, scala "A", e più precisamente: a) appartamento per civile abitazione al piano quarto del predetto fabbricato, interno n. 11, più precisamente trattasi del primo appartamento a sinistra per chi esce dall'ascensore condominiale, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere matrimoniali ed una singola, due bagni, un piccolo ripostiglio, oltre ad ampio terrazzo con affaccio sulla via Fra' Bartolomeo ed un altro terrazzo accessibile da una delle due camere matrimoniali. Confini: detta via, parti comuni, proprietà , Parte_3
proprietà salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato Pt_4
quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 99, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale euro
668,81, dati derivanti dalla planimetria depositata in data 17 febbraio 1971,
pagina 5 di 7 protocollo n. 178.086; b) vano ad uso autorimessa al piano interrato del fabbricato suddetto, accessibile a mezzo di una rampa condominiale che si diparte dalla via Fra' Bartolomeo e tramite due rampe condominiali che si dipartono dal viale Montegrappa, più precisamente trattasi di quello identificato con il numero interno 40. Confini: parti comuni per più lati, proprietà o CP_1
suoi aventi causa), proprietà (o suoi aventi causa), salvo se altri. Al CP_2
Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 134, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 30, rendita catastale euro 195,22, dati derivanti dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione n. 6948.1/2010 presentata in data 7 dicembre 2010 all'Agenzia del Territorio di Prato, protocollo n.
PO0132174. È inoltre compresa la quota di comproprietà pari a dieci virgola ottantasette millesimi (10,87/1.000) sulle parti condominiali del fabbricato, ai sensi dell'articolo 1.117 del codice civile, fra le quali in particolare l'alloggio del portiere posto al secondo piano (terzo fuori terra), a destra di chi sale le scale, nel corpo di fabbrica distinto con il civico 175 della via Fra' Bartolomeo, ed i lastrici solari di copertura del fabbricato. L'alloggio del portiere risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 92, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4, rendita catastale euro 382,18. I diritti oggetto del trasferimento sono derivati da atto a ministero del Notaio del 15.02.2018 n. rep. 31551, registrato Persona_3 presso l'Agenzia delle Entrate di Prato il 21.02.2018 al n. 1943, serie 1 T e trascritto a Prato il 21.02.2018 al n. 1339 R.P.. Allo scopo di garantire l'equilibrio economico degli accordi, il Sig. sarà tenuto a Parte_2
estinguere, secondo il normale corso di scadenze, il mutuo ipotecario acceso con la Inoltre il Sig. si impegna a Controparte_3 Parte_2 trasferire, entro l'anno 2050, la nuda proprietà degli immobili sopra descritti in favore delle figlie e nella misura del 50% Persona_2 Persona_1
ciascuna, mantenendo in proprio favore l'usufrutto a vita sui predetti immobili.
I coniugi dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche essendo economicamente autosufficienti.
pagina 6 di 7 - Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio.
c) Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025, su relazione del Pres. dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 356 /2025 promossa congiuntamente da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Laura Di Pietro;
RICORRENTI
OGGETTO: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le Parti ricorrenti congiuntamente: voglia accogliere e omologare le seguenti condizioni in modifica della sentenza n. 1059/2017 resa dal Tribunale di Prato il 20.12.2017 e pubblicata il 21.12.2017 nel procedimento iscritto al n. 3097/2017 RG.: Affidamento dei figli e mantenimento - Le figlie minori e sono affidate in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, mantenendo la residenza nell'abitazione allo stesso assegnata e sita in Prato alla Via Fra Bartolomeo n. 175. - La madre avrà facoltà di tenere con sè le figlie minori ogni volta che lo riterrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle stesse. Inoltre la madre terrà le minori presso la propria pagina 1 di 7 abitazione a fine settimana alterni;
le festività natalizie ad anni alterni;
le festività pasquali ad anni alterni. Durane il periodo di vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé le figlie per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori e compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie. - I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni e capacità. - Il mantenimento ordinario delle figlie minori è posto a carico esclusivo del padre, anche in ragione dell'attribuzione in proprietà della casa coniugale, mentre resteranno a carico di entrambe i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che, qualora superiori ad €
100,00 dovranno essere previamente concordate. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso previa esibizione del relativo documento fiscale. Definizione dei rapporti economici e patrimoniali A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti la sig.ra si impegna a trasferire mediante atto notarile a favore Parte_1
del Sig. , entro trenta giorni dalla data di omologa delle presenti condizioni, Parte_2
la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in
Comune di Prato, vìa Fra' Bartolomeo n. 175, scala "A", e più precisamente: a) appartamento per civile abitazione al piano quarto del predetto fabbricato, interno n. 11, più precisamente trattasi del primo appartamento a sinistra per chi esce dall'ascensore condominiale, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere matrimoniali ed una singola, due bagni, un piccolo ripostiglio, oltre ad ampio terrazzo con affaccio sulla via Fra' Bartolomeo ed un altro terrazzo accessibile da una delle due camere matrimoniali. Confini: detta via, parti comuni, proprietà , proprietà salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Parte_3 Pt_4
Comune di Prato quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 99, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale euro 668,81, dati derivanti dalla planimetria depositata in data 17 febbraio 1971, protocollo n. 178.086; b) vano ad uso autorimessa al piano interrato del fabbricato suddetto, accessibile a mezzo di una rampa condominiale che si diparte dalla via Fra' Bartolomeo e tramite due rampe condominiali che si dipartono dal viale Montegrappa, più precisamente trattasi di quello identificato con il numero interno 40. Confini: parti comuni per più lati, proprietà (o CP_1
suoi aventi causa), proprietà (o suoi aventi causa), salvo se altri. Al Catasto CP_2
Fabbricati del Comune di Prato quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52,
pagina 2 di 7 particella 144, subalterno 134, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 30, rendita catastale euro 195,22, dati derivanti dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione n.
6948.1/2010 presentata in data 7 dicembre 2010 all'Agenzia del Territorio di Prato, protocollo n. PO0132174. È inoltre compresa la quota di comproprietà pari a dieci virgola ottantasette millesimi (10,87/1.000) sulle parti condominiali del fabbricato, ai sensi dell'articolo 1.117 del codice civile, fra le quali in particolare l'alloggio del portiere posto al secondo piano (terzo fuori terra), a destra di chi sale le scale, nel corpo di fabbrica distinto con il civico 175 della via Fra' Bartolomeo, ed i lastrici solari di copertura del fabbricato.
L'alloggio del portiere risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 92, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4, rendita catastale euro 382,18. I diritti oggetto del trasferimento sono derivati da atto a ministero del
Notaio del 15.02.2018 n. rep. 31551, registrato presso l'Agenzia delle Persona_3
Entrate di Prato il 21.02.2018 al n. 1943, serie 1 T e trascritto a Prato il 21.02.2018 al n. 1339
R.P.. Allo scopo di garantire l'equilibrio economico degli accordi, il Sig. Parte_2
sarà tenuto a estinguere, secondo il normale corso di scadenze, il mutuo ipotecario acceso con la . Inoltre il Sig. si impegna a trasferire, entro Controparte_3 Parte_2
l'anno 2050, la nuda proprietà degli immobili sopra descritti in favore delle figlie Persona_2
e nella misura del 50% ciascuna, mantenendo in proprio favore
[...] Persona_1
l'usufrutto a vita sui predetti immobili. I coniugi dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche essendo economicamente autosifficienti. Autorizzazione espatrio Entrambi i coniugi esprimo reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.03.2025, le parti hanno adito il Tribunale di Prato per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1059/2017, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto in Prato, in data 04.09.2004, e dal quale sono nate, il 24.08.09, le figlie e Per_1 Per_2
Le parti hanno dedotto che nel frattempo sono mutate sia le necessità della prole che le condizioni personali dei ricorrenti.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
pagina 3 di 7 Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine alle modifiche della sentenza di divorzio riguardo l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , il Per_1 Per_2
Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto dell'età delle stesse, delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori, perché appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
a) omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativo alla modifica di quanto stabilito in sede di divorzio dalla sentenza del Tribunale di Prato n. 1059/2017 alle condizioni che di seguito si trascrivono:
- Le figlie minori e sono affidate in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, mantenendo la residenza nell'abitazione allo stesso assegnata e sita in Prato alla Via Fra
Bartolomeo n. 175.
- La madre avrà facoltà di tenere con sé le figlie minori ogni volta che lo riterrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle stesse. Inoltre la madre terrà le minori presso la propria abitazione a fine settimana alterni;
le pagina 4 di 7 festività natalizie ad anni alterni;
le festività pasquali ad anni alterni. Durane il periodo di vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé le figlie per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori e compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie.
- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni e capacità.
- Il mantenimento ordinario delle figlie minori è posto a carico esclusivo del padre, anche in ragione dell'attribuzione in proprietà della casa coniugale, mentre resteranno a carico di entrambe i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che, qualora superiori ad € 100,00 dovranno essere previamente concordate. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso previa esibizione del relativo documento fiscale.
b) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
- A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti la sig.ra si impegna a trasferire mediante atto notarile a favore Parte_1
del Sig. , entro trenta giorni dalla data di omologa delle presenti Parte_2
condizioni, la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Prato, vìa Fra' Bartolomeo n. 175, scala "A", e più precisamente: a) appartamento per civile abitazione al piano quarto del predetto fabbricato, interno n. 11, più precisamente trattasi del primo appartamento a sinistra per chi esce dall'ascensore condominiale, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere matrimoniali ed una singola, due bagni, un piccolo ripostiglio, oltre ad ampio terrazzo con affaccio sulla via Fra' Bartolomeo ed un altro terrazzo accessibile da una delle due camere matrimoniali. Confini: detta via, parti comuni, proprietà , Parte_3
proprietà salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato Pt_4
quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 99, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7, rendita catastale euro
668,81, dati derivanti dalla planimetria depositata in data 17 febbraio 1971,
pagina 5 di 7 protocollo n. 178.086; b) vano ad uso autorimessa al piano interrato del fabbricato suddetto, accessibile a mezzo di una rampa condominiale che si diparte dalla via Fra' Bartolomeo e tramite due rampe condominiali che si dipartono dal viale Montegrappa, più precisamente trattasi di quello identificato con il numero interno 40. Confini: parti comuni per più lati, proprietà o CP_1
suoi aventi causa), proprietà (o suoi aventi causa), salvo se altri. Al CP_2
Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto sopra descritto risulta censito al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 134, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 30, rendita catastale euro 195,22, dati derivanti dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione n. 6948.1/2010 presentata in data 7 dicembre 2010 all'Agenzia del Territorio di Prato, protocollo n.
PO0132174. È inoltre compresa la quota di comproprietà pari a dieci virgola ottantasette millesimi (10,87/1.000) sulle parti condominiali del fabbricato, ai sensi dell'articolo 1.117 del codice civile, fra le quali in particolare l'alloggio del portiere posto al secondo piano (terzo fuori terra), a destra di chi sale le scale, nel corpo di fabbrica distinto con il civico 175 della via Fra' Bartolomeo, ed i lastrici solari di copertura del fabbricato. L'alloggio del portiere risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 52, particella 144, subalterno 92, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4, rendita catastale euro 382,18. I diritti oggetto del trasferimento sono derivati da atto a ministero del Notaio del 15.02.2018 n. rep. 31551, registrato Persona_3 presso l'Agenzia delle Entrate di Prato il 21.02.2018 al n. 1943, serie 1 T e trascritto a Prato il 21.02.2018 al n. 1339 R.P.. Allo scopo di garantire l'equilibrio economico degli accordi, il Sig. sarà tenuto a Parte_2
estinguere, secondo il normale corso di scadenze, il mutuo ipotecario acceso con la Inoltre il Sig. si impegna a Controparte_3 Parte_2 trasferire, entro l'anno 2050, la nuda proprietà degli immobili sopra descritti in favore delle figlie e nella misura del 50% Persona_2 Persona_1
ciascuna, mantenendo in proprio favore l'usufrutto a vita sui predetti immobili.
I coniugi dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche essendo economicamente autosufficienti.
pagina 6 di 7 - Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio.
c) Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025, su relazione del Pres. dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7