Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3627/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proposto da
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Federica Rausa;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Oronzo Alessandro Caputo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere genitori di (Tricase, Parte_2
29/11/2015).
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti (ricorso depositato in data 28/08/2024). In particolare, hanno concordato che:
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad Parte_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
La IG.ra sarà libera di stabilire la propria residenza ove lo riterrà Pt_1 opportuno, attualmente in Andrano (Le), alla Via G. Garibaldi 28, previa comunicazione al IG. con adeguato preavviso, del CP_1 luogo di residenza proprio e del minore. Il IG. sarà a sua CP_1 volta libero di stabilire la propria residenza dove lo riterrà opportuno, attualmente in Andrano (Le), alla Via Francesco Crispi, 43, previa comunicazione alla IG.ra , con adeguato preavviso, del proprio Pt_1 luogo di residenza e di un eventuale trasferimento.
Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso.
Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare in via separata la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio.
2) Il IG. compatibilmente con i propri impegni Controparte_1 professionali, durante la settimana avrà la facoltà di tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana (due giorni interi nel periodo estivo quando non c'è scuola) individuabili nel martedì e nel giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché durante il weekend alternandosi con la madre, a partire dal venerdì all'uscita di scuola e fino al lunedì
2 R.G.V.G. 3627/2024
mattina, riaccompagnando il minore a scuola, con pernotto del minore presso il padre.
3) Per quanto concerne tutti gli altri aspetti relativi al diritto di visita nei periodi festivi, agli impegni e alle attività quotidiane del figlio relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, si rimanda al Piano Genitoriale Altamente Strutturato allegato, compilato congiuntamente da entrambi i genitori, che forma parte integrante del presente ricorso.
4) Il IG. non ha mai versato fino ad oggi un assegno Controparte_1 di mantenimento ordinario nei confronti del minore, al cui fabbisogno ha provveduto la madre;
pertanto, di comune accordo con la IG.ra
, egli s'impegna a versare la somma totale di euro 6.000 Parte_1
(equivalente a 1.200 euro per anno a partire dal 2020 sino al 2024), entro il compimento del quindicesimo anno di età del minore, in Buoni
Fruttiferi Postali intestati a per un minimo di 1.000 euro ogni Pt_2 anno a partire dall'anno 2025, avendo premura di consegnare alla
IG.ra l'originale cartaceo del titolo. Pt_1
5) Il IG. si impegna a versare dal mese di agosto 2024, entro il CP_1 giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 150,00, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla IG.ra IBAN Parte_1
[...]
6) Le spese straordinarie da effettuarsi in favore del figlio, fino a che lo stesso non diventerà economicamente indipendente, con riferimento alle quali si rimanda al Protocollo d'intesa per le spese straordinarie del
Tribunale di Lecce, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
7) L'assegno unico, dell'importo di euro 189,00 (centoottantanove), continuerà ad essere percepito per intero dalla IG.ra Parte_1
3 R.G.V.G. 3627/2024
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere, il quale nulla ha opposto (parere del 01/10/2024).
I.3.- All'udienza del 12/11/2024, il giudice delegato, sentite le parti e raccolta conferma delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3627/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 28/08/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti di sia regolato dalle condizioni tra loro Parte_2 concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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