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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4198/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240017443489 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 785/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/05/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato il 04/06/2024 ed iscritto al n. 4198/2024 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 10020240017443489 notificata in data 26/03/2024 in seguito al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 del modello IVA/2020x2019, con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.321,30, sulla scorta del recupero del minor credito di euro 919,00.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, rappresentando che:
- nel 2021 aveva ricevuto comunicazione ex art.36 bis del dpr 600/73 in relazione alla D.A. 2019x2018, da cu risultava un maggior credito di euro 634,00;
- ricevuta conferma del credito, aveva provveduto a presentare la dichiarazione integrativa 2019x2018 esponendo il maggior credito, complessivamente pari ad euro 919,00, riportato nelle dichiarazioni integrative per le annualità successive pure presentate.
- la cartella impugnata non era stata preceduta dall'avviso bonario.
Concludeva, chiedendo anche la condanna alle spese di lite dell'AdE, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno, riconoscendo che dalla documentazione esibita dalla parte e dal controllo dei dati presenti nel sistema di A.T. era emerso che il credito recuperato nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 2019 derivava dall'annualità precedente, per la quale era stata presentata dichiarazione integrativa, ed allegava lo sgravio totale emesso in data 24/06/2024.
Chiedeva quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, alla luce del provvedimento di sgravio totale depositato dall'AdE, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di parte resistente che ha provveduto allo sgravio solo dopo la costituzione in giudizio della ricorrente, liquidate in euro 250,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'AdE al pagamento di euro 250,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Immacolata Maria
Lorenza vasaturo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4198/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240017443489 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 785/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/05/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato il 04/06/2024 ed iscritto al n. 4198/2024 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 10020240017443489 notificata in data 26/03/2024 in seguito al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 del modello IVA/2020x2019, con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.321,30, sulla scorta del recupero del minor credito di euro 919,00.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, rappresentando che:
- nel 2021 aveva ricevuto comunicazione ex art.36 bis del dpr 600/73 in relazione alla D.A. 2019x2018, da cu risultava un maggior credito di euro 634,00;
- ricevuta conferma del credito, aveva provveduto a presentare la dichiarazione integrativa 2019x2018 esponendo il maggior credito, complessivamente pari ad euro 919,00, riportato nelle dichiarazioni integrative per le annualità successive pure presentate.
- la cartella impugnata non era stata preceduta dall'avviso bonario.
Concludeva, chiedendo anche la condanna alle spese di lite dell'AdE, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno, riconoscendo che dalla documentazione esibita dalla parte e dal controllo dei dati presenti nel sistema di A.T. era emerso che il credito recuperato nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 2019 derivava dall'annualità precedente, per la quale era stata presentata dichiarazione integrativa, ed allegava lo sgravio totale emesso in data 24/06/2024.
Chiedeva quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, alla luce del provvedimento di sgravio totale depositato dall'AdE, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di parte resistente che ha provveduto allo sgravio solo dopo la costituzione in giudizio della ricorrente, liquidate in euro 250,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'AdE al pagamento di euro 250,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Immacolata Maria
Lorenza vasaturo