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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4149/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4149/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a precetto, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-12-2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. IETTI STEFANIA (cf. ) elettivamente C.F._2 domiciliata in VIA TOLEDO STUDIO MARSILI , 386 80100 NAPOLI
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. _1
(pec fax C.F._3 Email_1
0825/786453), rappresentata da se medesima, ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Marcella Ferrante alla Via
G. Sanfelice, n. 36.
APPELLATA
NONCHÈ
nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_2
Mercogliano (AV) alla Via Acqua delle Noci n. 6, C.F.: C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su file
[...] separato, dall'Avv. Anastasia Giglio (C.F.: ), con CodiceFiscale_5 la quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Avellino, alla via
Dante n. 50,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
In data 15 maggio 2012 e il proprio padre, Parte_1 Pt_2
, stipularono un contratto col quale quest'ultimo cedette alla
[...] figlia, già nuda proprietaria, i crediti da usufrutto di un bene immobile locato.
Nell'ottobre 2016 l'avv. ed il dott. , creditori di _1 CP
, ne chiesero la revocatoria ex art. 2901 c.c.. Parte_2
All'uopo convennero in giudizio nonché e Parte_1 CP_3
rispettivamente vedova e figlio di , Controparte_4 Parte_2 deceduto il 17 aprile 2015.
Il Tribunale di Avellino accolse la domanda e con sentenza n. 1475 del
2018 e condannò , e , Parte_1 Controparte_4 CP_3 in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avv.
[...]
e del dr. , che liquida nella somma di euro _1 Controparte_2
360,00 per esborsi e in euro 4.835,00 per onorario, oltre iva e cpa”.
In data 8 novembre 2018 l'avv. precettò a _1 Parte_1 il pagamento della metà degli onorari liquidati dalla sentenza n. 1475 del 2018.
Il dott. , con il ministero dell'avv. Giglio, notificò un separato CP precetto per il recupero delle proprie spese legali.
Avverso i precetti propose opposizione, assumendo Parte_1 che: la condanna al pagamento delle spese legali portata dalla sentenza n. 1475 del 2018 sarebbe stata resa contro il defunto padre e non contro di lei;
ella aveva accettato l'eredità paterna con benefico d'inventario; contro di lei erano inibite le azioni esecutive per i debiti del de cuis;
pertanto, i creditori avrebbero dovuto soddisfarsi entro i limiti dei beni relitti, presentando dichiarazione di credito;
in ogni caso l'avv.
ed il dott. avrebbero dovuto notificare un solo _1 CP precetto, quali pretesi titolari di un unico credito. Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1637/2020 ha rigettato integralmente l'opposizione.
Proponeva appello , chiedendo: “annullare revocare la Parte_1 sentenza n. 1637/2020, dichiarando insussistenti nei confronti dell'appellante le pretese creditorie avanzate dall'avvocato
[...]
e dal dottor;
in ogni caso condannare _1 Controparte_2
l'avvocato il dott. in solido tra di loro _1 Controparte_2 al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 in favore dell'appellante”.
Si costituivano le parti appellate, che chiedevano il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, “stante l'evidenza della manifesta temerarietà dell'opposizione e viepiù dell'appello”.
Indi, nella causa di appello in oggetto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell'11-12-2024, il
Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve essere accertata la cessazione della materia del contendere.
In puto di diritto si rileva che (cfr. Suprema Corte a Sezioni Unite, del
21 settembre 2021, n. 25478 e n. 9899 del 28/03/2022) “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non già di accoglimento dell'opposizione e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (conforme
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9899).
Nel caso di specie, si rileva che in data 10-2-2025 risulta essere stato pacificamente documentato dalla parte appellante che la “sentenza n.
1475/2018, posta a fondamento della intrapresa esecuzione, è stata riformata in toto dalla sentenza n. 632/2025 resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9.2.2025, depositata in atti”.
Pertanto, tutte le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma ognuna con vittoria di spese di lite in base alla soccombenza virtuale.
Pertanto, ricorrono gli estremi per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
A tale pronuncia consegue, per un verso, la caducazione della sentenza di primo grado, poiché inidonea a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa e, per altro verso, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo in corso (Cassazione del 3 marzo 2006,
n. 4714; del 13 settembre 2007, n. 19160; 7 maggio 2009, n. 10553; 4 giugno 2009, n. 12887; 25 marzo 2010, n. 7185; Cassazione del 1° dicembre 2010, n. 24304; 23 settembre 2011, n. 19533).
Occorre ora regolare le spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, secondo il quale le spese processuali gravano sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta.
Nel caso di specie, l'appellante ha censurato la gravata sentenza, deducendo che: 1) la condanna alle spese portata dalla sentenza n.
1475 del 2018 del Tribunale di Avellino a favore dell'avv. e del _1 dott. sarebbe stata resa contro il defunto padre, la cui CP eredità ella avrebbe accettato con beneficio d'inventario. I creditori, quindi, dovrebbero soddisfarsi sui beni relitti di , nelle Parte_2 forme del concorso, non potendo aggredire il patrimonio personale;
2)
l'avv. ed il dott. avrebbero dovuto _1 Controparte_2 notificare un solo precetto, perché sarebbero titolari di un unico credito.
Il primo motivo sarebbe stato infondato.
Infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza posta base, quale titolo esecutivo, degli atti di precetto opposti, si desume chiaramente che l'odierna appellante era stata convenuta nel giudizio di revocatoria definito con la suddetta sentenza sia quale erede del cedente sia in proprio in qualità di cessionaria nell'atto dispositivo dichiarato inefficace con la medesima pronuncia.
Pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del suddetto giudizio di revocatoria, contenuta nel dispositivo della suddetta sentenza, deve intendersi quale condanna solidale della medesima sia quale soggetto convenuto in giudizio quale erede del cedente Pt_2
sia quale soggetto convenuto in proprio quale cessionario
[...] nel detto atto dispositivo, per cui deve ritenersi che la odierna impugnante sia risultata soccombente con riguardo ad entrambe le suddette distinte posizioni processuali.
Il secondo motivo sarebbe stato inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto col medesimo la parte appellante non censura specificamente la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “l'avvocato e il dottor si _1 Controparte_2 costituivano separatamente e con il patrocinio di diversi difensori, talché non appare illegittima la notifica di diversi atti di precetto, non trattandosi di credito riferibile ad un unico creditore;
infatti la solidarietà attiva non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. n. 28256/17)”.
Invece, l'appellante ha al riguardo dedotto in modo irrilevante che: “con un unico giudizio congiuntamente l'avvocato e il dr _1 CP proponevano azione revocatoria nei confronti di e Parte_2 quindi correttamente il Tribunale di Avellino applicava il principio di liquidazione unitaria delle spese di lite per l'unicità della causa”; ma la medesima appellante non censura specificamente quanto sopra motivato dal Tribunale, laddove il medesimo ha affermato che nel caso di specie l'avvocato e il dottor si _1 Controparte_2 costituivano separatamente e con il patrocinio di diversi difensori e nella parte in cui ha fatto riferimento alla non presunzione della solidarietà attiva. Pertanto, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale della parte appellante, per cui questa ultima deve essere condannata a pagare in favore delle parti appellate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo.
Non sussistono, infine, gli estremi per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, in considerazione del fatto che il dispositivo della sentenza posta a base degli atti di precetto de quibus non appare formulato in modo chiaro, in quanto ivi il Giudice ha liquidato un'unica somma in favore indistintamente di entrambi gli odierni appellati.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1637/2020 del Tribunale di Avellino, proposto da , Parte_1 con atto notificato ad e a _1 CP
così provvede:
[...]
• dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge e di quelle del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 1.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 12-3-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 4149/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4149/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a precetto, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-12-2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. IETTI STEFANIA (cf. ) elettivamente C.F._2 domiciliata in VIA TOLEDO STUDIO MARSILI , 386 80100 NAPOLI
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. _1
(pec fax C.F._3 Email_1
0825/786453), rappresentata da se medesima, ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Marcella Ferrante alla Via
G. Sanfelice, n. 36.
APPELLATA
NONCHÈ
nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_2
Mercogliano (AV) alla Via Acqua delle Noci n. 6, C.F.: C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su file
[...] separato, dall'Avv. Anastasia Giglio (C.F.: ), con CodiceFiscale_5 la quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Avellino, alla via
Dante n. 50,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
In data 15 maggio 2012 e il proprio padre, Parte_1 Pt_2
, stipularono un contratto col quale quest'ultimo cedette alla
[...] figlia, già nuda proprietaria, i crediti da usufrutto di un bene immobile locato.
Nell'ottobre 2016 l'avv. ed il dott. , creditori di _1 CP
, ne chiesero la revocatoria ex art. 2901 c.c.. Parte_2
All'uopo convennero in giudizio nonché e Parte_1 CP_3
rispettivamente vedova e figlio di , Controparte_4 Parte_2 deceduto il 17 aprile 2015.
Il Tribunale di Avellino accolse la domanda e con sentenza n. 1475 del
2018 e condannò , e , Parte_1 Controparte_4 CP_3 in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'avv.
[...]
e del dr. , che liquida nella somma di euro _1 Controparte_2
360,00 per esborsi e in euro 4.835,00 per onorario, oltre iva e cpa”.
In data 8 novembre 2018 l'avv. precettò a _1 Parte_1 il pagamento della metà degli onorari liquidati dalla sentenza n. 1475 del 2018.
Il dott. , con il ministero dell'avv. Giglio, notificò un separato CP precetto per il recupero delle proprie spese legali.
Avverso i precetti propose opposizione, assumendo Parte_1 che: la condanna al pagamento delle spese legali portata dalla sentenza n. 1475 del 2018 sarebbe stata resa contro il defunto padre e non contro di lei;
ella aveva accettato l'eredità paterna con benefico d'inventario; contro di lei erano inibite le azioni esecutive per i debiti del de cuis;
pertanto, i creditori avrebbero dovuto soddisfarsi entro i limiti dei beni relitti, presentando dichiarazione di credito;
in ogni caso l'avv.
ed il dott. avrebbero dovuto notificare un solo _1 CP precetto, quali pretesi titolari di un unico credito. Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1637/2020 ha rigettato integralmente l'opposizione.
Proponeva appello , chiedendo: “annullare revocare la Parte_1 sentenza n. 1637/2020, dichiarando insussistenti nei confronti dell'appellante le pretese creditorie avanzate dall'avvocato
[...]
e dal dottor;
in ogni caso condannare _1 Controparte_2
l'avvocato il dott. in solido tra di loro _1 Controparte_2 al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 in favore dell'appellante”.
Si costituivano le parti appellate, che chiedevano il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, “stante l'evidenza della manifesta temerarietà dell'opposizione e viepiù dell'appello”.
Indi, nella causa di appello in oggetto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell'11-12-2024, il
Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve essere accertata la cessazione della materia del contendere.
In puto di diritto si rileva che (cfr. Suprema Corte a Sezioni Unite, del
21 settembre 2021, n. 25478 e n. 9899 del 28/03/2022) “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non già di accoglimento dell'opposizione e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (conforme
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9899).
Nel caso di specie, si rileva che in data 10-2-2025 risulta essere stato pacificamente documentato dalla parte appellante che la “sentenza n.
1475/2018, posta a fondamento della intrapresa esecuzione, è stata riformata in toto dalla sentenza n. 632/2025 resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9.2.2025, depositata in atti”.
Pertanto, tutte le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma ognuna con vittoria di spese di lite in base alla soccombenza virtuale.
Pertanto, ricorrono gli estremi per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
A tale pronuncia consegue, per un verso, la caducazione della sentenza di primo grado, poiché inidonea a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa e, per altro verso, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo in corso (Cassazione del 3 marzo 2006,
n. 4714; del 13 settembre 2007, n. 19160; 7 maggio 2009, n. 10553; 4 giugno 2009, n. 12887; 25 marzo 2010, n. 7185; Cassazione del 1° dicembre 2010, n. 24304; 23 settembre 2011, n. 19533).
Occorre ora regolare le spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, secondo il quale le spese processuali gravano sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta.
Nel caso di specie, l'appellante ha censurato la gravata sentenza, deducendo che: 1) la condanna alle spese portata dalla sentenza n.
1475 del 2018 del Tribunale di Avellino a favore dell'avv. e del _1 dott. sarebbe stata resa contro il defunto padre, la cui CP eredità ella avrebbe accettato con beneficio d'inventario. I creditori, quindi, dovrebbero soddisfarsi sui beni relitti di , nelle Parte_2 forme del concorso, non potendo aggredire il patrimonio personale;
2)
l'avv. ed il dott. avrebbero dovuto _1 Controparte_2 notificare un solo precetto, perché sarebbero titolari di un unico credito.
Il primo motivo sarebbe stato infondato.
Infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza posta base, quale titolo esecutivo, degli atti di precetto opposti, si desume chiaramente che l'odierna appellante era stata convenuta nel giudizio di revocatoria definito con la suddetta sentenza sia quale erede del cedente sia in proprio in qualità di cessionaria nell'atto dispositivo dichiarato inefficace con la medesima pronuncia.
Pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del suddetto giudizio di revocatoria, contenuta nel dispositivo della suddetta sentenza, deve intendersi quale condanna solidale della medesima sia quale soggetto convenuto in giudizio quale erede del cedente Pt_2
sia quale soggetto convenuto in proprio quale cessionario
[...] nel detto atto dispositivo, per cui deve ritenersi che la odierna impugnante sia risultata soccombente con riguardo ad entrambe le suddette distinte posizioni processuali.
Il secondo motivo sarebbe stato inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto col medesimo la parte appellante non censura specificamente la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “l'avvocato e il dottor si _1 Controparte_2 costituivano separatamente e con il patrocinio di diversi difensori, talché non appare illegittima la notifica di diversi atti di precetto, non trattandosi di credito riferibile ad un unico creditore;
infatti la solidarietà attiva non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. n. 28256/17)”.
Invece, l'appellante ha al riguardo dedotto in modo irrilevante che: “con un unico giudizio congiuntamente l'avvocato e il dr _1 CP proponevano azione revocatoria nei confronti di e Parte_2 quindi correttamente il Tribunale di Avellino applicava il principio di liquidazione unitaria delle spese di lite per l'unicità della causa”; ma la medesima appellante non censura specificamente quanto sopra motivato dal Tribunale, laddove il medesimo ha affermato che nel caso di specie l'avvocato e il dottor si _1 Controparte_2 costituivano separatamente e con il patrocinio di diversi difensori e nella parte in cui ha fatto riferimento alla non presunzione della solidarietà attiva. Pertanto, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale della parte appellante, per cui questa ultima deve essere condannata a pagare in favore delle parti appellate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo.
Non sussistono, infine, gli estremi per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, in considerazione del fatto che il dispositivo della sentenza posta a base degli atti di precetto de quibus non appare formulato in modo chiaro, in quanto ivi il Giudice ha liquidato un'unica somma in favore indistintamente di entrambi gli odierni appellati.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1637/2020 del Tribunale di Avellino, proposto da , Parte_1 con atto notificato ad e a _1 CP
così provvede:
[...]
• dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge e di quelle del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 1.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 12-3-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)