TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2022 promossa da:
, assistita dagli avv.ti DE LUCA ANNUNZIATO MASSIMO e IMBROGNO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Imbrogno in Cosenza, Via Adige n.
31/R
ATTRICE contro assistita dall'avv. CALABRESE MICHELE ed elettivamente domiciliato presso il CP_1 suo studio sito in via Napoli, 39 Crotone
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1, Con atto di citazione del 25 marzo 2022, adiva innanzi l'intestato Tribunale la Parte_1
al fine di vederla condannata, previo accertamento della nullità della clausola di CP_1 intermediazione del contratto di finanziamento n. 105574 stipulato in data 25.01.2012 con la allora quale società mandataria della Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A. (poi Controparte_2 cedente il contratto a a pagare, a titolo di restituzione di indebito la somma di €. 7.843,04, CP_1 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. A tal fine deduceva: che a fronte di un capitale finanziato di €. 20.046,37 e restituito (comprensivo di interessi) di €. 23.040,00, all'odierna attrice era stata concretamente erogata la somma di €. 11.515,24 e questo anche per effetto del gravoso compenso pagina 1 di 3 di mediazione, previsto alla lettera G del contratto pari a €. 7.843,04. Eccepiva
l'Invalidità/nullità/inefficacia della suddetta clausola ovvero la riduzione del previsto importo, per: violazione dell'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1418 cod. civ.; per violazione dell'art. 1322 cod. civ.; per violazione dell'art. 33 primo comma, D.Lgs. 06/09/2005 n. 206, per vessatorietà; per violazione delle norme sulla correttezza e buona fede concernenti anche l'art. 125 novies D.Lgs. 01/09/1993 n.
385.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'avversa domanda e sostenendo che le CP_1 clausole erano del tutto legittime poiché prevedevano il pagamento di un corrispettivo per un'attività strettamente collegata alla natura finanziaria del rapporto di credito.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma Cpc la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, per poi essere trattenuta in decisione dallo scrivente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 Cpc, in ossequio la quale le parti depositavano i propri scritti conclusionali.
4. La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Sotto un primo profilo, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve infatti ritenersi che, nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la usurarietà o illiceità della clausola in rilievo possa ritenersi assorbente lo scrutinio della illiceità della causa comportante ex art. 1418 Cc la nullità della stressa.
Com'è noto, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, in questi esatti termini v. Cass. Civ., sez. VI
- L, 28.05.2014, n. 12002). 4.1. L'art 5 delle Condizioni Generali del Contratto prevede, per quanto di interesse, che “gli interessi
(punto B) vengono calcolati con riferimento alla durata dell'anno commerciale su base annua al TAN fisso per tutta la durata del prestito e sono applicati per la remunerazione del capitale finanziato
(l'importo totale del credito) sommatoria dei punti C+D+E+F+G+H. l'importo di cui al punto B si ottiene come sommatoria di tutte le singole quote interessi, del piano di ammortamento sviluppato alla francese….Gli importi evidenziati ai punti C-E-F e G dovuti dal Cedente per il perfezionamento del contratto di finanziamento comprendono:…..le provvigioni dovute per l'attività professionale prestata per conto del Cedente e connessa al perfezionamento del contratto a Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi qualora intervenuti nella conclusione del contratto…”
In sostanza la commissione di intermediazione del finanziamento a favore della Banca prevede che gli oneri per le attività connesse al perfezionamento del finanziamento quali provvigioni per attività professionale siano a carico del mutuatario, il quale si vede applicati anche su tali somme, trattenute direttamente dal “capitale erogato”, gli interessi corrispettivi. In realtà, tali attività per cui si chiede il pagamento sono attività proprie della banca e necessarie per l'attività di finanziamento, come tali remunerate attraverso il versamento degli interessi corrispettivi.
Ciò premesso si osserva che nei contratti bancari di finanziamento gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione per le attività poste in essere dalla banca e dunque, in primo luogo, la pagina 2 di 3 consegna del denaro e tutte le attività accessorie quali quella istruttoria e di contabilizzazione. A ciò si aggiungono le spese secondarie ovvero le commissioni, oneri, spese e voci di costo che le banche applicano in aggiunta agli addebiti sui principali servizi offerti. Ove i costi siano collegati direttamente ad un servizio reso si deve ritenere che la relativa previsione sia legittima ed il corrispettivo dovuto in quanto supportato da una valida causa.
Nel caso in cui i costi siano solo indirettamente collegati ad un servizio reso è necessario accertare se trovino la loro fonte in una valida pattuizione contrattuale con particolare riferimento alla valida causa.
Nel caso in esame l'attore contesta che la clausola distinta alla lettera G) del contratto preveda costi indiretti del tutto privi di giustificazione causale.
La contestazione è fondata.
La clausola detta è priva di causa legittima se solo si osserva che le attività indicate e che dovrebbero giustificare il pagamento del corrispettivo da parte del mutuatario sono in realtà attività ricomprese nell'ordinaria attività di finanziamento e come tale già remunerata non solo attraverso gli interessi ma anche mediante le spese di istruttoria e le commissioni bancarie di cui alle lettere C ed E del contratto.
Alla luce delle predette considerazioni la clausola di cui alla lett. G (prevista dall'art. 5 delle
Condizioni Generali di Contratto) deve essere dichiarata nulla ed il corrispettivo non dovuto.
5. Essendo pacifico tra le parti che l'attrice ha estinto il finanziamento mediante pagamento di tutte le rate, ne deriva la fondatezza della pretesa restitutoria e, di conseguenza, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 7.843,04 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda e sino al soddisfo.
6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata, nonché dell'effettiva somma riconosciuta, prossima al minimo dello scaglione, possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio, €
389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cap come per legge, se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.843,04 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate CP_1 dall'attrice , che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 per Parte_1 competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 03/01/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2022 promossa da:
, assistita dagli avv.ti DE LUCA ANNUNZIATO MASSIMO e IMBROGNO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Imbrogno in Cosenza, Via Adige n.
31/R
ATTRICE contro assistita dall'avv. CALABRESE MICHELE ed elettivamente domiciliato presso il CP_1 suo studio sito in via Napoli, 39 Crotone
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1, Con atto di citazione del 25 marzo 2022, adiva innanzi l'intestato Tribunale la Parte_1
al fine di vederla condannata, previo accertamento della nullità della clausola di CP_1 intermediazione del contratto di finanziamento n. 105574 stipulato in data 25.01.2012 con la allora quale società mandataria della Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A. (poi Controparte_2 cedente il contratto a a pagare, a titolo di restituzione di indebito la somma di €. 7.843,04, CP_1 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. A tal fine deduceva: che a fronte di un capitale finanziato di €. 20.046,37 e restituito (comprensivo di interessi) di €. 23.040,00, all'odierna attrice era stata concretamente erogata la somma di €. 11.515,24 e questo anche per effetto del gravoso compenso pagina 1 di 3 di mediazione, previsto alla lettera G del contratto pari a €. 7.843,04. Eccepiva
l'Invalidità/nullità/inefficacia della suddetta clausola ovvero la riduzione del previsto importo, per: violazione dell'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1418 cod. civ.; per violazione dell'art. 1322 cod. civ.; per violazione dell'art. 33 primo comma, D.Lgs. 06/09/2005 n. 206, per vessatorietà; per violazione delle norme sulla correttezza e buona fede concernenti anche l'art. 125 novies D.Lgs. 01/09/1993 n.
385.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'avversa domanda e sostenendo che le CP_1 clausole erano del tutto legittime poiché prevedevano il pagamento di un corrispettivo per un'attività strettamente collegata alla natura finanziaria del rapporto di credito.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma Cpc la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, per poi essere trattenuta in decisione dallo scrivente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 Cpc, in ossequio la quale le parti depositavano i propri scritti conclusionali.
4. La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Sotto un primo profilo, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve infatti ritenersi che, nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la usurarietà o illiceità della clausola in rilievo possa ritenersi assorbente lo scrutinio della illiceità della causa comportante ex art. 1418 Cc la nullità della stressa.
Com'è noto, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, in questi esatti termini v. Cass. Civ., sez. VI
- L, 28.05.2014, n. 12002). 4.1. L'art 5 delle Condizioni Generali del Contratto prevede, per quanto di interesse, che “gli interessi
(punto B) vengono calcolati con riferimento alla durata dell'anno commerciale su base annua al TAN fisso per tutta la durata del prestito e sono applicati per la remunerazione del capitale finanziato
(l'importo totale del credito) sommatoria dei punti C+D+E+F+G+H. l'importo di cui al punto B si ottiene come sommatoria di tutte le singole quote interessi, del piano di ammortamento sviluppato alla francese….Gli importi evidenziati ai punti C-E-F e G dovuti dal Cedente per il perfezionamento del contratto di finanziamento comprendono:…..le provvigioni dovute per l'attività professionale prestata per conto del Cedente e connessa al perfezionamento del contratto a Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi qualora intervenuti nella conclusione del contratto…”
In sostanza la commissione di intermediazione del finanziamento a favore della Banca prevede che gli oneri per le attività connesse al perfezionamento del finanziamento quali provvigioni per attività professionale siano a carico del mutuatario, il quale si vede applicati anche su tali somme, trattenute direttamente dal “capitale erogato”, gli interessi corrispettivi. In realtà, tali attività per cui si chiede il pagamento sono attività proprie della banca e necessarie per l'attività di finanziamento, come tali remunerate attraverso il versamento degli interessi corrispettivi.
Ciò premesso si osserva che nei contratti bancari di finanziamento gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione per le attività poste in essere dalla banca e dunque, in primo luogo, la pagina 2 di 3 consegna del denaro e tutte le attività accessorie quali quella istruttoria e di contabilizzazione. A ciò si aggiungono le spese secondarie ovvero le commissioni, oneri, spese e voci di costo che le banche applicano in aggiunta agli addebiti sui principali servizi offerti. Ove i costi siano collegati direttamente ad un servizio reso si deve ritenere che la relativa previsione sia legittima ed il corrispettivo dovuto in quanto supportato da una valida causa.
Nel caso in cui i costi siano solo indirettamente collegati ad un servizio reso è necessario accertare se trovino la loro fonte in una valida pattuizione contrattuale con particolare riferimento alla valida causa.
Nel caso in esame l'attore contesta che la clausola distinta alla lettera G) del contratto preveda costi indiretti del tutto privi di giustificazione causale.
La contestazione è fondata.
La clausola detta è priva di causa legittima se solo si osserva che le attività indicate e che dovrebbero giustificare il pagamento del corrispettivo da parte del mutuatario sono in realtà attività ricomprese nell'ordinaria attività di finanziamento e come tale già remunerata non solo attraverso gli interessi ma anche mediante le spese di istruttoria e le commissioni bancarie di cui alle lettere C ed E del contratto.
Alla luce delle predette considerazioni la clausola di cui alla lett. G (prevista dall'art. 5 delle
Condizioni Generali di Contratto) deve essere dichiarata nulla ed il corrispettivo non dovuto.
5. Essendo pacifico tra le parti che l'attrice ha estinto il finanziamento mediante pagamento di tutte le rate, ne deriva la fondatezza della pretesa restitutoria e, di conseguenza, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 7.843,04 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda e sino al soddisfo.
6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata, nonché dell'effettiva somma riconosciuta, prossima al minimo dello scaglione, possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio, €
389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cap come per legge, se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto condanna la convenuta al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.843,04 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate CP_1 dall'attrice , che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 per Parte_1 competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 03/01/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 3 di 3