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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Feriale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
- dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
- dott.ssa Antonella Paone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1391/2025 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c. e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Fonseca n. 1 codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Afragola (Na) presso lo studio dell'avv. Pasquale Tremiterra che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
Ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
, elettivamente dom.to in Frattamaggiore, alla Via Roma n. 266, presso lo studio dell'avv.- Antonio Pezone che, unitamente all'avv. Ileana Corrado lo rappresenta e difende nel presente giudizio in virtu' di procura in atti
Resistente
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2025, ha proposto reclamo ex Parte_1
art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 29.1.2025 dal G.E. dell'intestato
Tribunale, dott.ssa M. Lojodice, nell'ambito del procedimento immobiliare n. 195/2022 R.G.E., con la quale il giudice ha dichiarato “l'improcedibilità
dell'esecuzione” e ha disposto “nulla sulle spese”.
La ricorrente ha censurato il detto provvedimento laddove ha ritenuto errato il pignoramento per essere emerso, dalle indagini compiute dall'esperto stimatore, che il compendio staggito non è di proprietà dell'esecutato, differentemente da quanto emerge dalle risultanze catastali, e non ha concesso termine al procedente per integrare.
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto del reclamo.
2. All'esito della camera di consiglio, il Collegio ritiene che il reclamo vada dichiarato inammissibile.
3. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità (che è un provvedimento di estinzione cd. atipica) della procedura esecutiva, il provvedimento adottato a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre il rimedio del reclamo è riservato ai provvedimenti di estinzione c.d. tipica (cfr., ex
multis, Cass. n. 15605 del 22/06/2017).
L'individuazione del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione data dal giudice al provvedimento (cfr., tra le altre, Cass. n. 9362/2017).
Nel caso di specie, il GE ha espressamente dichiarato l' ”improcedibilità” e non l'estinzione della procedura, con la conseguenza che l'impugnazione doveva essere proposta con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Né, diversamente, si potrebbe ritenere che il reclamo possa essere riqualificato come reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c..
Infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. la già citata Cass. 15605/2017) ha chiarito che il reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies può essere proposto solo contro i provvedimenti non definitivi assunti dal giudice dell'esecuzione e che deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, nel caso di specie, sia stata disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
4. In definitiva, poiché il provvedimento impugnato non è un provvedimento di estinzione cd. tipica ed ha carattere definitivo, il reclamo è inammissibile in quanto il corretto mezzo di impugnazione del provvedimento adottato era l'opposizione agli atti esecutivi.
5. Il Collegio ritiene di disporre, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna del reclamante al pagamento delle spese sostenute da parte reclamata per la costituzione e difesa, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi relativi alle fasi di studio ed introduttiva, in considerazione della concreta attività svolta, del valore del credito fatto valere, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento e del rilievo officioso della questione dirimente, relativi ai procedimenti cautelari.
6. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un versamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. N. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Feriale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1391/2025 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna parte reclamante al pagamento, in favore di parte reclamata, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1727,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Giudice est. Dr.ssa Antonella Paone
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello