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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/06/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14541/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIUZ ROSSELLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARIUZ ROSSELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE Controparte_1 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4 B VERGATO presso il difensore avv. VISCONTE MARIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 10.4.2025 e del 10.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.10.2024, introduceva il presente giudizio di divorzio Parte_1
esponendo che: con sentenza n. 1013/2021 pubbl. il 16/04/2021 all'esito del procedimento RG n.
17758/2017 era stata pronunciata la separazione dal marito con addebito al medesimo, stabilendosi altresì l'affido esclusivo rafforzato a lei dei figli minori nato il [...], e Persona_1 Per_2
pagina 1 di 7 nato il [...], il collocamento prevalente dei minori presso di lei con vigilanza del Servizio Per_3
Sociale anche al fine di organizzare incontri protetti padre-figli, l'assegnazione a lei della casa familiare sita in Granarolo dell'Emilia, Via Brenti 6, l'obbligo a carico del marito di versarle la somma di euro 250 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del
Tribunale di Bologna.
Ella faceva presente che attualmente lavora come collaboratrice scolastica full-time con contratto a tempo indeterminato presso l'asilo Nido di Granarolo dell'Emilia percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00 e che le è altresì versato dall'INPS l'assegno unico per entrambi i figli dell'importo mensile di circa € 380,00; che paga per l'abitazione a lei assegnata (ex casa familiare) la somma Per_4
di euro 180 circa mensili.
Ella chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con la conferma delle condizioni di separazione.
Il marito si costituiva sottolineando che il figlio maggiore aveva da poco compiuto i 18 anni;
esponeva che per i fatti risalenti al 2013/2016 (che avevano determinato l'addebito a lui della separazione), nel
2018 era stato condannato, per i reati di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente e violenza sessuale continuata in danno della stessa;
in data 05/07/2019 veniva tradotto in carcere presso la locale Casa Circondariale di Bologna e poi a Piacenza. Già nel 2019 intraprendeva una terapia farmacologica per la dipendenza da alcol, in carcere veniva certificata la dipendenza da sostanze F10-
21, quindi dopo un iniziale periodo durante il quale sottovalutava il problema della dipendenza da alcol, ha poi riconosciuto il bisogno di essere aiutato.
La Comunità La Rupe di Ozzano dell'Emilia esprimeva parere favorevole all'ingresso in comunità del ricorrente2, che però avveniva solo in febbraio 2022 a causa delle restrizioni e degli adempimenti determinati dalla pandemia, per aver il resistente finalmente manifestato il forte interesse e bisogno di effettuare un percorso di recupero, impiegando il tempo che doveva trascorrere con limitazione della libertà personale in maniera efficace e mirata alla soluzione del problema di dipendenza da alcol. - In data 22/02/2022 faceva il suo ingresso in comunità, dove ha svolto attività lavorativa ergoterapica presso la cucina della struttura di accoglienza e presso il laboratorio di assemblaggio dimostrando una buona aderenza alle regole del vivere comune3. Numerosi e costanti sono stati gli incontri presso il SERDP di Budrio con il medico e l'assistente sociale di riferimento.
Dopo alcuni mesi dal suo ingresso in comunità il convenuto chiedeva di riprendere i colloqui con i figli minori, affidati in modalità esclusiva alla madre, rivolgendosi al Servizio Sociale di competenza. Gli incontri protetti per il tramite del Servizio Sociale sono iniziati nel 2023 solo con il figlio Persona_5 oggi undicenne, alla presenza dell'educatore, con cadenza regolare.
pagina 2 di 7 Avendo raggiunto gli obiettivi del programma terapeutico ai fini del reinserimento del resistente nel tessuto sociale, la comunità chiedeva e otteneva l'autorizzazione a che il ricorrente intraprendesse una attività lavorativa attinente alle sue competenze professionali (pasticcere) e alle capacità dimostrate in comunità, giusta autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza. In data 08/11/2022 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso la pasticceria “Le dolcezze” in San Lazzaro di Savena, prorogato sino a novembre 2023; - La pericolosità del ricorrente è stata numerose volte vagliata dal
Tribunale penale. Dapprima in ordine alla richiesta di liberazione anticipata presentata dal detenuto...” per aver superato diversi trimestri tenendo un comportamento corretto, esente da rilievi disciplinari, con partecipazione alle attività trattamentali disponibili...”, otteneva con provvedimento del magistrato di sorveglianza in data 26/05/2021 la riduzione di 135 giorni di pena. - Con provvedimento del 10/02/2022 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna il collegio disponeva la liberazione del detenuto e l'affidamento in prova del medesimo al Servizio Sociale per tutta la durata della pena ancora da espiare, ossia sino al 20/05/2024. Nel provvedimento veniva prescritto al ricorrente di mantenere il domicilio presso la Comunità in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Canaletta n.
5. Il sig. era alla sua prima esperienza detentiva e nel primo anno di detenzione in CP_1
carcere, essendo stato sottoposto ad una valutazione scientifica collegiale della personalità, risultava aver tenuto una condotta regolare, mantenendo un atteggiamento pacato e collaborante, di avere partecipato alle attività trattamentali, lavorando come addetto alla distribuzione del vitto. Le relazioni della comunità e del Servizio Sociale evidenziavano un positivo percorso riabilitativo del resistente ed il riavvicinamento con il figlio minore ha senz'altro costituito un passaggio di grande responsabilità e ravvedimento. Durante la detenzione e la permanenza in comunità gli è stata revocata la carta di soggiorno e quindi ha dovuto fare ricorso alla richiesta di un permesso speciale, anche questo respinto;
a seguito di ricorso il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda del sig. al CP_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs
286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con la ripresa dell'attività lavorativa ha versato il contributo di mantenimento per i figli, incontrando non pochi problemi, poiché nel frattempo è cessata la permanenza in comunità, dove poteva beneficiare di un letto a titolo gratuito, in cambio di una collaborazione in cucina per la preparazione dei pasti per gli ospiti.
SI è ritenuto utile riportare quanto riferito dalla difesa del convenuto in comparsa di costituzione per dare conto del percorso positivo del padre, circostanza che ha favorito la definizione conciliativa della presente causa. Anche dalla relazione del Servizio Sociale in data 7.4.2025 emerge la collaborazione di entrambi i genitori col Servizio Sociale e il buon andamento degli incontri del padre con il figlio pagina 3 di 7 minore, che si svolgono ogni tre settimane in forma protetta presso la sede del Servizio. Il figlio più grande, ad oggi maggiorenne, ha invece espresso la volontà di non avere più contatti col genitore.
All'udienza del 10.4.2025 è stato verbalizzato, in particolare, quanto segue:
L'assegno unico ammonta ad euro 380 per entrambi i figli, al momento, lo sta percependo la madre. La convenuta fa presente che il contributo al mantenimento dei figli stabilito in sentenza di separazione è stato pagato saltuariamente, nel 2024 ha pagato circa 600 euro, nel 2023 circa 1.500 e nel 2025 ha pagato gennaio, febbraio e marzo. Non ha mai pagato le spese straordinarie.
sono uscito da carcere il 22 febbraio del 2022 poi sono stato in comunità per disintossicarsi dall'alcol CP_1 fino a tutto il 2023, adesso sto lavorando con contratto a termine, a tempo pieno, faccio il pasticcere, abito a Ozzano in un posto letto in un appartamento con altre persone, pago 300 euro oltre alle bollette. Nell'anno
2023 confermo che ho percepito euro 21.155,47 lordi, nell'anno 2022 ho percepito 2.523,99 euro lordi e nel
2024 h percepito 17.505 euro lordi. Il Giudice fa presente che in base alla CU 2024 dovrebbe avere un netto mensile di 1.250 euro. La convenuta per l'a.i. 2023 ha un reddito netto mensile di circa euro 1.207, paga circa euro 150-180 al mese ma dipende del Per_ suo reddito perché è una casa
Alla successiva udienza del 10.6.2025, all'esito di rimessione della causa sul ruolo per la migliore quantificazione del debito del convenuto, la difesa della attrice, dando atto che si tratterebbe di una somma prossima ai 30.000 euro, ma che la propria assistita non è in grado di indicare con precisione, ha confermato la volontà di rinunciare agli arretrati, maturati fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, stante la consapevolezza della Sig.ra che, realisticamente, non riuscirebbe mai ad ottenere il pagamento di tale Pt_1 somma.
La difesa del convenuto, pur contestando l'ammontare degli arretrati indicato dalla controparte, dava atto, unitamente alla difesa attorea, che: “Quanto agli arretrati maturati dal deposito del ricorso per divorzio ad oggi, le parti si sono accordati in euro 1.377,17 comprensive di ordinario e straordinarie, ad oggi, somma che il pagherà a rate di 100 euro al mese da aggiungere al mantenimento ordinario fino al saldo”. CP_1
Le parti hanno concordato conclusioni congiunte che tengono realisticamente conto, da un lato, del miglioramento della condizione economica della madre, e, dall'altro, della circostanza che per un lungo periodo il padre è stato nell'impossibilità di reperire un'occupazione tale da fornirgli i mezzi per mantenere se stesso e contribuire al mantenimento dei figli, e d'altra parte è stato impegnato in un percorso di recupero che al momento pare avere dato buoni risultati che hanno ovviamente effetti positivi anche sul suo rapporto col figlio. La valutazione circa la possibilità concreta di soddisfacimento del credito per contributo al mantenimento dei figli, maturato in base alla sentenza di separazione, effettuata dalla attrice e dalla sua difesa, si è rivelata, definitivamente, negativa, e il
Tribunale, che deve valutare la rispondenza delle conclusioni congiuntamente precisate all'interesse del figlio minorenne, ne prende atto e la avalla, avuto riguardo alla limitatezza delle risorse economiche del convenuto e ai costi di eventuali procedure di recupero coattivo. Le condizioni concordate risultano dunque conformi all'interesse della prole e vanno integralmente recepite col presente provvedimento.
P.Q.M.
pagina 4 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.8.2003 a Bhaka (Bangladesh) tra
, nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Controparte_1
14/04/1979 in BANGLADESH e di cui al certificato di matrimonio del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 8.4.2024 sub doc. 2 fasc, attrice;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune di procedere agli adempimenti di legge con riferimento alla presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a. dato atto che il figlio nato il [...] è diventato maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente e risiede presso la madre, è affidato in via esclusiva alla madre il figlio minorenne nato il [...], con facoltà per la madre di assumere autonomamente anche Persona_5 tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, al disbrigo di ogni procedimento amministrativo che riguardi il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
b. è costituito obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
c. il collocamento prevalente del figlio minore è presso la madre, ove risiede anche il fratello maggiorenne;
d. è assegnata alla madre la casa coniugale sita in Granarolo dell'Emilia, Via Brenti 6, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme ai figli;
e. il padre potrà vedere il figlio allo stato, con incontri protetti ogni tre settimane;
Persona_5
f. è conferito incarico al Servizio Sociale per 24 mesi, come da conclusioni della relazione 7.4.2025, di: supportare i genitori e il ragazzo nella prosecuzione delle visite protette padre-figlio, con l'opportunità di un ampliamento del tempo delle visite ed eventuale progressiva liberalizzazione, ma sempre con l'accordo del minore e nel rispetto della sua volontà;
g. dalla data della domanda il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese su conto corrente alla medesima intestato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 400
pagina 5 di 7 mensili da rivalutare annualmente secondo l'indice istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale che di seguito si trascrive:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
con attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico per i figli e con rinuncia della attrice alla richiesta di arretrati maturati in base alla sentenza di separazione;
pagina 6 di 7 h. Quanto agli arretrati maturati dal deposito del ricorso per divorzio ad oggi, che le parti concordemente quantificano in euro 1.377,17 comprensive di ordinario e straordinarie, ad oggi, tale somma sarà pagata dal a rate di 100 euro al mese, da aggiungere al mantenimento ordinario, CP_1
fino al saldo;
i. Spese legali compensate.
SI comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14541/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIUZ ROSSELLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARIUZ ROSSELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE Controparte_1 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4 B VERGATO presso il difensore avv. VISCONTE MARIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 10.4.2025 e del 10.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.10.2024, introduceva il presente giudizio di divorzio Parte_1
esponendo che: con sentenza n. 1013/2021 pubbl. il 16/04/2021 all'esito del procedimento RG n.
17758/2017 era stata pronunciata la separazione dal marito con addebito al medesimo, stabilendosi altresì l'affido esclusivo rafforzato a lei dei figli minori nato il [...], e Persona_1 Per_2
pagina 1 di 7 nato il [...], il collocamento prevalente dei minori presso di lei con vigilanza del Servizio Per_3
Sociale anche al fine di organizzare incontri protetti padre-figli, l'assegnazione a lei della casa familiare sita in Granarolo dell'Emilia, Via Brenti 6, l'obbligo a carico del marito di versarle la somma di euro 250 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del
Tribunale di Bologna.
Ella faceva presente che attualmente lavora come collaboratrice scolastica full-time con contratto a tempo indeterminato presso l'asilo Nido di Granarolo dell'Emilia percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00 e che le è altresì versato dall'INPS l'assegno unico per entrambi i figli dell'importo mensile di circa € 380,00; che paga per l'abitazione a lei assegnata (ex casa familiare) la somma Per_4
di euro 180 circa mensili.
Ella chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con la conferma delle condizioni di separazione.
Il marito si costituiva sottolineando che il figlio maggiore aveva da poco compiuto i 18 anni;
esponeva che per i fatti risalenti al 2013/2016 (che avevano determinato l'addebito a lui della separazione), nel
2018 era stato condannato, per i reati di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente e violenza sessuale continuata in danno della stessa;
in data 05/07/2019 veniva tradotto in carcere presso la locale Casa Circondariale di Bologna e poi a Piacenza. Già nel 2019 intraprendeva una terapia farmacologica per la dipendenza da alcol, in carcere veniva certificata la dipendenza da sostanze F10-
21, quindi dopo un iniziale periodo durante il quale sottovalutava il problema della dipendenza da alcol, ha poi riconosciuto il bisogno di essere aiutato.
La Comunità La Rupe di Ozzano dell'Emilia esprimeva parere favorevole all'ingresso in comunità del ricorrente2, che però avveniva solo in febbraio 2022 a causa delle restrizioni e degli adempimenti determinati dalla pandemia, per aver il resistente finalmente manifestato il forte interesse e bisogno di effettuare un percorso di recupero, impiegando il tempo che doveva trascorrere con limitazione della libertà personale in maniera efficace e mirata alla soluzione del problema di dipendenza da alcol. - In data 22/02/2022 faceva il suo ingresso in comunità, dove ha svolto attività lavorativa ergoterapica presso la cucina della struttura di accoglienza e presso il laboratorio di assemblaggio dimostrando una buona aderenza alle regole del vivere comune3. Numerosi e costanti sono stati gli incontri presso il SERDP di Budrio con il medico e l'assistente sociale di riferimento.
Dopo alcuni mesi dal suo ingresso in comunità il convenuto chiedeva di riprendere i colloqui con i figli minori, affidati in modalità esclusiva alla madre, rivolgendosi al Servizio Sociale di competenza. Gli incontri protetti per il tramite del Servizio Sociale sono iniziati nel 2023 solo con il figlio Persona_5 oggi undicenne, alla presenza dell'educatore, con cadenza regolare.
pagina 2 di 7 Avendo raggiunto gli obiettivi del programma terapeutico ai fini del reinserimento del resistente nel tessuto sociale, la comunità chiedeva e otteneva l'autorizzazione a che il ricorrente intraprendesse una attività lavorativa attinente alle sue competenze professionali (pasticcere) e alle capacità dimostrate in comunità, giusta autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza. In data 08/11/2022 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso la pasticceria “Le dolcezze” in San Lazzaro di Savena, prorogato sino a novembre 2023; - La pericolosità del ricorrente è stata numerose volte vagliata dal
Tribunale penale. Dapprima in ordine alla richiesta di liberazione anticipata presentata dal detenuto...” per aver superato diversi trimestri tenendo un comportamento corretto, esente da rilievi disciplinari, con partecipazione alle attività trattamentali disponibili...”, otteneva con provvedimento del magistrato di sorveglianza in data 26/05/2021 la riduzione di 135 giorni di pena. - Con provvedimento del 10/02/2022 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna il collegio disponeva la liberazione del detenuto e l'affidamento in prova del medesimo al Servizio Sociale per tutta la durata della pena ancora da espiare, ossia sino al 20/05/2024. Nel provvedimento veniva prescritto al ricorrente di mantenere il domicilio presso la Comunità in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Canaletta n.
5. Il sig. era alla sua prima esperienza detentiva e nel primo anno di detenzione in CP_1
carcere, essendo stato sottoposto ad una valutazione scientifica collegiale della personalità, risultava aver tenuto una condotta regolare, mantenendo un atteggiamento pacato e collaborante, di avere partecipato alle attività trattamentali, lavorando come addetto alla distribuzione del vitto. Le relazioni della comunità e del Servizio Sociale evidenziavano un positivo percorso riabilitativo del resistente ed il riavvicinamento con il figlio minore ha senz'altro costituito un passaggio di grande responsabilità e ravvedimento. Durante la detenzione e la permanenza in comunità gli è stata revocata la carta di soggiorno e quindi ha dovuto fare ricorso alla richiesta di un permesso speciale, anche questo respinto;
a seguito di ricorso il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda del sig. al CP_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs
286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con la ripresa dell'attività lavorativa ha versato il contributo di mantenimento per i figli, incontrando non pochi problemi, poiché nel frattempo è cessata la permanenza in comunità, dove poteva beneficiare di un letto a titolo gratuito, in cambio di una collaborazione in cucina per la preparazione dei pasti per gli ospiti.
SI è ritenuto utile riportare quanto riferito dalla difesa del convenuto in comparsa di costituzione per dare conto del percorso positivo del padre, circostanza che ha favorito la definizione conciliativa della presente causa. Anche dalla relazione del Servizio Sociale in data 7.4.2025 emerge la collaborazione di entrambi i genitori col Servizio Sociale e il buon andamento degli incontri del padre con il figlio pagina 3 di 7 minore, che si svolgono ogni tre settimane in forma protetta presso la sede del Servizio. Il figlio più grande, ad oggi maggiorenne, ha invece espresso la volontà di non avere più contatti col genitore.
All'udienza del 10.4.2025 è stato verbalizzato, in particolare, quanto segue:
L'assegno unico ammonta ad euro 380 per entrambi i figli, al momento, lo sta percependo la madre. La convenuta fa presente che il contributo al mantenimento dei figli stabilito in sentenza di separazione è stato pagato saltuariamente, nel 2024 ha pagato circa 600 euro, nel 2023 circa 1.500 e nel 2025 ha pagato gennaio, febbraio e marzo. Non ha mai pagato le spese straordinarie.
sono uscito da carcere il 22 febbraio del 2022 poi sono stato in comunità per disintossicarsi dall'alcol CP_1 fino a tutto il 2023, adesso sto lavorando con contratto a termine, a tempo pieno, faccio il pasticcere, abito a Ozzano in un posto letto in un appartamento con altre persone, pago 300 euro oltre alle bollette. Nell'anno
2023 confermo che ho percepito euro 21.155,47 lordi, nell'anno 2022 ho percepito 2.523,99 euro lordi e nel
2024 h percepito 17.505 euro lordi. Il Giudice fa presente che in base alla CU 2024 dovrebbe avere un netto mensile di 1.250 euro. La convenuta per l'a.i. 2023 ha un reddito netto mensile di circa euro 1.207, paga circa euro 150-180 al mese ma dipende del Per_ suo reddito perché è una casa
Alla successiva udienza del 10.6.2025, all'esito di rimessione della causa sul ruolo per la migliore quantificazione del debito del convenuto, la difesa della attrice, dando atto che si tratterebbe di una somma prossima ai 30.000 euro, ma che la propria assistita non è in grado di indicare con precisione, ha confermato la volontà di rinunciare agli arretrati, maturati fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, stante la consapevolezza della Sig.ra che, realisticamente, non riuscirebbe mai ad ottenere il pagamento di tale Pt_1 somma.
