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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA SE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4395/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002774918000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002774918000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 27.06.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9002774918000 notificata il 30.04.2025, limitatamente a due cartelle di pagamento n.094 2012
0002941955000 e n.094 2012 0015139515000 concernenti Iva anni 2007 e 2008, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché le due cartelle di pagamento sottese erano state entrambe regolarmente notificate e successivamente altri atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992
n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (Cass. n.21082/2011).
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate ha ritualmente notificato le due cartelle di pagamento sottese, e successivamente una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2023
9000265568000 in data 09.03.2023 a persona di famiglia contenente la cartella n.094 2012 0002941955000 nonché l'intimazione di pagamento n.094 2023 9003803010000 perfezionatasi in data 14.05.2024 per compiuta giacenza contenente la cartella n.094 2012 0015139515000, atti entrambi che hanno interrotto il termine prescrizionale.
Ebbene, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 30.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, pur senza considerare la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 600,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio Calabria,
13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA SE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4395/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002774918000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002774918000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 525/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 27.06.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9002774918000 notificata il 30.04.2025, limitatamente a due cartelle di pagamento n.094 2012
0002941955000 e n.094 2012 0015139515000 concernenti Iva anni 2007 e 2008, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché le due cartelle di pagamento sottese erano state entrambe regolarmente notificate e successivamente altri atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992
n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (Cass. n.21082/2011).
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate ha ritualmente notificato le due cartelle di pagamento sottese, e successivamente una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2023
9000265568000 in data 09.03.2023 a persona di famiglia contenente la cartella n.094 2012 0002941955000 nonché l'intimazione di pagamento n.094 2023 9003803010000 perfezionatasi in data 14.05.2024 per compiuta giacenza contenente la cartella n.094 2012 0015139515000, atti entrambi che hanno interrotto il termine prescrizionale.
Ebbene, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 30.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, pur senza considerare la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 600,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio Calabria,
13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna