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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 669/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.02.2024 da
1) Parte_1
nata a: AN (CO) il 19.05.1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. : C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Erika Trolese del Foro di Milano
e 2) Parte_2
nato a: Modugno (BA) il 19/01/1982
cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Enrico Cingolani del Foro di Milano
Visto il ricorso depositato da il 27.2.2024 a regolamentazione della responsabilità Parte_1
genitoriale; letta l'istanza congiunta depositata dalle parti sopraindicate il 21.2.2025, volta a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla FIGLIA
MINORE:
1) (c.f.: ) nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i suoi genitori, che Parte_3
congiuntamente eserciteranno le attività connesse con la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della bambina, con collocamento della stessa presso la residenza materna;
Part 2) regolamentare il diritto di visita e frequentazione di con suo padre, nei seguenti termini: a) almeno un pomeriggio infrasettimanale, ove il signor compatibilmente con gli impegni Pt_2
Part lavorativi e con le attività scolastiche ed extrascolastiche di potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 18.00 sino a dopo cena alle ore 21.00;
b) a week end alternati con la madre, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, con riaccompagno della minore dopo cena, o in altri e diversi orari, compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. le quali dovranno essere adeguatamente e necessariamente documentate Pt_2
con un preavviso minimo di cinque giorni, con invio alla signora della tabella dei turni di lavoro Pt_1
a mezzo mail o whatsapp;
Part c) per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni il periodo compreso tra il
24/12 e il 30/12 con un genitore e quello compreso tra il 31/12 ed il 6/01 con l'altro genitore;
Part d) con riferimento al giorno di Pasqua e Pasquetta, trascorrerà tali giorni ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
e) anche per quanto attiene i c.d. “ponti” e le altre festività civili e religiose, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Part f) per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con il papà, nel periodo di sospensione scolastica della minore. A tal proposito, i genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanza prescelto da trascorrere con la figlia entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
3) porre a carico del signor a decorrere dalla data della domanda, un contributo al Parte_2
Part mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a partire da marzo 2026, oltre al 25% dell'Assegno Unico eventualmente percepito. Detta somma verrà accreditata a mezzo bonifico sul conto corrente della signora entro e non oltre il Pt_1
giorno 5 di ogni mese;
Part 4) le parti concordano che le spese extra che si rendessero necessarie nell'interesse di secondo la tabella e le linee guida in uso al Tribunale di Como, da intendersi in questa sede richiamate integralmente, saranno sostenute in via esclusiva e pertanto nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
5) le parti prestano reciprocamente il consenso volto ad ottenere il rilascio e/o rinnovo del documento
Part di identità con validità per l'espatrio e/o passaporto per la figlia
6) spese compensate. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 26.3.2025
SI COMUNICHI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.02.2024 da
1) Parte_1
nata a: AN (CO) il 19.05.1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. : C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Erika Trolese del Foro di Milano
e 2) Parte_2
nato a: Modugno (BA) il 19/01/1982
cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Enrico Cingolani del Foro di Milano
Visto il ricorso depositato da il 27.2.2024 a regolamentazione della responsabilità Parte_1
genitoriale; letta l'istanza congiunta depositata dalle parti sopraindicate il 21.2.2025, volta a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla FIGLIA
MINORE:
1) (c.f.: ) nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i suoi genitori, che Parte_3
congiuntamente eserciteranno le attività connesse con la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della bambina, con collocamento della stessa presso la residenza materna;
Part 2) regolamentare il diritto di visita e frequentazione di con suo padre, nei seguenti termini: a) almeno un pomeriggio infrasettimanale, ove il signor compatibilmente con gli impegni Pt_2
Part lavorativi e con le attività scolastiche ed extrascolastiche di potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 18.00 sino a dopo cena alle ore 21.00;
b) a week end alternati con la madre, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, con riaccompagno della minore dopo cena, o in altri e diversi orari, compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. le quali dovranno essere adeguatamente e necessariamente documentate Pt_2
con un preavviso minimo di cinque giorni, con invio alla signora della tabella dei turni di lavoro Pt_1
a mezzo mail o whatsapp;
Part c) per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni il periodo compreso tra il
24/12 e il 30/12 con un genitore e quello compreso tra il 31/12 ed il 6/01 con l'altro genitore;
Part d) con riferimento al giorno di Pasqua e Pasquetta, trascorrerà tali giorni ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
e) anche per quanto attiene i c.d. “ponti” e le altre festività civili e religiose, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Part f) per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con il papà, nel periodo di sospensione scolastica della minore. A tal proposito, i genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanza prescelto da trascorrere con la figlia entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
3) porre a carico del signor a decorrere dalla data della domanda, un contributo al Parte_2
Part mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a partire da marzo 2026, oltre al 25% dell'Assegno Unico eventualmente percepito. Detta somma verrà accreditata a mezzo bonifico sul conto corrente della signora entro e non oltre il Pt_1
giorno 5 di ogni mese;
Part 4) le parti concordano che le spese extra che si rendessero necessarie nell'interesse di secondo la tabella e le linee guida in uso al Tribunale di Como, da intendersi in questa sede richiamate integralmente, saranno sostenute in via esclusiva e pertanto nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
5) le parti prestano reciprocamente il consenso volto ad ottenere il rilascio e/o rinnovo del documento
Part di identità con validità per l'espatrio e/o passaporto per la figlia
6) spese compensate. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 26.3.2025
SI COMUNICHI