Articolo 1 della Legge 27 marzo 1969, n. 121
Articolo 2
Versione
4 maggio 1969
Art. 1.
Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, e' consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purche' gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.
Entrata in vigore il 4 maggio 1969