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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/01/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 1052/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1052/2021 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Prato, Via F. Ferrucci n. 232 presso lo studio Parte_2 dell'avv. Silvia Casarini che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30/05/2022
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Prato, Via F. Boni n. 118 presso lo studio dell'avv. CP_2
Giampaolo Borgioli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertato il grave inadempimento di a socio unico, pronunciare ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. cc ovvero ai sensi e per gli effetti degli artt. 1497 e/o 1490 c.c.
e ss, la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento di con condanna CP_1
pagina 1 di 13 di quest'ultima a risarcire tutti i danni subiti e subendi in favore di mediante Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 30.000,00 o di quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia dovuta, a titolo di restituzione di quanto già versato e/o risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via parte convenuta: equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, dell'ATP e del procedimento di mediazione, con condanna al pagamento delle spese di CTU e CTP, oltre rimborso spese generali al 15%, CAP e IVA. In via istruttoria, insiste per l'ammissione - previa revoca delle ordinanze de quibus del 03.11.2022 e dell'08.11.2022 - di tutti i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio e non ammessi, così come indicati nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c., opponendosi a quelle avversarie per i motivi ivi indicati”;
Parte convenuta: “In via istruttoria: Per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse. NEL
MERITO: Respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare il diritto della convenuta al trattenimento della caparra. IN IPOTESI: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ordinare la riconsegna del macchinario e applicare l'art. 1227 c.c. primo o secondo comma. IN VIA RICONVENZIONALE: Dichiarare il valido recesso unilaterale e quindi il diritto della convenuta a ritenere la somma già versatale a titolo di acconto come contrattualmente previsto. In ogni caso vinte le spese di lite, ivi comprese quelle della
ATP.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) ha citato in giudizio Parte_1 Pt_1
chiedendo di pronunciare, previo accertamento del “grave inadempimento di CP_1
a socio unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. cc ovvero ai sensi e per gli CP_1
effetti degli artt. 1497 e/o 1490 cc e ss, la risoluzione del contratto per cui è causa, con ogni consequenziale di legge, con condanna di a socio unico medesima a risarcire tutti i CP_1 danni subiti e subendi mediante pagamento, in favore di di € 30.000,00 Parte_1
ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia dovuta. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze di causa”.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto: di svolgere attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari freschi, congelati, surgelati e conservati, nonché di articoli “no food” utilizzati per l'igiene e la pulizia degli ambienti;
di produrre, in particolare, un misto di pagina 2 di 13 calamari, seppie e gamberetti congelati destinato alle aziende di ristorazione e sigillato in buste chiuse preconfezionate di peso determinato;
di aver deciso di automatizzare il confezionamento del prodotto;
di essersi così rivolta a , che in data 03/05/2019 le aveva formulato offerta CP_1 di acquista di una “linea automatica (a norma CE) per il confezionamento del vostro prodotto
[…] composta da varie parti il tutto montato su una struttura acciaio inox 316” e, più specificamente, una “confezionatrice Flowpack a inclinazione variabile […] ideale per il confezionamento di qualsiasi prodotto […] in una busta con larghezza massima 350 mm e lunghezza massima infinita” al prezzo di € 33.000,00 oltre I.V.A.; di aver sottoscritto la predetta offerta il 05/06/2019; che aveva confermato l'ordine in data 07/06/2019; di aver CP_1 corrisposto a in data 19/06/2019 la prima rata del prezzo, pari ad € 12.078,00, come CP_1
previsto; che in data 05/06/2020, e dunque in ritardo di otto mesi rispetto al termine di consegna,
aveva consegnato la linea automatica priva di marcatura CE, certificato di conformità e CP_1 sguarnita della documentazione indicata nell'offerta sotto la voce “Specifiche tecniche” ovvero il lay-out dell'impianto, il manuale di uso e manutenzione, il diagramma elettrico conforme alle normative internazionali;
che sin da subito gli addetti della avevano evidenziato che il Pt_1 macchinario non era “rifinito”, in quanto la maggior parte delle viti e delle bullonerie impiegate per il collegamento dei vari componenti difettava del sistema di ritenzione dei dadi, non sembravano in acciaio inox 316, le saldature apparivano non idonee all'impiego del macchinario nell'industria alimentare e i bordi delle lamiere risultavano taglienti e pericolosi;
che nell'agosto
2020, nonostante numerosi interventi di , il macchinario risultava ancora inidoneo CP_1 all'uso; che nell'ottobre 2020 aveva decisione di nominare un perito, così da accertare in Pt_1
contraddittorio con , lo stato del bene, la sua funzionalità e il rispetto delle previsioni CP_1
normative; che il 28/10/2020 i tecnici e il perito avevano cercato di collaudare il CP_1
macchinario, ma con esito negativo, in quanto quest'ultimo non era in grado di garantire che il peso del prodotto congelato all'interno della busta preconfezionata rispettasse il limite di tolleranza del 15%; che i tecnici si erano resi conto che il peso del prodotto confezionato in varie buste non era omogeneo ed aveva uno scarto superiore al limite tollerabile;
che il perito aveva rimarcato la presenza anche degli ulteriori difetti;
che il 15/11/2020 aveva ammesso che CP_1
il macchinario fornito presentava dei difetti funzionali, era privo di collaudo e non disponeva della documentazione tecnica necessaria, offrendo di apportare le modifiche necessarie;
di aver formulato invito alla negoziazione assistita il 12/01/2021, che tuttavia non aveva sortito alcun pagina 3 di 13 effetto;
di aver subito danni per € 30.000,00, pari alla somma dei seguenti costi: la prima rata di prezzo, il compenso del perito industriale nominato come tecnico di parte, il prezzo del compressore richiesto da per il funzionamento del macchinario e la retribuzione del CP_1
dipendente che aveva provveduto a confezionare manualmente le buste di prodotto congelato nel tempo in cui il macchinario è rimasto inutilizzato;
che il contratto sottoscritto tra attrice e convenuta era un contratto di compravendita con patto di riservato dominio;
che era pacifica l'assenza del collaudo, della marcatura CE, della dichiarazione CE di conformità, della documentazione tecnica già richiamata;
che il D. Lgs. 17/2010 vieta al costruttore di vendere o mettere in servizio macchinari privi della dichiarazione di collaudo, della dichiarazione CE di conformità e della targa CE oltre che della documentazione tecnica;
che la linea automatica non era in grado di confezionare buste di peso pari o inferiore ad un chilo;
che le saldature erano sporche e inidonee a macchine da impiegare nell'industria alimentare ed erano in semplice acciaio;
che alcune viti e bulloni erano privi del sistema di ritenzione dei dadi;
che il macchinario era incommerciabile, privo delle caratteristiche funzionali necessarie e/o affetto da difetti che lo rendevano inservibile;
che pertanto era fondata l'azione ex art. 1463 c.c. avendo ricevuto una cosa diversa rispetto a quella ordinata;
in alternativa era fondata l'azione ex art. 1497 e/o 1490
c.c. in quanto il macchinario era privo delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui era destinato. si è costituita chiedendo: “IN VIA ISTRUTTORIA (richiesta di ingiunzione di CP_1
riconsegna): In caso di mancata riconsegna prima della prima udienza, che venga emessa ordinanza di ingiunzione di riconsegna del macchinario per cui è causa ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva stante il riconoscimento della controparte dell'esistenza del patto di riservato dominio e del mancato pagamento del residuo prezzo. Ampie ulteriori richieste istruttorie. NEL MERITO: Respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare il diritto della convenuta al trattenimento della caparra. IN IPOTESI: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ordinare la riconsegna del macchinario e applicare l'art. 1227 c.c. primo o secondo comma. IN VIA RICONVENZIONALE: Dichiarare il valido recesso unilaterale e quindi il diritto della convenuta a ritenere la somma già versata a titolo di acconto come contrattualmente previsto”. A fondamento delle proprie conclusioni la convenuta ha dedotto: che il macchinario era stato venduto con patto di riservato dominio e, conseguentemente, la vendita era sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento dell'intero pagina 4 di 13 prezzo;
di esercitare il diritto di recesso contrattualmente attribuitole in caso di mancato pagamento da parte dell'attrice del prezzo entro la scadenza concordata;
che l'attrice era decaduta dalla garanzia dei vizi, avendoli tardivamente contestati;
di aver ricevuto l'ordine di fornire un macchinario per la realizzazione di confezioni di peso tra 3 e 5 kg;
che solo prima della consegna aveva richiesto che il macchinario permettesse la realizzazione di buste dal peso di 500 Pt_1
gr e da 1 a 3 Kg;
che il macchinario era stato tarato e fabbricato per i pesi indicati in sede di ordine;
di aver offerto comunque di sistemare il macchinario mediante la fornitura, a pagamento, di una bilancia multitesta e di un metal detector di controllo di peso da installare all'uscita della linea;
di aver specificato in quell'occasione che la documentazione tecnica relativa alla macchina sarebbe stata consegnata dopo il collaudo in modo da poterla conformare alla stessa, così come il
Or marchio che sarebbe infatti stato inutile consegnare la documentazione in carenza di accettazione del macchinario in quanto ritenuto non idoneo allo scopo, sebbene per causa non imputabile alla convenuta;
che i danni lamentati dalla parte attrice erano stati quantificati in maniera del tutto arbitraria;
che non era accoglibile la domanda di restituzione dell'acconto, avendo il diritto contrattualmente previsto di ritenere detto importo in caso di esercizio CP_1
del diritto di recesso a titolo di risarcimento del danno.
Prima della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, la parte attrice ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, che ha trovato accoglimento. È stata quindi svolta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la presenza dei difetti lamentati dalla parte attrice e la presenza della marcatura CE nonché verificare il funzionamento della macchina.
Conclusosi tale subprocedimento ed all'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183,
c. 6 c.p.c., alle parti è stato assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione
“demandata” ai sensi dell'art. 5, c. 2 D. Lgs. 28/2010, conclusosi con esito negativo. Nel corso del giudizio la parte attrice ha restituito il macchinario alla parte convenuta.
La causa è stata successivamente istruita, oltre che con l'acquisizione di documenti e della consulenza d'ufficio, anche con l'audizione di testimoni.
Successivamente è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
pagina 5 di 13 1.A. RICOSTRUZIONE IN FATTO
È documentalmente provato (oltre a non essere contestato dalle parti) che in data 05/06/2019 ha accettato l'offerta n. 19/04 rev. (rev. del 03/05/2019) avente ad oggetto la fornitura, Pt_1 per la somma di € 33.000,00 oltre I.V.A., di una “linea automatica (a norma ce) per il confezionamento del vostro prodotto. L'obbiettivo della linea è automatizzare completamente il processo di confezionamento del prodotto provenente [sic] dalla vostra mescolatrice ed indirizzabile verso la flowpack. La linea è realizzata completamente con materiali alimentari e acciaio inox 316” che (come precisato dal CTU sulla base della documentazione prodotta dalle parti) avrebbe dovuto comporsi di una stazione di raccolta e dosatura del prodotto in uscita dalla mescolatrice (composta da un vaglio, un nastro trasportatore inclinato, un nastro orizzontale ed un sistema a cassetta e celle di carico per la pesatura del prodotto), una stazione confezionatrice
FlowPack a inclinazione variabile (composta da cono di alimentazione, alimentazione fil plastico, cilindri di per sezione di imbustamento e sigillatura prodotto e nastro di uscita) e un nastro di raccolta finale del prodotto imbustato per lo stoccaggio da parte di un operatore. Secondo gli accordo contrattuali il prezzo di vendita avrebbe dovuto essere corrisposto in due rate pari, ciascuna, alla metà del prezzo, di cui la prima a titolo di “acconto” e la seconda “da definire”; la proprietà del macchinario, sino al pagamento integrale di tale seconda rata, era “riservata a
In sede contrattuale a è stata riconosciuta la facoltà “in caso di mancato CP_1 CP_1
pagamento del prezzo di acquisto entro la scadenza concordata […] di recesso unilaterale […] con effetto immediato a partire dalla data di comunicazione del contratto” “trattenendosi
l'acconto versato come risarcimento del danno” (v. doc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice).
Risulta altresì documentalmente provato (oltre a non essere oggetto di contestazione) che in data
05/06/2020 ha consegnato a una “linea automatica di confezionamento” (v. doc. CP_1 Pt_1
4 fascicolo di parte attrice).
Il CTU ha verificato che la linea fornita da a differiva da quella descritta nella CP_1 Pt_1
predetta offerta (sebbene tale aspetto non sia stato contestato dalla parte attrice), in quanto composta da una sezione di carico a vaglio vibrante, di un nastro trasportatore inclinato, della sezione a nastro orizzontale con cassetta di pesatura e della sezione confezionatrice, priva del marcatore per stampa su film a trasferimento termico e del tavolo di raccolta e con l'automazione betoniera ancora da completare.
pagina 6 di 13 Passando più precipuamente agli aspetti oggetto di contestazione della parte attrice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il macchinario:
a. è privo della marcatura CE, avendo fornito – peraltro solo in sede di sopralluogo CP_1
peritale – la marcatura CE della sola sezione confezionatrice automatica;
b. è privo del certificato di conformità, avendo fornito – anche qui solo nel corso delle CP_1
operazioni peritali – solo quello inerente la sezione confezionatrice;
c. è privo della documentazione indicata nell'offerta accettata dall'attrice, ovvero il lay-out dell'impianto, il manuale d'uso e manutenzione e il diagramma elettrico. Il consulente d'ufficio ha inoltre evidenziato che il manuale e gli schemi consegnati da nel corso delle CP_1
operazioni peritali sono relativi alla sola confezionatrice automatica e che detta documentazione non è completa (in via esemplificativa è stata evidenziata la mancanza della definizione dell'imbuto di interfaccia con la cella di carico, dell'indicazione del divieto di uso di sciarpe e cravatte, dello schema frontale di uno dei cilindri di riamando);
d. presenta sezioni ad uno stadio di realizzazione incompleto, in quanto in “diverse parti relative ad esempio al caricatore iniziale sono presenti saldature e appuntature esposte non molate né rifinite”;
e. presenta viti e bulloni che “sono per la maggior parte privi del sistema di ritenzione e tendono
a svitarsi”. Durante le operazioni peritali il CTU ha verificato che “principalmente nella sezione di carico e nel nastro di salita, […] alcune viti possono essere svitate a mano e risultano in effetti allentate, non bloccate e prive di dispositivi bloccanti atti ad evitare che si perda il serraggio a causa delle vibrazioni durante le fasi operative […]”;
f. presenta alcune viti e bulloni in acciaio non inox;
g. risulta “privo di carterature o comunque elementi atti [a] renderlo utilizzabile operativamente senza comportare rischi, presentando ad esempio spigoli vivi taglienti nelle lamiere prossime a vie di passaggio, viti sporgenti esposte”. Durante le operazioni peritali il CTU ha rilevato che “le sezioni di vaglio e caricamento nonché il nastro di salita si presentano non rifiniti, caratterizzati da spigoli vivi a taglio di lamiera, da viti sporgenti esposte […] “, che “la mancanza di carterature [lascia esposte] parti mobili […] come ad esempio il pistone che spinge il prodotto via dalla cassetta di pesatura ed il motore ed i blocca alberi degli alberi del nastro” e che “il motore […] a causa della deformazione dell'albero presenta anche una oscillazione impropria durante il funzionamento”.
pagina 7 di 13 h. è in grado di rispettare l'errore massimo tollerato in meno previsto dalla L. 690/1978, all. I punto 1 (ovvero la normativa di adeguamento all'ordinamento interno della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE citato sia dall'attrice che dal CTU) sia per le confezioni dal contenuto nominale uguale o inferiore ad 1 kg che per quelle dal contenuto nominale uguale o superiore al predetto peso. Gli accertamenti del CTU hanno evidenziato che, con riferimento al confezionamento di imballaggi dal peso superiore a 3 kg, l'errore massimo in più (che, lo si evidenzia sin da ora, non risulta disciplinato dalla richiamata legge nazionale) oscilla tra lo 0 e l'1,5%, mentre con riferimento al confezionamento di imballaggi dal peso uguale o minore a 1kg detto errore massimo varia tra 0 e il 10%.
La consulenza ha quindi evidenziato che alcuni dei difetti innanzi evidenziati determinano la sussistenza di rischi per il personale che opera il macchinario. In particolare:
- il moto oscillatorio improprio del motore, di cui alla lettera g, comporta che quest'ultimo sia
“esposto in altezza senza protezione alcuna rappresentando un potenziale rischio per i lavoratori che operano interno alla linea”;
- “il nastro trasportatore primario è esposto senza protezione così come lo sono i relativi rulli di trascinamento con potenziale rischio di trascinamento o schiacciamento per il personale che operativamente potrebbe intervenire per togliere il prodotto incastrato sotto le bandelle o favorire manualmente l'alimentazione del prodotto dal vaglio al nastro”;
- “in fase operativa le paratie laterali del nastro trasportatore non sono sufficienti ad evitare che il prodotto cada fuori dal nastro o si introduca al di sotto delle bande laterali incastrandosi nei cilindri di movimentazione del nastro non protetti, esponendo a rischio eventuale personale che decida di rimuovere manualmente detti residui […] nonché generando pericolo di malfunzionamento nel nastro stesso”;
- “i bulloni privi di dispositivo di bloccaggio, viste le vibrazioni rilevate, possono svitarsi generando rischi per gli operatori e per le funzionalità e la stabilità del sistema”;
- “il sistema a pistone di svuotamento della cassetta di pesatura non è protetto ed è esposto al potenziale involontario contatto di un operatore che lavori interno o sotto al nastro trasportatore”.
In ragione di ciò, il CTU ha concluso che “la linea fornita da al momento della verifica CP_1
del sottoscritto non può considerarsi a norma in relazione alle disposizioni vigenti nazionali e comunitarie in tema di sicurezza del lavoro […]”.
pagina 8 di 13 1.B. DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ALIUD PRO ALIO
Per la giurisprudenza di legittimità, si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. - qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualità essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi così funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (ex multis, Cass. 14/10/2021, n. 28069, in connessione con Cass. 23/03/2017, n. 7557).
Ciò precisato, si deve evidenziare il D. Lgs. 17/2010 prevede che possano “[…] essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili” e che “il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura “CE” ai sensi dell'articolo 12”. Il medesimo testo legislativo (v. art. 1, c. 2, lett. m) specifica che per “messa in servizio” si intende il “primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina
[…]”.
Risulta documentalmente provato che la macchina sia stata utilizzata per effettuare “varie prove per l'assetto della macchina alla produzione di buste da 1 kg” e, dunque, per l'utilizzo conforme alla sua destinazione, da intendersi nella produzione di imballaggi preconfenzionati) il
20/10/2020 (v. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
Poiché alla data di primo utilizzo il macchinario per cui è causa era privo della marchiatura CE, della dichiarazione CE nonché del fascicolo tecnico e delle istruzioni e per ottenere le prime due
(nonché il rispetto della normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro) sarebbe stato pagina 9 di 13 necessario risolvere i numerosi difetti individuati dal C.T.U. (come lo stesso ha evidenziato nell'indicare gli interventi necessari per rendere la linea idonea all'uso), si deve concludere che la macchina fornita da a proprio perché non poteva essere operata e messa in CP_1 Pt_1
funzione nello stato in cui versava, era tutto inidonea ad assolvere la propria destinazione economico sociale e a fornire l'utilità richiesta, con conseguente configurabilità in capo a di un grave inadempimento. CP_1
Non sortisce effetto esimente quanto sostenuto da secondo cui la marchiatura e la CP_1
dichiarazione di conformità CE avrebbero dovuto essere consegnate solo all'esito del collaudo positivo, in quanto in base alla normativa innanzi richiamata a tale data la macchina avrebbe dovuto esserne già munita.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, in quanto il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. non trova applicazione alla domanda di risoluzione generale prevista dall'art. 1453 c.c.
Deve dunque essere accolta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita conclusosi tra e in Parte_1 CP_1
data 05/06/2019.
L'accoglimento della predetta domanda per le ragioni innanzi evidenziate comporta l'assorbimento della domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1490
e/o 1497 c.c. nonché di ogni altra questione dibattuta tra le parti (ciò anche in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.) - secondo il quale una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, come evidenziato dalla Suprema Corte, “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” - cfr. Cass. 09/01/2019 n. 363 e Cass. 11/05/2018 n. 11458).
1.C SUI DANNI RISARCIBILI E LE RESTITUZIONI
In applicazione del potere ufficioso di riqualificazione giuridica della domanda, quella di parte attrice di risarcimento della voce di danno relativa all'acconto di prezzo pagato deve essere inquadrata come azione di ripetizione dell'indebito, che deve essere accolta.
pagina 10 di 13 La risoluzione del contratto, avendo efficacia retroattiva, comporta infatti l'obbligo a carico della parte convenuta di restituire all'attrice quanto da questa corrisposto in esecuzione del medesimo contratto, ovvero l'importo di € 12.078,00 oggetto del bonifico effettuato da in favore di Pt_1
il 19/06/2019 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice). Su tale importo sono dovuti anche CP_1
gli interessi legali dal 15/04/2021 (data della domanda) sino al saldo;
non può essere invece riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo la predetta un'obbligazione di valuta.
La domanda di risarcimento del danno risulta invece solo parzialmente fondata e può essere accolta limitatamente alle voci di danno relative al compenso del perito e al costo del compressore.
Quanto a quest'ultimo la parte convenuta non ha contestato che per il funzionamento del macchinario venduto la parte attrice abbia dovuto fornirsi di un compressore, il cui acquisto, per il prezzo di € 3.650,03, risulta provato dalla fattura n. 842 del 30/06/2020 emessa da (v. Org_2
doc. 15 fascicolo di parte attrice).
Parimenti risulta provata la nomina del perito da parte di la sua partecipazione in Per_1 Pt_1
veste di tecnico di parte attrice ai tentativi di collaudo compiuti in contraddittorio tra le parti nonché l'ammontare del compenso professionale da questi richiesto (pari ad € 1.621,50 – v. doc.
14 fascicolo di parte attrice).
Non può invece essere risarcita la voce di danno inerente alla retribuzione del dipendente asseritamente impiegato da per confezionare il prodotto nel periodo di inutilizzazione del Pt_1
macchinario, il cui ammontare risulta privo di riscontri documentali. Il “prospetto vendite 2019-
2020” nulla menziona circa l'ammontare delle retribuzioni dei dipendenti, oltre ad essere dalla scarsa efficacia probatoria in quanto redatto dalla parte attrice (v. doc. 16 fascicolo di parte attrice).
Secondo l'oramai consolidato orientamento della Corte di Cassazione su detti importi sono dovuti gli interessi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistente nella perdita dei frutti che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta (cfr. Cass. SS.UU. 17/02/1995, n. 1712). Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), sul capitale rivalutato di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT.
pagina 11 di 13 Conclusivamente deve essere condannata a corrispondere a a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno il complessivo importo di € 6.453,24 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta volta ad ottenere la riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227, cc. 1 e 2 c.c., non avendo invero la parte convenuta neanche dedotto le ragioni di fatto che giustificherebbero l'applicazione della richiamata disposizione.
2. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PARTE CONVENUTA
L'accoglimento della domanda di parte attrice conduce al rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta avente ad oggetto l'esercizio del diritto di recesso e la ritenzione dell'acconto versato a titolo di penale. In seguito alla risoluzione del contratto, avente efficacia retroattiva, non vi è infatti margine perché eserciti il diritto di recesso. CP_1
Quanto, poi, alla domanda avente ad oggetto la restituzione del macchinario, in relazione alla stessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendolo Pt_1
restituito a in data 07/07/2022. CP_1
3. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Anche in questa sede devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni).
I capitoli di prova orale formulati dalla parte attrice devono essere rigettati poiché in parte superflui (capp. 1, 4, 5, 15, 17, 19) e, in parte, inammissibili in quanto aventi ad oggetto fatti dedotti in maniera generica (capp. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16), provati o da provare in via documentale
(capp. 14, 15), volti a confermare giudizi tecnici (cap. 18).
I capitoli di prova orale formulati dalla convenuta sono da rigettare poiché in parte superflui rispetto al thema decidendum (capp. 1, 13) e in parte inammissibili in quanto inerenti a circostanze non contestate (capp. 2, 3, 9), formulate in modo generico (cap. 4, 5), volti a confermare il contenuto di documenti (capp. 7, 12, 14), volto a far esprimere al teste una valutazione (cap. 11).
4. SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente procedimento, di quello di ATP in corso di causa nonché di quello di mediazione devono essere regolate in base al principio di soccombenza.
La parte convenuta, in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata a rifondere nei confronti dell'attrice le spese di lite, che si liquidano – in applicazione del D.M. 55/2014 e ss.
pagina 12 di 13 mm. (sulla base dei valore “medi” previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 ) – € 7.994,00 per compensi professionali ed € 1.059,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il compenso del CTU, come liquidato con decreto dell'11/01/2022 emesso nel procedimento n.
1052-1/2021, deve essere definitivamente posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, difesa ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara risolto per grave inadempimento di il contratto di compravendita conclusosi tra e in CP_1 Parte_1 CP_1
data 05/06/2019;
2) condanna a corrispondere a a titolo di ripetizione CP_1 Parte_1
dell'indebito l'importo di € 12.078,00 oltre interessi dal 15/04/2021 sino al saldo;
3) condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1
danno l'importo di € 6.453,24 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di volta ad ottenere la declaratoria di validità CP_1
del recesso unilaterale e della sussistenza del diritto alla ritenzione dell'acconto a titolo di penale;
5) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di CP_1
volta ad ottenere la condanna della controparte alla restituzione del bene;
6) condanna a corrispondere a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
procedimento, di quello per ATP nonché di quello di mediazione, che liquida in complessivi €
7.994,00 per compensi professionali ed € 1.059,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese di CTU – come liquidate con il decreto dell'11/01/2022 emesso nel procedimento n. 1052-1/2021 – definitivamente a carico di CP_1
Prato, 07/01/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1052/2021 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Prato, Via F. Ferrucci n. 232 presso lo studio Parte_2 dell'avv. Silvia Casarini che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30/05/2022
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Prato, Via F. Boni n. 118 presso lo studio dell'avv. CP_2
Giampaolo Borgioli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertato il grave inadempimento di a socio unico, pronunciare ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. cc ovvero ai sensi e per gli effetti degli artt. 1497 e/o 1490 c.c.
