CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1627/2024, avverso la ordinanza n.7253/2024 del 4.11.2024 emessa dal Tribunale di Bari- sez.spec.in materia di immigrazione tra
(CF ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Nanula
-Appellante- E
Controparte_1 Controparte_2
-Appellato–
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello notificato il 4.12.2024 e depositato in data 11.12.2024, il sig. impugnava l'ordinanza del 4.11.2024, comunicata in pari Pt_1
pagina 1 di 9 data, con la quale il Tribunale di Bari - Sez. Spec. in materia di immigrazione aveva rigettato il ricorso ex art. 30 comma 6 D. Lgs. 286/98 dal medesimo promosso nei confronti della di e del (causa n. R.G. CP_1 CP_1 Controparte_2
11761/2022), chiedendone la riforma integrale, con conseguente riconoscimento del suo diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
contestualmente, l'appellante chiedeva altresì concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di gravame, sussistendone i requisiti di legge.
1.2 Nessuno si costituiva per la Questura e il , pur ritualmente citati. CP_2
1.3 Con ordinanza del 12.03.2025 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4 All'udienza telematica del 25.06.2025, depositate le note scritte, la Corte riservava la causa per la decisione
2.L'appello merita accoglimento
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 5 comma 5 del d.lvo 286/98 ed erronea ed insufficiente motivazione con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del cittadino straniero e dell'effettività e rilevanza dei suoi legami familiari. Sostiene il Tribunale di Bari nel suo provvedimento che la presenza di legami familiari sul territorio italiano non possa costituire, per sé sola, garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che sia stato condannato per reati ostativi e che, nel caso di specie, l'esigenza di tutela dell'unità familiare non sussisterebbe né potrebbe prevalere su quella di tutela della sicurezza pubblica, avendo il sig. commesso gravissimi fatti (vedasi in particolare il reato Pt_1 di rapina, che si connota per l'uso della violenza da parte dall'autore della condotta delittuosa) ritenuti, nel loro complesso, rappresentativi “di una scarsa propensione del ricorrente al rispetto delle regole e dei valori fondanti del nostro Paese, di per sé in grado di destare grave allarme sociale e minare alla radice la sicurezza, la tranquillità pubblica e l'ordinata convivenza civile e, comunque, tali da far ritenere possibile, in chiave prognostica, una reiterazione di condotte analoghe”. Non solo, la sua condotta antigiuridica sarebbe ancor più deplorevole in ragione del fatto che egli si trovava sul territorio nazionale già da molti anni. Circostanze tutte queste che comproverebbero per il Tribunale la correttezza del giudizio di pericolosità sociale espresso dalla Questura di prognosi peraltro “diversa da quella richiesta ed espressa dal CP_1
Tribunale di Sorveglianza di Potenza, chiamato a valutare esclusivamente la pagina 2 di 9 possibilità di sostituire il trattamento carcerario con altro più tenue e che comunque, giova rimarcarlo, non era stata così decisiva da spingere il medesimo Tribunale a concedere la detenzione domiciliare”. La Corte, alla luce della istruttoria svolta, non condivide tale motivazione.
In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla difesa dello straniero, occorre osservare che l'art. 4, comma 3, del D. Lgs n. 286/1998 vieta espressamente l'ingresso in Italia dello straniero che richieda il ricongiungimento familiare, qualora rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno di quei Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. A tal proposito, l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma in materia che “per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 8 gennaio 2007, n.5 agli artt.
4. comma 3 e 5 comma 5 (cui è stato aggiunto il comma 5 bis) del D.lgs. 286/98, infatti il caso di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di e pericolosità effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (cfr. Cass. 28.06.2018 n. 17070). Premesso, dunque, che il giudizio della pericolosità sociale deve essere effettuato in concreto e non sulla base di una valutazione realizzata ex ante in via legislativa, è necessario procedere all'esame degli elementi di fatto ravvisabili nel caso che ci occupa. All'esito dell'istruttoria condotta nel corso del procedimento di primo grado è emerso inequivocabilmente che i fatti contestati all'odierno appellante siano risalenti nel tempo. E' lo stesso Giudice di prime cure infatti, richiamata la nota del 2.01.2023 della Questura di a ricordare che il cittadino straniero ha riportato tre condanne: una CP_1 prima per il reato di furto con strappo in concorso, accertato il 26.05.2013 (non pagina 3 di 9 indicata nel certificato del casellario giudiziale); una seconda per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso il 30.05.2015; nonché una terza inflitta per tentato furto aggravato in concorso del 22.06.2015. Dalla risalenza nel tempo dei fatti criminosi non può che discendere l'esclusione della sussistenza del requisito dell'attualità, necessaria affinché possa ritenersi integrata la pericolosità sociale, intesa come capacità e propensione a delinquere, ex art. 4, co. 3, del D. Lgs. 286/98.
Non solo. Nella valutazione della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce potere/dovere dell'Autorità di Pubblica Sicurezza tenere in considerazione altresì la condotta dal medesimo tenuta successivamente. Sul punto, plurimi sono stati gli interventi della Corte di cassazione, che ha a più riprese sottolineato la necessaria valutazione “'in concreto' della sussistenza della pericolosità sociale dello straniero, dovendosi quindi compiere …un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale” (ex multis, Cass., sez. I, ordinanza n. 29148 del 21.12.2020). Nello stesso senso si è espressa anche la Corte costituzionale, che ha evidenziato la necessità che “quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico”, operando tale valutazione per mezzo dei diversificati parametri fattuali elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, “quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite” (sentenza n. 202 del 18.07.2013). Ebbene, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dato prova di aver raggiunto un elevato grado di rieducazione e di rielaborazione critica dei trascorsi devianti, come comprovato dalla corretta condotta tenuta successivamente alla commissione dei pagina 4 di 9 succitati fatti criminosi (risalenti a quasi 10 anni orsono), e ciò sia durante il periodo di espiazione della condanna, sia in seguito al suo pieno reinserimento nella società. Ed invero, dalle risultanze istruttorie risulta che nessun reato è stato mai ascritto allo straniero in data successiva al giugno 2015 (fatto questo incontestato anche dalla stessa Amministrazione convenuta); inoltre, nel corso dell'esecuzione della pena, il sig. ha indubbiamente dato prova di una piena riabilitazione, come comprovato Pt_1 dalla prognosi favorevole circa la sua futura astensione dal porre in essere nuovi fatti criminosi (motivata dalla condotta tenuta e dalla scemata pericolosità sociale) espressa dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza, mai disattesa dal reo. Sul punto, la concessione all'odierno appellante della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, risulta motivata da una “prognosi favorevole prodromica alla concessione del più ampio beneficio di legge il quale risulta ammissibile avuto riguardo alla pena residua da espiare […] Il giudizio di contemperamento tra le esigenze di tutela special-preventive e quelle di rieducazione consente di sostenere che la pericolosità sociale del detenuto sia scemata al punto tale da farlo ritenere soggetto meritevole di beneficiare di una prosecuzione della espiazione della pena in regime extramurario”, tenuto conto del fatto che “i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari-Reparto Operativo, comunicano che dal 01/03/2016 al 05/05/2017, data in cui è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, proveniente da Milano, sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G., non ha dato adito a comportamenti censurabili durante il periodo di vigilanza della misura cautelare […] dalla relazione di sintesi della Casa Circondariale di Potenza del 19/12/2018, confermata nel contenuto alla data del 15/10/2019, si desume che il detenuto, giunto nella struttura il 05/07/2017, durante il periodo di permanenza, ha mantenuto un contegno costantemente regolare, esente da rilievi disciplinari e da altre note negative;
la condotta è stata aderente alle norme che presiedono alla corretta convivenza penitenziaria ed ha intrattenuto buoni rapporti di civile convivenza sia con gli operatori penitenziari che con i compagni di pena. In ambito trattamentale il condannato, nel gennaio del 2018, ha svolto attività lavorative di addetto alle pulizie, mentre dal mese di agosto 2018 ad ottobre 2018 ha svolto la mansione di portapacchi;
ha manifestato adesione alle attività ricreative e sportive organizzate presso la sezione di appartenenza. Durante i colloqui con gli operatori dell'area trattamentale, il detenuto esterna disponibilità al dialogo e all'ascolto; in merito a quanto ascrittogli ammette le sue responsabilità e risulta avere maturato, nel corso della detenzione, una buona rivisitazione critica avendo compreso le conseguenze dei suoi agiti devianti […] A decorrere dall'aprile 2019 il detenuto ha iniziato a fruire dei benefici premiali ex art. 30 O.P. in Rutigliano (BA) pagina 5 di 9 presso l'abitazione genitoriale. Il positivo struttoria espletata dal magistrato di sorveglianza ai fini dell'ammissione al beneficio premiale conferma l'affievolita pericolosità del condannato […] Sono stati fruiti permessi-premio anche nei mesi di agosto ed ottobre 2019 ed in ciascuna occasione il beneficio risulta essere stato gestito sempre con regolarità e correttezza, con conseguente sussistenza di adeguati elementi per valutare l'affidabilità del detenuto in regime extramurario. L'osservazione della condotta del detenuto al di fuori dell'istituto si è protratta inoltre per un arco di tempo congruo, a decorrere da aprile 2019, ed in ciascuna occasione per periodi prolungati essendo stati concessi più giorni. In tal modo è stato possibile testare con esito favorevole la capacità del condannato di determinarsi spontaneamente al rispetto delle prescrizioni imposte dall'A.G.. Deve allora affermarsi, sulla scorta delle sopra esposte emergenze istruttorie, che il detenuto ha dato prova di aver proficuamente avviato un percorso di riflessione sul vissuto deviante, con assunzione di responsabilità e motivazione a volersi realizzare entro la legalità. Può sostenersi che, ad oggi, la pericolosità sociale del detenuto si riveli attenuata, in considerazione dell'assenza di prova circa collegamenti con la criminalità organizzata e non, della condotta osservante che lo stesso ha posto in essere durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare in vigore al momento dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, dell'assoluta linearità del comportamento mantenuta, sia in ambito inframurario che in occasione degli accessi all'esterno per la fruizione dei benefici premiali, avvenuta peraltro non in Potenza ma in provincia di frangenti nei quali non risultano segnalazioni di violazioni o CP_1 inosservanze di sorta. Va altresì valorizzato il dato relativo all'esistenza di un solo precedente penale oltre al titolo in espiazione, peraltro risalente nel tempo (2013), unitamente al quantum di pena espiato dall'inizio dell'esecuzione (05/05/2017) ed al fine pena decisamente ravvicinato (06/03/2020). Il complesso di tali risultanze, globalmente valutato, permette di sostenere come il detenuto abbia raggiunto un grado di rieducazione ed un livello di rielaborazione critica dei trascorsi devianti proporzionati alla misura richiesta. È possibile pertanto accordare in suo favore quell'ampio rapporto fiduciario sotteso alla più benevola misura dell'affidamento in prova. Detta misura, in ragione della scemata pericolosità sociale, può efficacemente consentire il bilanciamento tra le esigenze di protezione della collettività dal rischio di recidiva ed il consolidamento del percorso di rieducazione” (cfr. doc. n. 4 allegato a ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). A ciò si aggiunga che, durante il periodo di applicazione di tale misura, il cittadino straniero ha avviato percorso di volontariato presso l'Associazione di Volontariato Protezione Civile di Rutigliano ed è stato impiegato nelle attività di pagina 6 di 9 trasporto di minori con disabilità fino al 3.02.2020, data nella quale veniva emesso provvedimento di scarcerazione;
con ordinanza del 7.07.2020, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava, infine, l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova (cfr. docc. nn. 3, 5 e 6 allegati a ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Nonostante le risultanze probatorie, il Tribunale di Bari affermava che il giudizio prognostico di pericolosità sociale della Questura, fondato sulla condotta antigiuridica
“ripetutamente posta in essere” dal sig. sarebbe corretto e, in ogni caso, Pt_1 differente da quello richiesto ed espresso dal Tribunale di Sorveglianza, chiamato a valutare esclusivamente la possibilità di sostituire il trattamento carcerario con un altro più tenue (e che non sarebbe stata, a suo dire, così decisiva da spingerlo a concedergli la detenzione domiciliare). Orbene è evidente che tale statuizione sia priva di fondamento giuridico.
Ancora una volta la Corte condivide quanto osservato dalla difesa dello straniero: la decisione sulla concessione di una misura alternativa alla detenzione, finalizzata a facilitare il reinserimento del reo nella società civile, sottraendolo all'ambiente carcerario, postula la formulazione di un giudizio prognostico di idoneità della misura stessa a contribuire alla sua rieducazione ed a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati. Oggetto di specifica considerazione sono pertanto, tra l'altro, le modalità di commissione del reato oggetto di condanna ed i motivi che hanno spinto il reo a delinquere, gli ulteriori precedenti penali (soprattutto ove trattasi di reati della stessa indole) e le pendenze giudiziarie, dati tutti destinati a confluire all'interno di una valutazione globale che tenga contestualmente conto degli esiti della osservazione della personalità del condannato al fine di verificarne la positiva evoluzione e l'avvio di un processo di revisione critica delle condotte per le quali è intervenuta la condanna. Evidente è pertanto la circostanza che la misura richiesta non potrebbe essere concessa laddove dovesse risultare l'esistenza di un concreto ed attuale rischio di reiterazione delle condotte delittuose da parte del reo e, dunque, una concreta ed attuale pericolosità sociale del medesimo. Parimenti indubbio è il fatto che l'estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova concesso ed il successivo mantenimento di una condotta esente da vizi costituiscano, quantomeno, principio di prova dell'avvenuta riabilitazione del reo e della mancanza di una attuale e concreta pericolosità sociale ( cfr caso analogo recentissima sent. Cass. n. 20087 del 2025).
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunga che l'affidamento in prova ai servizi sociali sostanzia la misura alternativa alla detenzione più ampia, in quanto si svolge totalmente nel territorio, con minimi vincoli alla libertà personale. Non si comprende pertanto la ratio dell'affermazione del Tribunale di Bari, a dire del quale la prognosi del Tribunale di Sorveglianza circa l'opportunità di sostituire il regime carcerario con uno più tenue non sarebbe stata così positiva da concedere la (pur maggiormente afflittiva) misura della detenzione domiciliare (misura più afflittiva rispetto all'affidamento in prova ai servizi sociali). Ed ancora, l'autorità giudiziaria adita neppure teneva in considerazione il positivo reinserimento sociale del cittadino straniero, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa regolare sia durante l'espiazione della pena, sia in attesa del rinnovo del suo titolo di soggiorno, sia ancora in seguito alla proposizione del procedimento di primo grado. Proseguiva, poi, il Tribunale di Bari affermando che, a fronte della “valutazione puntuale, organica e motivata della pericolosità sociale” dell'odierno appellante, non vi sarebbe una prova convincente della sua attuale convivenza con i suoi familiari e che, anzi, al contrario, risulterebbe che la madre viva nel territorio barese e gli altri parenti in quello romano e della città di Massa, mentre il medesimo si sarebbe allontanato dal luogo di residenza dei genitori nel lontano 2013, avendo perpetrato la sua “attività delinquenziale” a Milano, città nella quale è riuscito anche a reperire lavori occasionali nel corso del processo di primo grado. Ebbene anche tale conclusione – secondo motivo di gravame - è smentita da quanto dedotto in giudizio e dalla documentazione versata in atti.
Il sig. infatti scontava la sua condanna, dapprima, presso la Casa Pt_1
Circondariale di Potenza e, poi, in regime di affidamento in prova ai servizi sociali nel territorio barese e, precisamente, a Rutigliano, ove risiedeva con i suoi genitori. In seguito al decesso del padre, lo straniero si trasferiva presso una delle sorelle, sig.ra insieme alla madre, tanto che quest'ultima rinnovava il suo titolo di Persona_1 soggiorno presso la Questura di Massa, in qualità di familiare a carico (cfr. doc. n. 25 allegato a nota del 14.09.2023 e doc. n. 37 allegato a nota scritta dell'1.10.2024 del giudizio di primo grado e cfr. docc. nn. 1 e 3 allegati ad atto di citazione in appello;
doc. n. 6 allegato a nota scritta dell'11.03.2025; doc. n. 8)). Occorre peraltro precisare che la convivenza con la famiglia non è mai stata oggetto né di contestazione né di discussione tra le parti. Infine, il Giudice di prime cure concludeva affermando che il Questore è tenuto a procedere al bilanciamento tra le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e controllo delle frontiere, da un lato, e il rispetto e la tutela della vita familiare, dall'altro, pagina 8 di 9 solamente laddove risulti la presenza in Italia dei legami familiari di cui all'art. 29 del D. Lgs. 286/98, esclusi nel caso di specie, in particolare con riferimento alla lett. d), non ravvisandosi l'esistenza di genitori a carico. Ebbene anche tale statuizione si appalesa infondata dal momento che presuppone che il diritto all'unità familiare da tutelare non sia quello del titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari che ha esercitato il ricongiungimento, ma quello del parente rientrante in una delle categorie di cui al predetto articolo 29 A ciò si aggiunga che la già citata sentenza n. 202 del 18.07.2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero
“che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. All'accoglimento del gravame, consegue il riconoscimento allo straniero del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. 2.1 Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono a carico del e vengono CP_2 liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022
P. Q. M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da con atto di citazione nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Ministro p.t. e della avverso la CP_2 Controparte_1 ordinanza n.7253/2024 del 4.11.2024 emessa dal Tribunale di Bari- sez.spec.in materia di immigrazione, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza gravata, riconosce a il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari;
2) condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in CP_2 favore di , che liquida: Parte_1
- per il primo grado in complessivi € 3809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 3473,00 per compensi professionali oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Bari, 16 luglio 2025 IL Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo pagina 9 di 9
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1627/2024, avverso la ordinanza n.7253/2024 del 4.11.2024 emessa dal Tribunale di Bari- sez.spec.in materia di immigrazione tra
(CF ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Nanula
-Appellante- E
Controparte_1 Controparte_2
-Appellato–
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello notificato il 4.12.2024 e depositato in data 11.12.2024, il sig. impugnava l'ordinanza del 4.11.2024, comunicata in pari Pt_1
pagina 1 di 9 data, con la quale il Tribunale di Bari - Sez. Spec. in materia di immigrazione aveva rigettato il ricorso ex art. 30 comma 6 D. Lgs. 286/98 dal medesimo promosso nei confronti della di e del (causa n. R.G. CP_1 CP_1 Controparte_2
11761/2022), chiedendone la riforma integrale, con conseguente riconoscimento del suo diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
contestualmente, l'appellante chiedeva altresì concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di gravame, sussistendone i requisiti di legge.
1.2 Nessuno si costituiva per la Questura e il , pur ritualmente citati. CP_2
1.3 Con ordinanza del 12.03.2025 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4 All'udienza telematica del 25.06.2025, depositate le note scritte, la Corte riservava la causa per la decisione
2.L'appello merita accoglimento
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 5 comma 5 del d.lvo 286/98 ed erronea ed insufficiente motivazione con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del cittadino straniero e dell'effettività e rilevanza dei suoi legami familiari. Sostiene il Tribunale di Bari nel suo provvedimento che la presenza di legami familiari sul territorio italiano non possa costituire, per sé sola, garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che sia stato condannato per reati ostativi e che, nel caso di specie, l'esigenza di tutela dell'unità familiare non sussisterebbe né potrebbe prevalere su quella di tutela della sicurezza pubblica, avendo il sig. commesso gravissimi fatti (vedasi in particolare il reato Pt_1 di rapina, che si connota per l'uso della violenza da parte dall'autore della condotta delittuosa) ritenuti, nel loro complesso, rappresentativi “di una scarsa propensione del ricorrente al rispetto delle regole e dei valori fondanti del nostro Paese, di per sé in grado di destare grave allarme sociale e minare alla radice la sicurezza, la tranquillità pubblica e l'ordinata convivenza civile e, comunque, tali da far ritenere possibile, in chiave prognostica, una reiterazione di condotte analoghe”. Non solo, la sua condotta antigiuridica sarebbe ancor più deplorevole in ragione del fatto che egli si trovava sul territorio nazionale già da molti anni. Circostanze tutte queste che comproverebbero per il Tribunale la correttezza del giudizio di pericolosità sociale espresso dalla Questura di prognosi peraltro “diversa da quella richiesta ed espressa dal CP_1
Tribunale di Sorveglianza di Potenza, chiamato a valutare esclusivamente la pagina 2 di 9 possibilità di sostituire il trattamento carcerario con altro più tenue e che comunque, giova rimarcarlo, non era stata così decisiva da spingere il medesimo Tribunale a concedere la detenzione domiciliare”. La Corte, alla luce della istruttoria svolta, non condivide tale motivazione.
In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla difesa dello straniero, occorre osservare che l'art. 4, comma 3, del D. Lgs n. 286/1998 vieta espressamente l'ingresso in Italia dello straniero che richieda il ricongiungimento familiare, qualora rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno di quei Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. A tal proposito, l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma in materia che “per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 8 gennaio 2007, n.5 agli artt.
4. comma 3 e 5 comma 5 (cui è stato aggiunto il comma 5 bis) del D.lgs. 286/98, infatti il caso di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di e pericolosità effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (cfr. Cass. 28.06.2018 n. 17070). Premesso, dunque, che il giudizio della pericolosità sociale deve essere effettuato in concreto e non sulla base di una valutazione realizzata ex ante in via legislativa, è necessario procedere all'esame degli elementi di fatto ravvisabili nel caso che ci occupa. All'esito dell'istruttoria condotta nel corso del procedimento di primo grado è emerso inequivocabilmente che i fatti contestati all'odierno appellante siano risalenti nel tempo. E' lo stesso Giudice di prime cure infatti, richiamata la nota del 2.01.2023 della Questura di a ricordare che il cittadino straniero ha riportato tre condanne: una CP_1 prima per il reato di furto con strappo in concorso, accertato il 26.05.2013 (non pagina 3 di 9 indicata nel certificato del casellario giudiziale); una seconda per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso il 30.05.2015; nonché una terza inflitta per tentato furto aggravato in concorso del 22.06.2015. Dalla risalenza nel tempo dei fatti criminosi non può che discendere l'esclusione della sussistenza del requisito dell'attualità, necessaria affinché possa ritenersi integrata la pericolosità sociale, intesa come capacità e propensione a delinquere, ex art. 4, co. 3, del D. Lgs. 286/98.
Non solo. Nella valutazione della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce potere/dovere dell'Autorità di Pubblica Sicurezza tenere in considerazione altresì la condotta dal medesimo tenuta successivamente. Sul punto, plurimi sono stati gli interventi della Corte di cassazione, che ha a più riprese sottolineato la necessaria valutazione “'in concreto' della sussistenza della pericolosità sociale dello straniero, dovendosi quindi compiere …un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale” (ex multis, Cass., sez. I, ordinanza n. 29148 del 21.12.2020). Nello stesso senso si è espressa anche la Corte costituzionale, che ha evidenziato la necessità che “quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico”, operando tale valutazione per mezzo dei diversificati parametri fattuali elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, “quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite” (sentenza n. 202 del 18.07.2013). Ebbene, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dato prova di aver raggiunto un elevato grado di rieducazione e di rielaborazione critica dei trascorsi devianti, come comprovato dalla corretta condotta tenuta successivamente alla commissione dei pagina 4 di 9 succitati fatti criminosi (risalenti a quasi 10 anni orsono), e ciò sia durante il periodo di espiazione della condanna, sia in seguito al suo pieno reinserimento nella società. Ed invero, dalle risultanze istruttorie risulta che nessun reato è stato mai ascritto allo straniero in data successiva al giugno 2015 (fatto questo incontestato anche dalla stessa Amministrazione convenuta); inoltre, nel corso dell'esecuzione della pena, il sig. ha indubbiamente dato prova di una piena riabilitazione, come comprovato Pt_1 dalla prognosi favorevole circa la sua futura astensione dal porre in essere nuovi fatti criminosi (motivata dalla condotta tenuta e dalla scemata pericolosità sociale) espressa dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza, mai disattesa dal reo. Sul punto, la concessione all'odierno appellante della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, risulta motivata da una “prognosi favorevole prodromica alla concessione del più ampio beneficio di legge il quale risulta ammissibile avuto riguardo alla pena residua da espiare […] Il giudizio di contemperamento tra le esigenze di tutela special-preventive e quelle di rieducazione consente di sostenere che la pericolosità sociale del detenuto sia scemata al punto tale da farlo ritenere soggetto meritevole di beneficiare di una prosecuzione della espiazione della pena in regime extramurario”, tenuto conto del fatto che “i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari-Reparto Operativo, comunicano che dal 01/03/2016 al 05/05/2017, data in cui è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, proveniente da Milano, sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G., non ha dato adito a comportamenti censurabili durante il periodo di vigilanza della misura cautelare […] dalla relazione di sintesi della Casa Circondariale di Potenza del 19/12/2018, confermata nel contenuto alla data del 15/10/2019, si desume che il detenuto, giunto nella struttura il 05/07/2017, durante il periodo di permanenza, ha mantenuto un contegno costantemente regolare, esente da rilievi disciplinari e da altre note negative;
la condotta è stata aderente alle norme che presiedono alla corretta convivenza penitenziaria ed ha intrattenuto buoni rapporti di civile convivenza sia con gli operatori penitenziari che con i compagni di pena. In ambito trattamentale il condannato, nel gennaio del 2018, ha svolto attività lavorative di addetto alle pulizie, mentre dal mese di agosto 2018 ad ottobre 2018 ha svolto la mansione di portapacchi;
ha manifestato adesione alle attività ricreative e sportive organizzate presso la sezione di appartenenza. Durante i colloqui con gli operatori dell'area trattamentale, il detenuto esterna disponibilità al dialogo e all'ascolto; in merito a quanto ascrittogli ammette le sue responsabilità e risulta avere maturato, nel corso della detenzione, una buona rivisitazione critica avendo compreso le conseguenze dei suoi agiti devianti […] A decorrere dall'aprile 2019 il detenuto ha iniziato a fruire dei benefici premiali ex art. 30 O.P. in Rutigliano (BA) pagina 5 di 9 presso l'abitazione genitoriale. Il positivo struttoria espletata dal magistrato di sorveglianza ai fini dell'ammissione al beneficio premiale conferma l'affievolita pericolosità del condannato […] Sono stati fruiti permessi-premio anche nei mesi di agosto ed ottobre 2019 ed in ciascuna occasione il beneficio risulta essere stato gestito sempre con regolarità e correttezza, con conseguente sussistenza di adeguati elementi per valutare l'affidabilità del detenuto in regime extramurario. L'osservazione della condotta del detenuto al di fuori dell'istituto si è protratta inoltre per un arco di tempo congruo, a decorrere da aprile 2019, ed in ciascuna occasione per periodi prolungati essendo stati concessi più giorni. In tal modo è stato possibile testare con esito favorevole la capacità del condannato di determinarsi spontaneamente al rispetto delle prescrizioni imposte dall'A.G.. Deve allora affermarsi, sulla scorta delle sopra esposte emergenze istruttorie, che il detenuto ha dato prova di aver proficuamente avviato un percorso di riflessione sul vissuto deviante, con assunzione di responsabilità e motivazione a volersi realizzare entro la legalità. Può sostenersi che, ad oggi, la pericolosità sociale del detenuto si riveli attenuata, in considerazione dell'assenza di prova circa collegamenti con la criminalità organizzata e non, della condotta osservante che lo stesso ha posto in essere durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare in vigore al momento dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, dell'assoluta linearità del comportamento mantenuta, sia in ambito inframurario che in occasione degli accessi all'esterno per la fruizione dei benefici premiali, avvenuta peraltro non in Potenza ma in provincia di frangenti nei quali non risultano segnalazioni di violazioni o CP_1 inosservanze di sorta. Va altresì valorizzato il dato relativo all'esistenza di un solo precedente penale oltre al titolo in espiazione, peraltro risalente nel tempo (2013), unitamente al quantum di pena espiato dall'inizio dell'esecuzione (05/05/2017) ed al fine pena decisamente ravvicinato (06/03/2020). Il complesso di tali risultanze, globalmente valutato, permette di sostenere come il detenuto abbia raggiunto un grado di rieducazione ed un livello di rielaborazione critica dei trascorsi devianti proporzionati alla misura richiesta. È possibile pertanto accordare in suo favore quell'ampio rapporto fiduciario sotteso alla più benevola misura dell'affidamento in prova. Detta misura, in ragione della scemata pericolosità sociale, può efficacemente consentire il bilanciamento tra le esigenze di protezione della collettività dal rischio di recidiva ed il consolidamento del percorso di rieducazione” (cfr. doc. n. 4 allegato a ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). A ciò si aggiunga che, durante il periodo di applicazione di tale misura, il cittadino straniero ha avviato percorso di volontariato presso l'Associazione di Volontariato Protezione Civile di Rutigliano ed è stato impiegato nelle attività di pagina 6 di 9 trasporto di minori con disabilità fino al 3.02.2020, data nella quale veniva emesso provvedimento di scarcerazione;
con ordinanza del 7.07.2020, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava, infine, l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova (cfr. docc. nn. 3, 5 e 6 allegati a ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Nonostante le risultanze probatorie, il Tribunale di Bari affermava che il giudizio prognostico di pericolosità sociale della Questura, fondato sulla condotta antigiuridica
“ripetutamente posta in essere” dal sig. sarebbe corretto e, in ogni caso, Pt_1 differente da quello richiesto ed espresso dal Tribunale di Sorveglianza, chiamato a valutare esclusivamente la possibilità di sostituire il trattamento carcerario con un altro più tenue (e che non sarebbe stata, a suo dire, così decisiva da spingerlo a concedergli la detenzione domiciliare). Orbene è evidente che tale statuizione sia priva di fondamento giuridico.
Ancora una volta la Corte condivide quanto osservato dalla difesa dello straniero: la decisione sulla concessione di una misura alternativa alla detenzione, finalizzata a facilitare il reinserimento del reo nella società civile, sottraendolo all'ambiente carcerario, postula la formulazione di un giudizio prognostico di idoneità della misura stessa a contribuire alla sua rieducazione ed a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati. Oggetto di specifica considerazione sono pertanto, tra l'altro, le modalità di commissione del reato oggetto di condanna ed i motivi che hanno spinto il reo a delinquere, gli ulteriori precedenti penali (soprattutto ove trattasi di reati della stessa indole) e le pendenze giudiziarie, dati tutti destinati a confluire all'interno di una valutazione globale che tenga contestualmente conto degli esiti della osservazione della personalità del condannato al fine di verificarne la positiva evoluzione e l'avvio di un processo di revisione critica delle condotte per le quali è intervenuta la condanna. Evidente è pertanto la circostanza che la misura richiesta non potrebbe essere concessa laddove dovesse risultare l'esistenza di un concreto ed attuale rischio di reiterazione delle condotte delittuose da parte del reo e, dunque, una concreta ed attuale pericolosità sociale del medesimo. Parimenti indubbio è il fatto che l'estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova concesso ed il successivo mantenimento di una condotta esente da vizi costituiscano, quantomeno, principio di prova dell'avvenuta riabilitazione del reo e della mancanza di una attuale e concreta pericolosità sociale ( cfr caso analogo recentissima sent. Cass. n. 20087 del 2025).
pagina 7 di 9 A ciò si aggiunga che l'affidamento in prova ai servizi sociali sostanzia la misura alternativa alla detenzione più ampia, in quanto si svolge totalmente nel territorio, con minimi vincoli alla libertà personale. Non si comprende pertanto la ratio dell'affermazione del Tribunale di Bari, a dire del quale la prognosi del Tribunale di Sorveglianza circa l'opportunità di sostituire il regime carcerario con uno più tenue non sarebbe stata così positiva da concedere la (pur maggiormente afflittiva) misura della detenzione domiciliare (misura più afflittiva rispetto all'affidamento in prova ai servizi sociali). Ed ancora, l'autorità giudiziaria adita neppure teneva in considerazione il positivo reinserimento sociale del cittadino straniero, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa regolare sia durante l'espiazione della pena, sia in attesa del rinnovo del suo titolo di soggiorno, sia ancora in seguito alla proposizione del procedimento di primo grado. Proseguiva, poi, il Tribunale di Bari affermando che, a fronte della “valutazione puntuale, organica e motivata della pericolosità sociale” dell'odierno appellante, non vi sarebbe una prova convincente della sua attuale convivenza con i suoi familiari e che, anzi, al contrario, risulterebbe che la madre viva nel territorio barese e gli altri parenti in quello romano e della città di Massa, mentre il medesimo si sarebbe allontanato dal luogo di residenza dei genitori nel lontano 2013, avendo perpetrato la sua “attività delinquenziale” a Milano, città nella quale è riuscito anche a reperire lavori occasionali nel corso del processo di primo grado. Ebbene anche tale conclusione – secondo motivo di gravame - è smentita da quanto dedotto in giudizio e dalla documentazione versata in atti.
Il sig. infatti scontava la sua condanna, dapprima, presso la Casa Pt_1
Circondariale di Potenza e, poi, in regime di affidamento in prova ai servizi sociali nel territorio barese e, precisamente, a Rutigliano, ove risiedeva con i suoi genitori. In seguito al decesso del padre, lo straniero si trasferiva presso una delle sorelle, sig.ra insieme alla madre, tanto che quest'ultima rinnovava il suo titolo di Persona_1 soggiorno presso la Questura di Massa, in qualità di familiare a carico (cfr. doc. n. 25 allegato a nota del 14.09.2023 e doc. n. 37 allegato a nota scritta dell'1.10.2024 del giudizio di primo grado e cfr. docc. nn. 1 e 3 allegati ad atto di citazione in appello;
doc. n. 6 allegato a nota scritta dell'11.03.2025; doc. n. 8)). Occorre peraltro precisare che la convivenza con la famiglia non è mai stata oggetto né di contestazione né di discussione tra le parti. Infine, il Giudice di prime cure concludeva affermando che il Questore è tenuto a procedere al bilanciamento tra le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e controllo delle frontiere, da un lato, e il rispetto e la tutela della vita familiare, dall'altro, pagina 8 di 9 solamente laddove risulti la presenza in Italia dei legami familiari di cui all'art. 29 del D. Lgs. 286/98, esclusi nel caso di specie, in particolare con riferimento alla lett. d), non ravvisandosi l'esistenza di genitori a carico. Ebbene anche tale statuizione si appalesa infondata dal momento che presuppone che il diritto all'unità familiare da tutelare non sia quello del titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari che ha esercitato il ricongiungimento, ma quello del parente rientrante in una delle categorie di cui al predetto articolo 29 A ciò si aggiunga che la già citata sentenza n. 202 del 18.07.2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero
“che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. All'accoglimento del gravame, consegue il riconoscimento allo straniero del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. 2.1 Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono a carico del e vengono CP_2 liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022
P. Q. M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da con atto di citazione nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Ministro p.t. e della avverso la CP_2 Controparte_1 ordinanza n.7253/2024 del 4.11.2024 emessa dal Tribunale di Bari- sez.spec.in materia di immigrazione, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza gravata, riconosce a il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari;
2) condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in CP_2 favore di , che liquida: Parte_1
- per il primo grado in complessivi € 3809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 3473,00 per compensi professionali oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Bari, 16 luglio 2025 IL Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo pagina 9 di 9