Decreto decisorio 15 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 15/03/2021, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00499/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini, Giulia Corona, Aldo Laghi e Fabio Agazzi, con domicilio eletto presso lo Studio Agazzi in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna, 7;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale amministrativo per il Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Cali', presso il cui studio in Padova, Via Giustiniani, 1, ha eletto domicilio;
per l'annullamento
del decreto del -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, co. 1, lett. c ) e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti depositato il giorno -OMISSIS-, con il quale si è dato atto che è “venuto meno l’interesse alla decisione nel merito”;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia – pur ritualmente notificata alle parti costituite – non risulta sottoscritta personalmente dal ricorrente, ma proviene dal difensore privo di procura speciale;
Rilevato inoltre che la dichiarazione di rinuncia non risulta opposta dalle parti costituite;
Rilevato ancora - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – che la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto ancora – tenuto conto delle circostanze connotanti la presente controversia - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.