Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1168
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non può essere impugnata per vizi inerenti alle cartelle di pagamento sottese, se queste ultime sono state regolarmente notificate e non opposte nei termini. Inoltre, ha accertato che, alla data di notifica dell'atto impugnato, non erano maturati i termini prescrizionali decennali per i crediti erariali, considerando anche la sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1168
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo