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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Laura Croce, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Francesca Romana Belli e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento
Fatto e diritto Con atto depositato in data 24.1.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessario in conseguenza della particolarità del quadro clinico in esame, il consulente tecnico dott. , dopo Per_1 aver significativamente riscontrato il seguente quadro patologico: “
1. patologia di interesse dell'apparato cardio-respiratorio – Insufficienza respiratoria globale in BI-PAP NOTTURNA con VIVO 40, Cardiopatia ipertensiva, PA non controllata dalla terapia;
Scompenso cardiaco congestizio;
Linfostasi AAII, Linfangite cronica, Insufficienza venosa cronica in trattamento eparinico -;
2. patologia di interesse diabetologico – Diabete mellito in trattamento misto -;
3. patologia di interesse dell'apparato deambulatorio –
Spondilodiscoartrosi in Obesità patologica (BMI 54 (Obesità III Classe) con deambulazione ausiliata ed assistita” e specificatamente rilevato che “i rilievi anamnestici, clinici, neuropsicologici e funzionali mettono in evidenza:
1. Deambulazione ausiliata e con aiuto in soggetto con patologie che gravemente compromettono la deambulazione;
2. Le patologie in diagnosi, di chiara storia clinica, in associazione tra loro, sono tali da evidenziare una grave implicazione funzionale in relazione alle autonomie ADL-IADL”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di che la ricorrente “sia da ritenersi “Invalida con totale e permanente Inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 118/71): 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" con decorrenza, in via equitativa, gennaio 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 24.1.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 che si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto. Lecce, 15 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Laura Croce, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Francesca Romana Belli e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento
Fatto e diritto Con atto depositato in data 24.1.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessario in conseguenza della particolarità del quadro clinico in esame, il consulente tecnico dott. , dopo Per_1 aver significativamente riscontrato il seguente quadro patologico: “
1. patologia di interesse dell'apparato cardio-respiratorio – Insufficienza respiratoria globale in BI-PAP NOTTURNA con VIVO 40, Cardiopatia ipertensiva, PA non controllata dalla terapia;
Scompenso cardiaco congestizio;
Linfostasi AAII, Linfangite cronica, Insufficienza venosa cronica in trattamento eparinico -;
2. patologia di interesse diabetologico – Diabete mellito in trattamento misto -;
3. patologia di interesse dell'apparato deambulatorio –
Spondilodiscoartrosi in Obesità patologica (BMI 54 (Obesità III Classe) con deambulazione ausiliata ed assistita” e specificatamente rilevato che “i rilievi anamnestici, clinici, neuropsicologici e funzionali mettono in evidenza:
1. Deambulazione ausiliata e con aiuto in soggetto con patologie che gravemente compromettono la deambulazione;
2. Le patologie in diagnosi, di chiara storia clinica, in associazione tra loro, sono tali da evidenziare una grave implicazione funzionale in relazione alle autonomie ADL-IADL”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di che la ricorrente “sia da ritenersi “Invalida con totale e permanente Inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 118/71): 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" con decorrenza, in via equitativa, gennaio 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 24.1.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 che si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto. Lecce, 15 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma