Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 1969/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 1.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ha emesso la presente
SENTENZA nel giudizio n. 1969/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 forza di mandato agli atti, dall'Avv. Massimo Passaro (c.f. ) - C.F._2
indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, Email_1
alla via Pellegrino Pellecchia n.06, è elett.te domiciliato.
APPELLANTE
(C.F. ), in persona del FE p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Avellino al Corso Vittorio Emanuele II n. 04, indirizzo PEC:
Email_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di
[... fissazione dell'udienza di discussione, alla ed al Controparte_1 CP_2
, proponeva opposizione, innanzi all'Ufficio del Giudice di CP_1 Parte_1
Pace di Avellino, avverso l'ordinanza-ingiunzione Prot. n. M , CodiceFiscale_3
emessa dalla Prefettura in data 21.11.2019 e notificata il 16.12.2019. CP_1
Con tale ordinanza, la ha rigettato il ricorso proposto dal Controparte_1 Pt_1
in data 28.05.2019 avverso il verbale di accertamento n. A0398797 elevato dal
[...]
, per la violazione di cui all'art. 158, comma 1 h) e 5 C.d.S.. CP_3
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva la nullità del provvedimento impugnato e dell'atto presupposto (verbale di accertamento). Concludeva: in via principale, per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, previa sospensione della sua efficacia esecutiva;
- in subordine, per la conferma con riduzione della sanzione al minimo edittale. Chiedeva la condanna della al pagamento delle spese del CP_1
giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, a mezzo di funzionari delegati, la
, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, con compensazione delle Controparte_1
spese di lite.
Si costituiva, inoltre, il , il quale chiedeva dichiararsi il Controparte_3
ricorso inammissibile o infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1914/2021, con cui il Giudice di Pace accoglieva il ricorso in opposizione, annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato e condannava “la resistente P.A.” al rimborso in favore del ricorrente del solo contributo unificato (pari ad € 43,00).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato alla sola , è CP_1
stato proposto appello da . Parte_1
pag. 2/5 L'appellante ha chiesto sia la correzione dell'errore materiale, sia la riforma parziale della sentenza, sulla base di un unico motivo di appello: la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., attesa l'implicita compensazione delle spese di lite senza motivazione.
Instauratosi il contraddittorio, la , benché ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio, non si è costituita.
La causa è stata istruita documentalmente ed, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, rinviata all'odierna udienza per la decisione.
L'appello è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che l'appello, attesa l'omessa notificazione della sentenza di primo grado, è stato tempestivamente depositato (17.5.22) nel termine di sei mesi dal deposito in Cancelleria (28.12.21) della sentenza.
Va, poi, rilevato che il contraddittorio è integro.
Il , non evocato in giudizio, non ha la qualità di litisconsorte Controparte_3
processuale necessario. Infatti, il predetto non si è costituito nel giudizio di CP_2
primo grado in proprio, ma quale delegato alla rappresentanza in giudizio dal FE
(cfr. comparsa di costituzione depositata nel giudizio di I grado).
Giova rilevare, al riguardo, che la Cassazione costantemente afferma che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative compete esclusivamente all'Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla per le ordinanze emessa da quest'ultima. Non è ammissibile la CP_1
chiamata in causa di altri soggetti, né è consentito l'intervento di terzi (sia in via principale che ad adiuvandum). Tale intervento è escluso anche ove effettuato dall'Amministrazione a cui favore siano destinate le somme derivanti dalla riscossione della sanzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 29, posto che, nell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, non si discute del credito ad essa spettante (Cass. 8759/2002
e Cass. 11926/2003).
L'orientamento restrittivo va confermato anche alla luce dei successivi sviluppi della normativa con il D.L. n. 151 del 2003, art. 4, comma 1-octies (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2003).
Dunque, è vero che il può essere delegato dal FE a presidiare la CP_2
trattazione del giudizio di primo grado, in caso di opposizione avverso le ordinanze di pag. 3/5 cui all'art. 204 C.d.S., quando il stesso sia destinatario dei proventi. Tuttavia, CP_2 non va confusa la “delega” con la “legittimazione passiva”, restando quest'ultima sempre ed esclusivamente in capo alla (Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-09-2020, CP_1
n. 18493).
Passando al merito, va osservato che l'appello, verte, in via esclusiva, sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tuttavia la tesi di parte appellante relativa ad un'implicita decisione di compensazione delle spese contenuta in sentenza non è condivisibile.
Nella sentenza impugnata si legge che il GdP, dopo aver premesso che le spese del giudizio seguono la soccombenza, ha riconosciuto all'odierna appellante, parte totalmente vittoriosa in I grado, solo il rimborso dell'importo di euro 43,00, versato a titolo di contributo unificato.
In, particolare, tanto si evince dal punto 2) del dispositivo della sentenza.
Orbene, è evidente che l'interpretazione della sentenza posta a fondamento dell'appello è erronea.
Il GdP ha applicato il principio della soccombenza e non ha disposto la compensazione delle spese.
Giova rilevare, in punto di fatto, che emerge dalla lettura della sentenz ala mancata liquidazione degli onorari, tuttavia tale omissione non può considerarsi oggetto di impugnazione.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui, affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che l'atto di appello manifesti una volontà latu sensu impugnatoria, ma occorre esso si confronti concretamente con il capo o il punto impugnato mediante la stesura di precise e puntuali argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, puntino a disarticolarne il fondamento logico-giuridico (Cass. sent. n. 17960/2007). L'appello è inammissibile se manca il nesso tra le argomentazioni della sentenza e quelle dell'impugnazione: le doglianze mosse avverso la sentenza si devono porre in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse (Cass. sez I, ord. n. 24585/2019).
pag. 4/5 Nel caso in esame, invece, l'appellante, non ha censurato le specifiche ragioni che hanno indotto il Giudice di primo grado alla liquidazione della somma ritenuta errata a titolo di spese di lite.
Né, il giudice di appello può decidere sulla base di motivi di appello non proposti, atteso che il principio della specificità dei motivi di appello assolve alla funzione di delimitare l'esame del giudice di secondo grado alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi (Corte d'Appello Genova, sentenza 5 giugno 2019).
In definitiva, l'appello va rigettato.
Deve, invece, essere accolta, la richiesta di correzione errore materiale.
Invero, il procuratore dell'appellante, nel giudizio di primo grado, ha chiesto espressamente la distrazione delle spese processuali in suo favore, dichiarandosi antistatario (cfr. ricorso in primo grado). L'istanza di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., proposta al GdP, è stata rigettata.
Tale decisione è erronea, sussistendo il diritto alla correzione della sentenza.
La sentenza appellata va corretta al punto 2) del dispositivo nel modo che segue: aggiungendo, dopo la parola “ricorrente”, le parole, da attribuirsi all'avv. Massimo
Passaro, antistatario”.
Ricorrono “gravi motivi”, ravvisabili nell'accoglimento della sola istanza di correzione dell'errore materiale, per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1
provvede:
1. Dichiara la contumacia della parte appellata;
2. rigetta l'appello;
3. accoglie l'istanza di correzione errore materiale e corregge il punto 2) del dispositivo nel modo che segue: aggiungendo, dopo la parola “ricorrente”, le parole, da attribuirsi all'avv. Massimo Passaro, antistatario”;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 1.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5