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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2021/2019 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Anastasi, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Alosi in Palermo, via Ruggero Settimo n. 74/H (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cannia, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Partanna (TP), via Vittorio Emanuele n. 205 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 05 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Giuseppe Nastasi per Parte_1
“Voglia la Corte:
1) Ritenere e dichiarare estinto ex art.1253 C.C. il credito vantato dall'attrice stante che a seguito della morte del proprio genitore, la stessa è divenuta erede di quest'ultimo.
2) Ritenere l'atto di cessione onerosa del 06.06.2013 repert. n°70065, in Notaio
[...] irrevocabile per assoluta infondatezza delle domande tutte;
Per_1
3) Ritenere e dichiarare l'incongruità dell'ammontare della somma destinata alla condanna alle spese di lite Con il favore alle spese ed onorari di lite distratti ex art.93 c.p.c.”;
- avv. Andrea Cannia per CP_1
“Si reiterano le conclusioni adottate con la memoria di costituzione e si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 383/2019, del 30 settembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 671/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che conveniva in giudizio il fratello, CP_1
dinanzi al Tribunale di Sciacca, esponendo: Parte_1
- di essere creditrice del defunto padre, , per la somma Controparte_2 complessiva di €32.928,54, oltre interessi legali e spese di giudizio;
- di aver rivendicato il credito con decreto ingiuntivo n° 88/2011, emesso dal Tribunale di Marsala il 05.12.2011 e confermato, giusta sentenza n. 382/14 del 31.03.2014, a seguito di opposizione;
- che, nelle more del procedimento di opposizione, il padre aveva disposto interamente del proprio patrimonio immobiliare in favore del figlio
, mediante contratto di cessione del 06.06.2013, Rep. 70.065, Parte_1
Racc. 21.800, in TA;
Persona_2
- che il negozio era stato realizzato al precipuo scopo di impedirle il soddisfacimento del proprio credito,
e chiedendo al giudice adito di: “Accogliere la domanda revocatoria avanzata da parte attrice e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del contratto di cessione compiuto da CP_2
con atto per notaio rogato in data 06/06/2013, rep. N.
[...] Persona_2
70.065, racc. n. 21.800. In via subordinata condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle somme dovute in forza del d.i. e della sentenza sopra indicati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale così statuiva:
“- Accoglie la domanda spiegata dall'attrice e, all'esito e per l'effetto, dichiara, CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., inefficace nei confronti della stessa l'atto di cessione onerosa, dispositivo dell'intero patrimonio del in favore Controparte_2 dell'odierno convenuto, del 06.06.2013 in notar Parte_1 Persona_2
Rep. 70.065, Racc. 21.800;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte attrice, che si quantificano in complessivi € 4.600,00 di cui € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge”.
3 *****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, Parte_1 denuncia il mancato esame, da parte del primo giudice, della eccezione di non integrità del contraddittorio.
Lamenta, al riguardo, la omessa evocazione in giudizio di sua moglie, CP_3
in considerazione del fatto che i beni oggetto della domanda
[...] revocatoria sono ricaduti nella comunione legale fra i coniugi, ai sensi dell'art. 177 c.c., non ricorrendo, invece, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c..
Soggiunge che l'obbligo di assistenza assunto con l'atto da Controparte_2 ha coinvolto entrambi i coniugi, incidendo inevitabilmente sull'indirizzo di vita familiare.
Il motivo (che non può ritenersi oggetto di rinuncia per il solo fatto di non essere stato espressamente reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 12756/2024; SS.UU., n. 1785/2018) è infondato.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto, con la conseguenza che, in riferimento all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario, perché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 24950/2020; SS.UU., n. 9660/2009; Sez. III, n. 2082/2013;).
Ad ogni modo, nella fattispecie, nessun elemento consente di affermare che i coniugi versassero, al momento della conclusione Controparte_4 dell'accordo, in regime di comunione legale dei beni ed, anzi, al contrario, nello
4 stesso contratto dava atto della circostanza per cui fra i due Parte_1 intercorresse, invece, il regime di separazione dei beni.
Nessun effetto giuridico diretto, infine, si rinviene nel contratto in favore della avendo con esso acquisito diritti ed assunto CP_3 Parte_1 obblighi in proprio.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole di una ulteriore omessa decisione, riguardo alla eccepita intervenuta estinzione per confusione del credito vantato da divenuta erede di , con il debito in origine CP_1 Controparte_2 contratto nei suoi confronti dal de cuius.
Deduce, al riguardo, che si è dichiarata erede nell'atto di CP_1 citazione ed aveva, comunque, già accettato una donazione dal padre.
Il motivo non merita accoglimento.
La questione circa l'avvenuta accettazione della eredità da parte dell'attrice non rileva nel presente giudizio.
Ove anche, infatti, abbia accettato l'eredità, devoluta ex lege, del CP_1 suo genitore, nel debito su questi gravante nei suoi confronti sarebbe ugualmente succeduto, pro quota, l'odierno appellante;
residuerebbe, pertanto (in capo all'odierno convenuto), una parte del debito originario sottratta alla estinzione per confusione perché non trasmessa alla parte creditrice.
Circostanza, questa, che, lungi dal risultare ostativa all'esperimento dell'azione revocatoria, determinerebbe effetti soltanto in sede di applicazione concreta della conseguente statuizione di inefficacia del negozio traslativo dei diritti sui beni del de cuius.
Né la dimidiazione del credito vantato dalla attrice muterebbe le valutazioni (peraltro non oggetto di censura in questa sede) in ordine alla portata lesiva dell'atto di cessione, che ha riguardato l'intero patrimonio del de cuius.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'assenza di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza in capo a della portata Parte_1
5 fraudolenta dell'operazione, nonché la collusione tra il convenuto ed il suo genitore.
Il motivo, prossimo all'inammissibilità in quanto formulato in termini estremamente generici, è comunque privo di fondamento.
La prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato dagli atti di disposizione compiuti agli interessi del creditore, come anche evidenziato nell'impugnata sentenza, può essere fornita mediante presunzioni (ex plurimis: Cass. Sez. VI - III, n. 16221/2019; Cass. Sez. III, n. 27546/2014; Cass. Sez. II, n. 17327/2011).
Il giudice di primo grado ha indicato quali elementi idonei (tutti non contestati dal convenuto) a dimostrare la consapevolezza in capo ad entrambi i contraenti del pregiudizio potenziale arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni della creditrice: la condizione di convivenza tra padre e figlio: la stretta vicinanza temporale tra l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di ed CP_1 il contratto di cessione onerosa, intervenuto dopo brevissimo lasso di tempo;
l'avanzata età del cedente;
la circostanza per cui il trasferimento avesse riguardato l'intero patrimonio del de cuius, nessun ulteriore cespite idoneo a garantire i propri debiti, fatta eccezione per l'usufrutto, essendo rimasto in capo al dante causa.
A ciò va aggiunto che era indubbiamente pienamente a Parte_1 conoscenza della esistenza del credito vantato dalla sorella nei confronti del padre - scaturito dalla indebita integrale riscossione, in data 30.05.2006, di buoni fruttiferi postali invece cointestati con la defunta moglie e con i figli - avendo anch'egli preso parte alla causa di divisione ereditaria in cui essa era chiaramente emersa (proc. n. 133/2006 R.G. - Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna).
Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la liquidazione delle spese di lite, ritenuta sproporzionata, tenuto conto di quella disposta dallo stesso giudicante in altro processo analogo.
Il motivo è infondato.
6 La liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente operata dal primo giudice (€4.000,00) risulta ampiamente inferiore a quella prevista, secondo i valori medi, per lo scaglione di riferimento (da €26.000,00 a
€52.000,00, in base all'entità del credito, ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014) ed è, pertanto, pienamente congrua.
Non si tiene conto, infine, delle produzioni documentali e delle allegazioni di fatti nuovi compiute da parte appellante solo in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, atti notoriamente destinati esclusivamente alla illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte.