e ss, la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento di con condanna CP_1
pagina 1 di 13 di quest'ultima a risarcire tutti i danni subiti e subendi in favore di mediante Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 30.000,00 o di quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia dovuta, a titolo di restituzione di quanto già versato e/o risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via parte convenuta: equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, dell'ATP e del procedimento di mediazione, con condanna al pagamento delle spese di CTU e CTP, oltre rimborso spese generali al 15%, CAP e IVA. In via istruttoria, insiste per l'ammissione - previa revoca delle ordinanze de quibus del 03.11.2022 e dell'08.11.2022 - di tutti i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio e non ammessi, così come indicati nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c., opponendosi a quelle avversarie per i motivi ivi indicati”;
Parte convenuta: “In via istruttoria: Per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse. NEL
MERITO: Respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare il diritto della convenuta al trattenimento della caparra. IN IPOTESI: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ordinare la riconsegna del macchinario e applicare l'art. 1227 c.c. primo o secondo comma. IN VIA RICONVENZIONALE: Dichiarare il valido recesso unilaterale e quindi il diritto della convenuta a ritenere la somma già versatale a titolo di acconto come contrattualmente previsto. In ogni caso vinte le spese di lite, ivi comprese quelle della
ATP.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) ha citato in giudizio Parte_1 Pt_1
chiedendo di pronunciare, previo accertamento del “grave inadempimento di CP_1
a socio unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. cc ovvero ai sensi e per gli CP_1
effetti degli artt. 1497 e/o 1490 cc e ss, la risoluzione del contratto per cui è causa, con ogni consequenziale di legge, con condanna di a socio unico medesima a risarcire tutti i CP_1 danni subiti e subendi mediante pagamento, in favore di di € 30.000,00 Parte_1
ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia dovuta. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze di causa”.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto: di svolgere attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari freschi, congelati, surgelati e conservati, nonché di articoli “no food” utilizzati per l'igiene e la pulizia degli ambienti;
di produrre, in particolare, un misto di pagina 2 di 13 calamari, seppie e gamberetti congelati destinato alle aziende di ristorazione e sigillato in buste chiuse preconfezionate di peso determinato;
di aver deciso di automatizzare il confezionamento del prodotto;
di essersi così rivolta a , che in data 03/05/2019 le aveva formulato offerta CP_1 di acquista di una “linea automatica (a norma CE) per il confezionamento del vostro prodotto
[…] composta da varie parti il tutto montato su una struttura acciaio inox 316” e, più specificamente, una “confezionatrice Flowpack a inclinazione variabile […] ideale per il confezionamento di qualsiasi prodotto […] in una busta con larghezza massima 350 mm e lunghezza massima infinita” al prezzo di € 33.000,00 oltre I.V.A.; di aver sottoscritto la predetta offerta il 05/06/2019; che aveva confermato l'ordine in data 07/06/2019; di aver CP_1 corrisposto a in data 19/06/2019 la prima rata del prezzo, pari ad € 12.078,00, come CP_1
previsto; che in data 05/06/2020, e dunque in ritardo di otto mesi rispetto al termine di consegna,
aveva consegnato la linea automatica priva di marcatura CE, certificato di conformità e CP_1 sguarnita della documentazione indicata nell'offerta sotto la voce “Specifiche tecniche” ovvero il lay-out dell'impianto, il manuale di uso e manutenzione, il diagramma elettrico conforme alle normative internazionali;
che sin da subito gli addetti della avevano evidenziato che il Pt_1 macchinario non era “rifinito”, in quanto la maggior parte delle viti e delle bullonerie impiegate per il collegamento dei vari componenti difettava del sistema di ritenzione dei dadi, non sembravano in acciaio inox 316, le saldature apparivano non idonee all'impiego del macchinario nell'industria alimentare e i bordi delle lamiere risultavano taglienti e pericolosi;
che nell'agosto
2020, nonostante numerosi interventi di , il macchinario risultava ancora inidoneo CP_1 all'uso; che nell'ottobre 2020 aveva decisione di nominare un perito, così da accertare in Pt_1
contraddittorio con , lo stato del bene, la sua funzionalità e il rispetto delle previsioni CP_1
normative; che il 28/10/2020 i tecnici e il perito avevano cercato di collaudare il CP_1
macchinario, ma con esito negativo, in quanto quest'ultimo non era in grado di garantire che il peso del prodotto congelato all'interno della busta preconfezionata rispettasse il limite di tolleranza del 15%; che i tecnici si erano resi conto che il peso del prodotto confezionato in varie buste non era omogeneo ed aveva uno scarto superiore al limite tollerabile;
che il perito aveva rimarcato la presenza anche degli ulteriori difetti;
che il 15/11/2020 aveva ammesso che CP_1
il macchinario fornito presentava dei difetti funzionali, era privo di collaudo e non disponeva della documentazione tecnica necessaria, offrendo di apportare le modifiche necessarie;
di aver formulato invito alla negoziazione assistita il 12/01/2021, che tuttavia non aveva sortito alcun pagina 3 di 13 effetto;
di aver subito danni per € 30.000,00, pari alla somma dei seguenti costi: la prima rata di prezzo, il compenso del perito industriale nominato come tecnico di parte, il prezzo del compressore richiesto da per il funzionamento del macchinario e la retribuzione del CP_1
dipendente che aveva provveduto a confezionare manualmente le buste di prodotto congelato nel tempo in cui il macchinario è rimasto inutilizzato;
che il contratto sottoscritto tra attrice e convenuta era un contratto di compravendita con patto di riservato dominio;
che era pacifica l'assenza del collaudo, della marcatura CE, della dichiarazione CE di conformità, della documentazione tecnica già richiamata;
che il D. Lgs. 17/2010 vieta al costruttore di vendere o mettere in servizio macchinari privi della dichiarazione di collaudo, della dichiarazione CE di conformità e della targa CE oltre che della documentazione tecnica;
che la linea automatica non era in grado di confezionare buste di peso pari o inferiore ad un chilo;
che le saldature erano sporche e inidonee a macchine da impiegare nell'industria alimentare ed erano in semplice acciaio;
che alcune viti e bulloni erano privi del sistema di ritenzione dei dadi;
che il macchinario era incommerciabile, privo delle caratteristiche funzionali necessarie e/o affetto da difetti che lo rendevano inservibile;
che pertanto era fondata l'azione ex art. 1463 c.c. avendo ricevuto una cosa diversa rispetto a quella ordinata;
in alternativa era fondata l'azione ex art. 1497 e/o 1490
c.c. in quanto il macchinario era privo delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui era destinato. si è costituita chiedendo: “IN VIA ISTRUTTORIA (richiesta di ingiunzione di CP_1
riconsegna): In caso di mancata riconsegna prima della prima udienza, che venga emessa ordinanza di ingiunzione di riconsegna del macchinario per cui è causa ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva stante il riconoscimento della controparte dell'esistenza del patto di riservato dominio e del mancato pagamento del residuo prezzo. Ampie ulteriori richieste istruttorie. NEL MERITO: Respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare il diritto della convenuta al trattenimento della caparra. IN IPOTESI: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ordinare la riconsegna del macchinario e applicare l'art. 1227 c.c. primo o secondo comma. IN VIA RICONVENZIONALE: Dichiarare il valido recesso unilaterale e quindi il diritto della convenuta a ritenere la somma già versata a titolo di acconto come contrattualmente previsto”. A fondamento delle proprie conclusioni la convenuta ha dedotto: che il macchinario era stato venduto con patto di riservato dominio e, conseguentemente, la vendita era sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento dell'intero pagina 4 di 13 prezzo;
di esercitare il diritto di recesso contrattualmente attribuitole in caso di mancato pagamento da parte dell'attrice del prezzo entro la scadenza concordata;
che l'attrice era decaduta dalla garanzia dei vizi, avendoli tardivamente contestati;
di aver ricevuto l'ordine di fornire un macchinario per la realizzazione di confezioni di peso tra 3 e 5 kg;
che solo prima della consegna aveva richiesto che il macchinario permettesse la realizzazione di buste dal peso di 500 Pt_1
gr e da 1 a 3 Kg;
che il macchinario era stato tarato e fabbricato per i pesi indicati in sede di ordine;
di aver offerto comunque di sistemare il macchinario mediante la fornitura, a pagamento, di una bilancia multitesta e di un metal detector di controllo di peso da installare all'uscita della linea;
di aver specificato in quell'occasione che la documentazione tecnica relativa alla macchina sarebbe stata consegnata dopo il collaudo in modo da poterla conformare alla stessa, così come il
Or marchio che sarebbe infatti stato inutile consegnare la documentazione in carenza di accettazione del macchinario in quanto ritenuto non idoneo allo scopo, sebbene per causa non imputabile alla convenuta;
che i danni lamentati dalla parte attrice erano stati quantificati in maniera del tutto arbitraria;
che non era accoglibile la domanda di restituzione dell'acconto, avendo il diritto contrattualmente previsto di ritenere detto importo in caso di esercizio CP_1
del diritto di recesso a titolo di risarcimento del danno.
Prima della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, la parte attrice ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, che ha trovato accoglimento. È stata quindi svolta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la presenza dei difetti lamentati dalla parte attrice e la presenza della marcatura CE nonché verificare il funzionamento della macchina.
Conclusosi tale subprocedimento ed all'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183,
c. 6 c.p.c., alle parti è stato assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione
“demandata” ai sensi dell'art. 5, c. 2 D. Lgs. 28/2010, conclusosi con esito negativo. Nel corso del giudizio la parte attrice ha restituito il macchinario alla parte convenuta.
La causa è stata successivamente istruita, oltre che con l'acquisizione di documenti e della consulenza d'ufficio, anche con l'audizione di testimoni.
Successivamente è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
pagina 5 di 13 1.A. RICOSTRUZIONE IN FATTO
È documentalmente provato (oltre a non essere contestato dalle parti) che in data 05/06/2019 ha accettato l'offerta n. 19/04 rev. (rev. del 03/05/2019) avente ad oggetto la fornitura, Pt_1 per la somma di € 33.000,00 oltre I.V.A., di una “linea automatica (a norma ce) per il confezionamento del vostro prodotto. L'obbiettivo della linea è automatizzare completamente il processo di confezionamento del prodotto provenente [sic] dalla vostra mescolatrice ed indirizzabile verso la flowpack. La linea è realizzata completamente con materiali alimentari e acciaio inox 316” che (come precisato dal CTU sulla base della documentazione prodotta dalle parti) avrebbe dovuto comporsi di una stazione di raccolta e dosatura del prodotto in uscita dalla mescolatrice (composta da un vaglio, un nastro trasportatore inclinato, un nastro orizzontale ed un sistema a cassetta e celle di carico per la pesatura del prodotto), una stazione confezionatrice
FlowPack a inclinazione variabile (composta da cono di alimentazione, alimentazione fil plastico, cilindri di per sezione di imbustamento e sigillatura prodotto e nastro di uscita) e un nastro di raccolta finale del prodotto imbustato per lo stoccaggio da parte di un operatore. Secondo gli accordo contrattuali il prezzo di vendita avrebbe dovuto essere corrisposto in due rate pari, ciascuna, alla metà del prezzo, di cui la prima a titolo di “acconto” e la seconda “da definire”; la proprietà del macchinario, sino al pagamento integrale di tale seconda rata, era “riservata a
In sede contrattuale a è stata riconosciuta la facoltà “in caso di mancato CP_1 CP_1
pagamento del prezzo di acquisto entro la scadenza concordata […] di recesso unilaterale […] con effetto immediato a partire dalla data di comunicazione del contratto” “trattenendosi
l'acconto versato come risarcimento del danno” (v. doc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice).
Risulta altresì documentalmente provato (oltre a non essere oggetto di contestazione) che in data
05/06/2020 ha consegnato a una “linea automatica di confezionamento” (v. doc. CP_1 Pt_1
4 fascicolo di parte attrice).
Il CTU ha verificato che la linea fornita da a differiva da quella descritta nella CP_1 Pt_1
predetta offerta (sebbene tale aspetto non sia stato contestato dalla parte attrice), in quanto composta da una sezione di carico a vaglio vibrante, di un nastro trasportatore inclinato, della sezione a nastro orizzontale con cassetta di pesatura e della sezione confezionatrice, priva del marcatore per stampa su film a trasferimento termico e del tavolo di raccolta e con l'automazione betoniera ancora da completare.
pagina 6 di 13 Passando più precipuamente agli aspetti oggetto di contestazione della parte attrice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il macchinario:
a. è privo della marcatura CE, avendo fornito – peraltro solo in sede di sopralluogo CP_1
peritale – la marcatura CE della sola sezione confezionatrice automatica;
b. è privo del certificato di conformità, avendo fornito – anche qui solo nel corso delle CP_1
operazioni peritali – solo quello inerente la sezione confezionatrice;
c. è privo della documentazione indicata nell'offerta accettata dall'attrice, ovvero il lay-out dell'impianto, il manuale d'uso e manutenzione e il diagramma elettrico. Il consulente d'ufficio ha inoltre evidenziato che il manuale e gli schemi consegnati da nel corso delle CP_1
operazioni peritali sono relativi alla sola confezionatrice automatica e che detta documentazione non è completa (in via esemplificativa è stata evidenziata la mancanza della definizione dell'imbuto di interfaccia con la cella di carico, dell'indicazione del divieto di uso di sciarpe e cravatte, dello schema frontale di uno dei cilindri di riamando);
d. presenta sezioni ad uno stadio di realizzazione incompleto, in quanto in “diverse parti relative ad esempio al caricatore iniziale sono presenti saldature e appuntature esposte non molate né rifinite”;
e. presenta viti e bulloni che “sono per la maggior parte privi del sistema di ritenzione e tendono
a svitarsi”. Durante le operazioni peritali il CTU ha verificato che “principalmente nella sezione di carico e nel nastro di salita, […] alcune viti possono essere svitate a mano e risultano in effetti allentate, non bloccate e prive di dispositivi bloccanti atti ad evitare che si perda il serraggio a causa delle vibrazioni durante le fasi operative […]”;
f. presenta alcune viti e bulloni in acciaio non inox;
g. risulta “privo di carterature o comunque elementi atti [a] renderlo utilizzabile operativamente senza comportare rischi, presentando ad esempio spigoli vivi taglienti nelle lamiere prossime a vie di passaggio, viti sporgenti esposte”. Durante le operazioni peritali il CTU ha rilevato che “le sezioni di vaglio e caricamento nonché il nastro di salita si presentano non rifiniti, caratterizzati da spigoli vivi a taglio di lamiera, da viti sporgenti esposte […] “, che “la mancanza di carterature [lascia esposte] parti mobili […] come ad esempio il pistone che spinge il prodotto via dalla cassetta di pesatura ed il motore ed i blocca alberi degli alberi del nastro” e che “il motore […] a causa della deformazione dell'albero presenta anche una oscillazione impropria durante il funzionamento”.
pagina 7 di 13 h. è in grado di rispettare l'errore massimo tollerato in meno previsto dalla L. 690/1978, all. I punto 1 (ovvero la normativa di adeguamento all'ordinamento interno della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE citato sia dall'attrice che dal CTU) sia per le confezioni dal contenuto nominale uguale o inferiore ad 1 kg che per quelle dal contenuto nominale uguale o superiore al predetto peso. Gli accertamenti del CTU hanno evidenziato che, con riferimento al confezionamento di imballaggi dal peso superiore a 3 kg, l'errore massimo in più (che, lo si evidenzia sin da ora, non risulta disciplinato dalla richiamata legge nazionale) oscilla tra lo 0 e l'1,5%, mentre con riferimento al confezionamento di imballaggi dal peso uguale o minore a 1kg detto errore massimo varia tra 0 e il 10%.
La consulenza ha quindi evidenziato che alcuni dei difetti innanzi evidenziati determinano la sussistenza di rischi per il personale che opera il macchinario. In particolare:
- il moto oscillatorio improprio del motore, di cui alla lettera g, comporta che quest'ultimo sia
“esposto in altezza senza protezione alcuna rappresentando un potenziale rischio per i lavoratori che operano interno alla linea”;
- “il nastro trasportatore primario è esposto senza protezione così come lo sono i relativi rulli di trascinamento con potenziale rischio di trascinamento o schiacciamento per il personale che operativamente potrebbe intervenire per togliere il prodotto incastrato sotto le bandelle o favorire manualmente l'alimentazione del prodotto dal vaglio al nastro”;
- “in fase operativa le paratie laterali del nastro trasportatore non sono sufficienti ad evitare che il prodotto cada fuori dal nastro o si introduca al di sotto delle bande laterali incastrandosi nei cilindri di movimentazione del nastro non protetti, esponendo a rischio eventuale personale che decida di rimuovere manualmente detti residui […] nonché generando pericolo di malfunzionamento nel nastro stesso”;
- “i bulloni privi di dispositivo di bloccaggio, viste le vibrazioni rilevate, possono svitarsi generando rischi per gli operatori e per le funzionalità e la stabilità del sistema”;
- “il sistema a pistone di svuotamento della cassetta di pesatura non è protetto ed è esposto al potenziale involontario contatto di un operatore che lavori interno o sotto al nastro trasportatore”.
In ragione di ciò, il CTU ha concluso che “la linea fornita da al momento della verifica CP_1
del sottoscritto non può considerarsi a norma in relazione alle disposizioni vigenti nazionali e comunitarie in tema di sicurezza del lavoro […]”.
pagina 8 di 13 1.B. DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ALIUD PRO ALIO
Per la giurisprudenza di legittimità, si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. - qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualità essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi così funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (ex multis, Cass. 14/10/2021, n. 28069, in connessione con Cass. 23/03/2017, n. 7557).
Ciò precisato, si deve evidenziare il D. Lgs. 17/2010 prevede che possano “[…] essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili” e che “il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura “CE” ai sensi dell'articolo 12”. Il medesimo testo legislativo (v. art. 1, c. 2, lett. m) specifica che per “messa in servizio” si intende il “primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina
[…]”.
Risulta documentalmente provato che la macchina sia stata utilizzata per effettuare “varie prove per l'assetto della macchina alla produzione di buste da 1 kg” e, dunque, per l'utilizzo conforme alla sua destinazione, da intendersi nella produzione di imballaggi preconfenzionati) il
20/10/2020 (v. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
Poiché alla data di primo utilizzo il macchinario per cui è causa era privo della marchiatura CE, della dichiarazione CE nonché del fascicolo tecnico e delle istruzioni e per ottenere le prime due
(nonché il rispetto della normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro) sarebbe stato pagina 9 di 13 necessario risolvere i numerosi difetti individuati dal C.T.U. (come lo stesso ha evidenziato nell'indicare gli interventi necessari per rendere la linea idonea all'uso), si deve concludere che la macchina fornita da a proprio perché non poteva essere operata e messa in CP_1 Pt_1
funzione nello stato in cui versava, era tutto inidonea ad assolvere la propria destinazione economico sociale e a fornire l'utilità richiesta, con conseguente configurabilità in capo a di un grave inadempimento. CP_1
Non sortisce effetto esimente quanto sostenuto da secondo cui la marchiatura e la CP_1
dichiarazione di conformità CE avrebbero dovuto essere consegnate solo all'esito del collaudo positivo, in quanto in base alla normativa innanzi richiamata a tale data la macchina avrebbe dovuto esserne già munita.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, in quanto il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. non trova applicazione alla domanda di risoluzione generale prevista dall'art. 1453 c.c.
Deve dunque essere accolta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita conclusosi tra e in Parte_1 CP_1
data 05/06/2019.
L'accoglimento della predetta domanda per le ragioni innanzi evidenziate comporta l'assorbimento della domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1490
e/o 1497 c.c. nonché di ogni altra questione dibattuta tra le parti (ciò anche in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.) - secondo il quale una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, come evidenziato dalla Suprema Corte, “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” - cfr. Cass. 09/01/2019 n. 363 e Cass. 11/05/2018 n. 11458).
1.C SUI DANNI RISARCIBILI E LE RESTITUZIONI
In applicazione del potere ufficioso di riqualificazione giuridica della domanda, quella di parte attrice di risarcimento della voce di danno relativa all'acconto di prezzo pagato deve essere inquadrata come azione di ripetizione dell'indebito, che deve essere accolta.
pagina 10 di 13 La risoluzione del contratto, avendo efficacia retroattiva, comporta infatti l'obbligo a carico della parte convenuta di restituire all'attrice quanto da questa corrisposto in esecuzione del medesimo contratto, ovvero l'importo di € 12.078,00 oggetto del bonifico effettuato da in favore di Pt_1
il 19/06/2019 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice). Su tale importo sono dovuti anche CP_1
gli interessi legali dal 15/04/2021 (data della domanda) sino al saldo;
non può essere invece riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo la predetta un'obbligazione di valuta.
La domanda di risarcimento del danno risulta invece solo parzialmente fondata e può essere accolta limitatamente alle voci di danno relative al compenso del perito e al costo del compressore.
Quanto a quest'ultimo la parte convenuta non ha contestato che per il funzionamento del macchinario venduto la parte attrice abbia dovuto fornirsi di un compressore, il cui acquisto, per il prezzo di € 3.650,03, risulta provato dalla fattura n. 842 del 30/06/2020 emessa da (v. Org_2
doc. 15 fascicolo di parte attrice).
Parimenti risulta provata la nomina del perito da parte di la sua partecipazione in Per_1 Pt_1
veste di tecnico di parte attrice ai tentativi di collaudo compiuti in contraddittorio tra le parti nonché l'ammontare del compenso professionale da questi richiesto (pari ad € 1.621,50 – v. doc.
14 fascicolo di parte attrice).
Non può invece essere risarcita la voce di danno inerente alla retribuzione del dipendente asseritamente impiegato da per confezionare il prodotto nel periodo di inutilizzazione del Pt_1
macchinario, il cui ammontare risulta privo di riscontri documentali. Il “prospetto vendite 2019-
2020” nulla menziona circa l'ammontare delle retribuzioni dei dipendenti, oltre ad essere dalla scarsa efficacia probatoria in quanto redatto dalla parte attrice (v. doc. 16 fascicolo di parte attrice).
Secondo l'oramai consolidato orientamento della Corte di Cassazione su detti importi sono dovuti gli interessi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistente nella perdita dei frutti che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta (cfr. Cass. SS.UU. 17/02/1995, n. 1712). Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), sul capitale rivalutato di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT.
pagina 11 di 13 Conclusivamente deve essere condannata a corrispondere a a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno il complessivo importo di € 6.453,24 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta volta ad ottenere la riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227, cc. 1 e 2 c.c., non avendo invero la parte convenuta neanche dedotto le ragioni di fatto che giustificherebbero l'applicazione della richiamata disposizione.
2. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PARTE CONVENUTA
L'accoglimento della domanda di parte attrice conduce al rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta avente ad oggetto l'esercizio del diritto di recesso e la ritenzione dell'acconto versato a titolo di penale. In seguito alla risoluzione del contratto, avente efficacia retroattiva, non vi è infatti margine perché eserciti il diritto di recesso. CP_1
Quanto, poi, alla domanda avente ad oggetto la restituzione del macchinario, in relazione alla stessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendolo Pt_1
restituito a in data 07/07/2022. CP_1
3. SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Anche in questa sede devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni).
I capitoli di prova orale formulati dalla parte attrice devono essere rigettati poiché in parte superflui (capp. 1, 4, 5, 15, 17, 19) e, in parte, inammissibili in quanto aventi ad oggetto fatti dedotti in maniera generica (capp. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16), provati o da provare in via documentale
(capp. 14, 15), volti a confermare giudizi tecnici (cap. 18).
I capitoli di prova orale formulati dalla convenuta sono da rigettare poiché in parte superflui rispetto al thema decidendum (capp. 1, 13) e in parte inammissibili in quanto inerenti a circostanze non contestate (capp. 2, 3, 9), formulate in modo generico (cap. 4, 5), volti a confermare il contenuto di documenti (capp. 7, 12, 14), volto a far esprimere al teste una valutazione (cap. 11).
4. SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente procedimento, di quello di ATP in corso di causa nonché di quello di mediazione devono essere regolate in base al principio di soccombenza.
La parte convenuta, in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata a rifondere nei confronti dell'attrice le spese di lite, che si liquidano – in applicazione del D.M. 55/2014 e ss.
pagina 12 di 13 mm. (sulla base dei valore “medi” previsti per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 ) – € 7.994,00 per compensi professionali ed € 1.059,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il compenso del CTU, come liquidato con decreto dell'11/01/2022 emesso nel procedimento n.
1052-1/2021, deve essere definitivamente posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, difesa ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara risolto per grave inadempimento di il contratto di compravendita conclusosi tra e in CP_1 Parte_1 CP_1
data 05/06/2019;
2) condanna a corrispondere a a titolo di ripetizione CP_1 Parte_1
dell'indebito l'importo di € 12.078,00 oltre interessi dal 15/04/2021 sino al saldo;
3) condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1
danno l'importo di € 6.453,24 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di volta ad ottenere la declaratoria di validità CP_1
del recesso unilaterale e della sussistenza del diritto alla ritenzione dell'acconto a titolo di penale;
5) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di CP_1
volta ad ottenere la condanna della controparte alla restituzione del bene;
6) condanna a corrispondere a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
procedimento, di quello per ATP nonché di quello di mediazione, che liquida in complessivi €
7.994,00 per compensi professionali ed € 1.059,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese di CTU – come liquidate con il decreto dell'11/01/2022 emesso nel procedimento n. 1052-1/2021 – definitivamente a carico di CP_1
Prato, 07/01/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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