La difesa del convenuto, pur contestando l'ammontare degli arretrati indicato dalla controparte, dava atto, unitamente alla difesa attorea, che: “Quanto agli arretrati maturati dal deposito del ricorso per divorzio ad oggi, le parti si sono accordati in euro 1.377,17 comprensive di ordinario e straordinarie, ad oggi, somma che il pagherà a rate di 100 euro al mese da aggiungere al mantenimento ordinario fino al saldo”. CP_1
Le parti hanno concordato conclusioni congiunte che tengono realisticamente conto, da un lato, del miglioramento della condizione economica della madre, e, dall'altro, della circostanza che per un lungo periodo il padre è stato nell'impossibilità di reperire un'occupazione tale da fornirgli i mezzi per mantenere se stesso e contribuire al mantenimento dei figli, e d'altra parte è stato impegnato in un percorso di recupero che al momento pare avere dato buoni risultati che hanno ovviamente effetti positivi anche sul suo rapporto col figlio. La valutazione circa la possibilità concreta di soddisfacimento del credito per contributo al mantenimento dei figli, maturato in base alla sentenza di separazione, effettuata dalla attrice e dalla sua difesa, si è rivelata, definitivamente, negativa, e il
Tribunale, che deve valutare la rispondenza delle conclusioni congiuntamente precisate all'interesse del figlio minorenne, ne prende atto e la avalla, avuto riguardo alla limitatezza delle risorse economiche del convenuto e ai costi di eventuali procedure di recupero coattivo. Le condizioni concordate risultano dunque conformi all'interesse della prole e vanno integralmente recepite col presente provvedimento.
P.Q.M.
pagina 4 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.8.2003 a Bhaka (Bangladesh) tra
, nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Controparte_1
14/04/1979 in BANGLADESH e di cui al certificato di matrimonio del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 8.4.2024 sub doc. 2 fasc, attrice;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune di procedere agli adempimenti di legge con riferimento alla presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a. dato atto che il figlio nato il [...] è diventato maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente e risiede presso la madre, è affidato in via esclusiva alla madre il figlio minorenne nato il [...], con facoltà per la madre di assumere autonomamente anche Persona_5 tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, al disbrigo di ogni procedimento amministrativo che riguardi il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
b. è costituito obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
c. il collocamento prevalente del figlio minore è presso la madre, ove risiede anche il fratello maggiorenne;
d. è assegnata alla madre la casa coniugale sita in Granarolo dell'Emilia, Via Brenti 6, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme ai figli;
e. il padre potrà vedere il figlio allo stato, con incontri protetti ogni tre settimane;
Persona_5
f. è conferito incarico al Servizio Sociale per 24 mesi, come da conclusioni della relazione 7.4.2025, di: supportare i genitori e il ragazzo nella prosecuzione delle visite protette padre-figlio, con l'opportunità di un ampliamento del tempo delle visite ed eventuale progressiva liberalizzazione, ma sempre con l'accordo del minore e nel rispetto della sua volontà;
g. dalla data della domanda il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese su conto corrente alla medesima intestato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 400
pagina 5 di 7 mensili da rivalutare annualmente secondo l'indice istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale che di seguito si trascrive:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
con attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico per i figli e con rinuncia della attrice alla richiesta di arretrati maturati in base alla sentenza di separazione;
pagina 6 di 7 h. Quanto agli arretrati maturati dal deposito del ricorso per divorzio ad oggi, che le parti concordemente quantificano in euro 1.377,17 comprensive di ordinario e straordinarie, ad oggi, tale somma sarà pagata dal a rate di 100 euro al mese, da aggiungere al mantenimento ordinario, CP_1
fino al saldo;
i. Spese legali compensate.
SI comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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