*****
All'integrale rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.100,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
In conseguenza del rigetto dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare
7 atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 383/2019, del 30 Parte_1 settembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 671/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€6.100,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2021/2019 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Anastasi, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Alosi in Palermo, via Ruggero Settimo n. 74/H (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cannia, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Partanna (TP), via Vittorio Emanuele n. 205 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 05 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Giuseppe Nastasi per Parte_1
“Voglia la Corte:
1) Ritenere e dichiarare estinto ex art.1253 C.C. il credito vantato dall'attrice stante che a seguito della morte del proprio genitore, la stessa è divenuta erede di quest'ultimo.
2) Ritenere l'atto di cessione onerosa del 06.06.2013 repert. n°70065, in Notaio
[...] irrevocabile per assoluta infondatezza delle domande tutte;
Per_1
3) Ritenere e dichiarare l'incongruità dell'ammontare della somma destinata alla condanna alle spese di lite Con il favore alle spese ed onorari di lite distratti ex art.93 c.p.c.”;
- avv. Andrea Cannia per CP_1
“Si reiterano le conclusioni adottate con la memoria di costituzione e si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 383/2019, del 30 settembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 671/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che conveniva in giudizio il fratello, CP_1
dinanzi al Tribunale di Sciacca, esponendo: Parte_1
- di essere creditrice del defunto padre, , per la somma Controparte_2 complessiva di €32.928,54, oltre interessi legali e spese di giudizio;
- di aver rivendicato il credito con decreto ingiuntivo n° 88/2011, emesso dal Tribunale di Marsala il 05.12.2011 e confermato, giusta sentenza n. 382/14 del 31.03.2014, a seguito di opposizione;
- che, nelle more del procedimento di opposizione, il padre aveva disposto interamente del proprio patrimonio immobiliare in favore del figlio
, mediante contratto di cessione del 06.06.2013, Rep. 70.065, Parte_1
Racc. 21.800, in TA;
Persona_2
- che il negozio era stato realizzato al precipuo scopo di impedirle il soddisfacimento del proprio credito,
e chiedendo al giudice adito di: “Accogliere la domanda revocatoria avanzata da parte attrice e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del contratto di cessione compiuto da CP_2
con atto per notaio rogato in data 06/06/2013, rep. N.
[...] Persona_2
70.065, racc. n. 21.800. In via subordinata condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle somme dovute in forza del d.i. e della sentenza sopra indicati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale così statuiva:
“- Accoglie la domanda spiegata dall'attrice e, all'esito e per l'effetto, dichiara, CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., inefficace nei confronti della stessa l'atto di cessione onerosa, dispositivo dell'intero patrimonio del in favore Controparte_2 dell'odierno convenuto, del 06.06.2013 in notar Parte_1 Persona_2
Rep. 70.065, Racc. 21.800;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte attrice, che si quantificano in complessivi € 4.600,00 di cui € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge”.
3 *****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, Parte_1 denuncia il mancato esame, da parte del primo giudice, della eccezione di non integrità del contraddittorio.
Lamenta, al riguardo, la omessa evocazione in giudizio di sua moglie, CP_3
in considerazione del fatto che i beni oggetto della domanda
[...] revocatoria sono ricaduti nella comunione legale fra i coniugi, ai sensi dell'art. 177 c.c., non ricorrendo, invece, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c..
Soggiunge che l'obbligo di assistenza assunto con l'atto da Controparte_2 ha coinvolto entrambi i coniugi, incidendo inevitabilmente sull'indirizzo di vita familiare.
Il motivo (che non può ritenersi oggetto di rinuncia per il solo fatto di non essere stato espressamente reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 12756/2024; SS.UU., n. 1785/2018) è infondato.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto, con la conseguenza che, in riferimento all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario, perché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 24950/2020; SS.UU., n. 9660/2009; Sez. III, n. 2082/2013;).
Ad ogni modo, nella fattispecie, nessun elemento consente di affermare che i coniugi versassero, al momento della conclusione Controparte_4 dell'accordo, in regime di comunione legale dei beni ed, anzi, al contrario, nello
4 stesso contratto dava atto della circostanza per cui fra i due Parte_1 intercorresse, invece, il regime di separazione dei beni.
Nessun effetto giuridico diretto, infine, si rinviene nel contratto in favore della avendo con esso acquisito diritti ed assunto CP_3 Parte_1 obblighi in proprio.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole di una ulteriore omessa decisione, riguardo alla eccepita intervenuta estinzione per confusione del credito vantato da divenuta erede di , con il debito in origine CP_1 Controparte_2 contratto nei suoi confronti dal de cuius.
Deduce, al riguardo, che si è dichiarata erede nell'atto di CP_1 citazione ed aveva, comunque, già accettato una donazione dal padre.
Il motivo non merita accoglimento.
La questione circa l'avvenuta accettazione della eredità da parte dell'attrice non rileva nel presente giudizio.
Ove anche, infatti, abbia accettato l'eredità, devoluta ex lege, del CP_1 suo genitore, nel debito su questi gravante nei suoi confronti sarebbe ugualmente succeduto, pro quota, l'odierno appellante;
residuerebbe, pertanto (in capo all'odierno convenuto), una parte del debito originario sottratta alla estinzione per confusione perché non trasmessa alla parte creditrice.
Circostanza, questa, che, lungi dal risultare ostativa all'esperimento dell'azione revocatoria, determinerebbe effetti soltanto in sede di applicazione concreta della conseguente statuizione di inefficacia del negozio traslativo dei diritti sui beni del de cuius.
Né la dimidiazione del credito vantato dalla attrice muterebbe le valutazioni (peraltro non oggetto di censura in questa sede) in ordine alla portata lesiva dell'atto di cessione, che ha riguardato l'intero patrimonio del de cuius.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'assenza di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza in capo a della portata Parte_1
5 fraudolenta dell'operazione, nonché la collusione tra il convenuto ed il suo genitore.
Il motivo, prossimo all'inammissibilità in quanto formulato in termini estremamente generici, è comunque privo di fondamento.
La prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato dagli atti di disposizione compiuti agli interessi del creditore, come anche evidenziato nell'impugnata sentenza, può essere fornita mediante presunzioni (ex plurimis: Cass. Sez. VI - III, n. 16221/2019; Cass. Sez. III, n. 27546/2014; Cass. Sez. II, n. 17327/2011).
Il giudice di primo grado ha indicato quali elementi idonei (tutti non contestati dal convenuto) a dimostrare la consapevolezza in capo ad entrambi i contraenti del pregiudizio potenziale arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni della creditrice: la condizione di convivenza tra padre e figlio: la stretta vicinanza temporale tra l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di ed CP_1 il contratto di cessione onerosa, intervenuto dopo brevissimo lasso di tempo;
l'avanzata età del cedente;
la circostanza per cui il trasferimento avesse riguardato l'intero patrimonio del de cuius, nessun ulteriore cespite idoneo a garantire i propri debiti, fatta eccezione per l'usufrutto, essendo rimasto in capo al dante causa.
A ciò va aggiunto che era indubbiamente pienamente a Parte_1 conoscenza della esistenza del credito vantato dalla sorella nei confronti del padre - scaturito dalla indebita integrale riscossione, in data 30.05.2006, di buoni fruttiferi postali invece cointestati con la defunta moglie e con i figli - avendo anch'egli preso parte alla causa di divisione ereditaria in cui essa era chiaramente emersa (proc. n. 133/2006 R.G. - Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna).
Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la liquidazione delle spese di lite, ritenuta sproporzionata, tenuto conto di quella disposta dallo stesso giudicante in altro processo analogo.
Il motivo è infondato.
6 La liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente operata dal primo giudice (€4.000,00) risulta ampiamente inferiore a quella prevista, secondo i valori medi, per lo scaglione di riferimento (da €26.000,00 a
€52.000,00, in base all'entità del credito, ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014) ed è, pertanto, pienamente congrua.
Non si tiene conto, infine, delle produzioni documentali e delle allegazioni di fatti nuovi compiute da parte appellante solo in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, atti notoriamente destinati esclusivamente alla illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte.
*****
All'integrale rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.100,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
In conseguenza del rigetto dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare
7 atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 383/2019, del 30 Parte_1 settembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 671/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€6.100,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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